Convertito il Decreto Legge 153/2024 nella legge 191/2024 (pubblicata
lo scorso 16 dicembre QUI)
che contiene, come illustrerò di seguito, una norma (QUI)
che sostanzialmente prevede:
1. la possibilità di sversare non solo i fanghi di dragaggio
ma anche materiali di origine terrestre nei vasconi che serviranno per
realizzare la nuova diga del porto di Genova;
2. le modalità tecniche di analisi dei materiali e quelle di
sversamento saranno definiti in un piano di riutilizzo interno al programma
investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative
infrastrutture di accessibilità;
3. Il piano di riutilizzo viene adottato dal Commissario per
le suddette opere;
4. Il Piano di riutilizzo richiede i pareri di Arpal ASL e
uffici della Regione Liguria che sono in una prima parte della norma dichiarati
vincolanti per poi alla fine affermare che comunque se entro 15 giorni non
vengono rilasciati l’adozione del piano riutilizzo bypassa ogni parere nulla
osta autorizzazione
5. tutto quanto sopra in assenza di una specifica normativa
tecnica che disciplini lo sversamento in mare non solo di fanghi di dragaggio
ma anche di materiali di origine terrestre.
6. si prevede che i materiali di dragaggio finiscano nei
vasconi della nuova diga di Genova compresi quelli derivanti dagli interventi,
indicati nell’articolo suddetto, anche dai porti di La Spezia e Carrara. Il
tutto previa accordo tra le due Autorità Portuali e la presentazione del piano
di riutilizzo da parte della Autorità di sistema portuale dei due porti del
levante ligure e della toscana.
Vediamo nel post che segue:
1. una prima descrizione della nuova normativa
2. da dove origina questa nuova normativa
3. una analisi puntuale del contenuto di questo normativa e delle sue criticità rispetto alla normativa ad oggi previgente in materia
Nel frattempo, la Guardia di Finanza sta indagando per
turbativa d’asta le procedure per la realizzazione della diga di Genova, a
conferma di quanto scrivevo in questo post QUI.
Il Governo ha approvato il Decreto-legge 153/2024 ora
convertito nella Legge 191/2024 dal titolo kilometrico che inizia con un
incipit apparentemente rassicurante “Disposizioni urgenti per la tutela
ambientale del Paese”.
In particolare, l’articolo 5 della legge 191/2024 ha una
rubrica dal titolo “Misure urgenti per la promozione di politiche di
sostenibilità ambientale ed economia circolare nell’ambito della realizzazione
degli interventi infrastrutturali”.
Ma veniamo al contenuto di questo articolo 5. La norma
modifica la legge 130/2018 (QUI)
ed in particolare l’articolo 9-bis (Semplificazione delle procedure di
intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale).
L’articolo 9-bis definisce, nella sua versione attuale, i compiti del
Commissario Straordinario per l’adozione del Programma straordinario di
investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative
infrastrutture di accessibilità.
Tra i compiti rientranti in detto programma c’è anche quello
della realizzazione della diga per il porto di Genova finalizzata a potenziare
l’accesso allo scalo ligure di navi portacontainer di maggiori dimensioni.
Programma che comprende anche il Piano per la gestione integrata e
circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo che
sarà sversato nei vasconi della futura diga del porto di Genova (da qui piano
di riutilizzo).
L’0RIGINE DELLA NUOVA NORMA DEROGATORIA: UN POCO DI STORIA
RECENTE
Per capire da dove nasce questo articolo 5 del nuovo Decreto
Legge che modifica il sopra citato articolo 9-bis della legge 130/2018 occorre
considerare che, come riportavo in un post (QUI)
sul mio blog Note di Grondacci dello scorso 1 agosto, la Procura del
Tribunale di Genova ha aperto una inchiesta sullo sversamento nel
canale tra la diga foranea e l’aereoporto di Genova di materiale dai dragaggi
per un totale di 700.000 m3. L’accusa risulta quindi quella di avere smaltito
(sversato nel caso) illegalmente rifiuti potenzialmente classificati come
pericolosi.
