giovedì 10 settembre 2015

Perché i platani di Sesta Godano non potevano essere tagliati

La vicenda dei platani di Sesta Godano dimostra, nel suo piccolo, la arroganza che ormai caratterizza il modo di governare di Sindaci che, eletti ormai quasi sempre da una minoranza di cittadini, pensano di avere una sorta di  diritto assoluto di governare per 5 anni a prescindere da un continuo confronto con tutti i cittadini che vivono nel territorio di un Comune e che a maggioranza sicuramente non lo hanno neppure votato. È come se la democrazia rappresentativa dopo le elezioni venisse sospesa.
D’altronde la “megalomania” di questo Sindaci (eletti dal popolo) la si riscontra nella risposta del Sindaco di Sesta Godano alla richiesta di Italia Nostra di sospendere il taglio dei platani, afferma il Sindaco: “Riguardando i nostri precedenti scambi, trovo infine un poco sgradevole la diffusione che si è scelto di dare alla “lettera aperta”…… cioè mi faccia capire Signor Sindaco perché la lettera doveva rimanere segreta? Forse perché in questo modo lei non sarebbe stato costretto a rispondere, come è vostro costume di voi Sindaci “unti” dal mandato elettorale?

Ma veniamo ai fatti di questa vicenda.  Il Sindaco per ragioni risibili, il solito progetto di riqualificazione della Piazza di turno, decide di tagliare i platani della piazza principale del paese. 
Come è noto in area urbana per un taglio di alberi sia in area pubblica che privata occorre il parere tecnico obbligatorio e vincolante dell’ufficio comunale ma sulla base appunto di una apposita perizia salvo che i vigili del fuoco intervengano per rischi di cadute imminenti.


Cadute imminenti non c’erano in questo caso, c’è una perizia che credo tutti dovrebbero leggere per rendersi conto di quanto non abbia alcun valore scientifico basta leggere le contorte, anche in italiano conclusioni (vedi foto a fianco) della stessa per capire che siamo di fronte ad un documento da dilettanti allo sbaraglio peraltro neppure firmato da professionisti riconosciuti.

Ma non è neppure questo il punto dirimente. Il punto fondamentale, non toccato da nessuno fino ad ora, è la violazione diffusa da parte di quasi tutti i Comuni della nostra Provincia (quanto meno) di una norma approvata nel 2014.
Si tratta del  Decreto Ministeriale (vedi QUI) che fissa i criteri per definire in ogni Comune l’elenco degli alberi monumentali in aree urbane, di cui ho già trattato QUI, alla luce della recente legge regionale ligure che disciplina nella nostra Regione la introduzione di questa nuova categoria di alberi monumentali.
Se andiamo a leggere  i criteri che il Decreto introduce per classificare come monumentali le specie arboree urbane dopo che la legge 10/2013 aveva dato alcune definizioni generali, troviamo elementi che riguardano potenzialmente anche il caso di Sesta Godano. .
Vediamoli questi criteri:
Intanto il Decreto all’articolo 4 dopo averi riportato le definizioni generali di alberi monumentali urbani  già contenuti nella legge 10/2013, al comma 2 prevede che ai fini dell’individuazione degli alberi monumentali  tra i filari e le alberate dei centri urbani, si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone — specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l’intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell’uomo — che alloctone — specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografi ca, ma che vi sono giunte per l’intervento, intenzionale o accidentale, dell’uomo.

Per quanto riguarda i criteri per la costituzione degli elenchi degli alberi monumentali urbani questi sono definiti dall’articolo 5 del Decreto Ministeriale.
Mentre i primi 4 criteri rientrano nella definizione classica di alberi monumentali sotto il profilo prevalentemente naturalistico, sono particolarmente interessanti in chiave storico architettonica ed anche urbanistica i seguenti criteri:
e) pregio naturalistico legato all’architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici
f) pregio paesaggistico: considera l’albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo
g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi, ecc.

I criteri dovranno essere verificati, al fine della loro applicabilità ai singoli casi, dalla Soprintendenza competente per territorio.

I criteri, soprattutto l’ultimo (vedi sopra lettera g), sono sicuramente applicabili al caso di Sesta Godano ma la Amministrazione che lo governa si è ben guardato da svolgere questa verifica che ripeto costituisce un obbligo di legge da circa 1 anno.

La procedura per svolgere questa verifica prevede: 
1. il censimento da parte del Comune, 
2. l'invio alla Regione che dichiara la monumentalità e definisce l'elenco degli alberi monumentali secondo lo schema allegato al Decreto Ministeriale,
3. il Comune rende noti gli alberi inseriti nell’elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza mediante affissione all’albo pretorio.

Il Comune di Sesta Godano sta procedendo al taglio dei platani senza avere fatto questa verifica…. come al solito in questo territorio i Sindaci “eletti dal popolo” pensano di essere al sopra di tutto anche della legge e il caso di Sesta Godano, come sanno coloro che seguono il mio blog, non è l’ultimo e, lasciatemelo scrivere, neppure il più grave.

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