Comunicazione della Commissione UE (di seguito Comunicazione
QUI),
pubblicata lo scorso 5 marzo 2025, sull'interpretazione e sull'attuazione di
talune disposizioni giuridiche degli atti delegati "Ambiente",
"Clima" e "Informativa" della tassonomia dell'UE.
La tassonomia verde consiste nell’insieme di norme che stabiliscono i parametri in base ai quali determinate attività rientrano tra quelle sostenibile in relazione agli obiettivi di neutralità di emissioni climalteranti.
In sintesi, la Comunicazione chiarisce una serie di questioni generali per aiutare la interpretazione degli stati membri nella applicazione di detta tassonomia verde:
- le modalità di applicazione del principio DNHS (non arrecare danno significativo all’ambiente);
- il rapporto tra il diritto ambientale comunitario e parametri (definiti criteri di vaglio tecnico) per valutare la coerenza con la tassonomia verde;
- come effettuare la valutazione comparativa delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita nel contesto della tassonomia dell'UE.
Nel post che segue analizzerò, in particolare, le parti della Comunicazione che trattano il rispetto dei criteri di vaglio tecnico per la tassonomia verde sulle seguenti materie di particolare attualità:
1. Come gli impianti nucleari esistenti prorogati nel
loro esercizio devono rispettare i criteri di vaglio tecnico della tassonomia
verde.
2. Le modalità su come rispettare i criteri di vaglio
tecnico per includere il trasporto marittimo nella tassonomia verde.
3. Come comunicare l’attività di disarmo di una nave
smantellata e riciclata secondo il criterio di vaglio tecnico.
N.B. Il post non si limita a riproporre quanto affermato
dalla Comunicazione sulle sopra elencate tematiche ma costituisce una
ricostruzione anche critica della normativa sulla tassonomia verde e norme collaterali
nelle materie del nucleare e delle emissioni navali.
Intanto vediamo di quali norme si tratta quando si fa
riferimento alla tassonomia verde della UE per poi entrare nel particolare del nucleare esistente e del trasporto marittimo…
LE NORME COMUNITARIE SULLA TASSONOMIA VERDE ANALIZZATE DALLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE
1."Regolamento
sulla tassonomia" (Regolamento (UE) 2020/852 QUI) ha
creato un sistema unificato di classificazione a livello dell'UE delle attività
economiche ecosostenibili e fissato prescrizioni in materia di trasparenza per
determinate imprese non finanziarie e finanziarie in relazione a tali attività.
2. Atto
delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE (atto
delegato "Clima"- Regolamento delegato (UE) 2021/2139 QUI) che
stabilisce un elenco di criteri di vaglio tecnico per talune attività
economiche che si ritiene contribuiscano in modo sostanziale agli obiettivi di
mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici
senza arrecare un danno significativo a nessun altro obiettivo
ambientale.
3. Atto
delegato "Ambiente" della tassonomia dell'UE (Regolamento
delegato (UE) 2023/2486 QUI), che
stabilisce criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che possono
apportare un contributo sostanziale al conseguimento degli altri quattro
obiettivi ambientali perseguiti dal regolamento sulla tassonomia (uso
sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso
un'economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e
ripristino della biodiversità e degli ecosistemi) senza arrecare un danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale
4. Modifiche
dell'Atto delegato "Informativa" della tassonomia della UE (Regolamento
delegato (UE) 2021/2178 QUI) hanno
tenuto, nell'informativa delle imprese, conto dei quattro obiettivi ambientali
non legati al clima.
CHIARIMENTI DELLA COMUNICAZIONE SU COME GLI IMPIANTI
NUCLEARI ESISTENTI PROROGATI DEVONO RISPETTARE I CRITERI DI VAGLIO TECNICO.
Com’è noto anche il nucleare rientra nella tassonomia verde nonostante le contestazioni avanzate a suo tempo dagli stessi esperti della UE (QUI).
Il Regolamento 2021/2139 (quello che come abbiamo visto
fissa i criteri di vaglio tecnico) alla
sezione 4.28 dell’allegato I, “Produzione di energia elettrica a partire
dall'energia nucleare in impianti esistenti", fa riferimento alla
modifica di impianti nucleari esistenti finalizzata al prolungamento,
autorizzato entro il 2040 dalle autorità competenti degli Stati membri in
conformità del diritto nazionale applicabile, della durata di servizio in
esercizio sicuro degli impianti nucleari che producono energia elettrica o
calore a partire dall'energia nucleare ("centrali nucleari")"-Si
tratta quindi dell'esercizio a lungo termine di una centrale nucleare
esistente.
