mercoledì 18 dicembre 2024

Lo sversamento per la diga di Genova di fanghi di dragaggio e altri materiali terrestri è legge!

Convertito il Decreto Legge 153/2024 nella legge 191/2024 (pubblicata lo scorso 16 dicembre QUI) che contiene, come illustrerò di seguito, una norma (QUI) che sostanzialmente prevede:

1. la possibilità di sversare non solo i fanghi di dragaggio ma anche materiali di origine terrestre nei vasconi che serviranno per realizzare la nuova diga del porto di Genova;

2. le modalità tecniche di analisi dei materiali e quelle di sversamento saranno definiti in un piano di riutilizzo interno al programma investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità;

3. Il piano di riutilizzo viene adottato dal Commissario per le suddette opere;

4. Il Piano di riutilizzo richiede i pareri di Arpal ASL e uffici della Regione Liguria che sono in una prima parte della norma dichiarati vincolanti per poi alla fine affermare che comunque se entro 15 giorni non vengono rilasciati l’adozione del piano riutilizzo bypassa ogni parere nulla osta autorizzazione

5. tutto quanto sopra in assenza di una specifica normativa tecnica che disciplini lo sversamento in mare non solo di fanghi di dragaggio ma anche di materiali di origine terrestre.

6. si prevede che i materiali di dragaggio finiscano nei vasconi della nuova diga di Genova compresi quelli derivanti dagli interventi, indicati nell’articolo suddetto, anche dai porti di La Spezia e Carrara. Il tutto previa accordo tra le due Autorità Portuali e la presentazione del piano di riutilizzo da parte della Autorità di sistema portuale dei due porti del levante ligure e della toscana.

 

Vediamo nel post che segue:

1. una prima descrizione della nuova normativa

2. da dove origina questa nuova normativa

3. una analisi puntuale del contenuto di questo normativa e delle sue criticità rispetto alla normativa ad oggi previgente in materia

Nel frattempo, la Guardia di Finanza sta indagando per turbativa d’asta le procedure per la realizzazione della diga di Genova, a conferma di quanto scrivevo in questo post QUI.

 

 

Il Governo ha approvato il Decreto-legge 153/2024 ora convertito nella Legge 191/2024 dal titolo kilometrico che inizia con un incipit apparentemente rassicurante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese”.

In particolare, l’articolo 5 della legge 191/2024 ha una rubrica dal titolo “Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ambientale ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali”.

Ma veniamo al contenuto di questo articolo 5. La norma modifica la legge 130/2018 (QUI) ed in particolare l’articolo 9-bis (Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale). L’articolo 9-bis definisce, nella sua versione attuale, i compiti del Commissario Straordinario per l’adozione del Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità.

Tra i compiti rientranti in detto programma c’è anche quello della realizzazione della diga per il porto di Genova finalizzata a potenziare l’accesso allo scalo ligure di navi portacontainer di maggiori dimensioni. Programma che comprende anche il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo che sarà sversato nei vasconi della futura diga del porto di Genova (da qui piano di riutilizzo).


 

 

L’0RIGINE DELLA NUOVA NORMA DEROGATORIA: UN POCO DI STORIA RECENTE

Per capire da dove nasce questo articolo 5 del nuovo Decreto Legge che modifica il sopra citato articolo 9-bis della legge 130/2018 occorre considerare che, come riportavo in un post (QUI) sul mio blog Note di Grondacci dello scorso 1 agosto, la Procura del Tribunale di Genova ha aperto una inchiesta sullo sversamento nel canale tra la diga foranea e l’aereoporto di Genova di materiale dai dragaggi per un totale di 700.000 m3. L’accusa risulta quindi quella di avere smaltito (sversato nel caso) illegalmente rifiuti potenzialmente classificati come pericolosi.

Come riportavo in quel post del 1° agosto subito dopo la notizia della azione della magistratura penale sono cominciate le solite dichiarazioni di preoccupazione per la continuazione dei lavori nel porto compresa la diga, considerato che alla luce anche della inchiesta nessuno, degli enti tecnici competenti, si è assunta la responsabilità di autorizzare lo sversamento dei fanghi ulteriori di dragaggio (oltre ad altri materiali di origine terrestre) neppure nei cassoni da collocare in mare per la costruzione della diga. 

