Vediamo cosa dice in sintesi questo documento comunitario
DEROGHE ALLE EMISSIONI IN ARIA
Per gli impianti industriali la deroga prevista potrà avere anche una durata fino a 6 mesi per i combustibili a basso tenore di zolfo. Il Decreto legge 50/2022 che ha modificato la legge 28/2022 (quella che all’articolo 5-bis disciplina le condizioni per riaprire le centrali a carbone) prevede anch’essa il termine di 6 mesi per le deroghe ai limiti di emissione ma non con il riferimento ai combustibili a basso tenore di zolfo come invece richiesto dalla UE, il che comporterà limiti di emissione ben più alti alle centrali a carbone italiane (QUI) di quelli previsti dal documento della UE qui esaminato.
Non si applica la VIA al cambio di combustibile anche se trattasi di fonte fossile più inquinante di quello utilizzato nell’impianto. Secondo la UE il cambio di combustibile non costituisce né nuovo progetto né modifica sostanziale dell’impianto esistente. In realtà ciò appare in contraddizione con la lettera b) punto 1 allegato IV alla Direttiva sulla VIA secondo il quale nello studio di impatto ambientale deve essere presa in considerazione: “b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;”. Ma sussiste anche una contraddizione con il paragrafo 4 articolo 2 della Direttiva sulla VIA secondo il quale gli Stati membri possono escludere la VIA ma solo su progetti specifici e non per categorie generali come nel caso del documento UE. Poco serve la precisazione del documento della UE chiarire che in casi eccezionali l'uso di una forma alternativa di valutazione d'impatto è consentita. Infatti qui si fa riferimento proprio al sopra citato paragrafo 4 articolo 2 della Direttiva sulla VIA che appunto richiede una istruttoria specifica per escludere la VIA e per ogni singolo impianto, istruttoria che in qualche modo prevede una forma di valutazione preventiva dell’impatto ambientale dovuto all’aumento delle emissioni dovuto all’uso di combustibili meno puliti.
L’ITALIA SI È PORTATA OLTRE
ALLE DEROGHE PROPOSTE DALLA UE
Come ho già detto sopra la legge 28/2022 come
modificata dal Decreto Legge 50/2022 permette deroghe alle emissioni anche con
combustibili ad altro tenore di zolfo.
Ma il Governo Draghi ha fatto di meglio
estendo le deroghe alla VIA e alla Direttiva Seveso III sul rischio incidenti
rilevanti per opere finalizzate
all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità
galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di
trasporto esistente incluse le connesse infrastrutture, vedi QUI.
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