La vicenda dei platani di
Sesta Godano dimostra, nel suo piccolo, la arroganza che ormai caratterizza il
modo di governare di Sindaci che, eletti ormai quasi sempre da una minoranza di
cittadini, pensano di avere una sorta di
diritto assoluto di governare per 5 anni a prescindere da un continuo
confronto con tutti i cittadini che vivono nel territorio di un Comune e che a
maggioranza sicuramente non lo hanno neppure votato. È come se la democrazia rappresentativa
dopo le elezioni venisse sospesa.
D’altronde la “megalomania”
di questo Sindaci (eletti dal popolo) la si riscontra nella risposta del Sindaco di Sesta Godano alla richiesta di Italia Nostra di sospendere il
taglio dei platani, afferma il Sindaco: “Riguardando i nostri precedenti
scambi, trovo infine un poco sgradevole la diffusione che si è scelto di
dare alla “lettera aperta”…… cioè mi faccia capire Signor Sindaco perché la
lettera doveva rimanere segreta? Forse perché in questo modo lei non sarebbe
stato costretto a rispondere, come è vostro costume di voi Sindaci “unti” dal
mandato elettorale?
Ma veniamo ai fatti di
questa vicenda. Il Sindaco per ragioni
risibili, il solito progetto di riqualificazione della Piazza di turno, decide
di tagliare i platani della piazza principale del paese.
Come è noto in area urbana
per un taglio di alberi sia in area pubblica che privata occorre il parere
tecnico obbligatorio e vincolante dell’ufficio comunale ma sulla base appunto
di una apposita perizia salvo che i vigili del fuoco intervengano per rischi di
cadute imminenti.
Cadute imminenti non c’erano
in questo caso, c’è una perizia che credo tutti dovrebbero leggere per rendersi
conto di quanto non abbia alcun valore scientifico basta leggere le contorte,
anche in italiano conclusioni (vedi foto a fianco) della stessa per capire che siamo di fronte ad un
documento da dilettanti allo sbaraglio peraltro neppure firmato da
professionisti riconosciuti.
Ma non è neppure questo il
punto dirimente. Il punto fondamentale, non toccato da nessuno fino ad ora, è
la violazione diffusa da parte di quasi tutti i Comuni della nostra Provincia
(quanto meno) di una norma approvata nel 2014.
Si tratta del Decreto Ministeriale (vedi QUI) che fissa i
criteri per definire in ogni Comune l’elenco degli alberi monumentali in aree
urbane, di cui ho già trattato QUI, alla luce
della recente legge regionale ligure che disciplina nella nostra Regione la
introduzione di questa nuova categoria di alberi monumentali.
Se
andiamo a leggere i criteri che il
Decreto introduce per classificare come monumentali le specie arboree urbane
dopo che la legge 10/2013 aveva dato alcune definizioni generali, troviamo
elementi che riguardano potenzialmente anche il caso di Sesta Godano. .
Vediamoli questi criteri:
Intanto il Decreto
all’articolo 4 dopo averi riportato le definizioni generali di alberi
monumentali urbani già contenuti nella legge 10/2013, al comma 2 prevede
che ai fini dell’individuazione degli alberi monumentali tra i filari e
le alberate dei centri urbani, si considerano gli esemplari appartenenti sia a
specie autoctone — specie naturalmente presenti in una determinata area
geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l’intervento
diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo — che alloctone — specie non
appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografi ca, ma che
vi sono giunte per l’intervento, intenzionale o accidentale, dell’uomo.
Per quanto riguarda i
criteri per la costituzione degli elenchi degli alberi monumentali urbani
questi sono definiti dall’articolo 5 del Decreto Ministeriale.
Mentre i primi 4 criteri
rientrano nella definizione classica di alberi monumentali sotto il profilo
prevalentemente naturalistico, sono particolarmente interessanti in chiave
storico architettonica ed anche urbanistica i seguenti criteri:
e) pregio naturalistico legato all’architettura vegetale:
riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali
basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o
meno con altri manufatti architettonici
f) pregio paesaggistico: considera l’albero come
possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed
elemento di continuità storica di un luogo
g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla
componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e
riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore
testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli
usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia
locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi, ecc.
I criteri dovranno essere
verificati, al fine della loro applicabilità ai singoli casi, dalla
Soprintendenza competente per territorio.
I criteri, soprattutto
l’ultimo (vedi sopra lettera g), sono sicuramente applicabili al caso di Sesta
Godano ma la Amministrazione che lo governa si è ben guardato da svolgere
questa verifica che ripeto costituisce un obbligo di legge da circa 1 anno.
La procedura per svolgere questa verifica prevede:
1. il censimento da parte del Comune,
2. l'invio alla Regione che dichiara la monumentalità e
definisce l'elenco degli alberi monumentali secondo lo schema allegato al
Decreto Ministeriale,
3. il Comune rende noti gli alberi inseriti nell’elenco
nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza
mediante affissione all’albo pretorio.
Il Comune di Sesta Godano
sta procedendo al taglio dei platani senza avere fatto questa verifica…. come
al solito in questo territorio i Sindaci “eletti dal popolo” pensano di essere
al sopra di tutto anche della legge e il caso di Sesta Godano, come sanno
coloro che seguono il mio blog, non è l’ultimo e, lasciatemelo scrivere, neppure il più
grave.
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