L’articolo 22 del Decreto Legge
144/2022 convertito nella legge n°175 del 17 novembre 2022 (QUI)
prevede che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni
impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
La Valutazione Ambientale Strategica di detto
Programma Nazionale è stata conclusa positivamente con Decreto Ministeriale 2022-0072967 del 10/06/2022 (QUI); per la documentazione generale di VAS del Programma
Nazionale vedi QUI.
Sulla base di questa dichiarazione di pubblica
utilità, la nuova normativa bypassa bellamente, come vedremo, il testo unico
ambientale (DLgs 152/2006) che, come è noto assegna alle Regioni (o enti
subdelegati) i criteri per la individuazione dei siti e la autorizzazione degli
impianti di gestione rifiuti di qualsiasi tipo (con autorizzazione unica ex
articolo 208 o AIA titolo III-bis Parte II Dlgs 152/2006) nonché la
procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA allegati III e IV parte
II DLgs 152/2006) degli stessi.
Ma come spiego nel post la nuova procedura
appare in contrasto anche con la disciplina del testo unico ambientale sul
Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti.
Vediamo questa nuova perla centralista del Governo che ormai con la scusa del PNRR e della “transizione ecologica” sta facendo strame del diritto ambientale ordinario nonché del ruolo e delle autonomie di Regioni e autonomie locali, visto che testo unico ambientale non casualmente assegna alle Provincie la individuazione dei siti degli impianti di gestione rifiuti quanto meno quelli urbani.
Prima di questo Decreto legge ora convertito in legge detto potere sostitutivo esisteva ma solo in casi di emergenze specifiche legate a situazioni locali, ora diventa prassi e disciplina valida in generale. Certo c’era stato il tentativo del Piano nazionale inceneritori (del collegato ambientale del 2013) ma era più un tentativo di monitorare l’esistente per capire cosa mancasse, ora invece si introduce una vera procedura accelerata che a certe condizioni taglia via il livello territoriale in palese contrasto con le norme vigenti, in primo luogo dello stesso testo unico ambientale.
Vediamo la ricostruzione di questa nuova procedura accelerata
LA
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
L’articolo 22 del
Decreto Legge 144/2022 convertito dalla legge 175/2022 prevede che le opere, gli impianti e le
infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma
nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (QUI),
costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. È
il presupposto per applicare poi la procedura che di seguito descrivo.
DIFFIDA DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI IN CASO DI RITARDI NELLA AUTORIZZZAZIONE AGLI IMPIANTI
DI COMPETENZA REGIONALE
Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorità medesima un termine non superiore a venti giorni per provvedere.
NOMINA DEL COMMISSARIO DA
PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (QUI), o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
LA NUOVA PROCEDURA NON È COERENTE CON L’ARTICOLO 198-BIS DEL DLGS 152/2006 CHE HA INTRODOTTO IL NUOVO PROGRAMMA NAZIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Infatti, questo articolo
prevede che ci sia una Intesa in Conferenza Stato Regioni sul programma non
sulla individuazione degli impianti per ogni Regione.
Inoltre, l’articolo
stabilisce che il Programma Nazionale definisce i criteri pe realizzare macro/aree
interregionali dove gestire anche impianti di rifiuti. Ma la istituzione delle
macro aree è rimessa ad accordo tra le Regioni mentre il Programma Nazionale a
livello impiantistico prevede al massimo una mera “b) la ricognizione
impiantistica nazionale, per tipologia di impianti
e per regione;” (comma 3 articolo
198-bis DLgs 152/2006)
Quindi la individuazione
degli impianti, quanto meno per i rifiuti urbani, resta di competenza delle
Regioni e della pianificazione pubblica come disciplinata dagli articoli
196, 197 e 199 del DLgs 152/2006 come descritti di seguito compresa la
giurisprudenza amministrativa e costituzionale.
LA NUOVA
PROCEDURA CONTRASTA CON LE NORME DEL DLGS 152/2006 (TESTO UNICO AMBIENTALE)
La procedura appena
descritta si pone in palese contrasto con le norme del testo unico ambientale (DLgs
152/2006) in materia di programmazione e pianificazione e autorizzazione
degli impianti di gestione rifiuti.