Come riportavo in quel post del 1° agosto subito dopo la
notizia della azione della magistratura penale sono cominciate le solite
dichiarazioni di preoccupazione per la continuazione dei lavori nel porto
compresa la diga, considerato che alla luce anche della inchiesta nessuno,
degli enti tecnici competenti, si è assunta la responsabilità di autorizzare lo
sversamento dei fanghi ulteriori di dragaggio (oltre ad altri materiali di
origine terrestre) neppure nei cassoni da collocare in mare per la costruzione
della diga.
Nei giorni successivi alla notizia della inchiesta molti
addetti ai lavori invece di preoccuparsi degli aspetti ambientali, hanno subito
cercato scorciatoie per accelerare lo sversamento di detti fanghi e materiali
potenzialmente classificabili rifiuti pericolosi. Si è arrivati a rispolverare
la procedura del c.d. Piano nazionale dragaggi sostenibili, peraltro mai
approvato. Così è iniziata la litania su o accelerare la approvazione
di detto Piano o far approvare qualche norma in deroga e acceleratoria per risolvere
il problema che tradotto voleva dire aggirare i vincoli della normativa
ambientale, litania.
In realtà la voglia di produrre norme
ultra-semplificatorie sui dragaggi in deroga a quelle ambientali è questione
relativamente vecchia. Visto che già nel Piano del Mare (QUI)
si prevedeva la riforma in chiave semplificatoria della normativa sui dragaggi.
Sulla base di quel Piano il Ministro delle Politiche del Mare ha delegato la
stesura di detta nuova normativa al Cipom composto soprattutto da
rappresentanti della lobby portuale (QUI).
Peraltro, già l’articolo 4 della legge 156/2021 (QUI)
aveva modificato l’articolo 184-quater del DLgs 152/2006 introducendo un
nuovo comma 5-bis con un indirizzo chiaro per il "riutilizzo" in
ambienti marino costieri vale a dire sversare in mare il materiale
escavato. Ma il comma 5-bis costituisce una mera enunciazione di principio
visto che rinvia ad un nuovo decreto che doveva disciplinare nei
particolari come realizzare questo "riutilizzo" vedi alla voce
“sversamento in mare”!
Decreto mai approvato. Così si è cercato di colmare
questo ritardo con la proposta del Governo attuale di nuovo
regolamento sulle terre e rocce di scavo (per una analisi ed il testo
della proposta di regolamento vedi QUI).
La proposta di regolamento tratta anche dei materiali di dragaggio e della
possibilità di un loro riutilizzo ma solo a terra mentre per gli sversamenti in
mare prevede la piena applicazione dei due Decreti ministeriali del
2016. Di fronte a questa proposta di regolamento si dichiarano
insoddisfatti (QUI) gli
operatori portuali che speravano invece di poter applicare il nuovo
regolamento (che permette di classificare le terre e rocce di scavo come
sottoprodotti e non più rifiuti) anche per lo sversamento in mare dei fanghi di
dragaggio. Dopo questa insoddisfazione il regolamento si arena almeno per ora.
Arriviamo all’oggi e a questo articolo 5 del nuovo
Decreto-legge 153/2024.
IL CONTENUTO DELL’ARTICOLO 5 CHE INTRODUCE LA PROCEDURA
SPECIALE PER LO SVERSAMENTO DEI FANGHI DI DRAGAGGIO E ALTRI MATERIALI PER
REALIZZARE LA DIGA DEL PORTO DI GENOVA
Prima di tutto questo nuovo articolo 5 non definisce nuovi criteri di riutilizzo dei fanghi di dragaggi anche al fine dello sversamento in mare come invece ci si poteva aspettare.
