lunedì 11 novembre 2024

Siti orfani avanza la logica di privatizzazione dei controlli per la loro bonifica

Si tratta dei siti che pur essendo stati individuati come contaminati o potenzialmente contaminati da inquinanti non hanno mai visto un avvio delle procedure di risanamento a partire dalla caratterizzazione fino alla messa in sicurezza e/o bonifica.

L’articolo 6 del Decreto Legge 153/2024 (QUI) prevede norme specifiche per l’attuazione degli interventi del Piano di azione per la riqualificazione dei siti orfani (QUI).

La ratio delle nuova norma è sempre la stessa: ridurre i tempi delle istruttorie con il rischio di non svolgerle in modo corretto ai fini del raggiungimento di obiettivi di bonifica effettivi e senza danno per l’ambiente, e allo stesso tempo prevedere che i controlli per la verifica della attuazione delle bonifiche di detti siti possono essere affidati a laboratori privati.

Vediamo in particolare cosa prevede questa nuova normativa…

 



DEROGA ALLA PROCEDURA ORDINARIA IN CONFERENZA DEI SERVIZI PER APPROVARE IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEI SITI ORFANI

L’articolo 6 del nuovo Decreto Legge dispone una deroga alla procedura del comma 3 articolo 242 del Dlgs 152/2006 che prevede, in caso si superamento delle concentrazioni di soglia anche di un singolo inquinante, il soggetto inquinatore debba presentare un piano di caratterizzazione che viene approvato in conferenza dei servizi. Secondo invece il nuovo articolo 6 il piano di caratterizzazione é concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente    territorialmente competente, il piano di caratterizzazione é concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente.

Inoltre, sempre secondo detto articolo 6 i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'autorità competente (Regione).

Si tratta di una forte accelerazione della procedura di approvazione degli interventi di bonifica dettata, secondo la relazione al disegno di legge di conversione del Decreto Legge 153/2024, dall’approssimarsi del termine per il raggiungimento del target EU M2C4-25 che è fissato al primo trimestre del 2026.


 



ANCORA UNA VOLTA LE INCAPACITÀ I RITARDI LE LACUNE ORGANIZZATIVE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIVENTANO OCCASIONE PER DEROGARE ALLE NORME PIÙ RIGOROSE DI TUTELA AMBIENTALE E PROMUOVENDO LA PRIVATIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI

Questa nuova norma conferma come ancora una volta i ritardi, le incapacità e le lacune organizzative della Pubblica Amministrazione si risolvono con procedure semplificatorie e acceleratorie in deroga alle norme ambientali più rigorose.

In questo senso risulta preoccupante quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 Decreto Legge 153/2024: “Per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di  fondo di cui all'articolo 242, comma 13-ter [NOTA 1], del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai sensi  dell'articolo  248, comma 2, l'Agenzia  regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi  o  maggiori  oneri a carico della finanza pubblica”. Si accentua la logica di privatizzazione del sistema dei controlli pubblici in materia ambientale nella filosofia della recente riforma (QUI).

Addirittura, il riferimento all’accertamento ex comma 2 [NOTA 2] articolo 248 del DLgs 152/2006 significa dare in mano a laboratori privati anche l’accertamento del completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato.


 

Indicativo di quanto sopra rilevato è poi l’inserimento del comma 4-bis all’articolo 244 del DLgs 152/2006. L’articolo 244 prevede che la Provincia, ricevuta la comunicazione di superamento delle soglie di contaminazione per gli inquinanti, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento con oneri a carico del medesimo e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. L'ordinanza è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253 del DLgs 152/2006. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250 DLgs 152/2006.

Ebbene l’articolo 6 del Decreto Legge 153/2024 aggiunge il comma 4-bis all’articolo 244 stabilendo che per le attività affidate alle province, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Soldi per il pubblico no ma coinvolgere il privato si!

 

Ma c’è di più perché l’articolo 10 del Decreto Legge 153/2024 prevede che per rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica, prevede solo ulteriori quattro incarichi dirigenziali ma senza ulteriori se non quelle già disponibili sic!

Il tutto confermato dall’articolo 11 del Decreto Legge 153/2024 che, per l’attuazione di quanto previsto da tutti dagli articoli dello stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 



[NOTA 1]13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC  di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato  5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le concentrazioni riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo."

[NOTA 2]2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente..Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.

 



 

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