La sezione va letta insieme con vari documenti della Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA). Vediamoli:
Programma di funzionamento a lungo termine della centrale
Il primo è il documento (QUI) del 2016 SSR-2/2 - Rev.1 “Sicurezza delle centrali nucleari: messa in servizio e gestione” (QUI), in particolare, detto documento prevede il requisito 16: "Programme for long term operation".
Il requisito 16 di questo documento IAEA prevede che la
giustificazione per il funzionamento a lungo termine deve essere elaborata
sulla base dei risultati di una valutazione della sicurezza, tenendo in debita
considerazione l'invecchiamento di strutture, sistemi e componenti. La
giustificazione per il funzionamento a lungo termine deve utilizzare i
risultati della revisione periodica della sicurezza e deve essere presentata
all'organismo di regolamentazione, se necessario, per l'approvazione sulla base
di un'analisi del programma di gestione dell'invecchiamento, al fine di
garantire la sicurezza dell'impianto per tutta la sua estesa vita operativa.
Il programma completo per il funzionamento a lungo
termine deve affrontare:
a) Prerequisiti (inclusi l'attuale base di licenza,
l'aggiornamento e la verifica della sicurezza e i programmi operativi);
b) Definizione dell'ambito di applicazione per tutte le
strutture, i sistemi e i componenti importanti per la sicurezza;
c) Classificazione di strutture, sistemi e componenti in
relazione ai processi di degrado e invecchiamento;
d) Riconvalida delle analisi di sicurezza effettuate
sulla base di ipotesi limitate nel tempo;
e) Revisione dei programmi di gestione
dell'invecchiamento in conformità alle normative nazionali;
f) Programma di attuazione per l'esercizio a lungo
termine.
Possono essere utilizzate, nel contesto dell'esercizio a
lungo termine delle centrali nucleari, anche le seguenti relazioni IAEA sulla
sicurezza:
- n. 106 Gestione dell'invecchiamento e funzionamento a lungo termine delle centrali nucleari: gestione dei dati, definizione dell'ambito, programmi degli impianti e documentazione (2022-QUI)
- n. 82 (Rev. 2) 2024 (QUI) Gestione dell'invecchiamento per le centrali nucleari: Invecchiamento generico internazionale. Lezioni apprese (IGALL- QUI). Vedi Capitoli: 5 su VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DELL'INVECCHIAMENTO A LIVELLO DI IMPIANTO E DEI PROGRAMMI DI GESTIONE DELL'INVECCHIAMENTO INDIVIDUALI, 6 “ANALISI DELL'INVECCHIAMENTO A TEMPO LIMITATO” e 7 “Altra attività correlate con la gestione dell’invecchiamento”. In particolare, a pagina 32 di questo documento si legge che: “Il paragrafo 5.49 dell'SSG-48 (QUI) afferma che "Gli indicatori di performance che rappresentano l'efficacia dei programmi di gestione dell'invecchiamento dovrebbero essere sviluppati parallelamente allo sviluppo dei programmi di gestione dell'invecchiamento (vedi paragrafo 5.56 [del Rif. [3]])".
Il paragrafo 5.54 dell'SSG-48 afferma: <<L'efficacia dei programmi di gestione dell'invecchiamento dovrebbe essere valutata periodicamente alla luce delle conoscenze attuali e del feedback del programma e degli indicatori di performance e dovrebbe essere aggiornata e adeguato secondo necessità. Le conoscenze rilevanti includono informazioni sul funzionamento della struttura o del componente, sulla storia della sorveglianza e della manutenzione, informazioni derivanti dai risultati della ricerca e sviluppo e sull'esperienza operativa di altri impianti nucleari>>”.
Sempre il documento n° 82 Rev 2-2024 afferma a pagina 33 si legge: “I seguenti fattori importanti devono essere considerati nella valutazione dell'efficacia della gestione dell'invecchiamento:
— La gestione dell'invecchiamento integra altre
attività, come l'efficace cooperazione tra le divisioni di impianto
responsabili dei singoli programmi di impianto e le aree tecniche all'interno
del sistema di gestione e in tutta l'organizzazione.