La ragione è che non è questa la finalità di questa
norma (semmai questo arriverà con il regolamento sulle terre e rocce di
scavo se e quando arriverà)
Il nuovo articolo 5 ha una duplice finalità:
1. citare le norme vigenti in materia di dragaggi ed in
particolare il Decreto Ministeriale 173/2016 e la versione vigente
del già citato articolo 184-quater del DLgs 152/2006 ma solo nelle
parti più generiche;
2. ottenere che il piano di riutilizzo che ne
garantisca il migliore utilizzo adottato dal Commissario straordinario, si
possa realizzare con i pareri di enti tecnici e uffici vari se negativi, ma con
limiti temporali ridicoli:15 giorni. Addirittura, nella versione del Decreto
Legge prima della conversione erano 30 giorni.
Ma il vero obiettivo è quello di creare un precedente
normativo per poi arrivare ad una nuova normativa più permissiva per gli
operatori portuali del Decreto n° 173 del 2016 come dimostra una nota (QUI)
del Commissario presso la Commissione Pnrr-Pniec del ministero dell’Ambiente.
Indiscutibile quindi che la filosofia "decisionista"
dell'articolo 5 qui esaminato si vuole estenderla a tutti i dragaggi dei porti
italiani compresi quelli in siti di bonifica come il caso di Spezia.
Le rimozioni dell’articolo 5 del nuovo Decreto legge
Intanto è curioso, forse la "fretta" che ha
portato a questo testo, che dell’articolo 184-quater del DLgs
152/2006 si citino solo i primi due commi ma non gli altri.
Soprattutto non si cita il comma 5-bis che, pur rinviando come
abbiamo visto ad un nuovo decreto specifico, però prevede in modo più
restrittivo principi sulla possibilità di riutilizzo, dei materiali derivanti
dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere, in ambienti
terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica ottenuta
a seguito di separazione con metodi fisici. Peccato che però la
possibilità di sversamento richiederebbe un nuovo decreto altrimenti si applica
il Decreto 173/2016 (per una analisi approfondita di questo Decreto 173
vedi QUI).
Chi ha scritto il nuovo articolo 5 sa bene che nei vasconi per
la diga di Genova possono finire solo materiali di dragaggio marino o litoraneo
ai sensi del Decreto 173/2016. Peccato che questo Decreto al suo
allegato indica la necessità di seguire specifici protocolli metodologici
riguardo la determinazione dei parametri eco-tossicologici: “Le metodologie
analitiche da utilizzare per la determinazione dei parametri fisici, chimici,
microbiologici ed ecotossicologici devono essere conformi a protocolli
nazionali e/o internazionali standardizzati o riportati su Manuali e Linee
Guida del Sistema Nazionale delle Agenzie.”
Quindi è centrale nella attuale vigente normativa in materia
l’istruttoria degli enti ed uffici tecnici per dare il via libera al Piano di
riutilizzo e quindi agli sversamenti; peccato che questa istruttoria è stata
ridotta a soli 15 giorni e come vedremo nel penultimo comma c’è il giochino che
senza rispetto dei termini i pareri sono bypassabili.
Non solo chi ha scritto l’articolo 5 ha rimosso la
risposta del 2023 del Ministero Ambiente ad un interpello sulle questioni
della gestione del materiale di dragaggio. In sintesi, secondo il
Ministero, le operazioni di recupero dei materiali di dragaggio devono sempre
avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 184-quater D.lgs. 152/2006
anche qualora siano effettuate direttamente in sito/ciclo produttivo in quanto
fino a completamento della procedura di detto articolo i materiali di
dragaggio restano rifiuti e devono essere accompagnati nel loro
trasporto dal FIR (formulazione identificazione rifiuti ex art. 193 DLgs
152/2006). La dichiarazione di conformità, pertanto, dovrà essere redatta
all’esito delle operazioni di recupero, ma prima della verifica delle autorità
competenti, ossia prima dell’ultimo adempimento utile per poter qualificare, ai
sensi dell’art. 184-quater, D.lgs. 152/2006, come non rifiuti i materiali in
parola.
