Si tratta dei siti che pur essendo stati individuati come
contaminati o potenzialmente contaminati da inquinanti non hanno mai visto un
avvio delle procedure di risanamento a partire dalla caratterizzazione fino
alla messa in sicurezza e/o bonifica.
L’articolo 6 del Decreto Legge 153/2024 (QUI)
prevede norme specifiche per l’attuazione degli interventi del Piano di azione
per la riqualificazione dei siti orfani (QUI).
La ratio delle nuova norma è sempre la stessa: ridurre i
tempi delle istruttorie con il rischio di non svolgerle in modo corretto ai
fini del raggiungimento di obiettivi di bonifica effettivi e senza danno per l’ambiente,
e allo stesso tempo prevedere che i controlli per la verifica della attuazione
delle bonifiche di detti siti possono essere affidati a laboratori privati.
Vediamo in particolare cosa prevede questa nuova normativa…
DEROGA ALLA PROCEDURA ORDINARIA IN CONFERENZA DEI SERVIZI
PER APPROVARE IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEI SITI ORFANI
L’articolo 6 del nuovo Decreto Legge dispone una deroga alla procedura del comma
3 articolo 242 del Dlgs 152/2006 che prevede, in caso si superamento delle
concentrazioni di soglia anche di un singolo inquinante, il soggetto
inquinatore debba presentare un piano di caratterizzazione che viene approvato
in conferenza dei servizi. Secondo invece il nuovo articolo 6 il piano di
caratterizzazione é concordato con l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di
trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo
particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al
primo periodo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente,
il piano di caratterizzazione é concordato con l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre
i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente.
Inoltre, sempre secondo detto articolo 6 i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'autorità competente (Regione).
Si tratta di una forte accelerazione della procedura di approvazione degli interventi di bonifica dettata, secondo la relazione al disegno di legge di conversione del Decreto Legge 153/2024, dall’approssimarsi del termine per il raggiungimento del target EU M2C4-25 che è fissato al primo trimestre del 2026.
ANCORA UNA VOLTA LE INCAPACITÀ I RITARDI LE LACUNE
ORGANIZZATIVE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIVENTANO OCCASIONE PER DEROGARE ALLE NORME PIÙ RIGOROSE DI
TUTELA AMBIENTALE E PROMUOVENDO LA PRIVATIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI
Questa nuova norma conferma come ancora una volta i
ritardi, le incapacità e le lacune organizzative della Pubblica Amministrazione
si risolvono con procedure semplificatorie e acceleratorie in deroga alle norme
ambientali più rigorose.
In questo senso risulta preoccupante quanto previsto dal
comma 2 dell’articolo 6 Decreto Legge 153/2024: “Per lo svolgimento delle
attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma 13-ter [NOTA 1],
del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai sensi dell'articolo
248, comma 2, l'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi dei
laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente (SNPA), di enti
di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente,
senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica”. Si accentua la logica di
privatizzazione del sistema dei controlli pubblici in materia ambientale nella
filosofia della recente riforma (QUI).
Addirittura, il riferimento all’accertamento ex comma 2 [NOTA 2] articolo 248 del DLgs 152/2006 significa dare in mano a laboratori privati
anche l’accertamento del completamento degli interventi di bonifica, di messa
in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità
degli stessi al progetto approvato.
Indicativo di quanto sopra rilevato è poi l’inserimento
del comma 4-bis all’articolo 244 del DLgs 152/2006. L’articolo 244 prevede che
la Provincia, ricevuta la comunicazione di superamento delle soglie di
contaminazione per gli inquinanti, dopo aver svolto le opportune indagini volte
ad identificare il responsabile dell'evento di superamento con oneri a carico
del medesimo e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il
responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente
titolo. L'ordinanza è comunque notificata anche al proprietario del sito ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 253 del DLgs 152/2006. Se il responsabile
non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né
altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi
delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione
competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250 DLgs 152/2006.
Ebbene l’articolo 6 del Decreto Legge 153/2024 aggiunge il comma 4-bis all’articolo 244 stabilendo che per le attività affidate alle province, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Soldi per il pubblico no ma coinvolgere il privato si!
Ma c’è di più perché l’articolo 10 del Decreto Legge
153/2024 prevede che per rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la
piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
di competenza del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica, prevede
solo ulteriori quattro incarichi dirigenziali ma senza ulteriori se non quelle
già disponibili sic!
Il tutto confermato dall’articolo 11 del Decreto Legge 153/2024 che, per l’attuazione di quanto previsto da tutti dagli articoli dello stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[NOTA 1] “13-ter. Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con l'ARPA territorialmente competente, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le concentrazioni riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo."
[NOTA 2] “2. Il
completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e
di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto
approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla
base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente..Qualora la Provincia non
provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento
della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione,
previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.”
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