— La gestione dell'invecchiamento è un'attività interdisciplinare che coinvolge molte aree tecniche, alcune delle quali richiedono conoscenze, competenze ed esperienza tecniche molto specifiche. Gli impianti forniscono esperti qualificati nella gestione dell'invecchiamento per garantire il ruolo di "cliente intelligente" per i servizi acquistati da organizzazioni di supporto tecnico esterne.
— I programma di gestione dell’invecchiamento più
efficaci sono proattivi, anticipando e rispondendo ai problemi legati
all'invecchiamento, piuttosto che reagire ai guasti degli SSC”.
Le fonti citate usano vari termini, tra cui "design",
"plant" e "programme".
Ciò premesso, il termine "progetto" nei criteri
di vaglio tecnico si può intendere come l'esecuzione di un programma di
esercizio a lungo termine di un impianto nucleare esistente.
N.B. Sulla durata dei reattori vedi anche Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (QUI) e soprattutto il Gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (QUI).
CHIARIMENTI DELLA COMUNICAZIONE SU CRITERI GENERALI RELATIVI AL TRASPORTO MARITTIMO
Per il trasporto marittimo si fa riferimento ai criteri di
vaglio tecnico indicati ai punti da 6.7. a 6.12 allegato I al Regolamento
2021/2139 (atto delegato “Clima”).
I criteri per includere il trasporto marittimo nella
tassonomia verde secondo il Regolamento 2021/2139.
Per le navi merci e passeggere verranno offerte tre
opzioni per poter beneficiare di un'etichetta verde:
1. avere zero emissioni dirette di CO2
(scarico),
2. dimostrare una bassa intensità di gas
serra per unità di consumo energetico
3. superare del 20% i criteri EEDI (QUI) di fase
3 dell'IMO applicabile dal 1° aprile 2022, cioè riduzione di almeno il 50%
entro il 2050.
Il criterio
EEDI dell'IMO, che significa indice di progettazione di efficienza
energetica, è uno standard di CO2 di progettazione navale sviluppato
dall'International Organizzazione marittima (IMO) più di dieci anni fa. Questo
Indice copre solo le emissioni di CO2 dallo scarico e le stime di efficienza
teorica/intensità di carbonio delle navi in condizioni operative ideali
(nessuna onda, poco vento, ipotesi di rendimento ottimale del motore,
ecc.). L'ICCT (QUI)
ha dimostrato che qualsiasi nave GNL è conforme ai nuovi criteri EEDI già
dal 2022, indipendentemente dalla perdita di metano e dalle emissioni derivanti
dalla produzione di combustibili fossili.
Riguardo alla interpretazione di singoli criteri di vaglio tecnico per verificare che l’attività marittima soddisfi il contributo alla mitigazione dei mutamenti climatici
Le lettere e) del punto 1 criterio 6.10 e criterio 6.11
prevedono che
L’attività fornisce il suddetto contributo se soddisfa il
criterio seguente
“e) laddove non sia tecnologicamente ed
economicamente fattibile conformarsi alla lettera a), a decorrere dal 1o gennaio
2026 le navi che sono in grado di funzionare con carburanti a zero emissioni
dirette (dallo scarico) di CO2 o con carburanti provenienti da
fonti rinnovabili (QUI) hanno
raggiunto un valore EEDI equivalente a una riduzione della linea di riferimento
EEDI di almeno 20 punti percentuali al di sotto dei requisiti EEDI applicabili
al 1o aprile 2022”.
N.B. Requisiti EEDI
definiti come fattore di riduzione percentuale da applicare al valore di
riferimento EEDI, come concordato dal comitato per la protezione dell’ambiente
marino dell’Organizzazione marittima internazionale nella sua 75a sessione.
I punti percentuali definiti nei criteri di vaglio tecnico per l’EEDI sono
aggiunti al fattore di riduzione percentuale dell’EEDI
Secondo la Comunicazione, ai fattori di riduzione
percentuale EEDI entrati in vigore il 1° aprile 2022 si dovrebbero aggiungere i
20 punti percentuali, come concordato dal Comitato per la protezione
dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nella
sua settantacinquesima sessione (QUI). Il fattore di riduzione percentuale EEDI
applicabile deve essere selezionato in base al tipo e alle dimensioni della
nave, nonché alla data del contratto di costruzione (o, in sua assenza, alla
data di posa della chiglia QUI).