Altri materiali di origine terrestre che possono essere
sversati secondo il nuovo articolo 6
Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell’articolo
5 del Decreto Legge 153/2024 convertito nella legge 191/2024 permettono di sversare nei vasconi della
futura diga del porto ligure una serie di materiali di vario genere di origine
terrestre. Anche qui si citano norme esistenti in modo
generico compreso l’articolo 184-quater del DLgs
152/2006 dimenticando che questo articolo cita materiali di dragaggio
non altri materiali di origine terrestre e che anche il futuro decreto
previsto dal comma 5-bis di detto articolo 184-quater fa riferimento al
possibile sversamento solo di “materiali derivanti dall'escavo di fondali di
aree portuali e marino-costiere”.
Non solo ma il Decreto 173/2016 prevede
che non si applichi “alle movimentazioni di sedimenti in loco
funzionali all'immersione dei materiali di cui all'articolo 109, comma 1,
lettera b, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” Dove la lettera
b) dell’articolo 109 fa riferimento “b) inerti, materiali geologici
inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la
compatibilità e l'innocuità ambientale;”, qui la versione finale dell’articolo
5 nella legge di conversione 191/2024 riprende in parte quanto riportato da
detta lettera b) eliminando però il riferimento alla “dimostrata innocuità
ambientale”.
Le competenze alle autorizzazioni agli sversamenti dei fanghi di dragaggio
Peraltro, per i materiali di origine terrestre lo
sversamento in mare è soggetto ad una autorizzazione che però non è detto
sia solo regionale a seconda da dove provengono i materiali (se da costruzioni
nuove si applica la VIA se di competenza statale l’autorizzazione diventa
ministeriale).
Invece per lo sversamento di materiale da
dragaggi la competenza è della Regione (come confermato dal comma 8
articolo 5-bis legge 84/1994 compreso lo sversamento in particolare nelle casse
di colmata) salvo avvenga in aree classificate protette cosa che non riguarda
il caso della diga di Genova qui esaminato.
N.B. Quello che risulta con chiarezza è che per gli sversamenti in mare di materiali che originano dai dragaggi marini esiste come abbiamo visto una normativa che è il Decreto 173/2016 ma non esiste normativa specifica di sversamento di materiali di origine terrestre se non il generico riferimento della lettera b) comma 1 articolo 109 DLgs 152/2006 ad una dimostrata: “compatibilità e innuocuità ambientale”. Così le regole tecniche di sversamento sono rinviate, dall'articolo 5, al Piano del Commissario straordinario! Infatti, l’ultimo periodo del comma 1-quinquies che l’articolo 5 qui esaminato introduce all’articolo 9-bis della legge 130/2018 afferma: “Il Programma comprende altresì i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti”. Quindi si conferma che il Piano di riutilizzo è interno al Programma generale di realizzazione della diga ma soprattutto si lascia un potere discrezionale rilevante al Commissario nel definire, attraverso la parte tecnica dello sversamento visto la sorta di silenzio assenso surrettizio introdotto nell’ultima parte dell’articolo 5 su cui tornerà alla fine di questo commento.
L’AUTORIZZAZIONE DELLO SVERSAMENTO AL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
È il Piano di riutilizzo a definire quantità e
qualità dei materiali da sversare (secondo il comma 1-quinques del nuovo
articolo 5 del Decreto Legge 153/2024 convertito nella legge 191/2024) peccato
che questo venga adottato dal Commissario. Vero che l'adozione avviene previa,
parere di ASL Arpal e uffici tecnici della Regione ma c’è un comma finale in
questo articolo 5 che rischia di rendere il tutto molto ambiguo. Infatti,
il nuova comma 1-sexies dell’articolo 9-bis della legge 130/2018
introdotto dall'articolo 5 nella sua versione finale secondo la legge 191/2024 recita: ”L’adozione del Piano sostituisce tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, parere, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi
contenuti nel medesimo Piano ivi incluse le autorizzazioni di cui all’articolo
109 comma 2 DLgs 152/2006”.