Nei giorni successivi alla notizia della inchiesta molti addetti ai lavori invece di preoccuparsi degli aspetti ambientali, hanno subito cercato scorciatoie per accelerare lo sversamento di detti fanghi e materiali potenzialmente classificabili rifiuti pericolosi. Si è arrivati a rispolverare la procedura del c.d. Piano nazionale dragaggi sostenibili, peraltro mai approvato. Così è iniziata la litania su o accelerare la approvazione di detto Piano o far approvare qualche norma in deroga e acceleratoria per risolvere il problema che tradotto voleva dire aggirare i vincoli della normativa ambientale, litania.

In realtà la voglia di produrre norme ultra-semplificatorie sui dragaggi in deroga a quelle ambientali è questione relativamente vecchia. Visto che già nel Piano del Mare (QUI) si prevedeva la riforma in chiave semplificatoria della normativa sui dragaggi. Sulla base di quel Piano il Ministro delle Politiche del Mare ha delegato la stesura di detta nuova normativa al Cipom composto soprattutto da rappresentanti della lobby portuale (QUI).

Peraltro, già l’articolo 4 della legge 156/2021 (QUI) aveva modificato l’articolo 184-quater del DLgs 152/2006 introducendo un nuovo comma 5-bis con un indirizzo chiaro per il "riutilizzo" in ambienti marino costieri vale a dire sversare in mare il materiale escavato. Ma il comma 5-bis costituisce una mera enunciazione di principio visto che rinvia ad un nuovo decreto che doveva disciplinare nei particolari come realizzare questo "riutilizzo" vedi alla voce “sversamento in mare”! 

Decreto mai approvato. Così si è cercato di colmare questo ritardo con la proposta del Governo attuale di nuovo regolamento sulle terre e rocce di scavo (per una analisi ed il testo della proposta di regolamento vedi QUI). La proposta di regolamento tratta anche dei materiali di dragaggio e della possibilità di un loro riutilizzo ma solo a terra mentre per gli sversamenti in mare prevede la piena applicazione dei due Decreti ministeriali del 2016. Di fronte a questa proposta di regolamento si dichiarano insoddisfatti (QUI) gli operatori portuali che speravano invece di poter applicare il nuovo regolamento (che permette di classificare le terre e rocce di scavo come sottoprodotti e non più rifiuti) anche per lo sversamento in mare dei fanghi di dragaggio. Dopo questa insoddisfazione il regolamento si arena almeno per ora.

 

Arriviamo all’oggi e a questo articolo 5 del nuovo Decreto-legge 153/2024

 


 

IL CONTENUTO DELL’ARTICOLO 5 CHE INTRODUCE LA PROCEDURA SPECIALE PER LO SVERSAMENTO DEI FANGHI DI DRAGAGGIO E ALTRI MATERIALI PER REALIZZARE LA DIGA DEL PORTO DI GENOVA

Prima di tutto questo nuovo articolo 5 non definisce nuovi criteri di riutilizzo dei fanghi di dragaggi anche al fine dello sversamento in mare come invece ci si poteva aspettare. 

La ragione è che non è questa la finalità di questa norma (semmai questo arriverà con il regolamento sulle terre e rocce di scavo se e quando arriverà)

 

Il nuovo articolo 5 ha una duplice finalità:

1. citare le norme vigenti in materia di dragaggi ed in particolare il Decreto Ministeriale 173/2016 e la versione vigente del già citato articolo 184-quater del DLgs 152/2006 ma solo nelle parti più generiche;

2. ottenere che il piano di riutilizzo che ne garantisca il migliore utilizzo adottato dal Commissario straordinario, si possa realizzare con i pareri di enti tecnici e uffici vari se negativi, ma con limiti temporali ridicoli:15 giorni. Addirittura, nella versione del Decreto Legge prima della conversione erano 30 giorni.

Ma il vero obiettivo è quello di creare un precedente normativo per poi arrivare ad una nuova normativa più permissiva per gli operatori portuali del Decreto n° 173 del 2016 come dimostra una nota (QUI) del Commissario presso la Commissione Pnrr-Pniec del ministero dell’Ambiente. Indiscutibile quindi che la filosofia "decisionista" dell'articolo 5 qui esaminato si vuole estenderla a tutti i dragaggi dei porti italiani compresi quelli in siti di bonifica come il caso di Spezia.

 

Le rimozioni dell’articolo 5 del nuovo Decreto legge

Intanto è curioso, forse la "fretta" che ha portato a questo testo, che dell’articolo 184-quater del DLgs 152/2006 si citino solo i primi due commi ma non gli altri. Soprattutto non si cita il comma 5-bis che, pur rinviando come abbiamo visto ad un nuovo decreto specifico, però prevede in modo più restrittivo principi sulla possibilità di riutilizzo, dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere, in ambienti terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici. Peccato che però la possibilità di sversamento richiederebbe un nuovo decreto altrimenti si applica il Decreto 173/2016 (per una analisi approfondita di questo Decreto 173 vedi QUI).