Ai fini della dimostrazione dell'allineamento alla tassonomia mediante i criteri di vaglio tecnico di cui alle sezioni 6.10 "Trasporto marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività ausiliarie" e 6.11 "Trasporto marittimo e costiero di passeggeri" per le attività di trasporto marittimo, a quale evento si riferisce la data del 1o gennaio 2026? a) Alla firma del contratto di costruzione, b) alla posa della chiglia della nave, c) alla consegna della nave o d) alla data della decisione finanziaria?
Nell'applicare i criteri di vaglio tecnico di cui alla
sezione 6.10, lettera f), e alla sezione 6.11, lettera e) allegato I al
Regolamento 2021/2139, che si riferiscono alle prestazioni in termini di gas a
effetto serra delle navi in attività, applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2026,
l'esercente della nave dovrebbe valutare se essa rispetti il limite
(applicabile durante il periodo di riferimento in questione) relativo
all'intensità media annua delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia
usata a bordo della nave durante tale periodo di riferimento. Ad esempio, nel
valutare l'allineamento alla tassonomia durante il periodo di riferimento
compreso tra il 1o gennaio 2026 e il
31 dicembre 2026, l'esercente dovrebbe verificare che l'intensità
media annua delle emissioni di gas a effetto serra dell'energia usata a bordo
della nave durante tale periodo non superi 76,4 g CO2e/MJ
e far verificare tale dato da un terzo indipendente. Analogamente, nel valutare
l'allineamento alla tassonomia durante il periodo di riferimento compreso tra
il 1o gennaio 2030 e il 31 dicembre 2030,
l'esercente dovrebbe accertare che l'intensità media annua verificata delle
emissioni dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo della nave durante
tale periodo non superi 61,1 g CO2e/MJ.
Nell'applicare i criteri di vaglio tecnico di cui alla
sezione 6.10, lettera e), e alla sezione 6.11, lettera d), che si riferiscono
alle prestazioni in termini di gas a effetto serra della progettazione delle
navi, al fine di valutare l'allineamento alla tassonomia di
prestiti/obbligazioni emessi per raccogliere fondi allo scopo di corrispondere
pagamenti/acconti per una nuova nave, o di prestiti contratti dal cantiere per
finanziare la costruzione e la riqualificazione delle navi, l'applicabilità dei
criteri è stabilita al momento della firma del contratto di costruzione. Come
sancisce l'articolo 7, paragrafo 5, dell'atto delegato
"Informativa", tali criteri restano validi per un periodo di cinque
anni dopo la data di applicazione degli atti delegati che li modificano, a
condizione che le prestazioni inizialmente previste siano conseguite al momento
dell'entrata in servizio della nave.
Con riferimento alle sezioni 6.10 "Trasporto
marittimo e costiero di merci, navi per operazioni portuali e attività
ausiliarie" e 6.11 "Trasporto marittimo e costiero di
passeggeri", la combinazione di criteri di efficienza più rigorosi per
l'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI)/indice di
efficienza energetica delle navi esistenti (EEXI-) e di criteri relativi al
combustibile esclude una vasta gamma di tipi di navi (più piccole) alle quali
non è applicabile l'EEDI o l'EEXI.
L’Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI),
introdotto nel giugno 2021 dall’IMO in seguito all’adozione della risoluzione
MEPC 76, è l’indice di efficienza energetica che si basa sull’intensità
emissiva di anidride carbonica
Per le modalità di calcolo
dell’EEXI vedi il commento al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2027 QUI
Come possono queste navi conformarsi alla tassonomia se a oggi non esistono soluzioni tecnologicamente o economicamente praticabili per emissioni dallo scarico pari a zero (ad esempio navi per servizi offshore che coprono lunghe distanze)?
I criteri di vaglio tecnico prevedono diverse opzioni per l'allineamento delle navi alla tassonomia. Sebbene l'EEDI (per le navi nuove) e l'EEXI (per le navi esistenti) non fossero destinati, in linea di principio, ad essere applicati a tutte le categorie di navi (tipo e dimensioni), queste due metodologie di certificazione dell'efficienza energetica sono gli unici indici concordati a livello
Si può ritenere che una nave non sia soggetta all'EEDI se:
1. non è contemplata dalle disposizioni relative al tipo
e alle dimensioni della nave di cui all'allegato VI, capo 4, regole
19 e 22, della convenzione internazionale sulla prevenzione
dell'inquinamento causato da navi (MARPOL);
2. non rientra nelle soglie dimensionali pertinenti (TPL
o GT) di cui all'allegato VI, capo 4, regola 24, della
convenzione MARPOL.