Intanto viene da rilevare che neppure la normativa prevista
dal Piano dei dragaggi sostenibili prevedeva una norma simile di scavalcamento
di ogni autorizzazione o parere ambientali, infatti detto Piano dei Dragaggi
sostenibili, della legge 108/2021 citata in precedenza, prevede al
massimo che la approvazione del Piano costituisca variante ai piani regolatori
di sistema portuale e non altro.
Il Parere di Arpal e Asl vincolante ma anche no
Con un volo quasi "ossimorico" nella versione
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del Decreto Legge 153/2024 al già citato
articolo 5 ora convertito nella legge 191/2024 da un lato prevede che per
sversare detti materiali sia necessario il parere vincolante di Arpal e ASL
(nel testo iniziale del Governo il riferimento al vincolante non c'era).
Dall'altro lato in un comma successivo di detto articolo 5 si conferma che
l'adozione del programma di sversamento bypassi ogni parere autorizzazione anche
ambientale sic!
Questa contraddizione può risultare rilevante nel caso in cui il Parere di Arpal e ASL sia negativo ma soprattutto non arrivi e ci sta visto che non deve arrivare oltre 15 giorni. Potrebbe accadere che la norma del secondo comma funzioni da silenzio assenso come peraltro avviene già per il parere della consulta della pesca per gli sversamenti in mare dei soli fanghi di dragaggio. A mio avviso l'ideale per evitare interpretazioni pericolose tra la contraddizione letterale dei commi 1-quater e 1sexies, sarebbe stato un emendamento tipo "nel rispetto comunque dei pareri vincolanti di arpal asl ". Sarebbe coerente con quello che afferma il secondo periodo del comma 1-sexies che fa salvo, comunque, l'obbligo di VIA se necessario. Ma chissà perché per arpal asl questo passaggio non c'è!
Non solo ma le autorizzazioni ex articolo 109 DLgs 152/2006 citate da detto comma 1-sexies, bypassate dalla approvazione del Piano del Commissario straordinario, sono proprio quelle allo sversamento in mare del materiale sia di dragaggio di origine marina che di origine terrestre. Ma il materiale di origine terrestre è molto limitato secondo detto articolo 109: "b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo", mentre la nuova norma introdotta dall'articolo 5 della legge 191/2024 li estende in modo abnorme creando una situazione di pericolosissima discrezionalità gestita come abbiamo visto dal Commissario per la diga di Genova e dalla Autorità di sistema Portuale con un ruolo ristrettissimo degli enti tecnici.
La domanda che si pone nel caso genovese risulta
inevitabile: visto che ad oggi le autorità tecniche competenti in materia
ambientale non hanno voluto rilasciare pareri favorevoli a scaricare fanghi di
dragaggio o altri materiali nei vasconi per la diga anche alla luce della
inchiesta della magistratura sugli sversamenti precedenti, nel caso in cui
questi parere non arrivassero ma addirittura fossero negativi la norma di cui
al sopra citato comma 1-sexies del nuovo articolo 6 potrebbe bypassare tale diniego?
Dal testo dell'articolo 5 del decreto legge convertito ora nella legge 191/2024
sembrerebbe proprio di si!
Che quanto sopra sia legittimo non lo credo proprio anzi lo
definirei addirittura anticostituzionale visto che la Corte Costituzionale
con sentenza n° 233 del 3 dicembre 2021 ha affermato che “È bene
precisare che, quando si tratta delle procedure di tutela ambientale, il valore
della semplificazione s'invera nella definizione di modelli organizzativi
fondati sull'efficiente collaborazione e sul coordinamento delle competenze,
non certo sulla mera velocizzazione delle tempistiche.” Aggiunge la
Corte: “La protezione dell'ambiente non è, d'altronde, contrapposta
alla semplificazione, ma è anzi perseguita proprio attraverso «una migliore
qualità ed efficienza dei procedimenti”.