 

Chi ha scritto il nuovo articolo 5 sa bene che nei vasconi per la diga di Genova possono finire solo materiali di dragaggio marino o litoraneo ai sensi del Decreto 173/2016. Peccato che questo Decreto al suo allegato indica la necessità di seguire specifici protocolli metodologici riguardo la determinazione dei parametri eco-tossicologici: “Le metodologie analitiche da utilizzare per la determinazione dei parametri fisici, chimici, microbiologici ed ecotossicologici devono essere conformi a protocolli nazionali e/o internazionali standardizzati o riportati su Manuali e Linee Guida del Sistema Nazionale delle Agenzie.” 

Quindi è centrale nella attuale vigente normativa in materia l’istruttoria degli enti ed uffici tecnici per dare il via libera al Piano di riutilizzo e quindi agli sversamenti; peccato che questa istruttoria è stata ridotta a soli 15 giorni e come vedremo nel penultimo comma c’è il giochino che senza rispetto dei termini i pareri sono bypassabili.

Non solo chi ha scritto l’articolo 5 ha rimosso la risposta del 2023 del Ministero Ambiente ad un interpello sulle questioni della gestione del materiale di dragaggio. In sintesi, secondo il Ministero, le operazioni di recupero dei materiali di dragaggio devono sempre avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 184-quater D.lgs. 152/2006 anche qualora siano effettuate direttamente in sito/ciclo produttivo in quanto fino a completamento della procedura di detto articolo i materiali di dragaggio restano rifiuti e devono essere accompagnati nel loro trasporto dal FIR (formulazione identificazione rifiuti ex art. 193 DLgs 152/2006). La dichiarazione di conformità, pertanto, dovrà essere redatta all’esito delle operazioni di recupero, ma prima della verifica delle autorità competenti, ossia prima dell’ultimo adempimento utile per poter qualificare, ai sensi dell’art. 184-quater, D.lgs. 152/2006, come non rifiuti i materiali in parola.

 


Altri materiali di origine terrestre che possono essere sversati secondo il nuovo articolo 6

Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 5 del Decreto Legge 153/2024 convertito nella legge 191/2024 permettono di sversare nei vasconi della futura diga del porto ligure una serie di materiali di vario genere di origine terrestre. Anche qui si citano norme esistenti in modo generico compreso l’articolo 184-quater del DLgs 152/2006 dimenticando che questo articolo cita materiali di dragaggio non altri materiali di origine terrestre e che anche il futuro decreto previsto dal comma 5-bis di detto articolo 184-quater fa riferimento al possibile sversamento solo di “materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere”.

Non solo ma il Decreto 173/2016 prevede che non si applichi “alle movimentazioni di sedimenti in loco funzionali all'immersione dei materiali di cui all'articolo 109, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” Dove la lettera b) dell’articolo 109 fa riferimento “b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;”, qui la versione finale dell’articolo 5 nella legge di conversione 191/2024 riprende in parte quanto riportato da detta lettera b) eliminando però il riferimento alla “dimostrata innocuità ambientale”.

 

 

Le competenze alle autorizzazioni agli sversamenti dei fanghi di dragaggio

Peraltro, per i materiali di origine terrestre lo sversamento in mare è soggetto ad una autorizzazione che però non è detto sia solo regionale a seconda da dove provengono i materiali (se da costruzioni nuove si applica la VIA se di competenza statale l’autorizzazione diventa ministeriale).

Invece per lo sversamento di materiale da dragaggi la competenza è della Regione (come confermato dal comma 8 articolo 5-bis legge 84/1994 compreso lo sversamento in particolare nelle casse di colmata) salvo avvenga in aree classificate protette cosa che non riguarda il caso della diga di Genova qui esaminato.

N.B. Quello che risulta con chiarezza è che per gli sversamenti in mare di materiali che originano dai dragaggi marini esiste come abbiamo visto una normativa che è il Decreto 173/2016 ma non esiste normativa specifica di sversamento di materiali di origine terrestre se non il generico riferimento della lettera b) comma 1 articolo 109 DLgs 152/2006 ad una dimostrata: “compatibilità e innuocuità ambientale”. Così le regole tecniche di sversamento sono rinviate, dall'articolo 5, al Piano del Commissario straordinario! Infatti, l’ultimo periodo del comma 1-quinquies che l’articolo 5 qui esaminato introduce all’articolo 9-bis della legge 130/2018 afferma: “Il Programma comprende altresì i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e  dei rifiuti”.  Quindi si conferma che il Piano di riutilizzo è interno al Programma generale di realizzazione della diga ma soprattutto si lascia un potere discrezionale rilevante al Commissario nel definire, attraverso la parte tecnica dello sversamento visto la sorta di silenzio assenso surrettizio introdotto nell’ultima parte dell’articolo 5 su cui tornerà alla fine di questo commento.