Si può ritenere che una nave non sia soggetta all'EEXI
se:
1. non è contemplata dalle disposizioni relative al tipo
e alle dimensioni della nave di cui all'allegato VI, capo 4, regole 19
e 23, della convenzione MARPOL;
2. non rientra nelle soglie dimensionali pertinenti (TPL
o GT) di cui all'allegato VI, capo 4, regola 25, della
convenzione MARPOL.
Le navi che rispondono alle disposizioni normative di cui
sopra, ossia esulano dall'ambito di applicazione dell'EEDI o dell'EEXI, possono
comunque determinare su base volontaria il valore EEDI o EEXI raggiunto
(applicabile rispettivamente alle navi nuove ed esistenti), impiegando la
stessa metodologia e facendo verificare il risultato da un soggetto terzo
riconosciuto in linea con l'allegato VI, capo 4, della convenzione MARPOL e con
i relativi orientamenti. Si osservi tuttavia che per le navi dotate di propulsione
non convenzionale (quale definita nell'allegato VI, regola 2-, della
convenzione MARPOL) che non sono navi da crociera né navi da trasporto di gas
naturale liquefatto (GNL), indipendentemente dalle loro dimensioni, non è
possibile determinare il valore EEDI o EEXI raggiunto in assenza di una
metodologia di calcolo concordata; in questo caso si applicherebbero solo i
criteri applicabili di cui all'allegato I, sezioni 6.10 e 6.11, punto 1,
lettere a) e b).
Infine, in particolare nelle navi di dimensioni e portata
lorda inferiori, è più probabile che siano adottate soluzioni elettriche o
sistemi a celle a combustibile a idrogeno. I criteri applicabili a tali navi
sono pertanto inclusi nell'allegato I, sezioni 6.10 e 6.11, punto 1,
lettere a) e b), dell'atto delegato "Clima".
COME COMUNICARE IL DISARMO DI UNA NAVE SMANTELLATA E RICICLATA AI SENSI DELLA SEZIONE 2.6 "DECONTAMINAZIONE E SMANTELLAMENTO DEI PRODOTTI A FINE VITA"
Secondo la Comunicazione nella stragrande maggioranza dei
casi, l'armatore non dovrà sostenere alcun costo per il disarmo della nave, ma
otterrà un profitto. Nel caso in cui lo smantellamento e la decontaminazione
delle navi a fine vita rappresentino però un costo per gli armatori/gli
operatori delle navi, essi dovrebbero considerare le spese sostenute a tal fine
spese in conto capitale o spese operative, a seconda dei casi, al momento di
valutare l'allineamento alla tassonomia delle proprie spese in conto capitale o
spese operative. Gli armatori/gli operatori delle navi dovrebbero seguire le
pertinenti norme contabili per rendere conto dei propri obblighi di
smantellamento e riciclaggio delle navi.
Ad esempio, per i soggetti che applicano gli IFRS, al momento della costruzione della nave, il costo stimato del disarmo dovrebbe essere incluso nel costo dell'attività, ai sensi dello IAS (International Accounting Standards QUI) 16 "Immobili, impianti e macchinari". Dovrebbe pertanto essere incluso nei KPI (Key Perfonmance Indicators) della tassonomia relativi alle spese in conto capitale, a norma dell'allegato I, sezione 1.1.2, dell'atto delegato "Informativa" (QUI), e un accantonamento per il disarmo (ossia una passività) di pari importo dovrebbe essere rilevato ai sensi dello IAS 37 "Accantonamenti, passività e attività potenziali"(QUI). La rilevazione/eliminazione contabile (o eventuali modifiche) dell'accantonamento per il disarmo (passività) oppure l'ammortamento dei costi stimati di disarmo non sono inclusi nei KPI relativi alla tassonomia. Al momento del disarmo della nave, le spese effettive di disarmo dovrebbero essere imputate al relativo accantonamento (passività). Se sono superiori all'importo dell'accantonamento, le spese in eccesso possono essere considerate spese operative. Occorre evitare il doppio conteggio.
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