Il testo unico ambientale
come è noto assegna alle Regioni (o enti subdelegati la autorizzazione degli
impianti di gestione rifiuti di qualsiasi tipo (con autorizzazione
unica ex articolo 208 o AIA titolo III-bis Parte II
Dlgs 152/2006 o con le procedure semplificate in caso di recupero e
riciclaggio ex articolo 214) nonché le procedure di valutazione di impatto
ambientale (VIA allegati III e IV parte II DLgs 152/2006).
Come abbiamo visto LA
NUOVA LEGGE 175/2022 afferma la possibilità che il Programma Nazionale per
la gestione dei rifiuti individui gli impianti necessari.
Tutto questo è in
contrasto, oltre al già esaminato articolo 198-bis DLgs 152/2006, anche:
1. con l’articolo 196 del DLgs 152/2006 che
assegna alle Regioni i seguenti compiti
1.1. la definizione di criteri per l'individuazione,
da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti sulla base di criteri statali
che non prevedono individuazioni specifiche di siti o impianti;
1.2. la definizione dei criteri per l'individuazione dei
luoghi o impianti idonei allo smaltimento
2. con l’articolo
199 del DLgs 152/2006 che assegna alla Regione, non allo Stato, nei
piani regionali la individuazione del complesso delle attività e dei
fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani
3. con l’articolo 197 del DLgs 152/2006 che
alla lettera d) prevede che le Provincie hanno il compito di
individuare zone idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione
di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Questa
individuazione sulla base delle previsioni del loro piano territoriale di
coordinamento di, ove già adottato, e di quanto previsto dai piani
regionali relativamente ai criteri di riferimento per
l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di
smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario. Inoltre, le
Province in questo compito devono sentire l'Autorità d'ambito ed i comuni,
delle.
I LIMITI
COSTITUZIONALI AL RUOLO STATALE NELLA PIANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI GESTIONE
RIFIUTI
È vero che la lettera
f) del comma 1 articolo 195 DLgs 152/2006 assegna allo Stato il
compito di individuare gli impianti di recupero e di smaltimento di preminente
interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del
paese ma afferma anche che il tutto deve essere svolto nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni e con un programma specifico da
inserire nel DEF e con un passaggio in Conferenza Stato Regioni.
Ora su quali siano le
attribuzioni costituzionali delle Regioni (e quindi delle Province e
Comuni) in materia di pianificazione nella individuazione degli impianti
di rifiuti necessari nonché dei siti dove collocarli, lo ha chiarito
la Corte Costituzionale con la sentenza 272/2020 (QUI) che relativamente al contenuto necessario della
Pianificazione Regionale ex articolo 199 DLgs 152/2006 ha
affermato: “Entro quest'ultimo si colloca proprio la specificazione dei
«criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei
luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti» (art. 199, comma 3,
lettera l, del cod. ambiente)". La Corte in detta sentenza ha poi
aggiunto, relativamente all’art. 199, comma 5 DLgs 152/2006,
che “il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli
altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla
normativa vigente» persegue proprio tale scopo”, con la conseguente
illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedano divieti di localizzazione
insensibili “alla concomitante pianificazione regionale, oltre che frutto di
una scelta lontana da ogni concreto apprezzamento in ordine alla conformazione
del territorio [...]”.
A sua volta la
giurisprudenza sia amministrativa che costituzionale ha chiarito il
rapporto tra i diversi livelli della pianificazione regionale e provinciale, in
particolare:
1. Consiglio di Stato con sentenza n° 6035
del 12 ottobre 2020 (QUI) proprio in relazione al diverso ruolo dei piani
regionali (articolo 199 DLgs/152/2006) e provinciali (articolo 197) ha
affermato: “Il combinato disposto delle due disposizioni, lungi dal
sottrarre alle regioni la competenza in materia, va interpretato nel senso
presupposto dal giudice di primo grado secondo cui, ferma la competenza
pianificatoria generale in capo alle regioni, spetta poi alle singole province
l’individuazione in concreto e nel dettaglio delle diverse zone del territorio
provinciale, idonee alla locazione di un tipo di impianti (smaltimento) o non
idonee alla localizzazione di altro tipo (recupero e smaltimento).”
2. Corte
Costituzionale n° 76 del 21 Aprile 2021 (QUI) secondo la quale l’autosufficienza di ambito
(regionale e provinciale) per la realizzazione di impianti di gestione rifiuti
urbani non può avvenire al di fuori degli strumenti di pianificazione previsti
dal DLgs 152/2006 o con una iniziativa legislativa in deroga alla
pianificazione vigente.
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