 

 


L’AUTORIZZAZIONE DELLO SVERSAMENTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

È il Piano di riutilizzo a definire quantità e qualità dei materiali da sversare (secondo il comma 1-quinques del nuovo articolo 5 del Decreto Legge 153/2024 convertito nella legge 191/2024) peccato che questo venga adottato dal Commissario. Vero che l'adozione avviene previa, parere di ASL Arpal e uffici tecnici della Regione ma c’è un comma finale in questo articolo 5 che rischia di rendere il tutto molto ambiguo. Infatti, il nuova comma 1-sexies  dell’articolo 9-bis della legge 130/2018 introdotto dall'articolo 5 nella sua versione finale secondo la legge 191/2024 recita: ”L’adozione del Piano sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, parere, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano ivi incluse le autorizzazioni di cui all’articolo 109 comma 2 DLgs 152/2006”.

Intanto viene da rilevare che neppure la normativa prevista dal Piano dei dragaggi sostenibili prevedeva una norma simile di scavalcamento di ogni autorizzazione o parere ambientali, infatti detto Piano dei Dragaggi sostenibili, della legge 108/2021 citata in precedenza, prevede al massimo che la approvazione del Piano costituisca variante ai piani regolatori di sistema portuale e non altro.

 


Il Parere di Arpal e Asl vincolante ma anche no

Con un volo quasi "ossimorico" nella versione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del Decreto Legge 153/2024 al già citato articolo 5 ora convertito nella legge 191/2024 da un lato prevede che per sversare detti materiali sia necessario il parere vincolante di Arpal e ASL (nel testo iniziale del Governo il riferimento al vincolante non c'era). Dall'altro lato in un comma successivo di detto articolo 5 si conferma che l'adozione del programma di sversamento bypassi ogni parere autorizzazione anche ambientale sic!

Questa contraddizione può risultare rilevante nel caso in cui il Parere di Arpal e ASL sia negativo ma soprattutto non arrivi e ci sta visto che non deve arrivare oltre 15 giorni. Potrebbe accadere che la norma del secondo comma funzioni da silenzio assenso come peraltro avviene già per il parere della consulta della pesca per gli sversamenti in mare dei soli fanghi di dragaggio. A mio avviso l'ideale per evitare interpretazioni pericolose tra la contraddizione letterale dei commi 1-quater e 1sexies, sarebbe stato un emendamento tipo "nel rispetto comunque dei pareri vincolanti di arpal asl ". Sarebbe coerente con quello che afferma il secondo periodo del comma 1-sexies che fa salvo, comunque, l'obbligo di VIA se necessario.  Ma chissà perché per arpal asl questo passaggio non c'è! 

Non solo ma le autorizzazioni ex articolo 109 DLgs 152/2006 citate da detto comma 1-sexies, bypassate dalla approvazione del Piano del Commissario straordinario, sono proprio quelle allo sversamento in mare del materiale sia di dragaggio di origine marina che di origine terrestre. Ma il materiale di origine terrestre è molto limitato secondo detto articolo 109: "b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo", mentre la nuova norma introdotta dall'articolo 5 della legge 191/2024 li estende in modo abnorme creando una situazione di pericolosissima discrezionalità gestita come abbiamo visto dal Commissario per la diga di Genova e dalla Autorità di sistema Portuale con un ruolo ristrettissimo degli enti tecnici.

La domanda che si pone nel caso genovese risulta inevitabile: visto che ad oggi le autorità tecniche competenti in materia ambientale non hanno voluto rilasciare pareri favorevoli a scaricare fanghi di dragaggio o altri materiali nei vasconi per la diga anche alla luce della inchiesta della magistratura sugli sversamenti precedenti, nel caso in cui questi parere non arrivassero ma addirittura fossero negativi la norma di cui al sopra citato comma 1-sexies del nuovo articolo 6 potrebbe bypassare tale diniego? Dal testo dell'articolo 5 del decreto legge convertito ora nella legge 191/2024 sembrerebbe proprio di si!