CONCLUDENDO
Insomma, l’articolo 5, qui esaminato nella sua versione
definitiva, da un lato fa riferimento alla normativa vigente che almeno per lo
sversamento dei fanghi di dragaggio esiste ed è chiara anche nelle competenze
come pure delle complesse istruttorie da svolgere per analizzare il materiale
prima dello sversamento. Attività che richiede siano svolte dai soggetti
istituzionali con competenze specifiche adeguate quindi prima di tutto Arpal
Asl, uffici regionali. Occorre poi aggiungere che secondo l’articolo 4 del
Decreto 173/2016 occorre anche il parere della commissione consultiva
locale per la pesca e l'acquacoltura, ove istituita. Peraltro, questo ultimo
parere è l'unico che la legge riconosce come superabile da una forma di
silenzio assenso, cosa che non sta scritta in nessuna altra norma nazionale o
regionale per gli enti tecnici come Arpal Asl e uffici regionali competenti.
L’articolo 5 dalla lettera della norma, viste oltretutto le
dichiarazioni che lo precedono da parte del Ministro Salvini "sulla diga
decido io", può permettere di bypassare gli eventuali pareri negativi di
tutti questi soggetti istituzionali e cosa ancora più grave non esiste
normativa tecnica chiara per lo sversamento del materiale di origine terrestre
non essendo sufficienti, a mio avviso, quella delle norme sui rifiuti per
classificare l’end of waste degli stessi trasformandoli in sottoprodotti perché
riguardano recuperi a terra in attività impianti specifici.
È vero che il Decreto 173/2016 (in caso di ritardi o
rifiuti degli enti tecnici citati dall’articolo 5), permette al comma
5 articolo 4 alla autorità competente di avvalersi di enti o istituti
pubblici per la valutazione della documentazione tecnica allegata alla
domanda di autorizzazione. Ma l’Autorità competente secondo detto Decreto
173/2016 è la Regione e il Ministero dell’Ambiente che deve decidere chi
coinvolgere nella istruttoria tecnica non certo Commissari
o subcommissari tanto meno di Autorità di sistema portuale. Non solo ma il
riferimento a enti e istituti garantisce sempre la loro natura pubblica da cui
necessariamente non sono possibili incarichi a soggetti professionali privati
sia pure dotati di adeguati curricula, propio al fine di garantire la terzietà
della loro attività istruttoria. Quindi è chiara la ratio gli enti e istituti
pubblici non possono che essere Arpal Asl.
P.S.
Il subcommissario della diga di Genova sul Secolo
XIX del 13 ottobre scorso dichiara che: "Il piano prevederà l’utilizzo
di materiali recuperabili in accordo alle normative in tema di gestione dei
materiali. Quindi niente fanghi tossici nei cassoni".
Dopo questa dichiarazione sorge una domanda allora se si
rispettano le norme ambientali previgenti, seguendo le parole del
subocommissairo, al Decreto-Legge sopra descritto a cosa serva la norma
introdotta dal Ministro Salvini?
In realtà non è questo che dice la nuova norma proposta dal
Ministro Salvini come abbiamo visto sopra.
Infatti, la nuova norma non richiama chiaramente, almeno
nella lettera del testo, tutte le norme ambientali che richiedono procedure di
verifica rigorose prima di potere recuperare i fanghi di dragaggio nei cassoni
da depositare in mare, oltre a rimuovere la problematica delle lacune normative
sullo sversamento di materiale di origine terrestre. Soprattutto la nuova norma
rimuove con l'autorizzazione del Commissario straordinario gli eventuali pareri
contrari proprio degli enti che devono effettuare dette procedure di verifica
rigorose.
Morale non c'è bisogno di questa nuova norma speciale si
applichino le norme vigenti e le relative procedure e vediamo di non prendere
in giro la nostra intelligenza!
Di semplificazioni ne sono state fatte anche troppe su
dragaggi a cominciare dalla rischiosissima introduzione del
dragaggio/bonifica e compresa quella assurda che vede due decreti diversi
(il 173/2016 esaminato sopra e il 172/2016) a seconda che il dragaggio avvenga
in siti di bonifica nazionali o regionali, come se in termini scientifici
ambientali le due problematiche siano diverse, sic!
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