Il
post che segue ricostruisce sinteticamente la principale normativa di tutela dell’ambiente
e della salute dei cittadini che vivono vicino alle aree militari con alcuni
esempi tratti dalla situazione del’Arsenale Militare e dalla presenza militare
nel golfo della Spezia.
BONIFICHE
Per analizzare la normativa in materia di bonifiche di siti inquinati in aree militari prendo come esempio il sito di bonifica di Pitelli (prima classificato di interesse nazionale poi declassificato a regionale vedi QUI e QUI). Se andiamo nel SITO ARPAL nella sezione bonifiche vedremo che ad oggi c’è ancora scritto che le aree di tipo D (aree militari) non sono al momento sottomesse alle disposizioni del D.Lgs 152/06 (testo unico ambientale) a parte le aree a mare, in realtà di fatto anche queste.
Perché questa sorta di presunta impunità legalizzata? In realtà per
bonificare le aree militari non ci sono più scuse normative infatti a queste
bonifiche si applicano gli stessi limiti inquinanti di terreni e acque da
raggiungere previsti per le aree civili distinguendo tra aree industriali e
aree residenziali.
Non solo ma la
giurisprudenza ha chiarito da tempo
(vedi QUI) ha affermato per
interpretazione generale che se nelle aree militari o in prossimità delle
stesse ci sono strutture residenziali e
i limiti delle aree industriali potrebbero produrre danni alla salute si devono
applicare i limiti per usi civili.
Non è neppure vero
che le autorità civili non abbiamo più alcun potere o ruolo amministrativo sulle
bonifiche nelle aree militari. Infatti
1.
Quando un area risulta inquinata il superamento dei limiti degli inquinanti
deve essere comunicato alle autorità civili
(Comune compreso)
2.
Tutte le autorità civile territorialmente interessate devono essere coinvolte
nelle conferenze dei servizi per approvare la caratterizzazione e la successiva
bonifica
3.
Sussiste a carico delle Autorità Militari e di conseguenza anche alle civili l’obbligo
di pubblicare i dati delle procedura di
bonifica ai sensi delle normativa su accesso civico e informazioni ambientali
4.
Le autorità civili (Comune attraverso Arpal e Asl) hanno l’obbligo di controllare i terreni non militari in vicinanza delle zona
inquinata e se emergono problemi e
rischi esercitare poteri di ordinanza sanitaria
Sotto il profilo delle
competenze unico dato negativo per le autorità civili è che se il sito di
bonifica resta di interesse nazionale la titolarità della procedura di bonifica
è del Ministero dell’Ambiente, mentre se il sito diventa regionale la
titolarità passa al Ministero della Difesa che è quindi il soggetto che ha il
potere/dovere di convocare le conferenze dei servizi.
Non solo ma in base al Protocollo
firmato in data 18 giugno 2015 da Ministeri Difesa e Ambiente, il primo, in relazione alle aree di propria competenza
ricadenti all’interno del perimetro di Siti di Interesse Nazionale, si impegna
a fornire le informazioni sulle attività di caratterizzazione, di messa in
sicurezza, di bonifica e di monitoraggio periodico delle matrici ambientali
(suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali e marine, sedimenti)
secondo le decisioni assunte nelle Conferenze di Servizi indette a tale scopo
dal Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo
n. 152/2006.
Contaminazioni e bonifica di siti contaminati:
procedure e quindi atti che andrebbero pubblicati:
1. Le
misure di prevenzione al fine di rendere noti l’avvenuta contaminazione
dell’area e le misure immeditate di prevenzione adottate.
2. Indagine
preliminare sul livello di inquinamento e misure di ripristino dell’area
contaminata.
3. Comunicazione
avvenuto ripristino area contaminata.
4. Comunicazione
avvenuto superamento soglie di contaminazione come emerso dalla indagine
preliminare di cui AL PUNTO 2.
5. Presentazione
piano di caratterizzazione dopo l’avvenuta verifica del superamento delle
soglie di contaminazione.
