Il Consiglio di Stato con
sentenza n° 3605 del 9 maggio 2022 (QUI) è
intervenuto sull’appello del Ministero della Cultura e del Comune
territorialmente competente contro una sentenza di primo grado che annullava la
determinazione del Comune con la quale
veniva revocata, l’autorizzazione, di cui all’art. 87, comma 9, del D.Lgs.
1/8/2003, n. 259 (ora vedi articolo 44 del DLgs riformato QUI),
rilasciata al gestore per l’installazione di una stazione radio base (SRB)
L’atto di ritiro si basa sulla nota 29/5/2020, n. 5603-P con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, ha segnalato all’amministrazione comunale che le aree individuate rivestono interesse storico artistico in quanto facenti parti della villa sottoposta a vincolo storico architettonico. La villa fa parte delle c.d ville vesuviane incluse in un elenco, nella specie approvato con D.M, 19/10/1976 e pubblicato nella G.U. del 7/1/1977, e che quindi costituiscono beni culturali ex lege.
Vediamo cosa ha deciso il Consiglio di Stato
IL MOTIVO CENTRALE DELL’APPELLO
AL CONSIGLIO DI STATO DA PARTE DEL MINISTERO DELLA CULTURA
Secondo gli appellanti
il vincolo si ricaverebbe anche dal
fatto: “… che esso riguarderebbe non l’edificio della villa Pignatelli
Monteleone, bensì il giardino di questa (nel cui ambito sarebbe allocata la
Stazione Radio Base): ma nessuna prova circa l’effettiva esistenza di tale
giardino in tempi moderni risulta addotta dalle parti pubbliche, posto che il
riferimento alla “Pianta Carafa” del 1775 non può all’uopo essere sufficiente
(essa, al più potrebbe dimostrare l’esistenza del giardino quasi due secoli
prima dell’emanazione della normativa vincolistica), anche tenuto conto che
all’attualità l’area in questione risulta urbanizzata e avente più destinazioni
diverse (tra cui anche a strada) incompatibili con quella a giardino”.
Infatti, il vincolo
identificherebbe esattamente i confini bel bene soggetto a tutela comprendendovi
l’intera area pertinenziale della villa e, quindi, del giardino, come si
ricaverebbe dalla documentazione di riferimento che confermerebbe l’omogeneità
del contesto vincolato.
LA DECISIONE DEL CONSIGLIO
DI STATO CHE HA DICHIARATO INFONDATO L’APPELLO
Secondo la sentenza in
esame occorre
rilevare che il gestore di telefonia mobile ha affermato, senza essere smentito,
che l’area su cui sorge la SRB non è situata “nell’originario parco della
Villa Pignatelli Monteleone”, ma in un ambito di antica edificazione che
del “parco” non conserva più alcuna reminiscenza, come si ricava dalla
non contestata documentazione prodotta in giudizio, la quale evidenzia uno
stato dei luoghi caratterizzato dalla presenza di edifici e infrastrutture
viarie.
Aggiunge il Consiglio di Stato che pur corrispondendo a verità, come sostiene parte appellante, che lo stato di abbandono e degrado in cui versa un bene non esclude che esso possa essere assoggettato a vincolo culturale e non comporta, per ciò solo, il venir meno della relativa tutela (cfr., Cons. Stato, Sez VI, 14/10/2015 QUI, n. 4747; 16/7/2015, n. 3560 QUI; 8/4/2015, n. 1779 QUI; 27/11/2012, n. 5989 QUI; 11/6/2012, n. 3401 QUI), ma ciò non vale nell’ipotesi in cui il medesimo, a causa delle modifiche apportate, abbia oggettivamente perso quelle caratteristiche intrinseche che avrebbero consentito di attribuirgli valenza culturale giustificandone la protezione e, soprattutto, come nella specie, ove non vi sia certezza riguardo il tempo dell’avvenuta trasformazione ( che potrebbe essersi verificata anteriormente all’imposizione del vincolo) e l’estensione del vincolo ( che pur potendosi logicamente estendere al giardino non è determinato precisamente nella sua estensione e potrebbe – ipoteticamente - esser fatto oggetto di eventuali approfondimenti collegati ad un piano di recupero che esula però dall’oggetto del contenzioso e si proietta in una futura azione amministrativa che non può in alcun modo rilevare nel processo ).
Il
ché è quanto si è verificato nel caso di specie, laddove dell’originario
giardino o parco della villa non si rinviene più traccia.
Peraltro
il Ministero della Cultura appellante non ha prodotto alcun altro atto o documento
idoneo a dimostrare né l’estensione del giardino, né l’esistenza di un
collegamento pertinenziale dell’area di che trattasi con la villa, elemento
questo necessario per estendere ad essa il regime vincolistico del fabbricato.
Quindi conclude la sentenza del Consiglio di Stato una volta escluso che l’invocato vincolo culturale incida anche sull’area su cui è stata installata la SRB, il provvedimento di ritiro gravato perde la base su cui fonda, con conseguente irrilevanza degli ulteriori vizi riscontrati dal giudice di prime cure.
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