Che quanto sopra sia legittimo non lo credo proprio anzi lo definirei addirittura anticostituzionale visto che la Corte Costituzionale con sentenza n° 233 del 3 dicembre 2021 ha affermato che “È bene precisare che, quando si tratta delle procedure di tutela ambientale, il valore della semplificazione s'invera nella definizione di modelli organizzativi fondati sull'efficiente collaborazione e sul coordinamento delle competenze, non certo sulla mera velocizzazione delle tempistiche.” Aggiunge la Corte: “La protezione dell'ambiente non è, d'altronde, contrapposta alla semplificazione, ma è anzi perseguita proprio attraverso «una migliore qualità ed efficienza dei procedimenti”.

 

 

CONCLUDENDO

Insomma, l’articolo 5, qui esaminato nella sua versione definitiva, da un lato fa riferimento alla normativa vigente che almeno per lo sversamento dei fanghi di dragaggio esiste ed è chiara anche nelle competenze come pure delle complesse istruttorie da svolgere per analizzare il materiale prima dello sversamento. Attività che richiede siano svolte dai soggetti istituzionali con competenze specifiche adeguate quindi prima di tutto Arpal Asl, uffici regionali. Occorre poi aggiungere che secondo l’articolo 4 del Decreto 173/2016 occorre anche il parere della commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, ove istituita. Peraltro, questo ultimo parere è l'unico che la legge riconosce come superabile da una forma di silenzio assenso, cosa che non sta scritta in nessuna altra norma nazionale o regionale per gli enti tecnici come Arpal Asl e uffici regionali competenti.

L’articolo 5 dalla lettera della norma, viste oltretutto le dichiarazioni che lo precedono da parte del Ministro Salvini "sulla diga decido io", può permettere di bypassare gli eventuali pareri negativi di tutti questi soggetti istituzionali e cosa ancora più grave non esiste normativa tecnica chiara per lo sversamento del materiale di origine terrestre non essendo sufficienti, a mio avviso, quella delle norme sui rifiuti per classificare l’end of waste degli stessi trasformandoli in sottoprodotti perché riguardano recuperi a terra in attività impianti specifici.

È vero che il Decreto 173/2016 (in caso di ritardi o rifiuti degli enti tecnici citati dall’articolo 5), permette al comma 5 articolo 4 alla autorità competente di avvalersi di enti o istituti pubblici per la valutazione della documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione. Ma l’Autorità competente secondo detto Decreto 173/2016 è la Regione e il Ministero dell’Ambiente che deve decidere chi coinvolgere nella istruttoria tecnica non certo Commissari o subcommissari tanto meno di Autorità di sistema portuale. Non solo ma il riferimento a enti e istituti garantisce sempre la loro natura pubblica da cui necessariamente non sono possibili incarichi a soggetti professionali privati sia pure dotati di adeguati curricula, propio al fine di garantire la terzietà della loro attività istruttoria. Quindi è chiara la ratio gli enti e istituti pubblici non possono che essere Arpal Asl. 

 

P.S.

Il subcommissario della diga di Genova sul Secolo XIX del 13 ottobre scorso dichiara che: "Il piano prevederà l’utilizzo di materiali recuperabili in accordo alle normative in tema di gestione dei materiali. Quindi niente fanghi tossici nei cassoni".

Dopo questa dichiarazione sorge una domanda allora se si rispettano le norme ambientali previgenti, seguendo le parole del subocommissairo, al Decreto-Legge sopra descritto a cosa serva la norma introdotta dal Ministro Salvini?

In realtà non è questo che dice la nuova norma proposta dal Ministro Salvini come abbiamo visto sopra.

Infatti, la nuova norma non richiama chiaramente, almeno nella lettera del testo, tutte le norme ambientali che richiedono procedure di verifica rigorose prima di potere recuperare i fanghi di dragaggio nei cassoni da depositare in mare, oltre a rimuovere la problematica delle lacune normative sullo sversamento di materiale di origine terrestre. Soprattutto la nuova norma rimuove con l'autorizzazione del Commissario straordinario gli eventuali pareri contrari proprio degli enti che devono effettuare dette procedure di verifica rigorose.

Morale non c'è bisogno di questa nuova norma speciale si applichino le norme vigenti e le relative procedure e vediamo di non prendere in giro la nostra intelligenza! 

Di semplificazioni ne sono state fatte anche troppe su dragaggi a cominciare dalla rischiosissima introduzione del dragaggio/bonifica e compresa quella assurda che vede due decreti diversi (il 173/2016 esaminato sopra e il 172/2016) a seconda che il dragaggio avvenga in siti di bonifica nazionali o regionali, come se in termini scientifici ambientali le due problematiche siano diverse, sic!


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