6. Procedura
di analisi del rischio sulla base del piano di caratterizzazione per la
determinazione delle concentrazioni soglia di rischio che identificano i
livelli di contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di
rischio, sui quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di
bonifica.
7. Non
superamento delle concentrazioni di soglia di rischio: chiusura del
procedimento
8. Superamento
delle concentrazioni di soglia di rischio: procedura di bonifica.
La discarica di campo in ferro
L’attività di demolizione
si svolge in area non certo lontana dalla discarica di campo in ferro dove la
bettolina ora soggetta a demolizione sostava da tempo.
Come è noto i rifiuti
pericolosi peraltro anche radioattivi, come dimostrò la perizia (vedi QUI
le conclusioni)
https://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/conclusioni-perizia-su-campo-in-ferro
propedeutica al sequestro
e alla successiva messa in sicurezza provvisoria dell’area, stoccati in questa
località del nostro golfo (vicina a Marola) non sono mai stati rimossi.
Tutto questo in violazione
del Decreto
Ministeriale 22/10/2009 .
Secondo questo decreto, se
i rifiuti contenuti in siti di bonifica di aree militari rientrano
nelle categorie di cui ad un altro DECRETO 6 marzo 2008 (Decreto
(sui rifiuti da armamenti e sistemi di difesa) , devono essere rimossi
secondo delle procedure speciali disciplinate dal sopra citato Decreto
22/10/2009.
Nessuna rimozione dei
rifiuti e quindi nessuna vera bonifica di questa are ma solo una messa in
sicurezza e avvio di attività di fitodepurazione di cui non si sa quasi nulla.
AREE MILITARI E TUTELA DELLE ACQUE
A prescindere dalle
bonifiche, in base al Protocollo sopra citato, Il
Ministero dell’Ambiente ed il Ministero della Difesa si impegnano ad una
reciproca collaborazione nella redazione dei “protocolli ambientali” delle
attività esercitative con ricadute
nell’ambiente marino, anche intensificando le sinergie del Comitato tecnico
(istituito dagli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190),
per l’attuazione degli obiettivi in materia di strategia marina imposti dalla
normativa europea.
GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI IN AREA MILITARE
L’art. 184, comma 5-bis,
del DLgs. 152/2006,assoggetta alla normativa sui rifiuti: i sistemi
d'arma,
i mezzi, i materiali e le
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza
nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché
la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove
vengono immagazzinati i citati materiali.
Nel campo di applicazione
del comma 5-bis dell’art. 184 rientrano anche le “navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso
militare”.
In attuazione delle
disposizioni citate, il Ministero della difesa ha provveduto, con D.M. 22
ottobre 2009, a dettare le procedure per la gestione dei
materiali e dei rifiuti, e la bonifica dei siti e delle infrastrutture
direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.
Infine rifiuti così
definiti dalla procedura sopra descritta possono essere depositati
temporaneamente nell’area militare solo a condizione che vengano
rispettate le norme previste dal Decreto Ministero Difesa 22 ottobre 2009:
a) i rifiuti depositati
non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli
in quantità superiori a 2,5 ppm, né policlorobifenili e
policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
b) i rifiuti sono raccolti
nel deposito temporaneo e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento,
a seguito dell'adozione del decreto dirigenziale di dichiarazione di
rifiuto secondo l’ordinamento del personale delle Forze Armate
c) il deposito temporaneo
è effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle
relative norme tecnico-militari, nonché nel rispetto
delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi eventualmente contenute.
CONTROLLI TECNICI, AUTORIZZAZIONI,
CERTIFICAZIONI E NULLA OSTA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
L'Amministrazione della
difesa, all'interno delle aree militari, provvede direttamente con il proprio
personale sanitario e tecnico specializzato ai controlli,
alle verifiche e ai collaudi finalizzati alla gestione e quindi alla raccolta,
al trasporto e, nel rispetto della normativa comunitaria, al
recupero dei materiali e dei rifiuti individuati dal presente Decreto;
provvede inoltre a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta
relativi ai magazzini e ai depositi
degli stessi.
L'Amministrazione
della difesa provvede
all'individuazione, all'interno delle aree militari, dei siti di stoccaggio, a
rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta a tale fine necessari, nonché
alla bonifica dei siti inquinati secondo le procedure di prevenzione bonifica
del presente decreto e, sentita la provincia
competente, al rilascio della certificazione di avvenuta
bonifica. Il trasporto, destinato a una diversa area
militare oppure finalizzato allo smaltimento presso un
impianto autorizzato, nel rispetto di
eventuali esigenze di riservatezza, è corredato da
idoneo documento di accompagnamento.
Alla sorveglianza ed
all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in
materia di rifiuti, nonché delle disposizioni di cui al
presente decreto, nell'ambito dell'Amministrazione della
difesa, provvede, secondo la vigente normativa, il Comando carabinieri
tutela dell'ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle capitanerie di
porto, ai sensi dell'art. 195, comma 5, del dlgs n.152 del 2006 (TU ambiente).
Ovviamente per gli impatti che comunque l’inquinamento presente in area
militari può produrre nella aree civili limitrofe restano fermi i poteri di
vigilanza, controllo ed ordinanza delle autorità civili: Comune, Vigilia
Urbani, Arpal, Asl polizia provinciale.
DEMOLIZIONI NAVI
MILITARI: IL CASO DELL’ARSENALE DELLA SPEZIA
Per
spiegare la normativa in materia di demolizioni di navi militari, come per le
bonifiche soccorre un esempio concreto quello della demolizione di due navi
militari nell’Arsenale della Marina Militare a La Spezia, la seconda
demolizione è stata autorizzata da poco. In questo caso si è visto che:
1. trattandosi di impianto
di gestione/trattamento rifiuti che superava la produzione di 1o tonnellate
giorno occorreva l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) ed invece è stata
autorizzata in modo meno rigido con autorizzazione ordinaria senza tener conto
che a Piombino in area civile un impianto di demolizione navale con tetti di
produzione rifiuti simili a quello spezzino si sono applicate sia l’AIA che la
verifica di assoggettabilità a VIA. Peraltro comma 3 articolo 358 DLgs
66/2010 (Codice militare): esclude VIA
solo per gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo
imminente
2. Quindi non applicando
le suddette procedure non si è fatta alcune verifica preventiva dell’impatto
sanitario dell’attività. Verifica prevista prima dal dpcm del1988 e ora dalla
nuova Direttiva sulla VIA e dalla linee guida dell’Istituto Superiore Sanità e dell’Ispra (Ministero Ambiente).
3. Per autorizzare la seconda demolizione ci si è
limitati ad una proroga della precedente in questo avvallando sia le violazioni
procedurali di cui al punto 1 ed il frazionamento del progetto ai fini della
applicazione della VIA, frazionamento vietato dalle norme comunitarie in
materia. La proroga è stata data grazie ad una erronea applicazione dell’articolo
14 del Regolamento UE 1275 del 2013 (disciplina delle demolizione navali) che
pur non essendo obbligatoriamente applicabile alle navi militari [NOTA 1]
è citato dalla autorizzazione e della proroga per le demolizioni spezzine. In
realtà questo Regolamento prevede la possibilità di prorogare la precedente
autorizzazione per nuova demolizione ma solo se si dimostra di averne
rispettato i principi e solo se vengono rispettate le norme europee, entrambe
questa condizioni non sono state rispettate nel caso spezzino
4.
l’attività autorizzata, ed ora prorogata, è Industria
Insalubre di Prima Classe come emerge dagli stessi atti istruttori
propedeutici alla autorizzazione. Il Parere ASL del giugno 2016
(vedi QUI)
rilasciato in sede di prima autorizzazione non è esaustivo. Si tratta di
due paginette senza nessuna chiarezza sulle previsioni di impatto sanitario
potenziale non c’è neppure una analisi delle distanze della quantità di
popolazione interessata solo un esame burocratico dell’elenco delle cose
proposte dal proponente del progetto. Ovviamente nella proroga rilasciata lo
scorso 14 maggio non c’è tratta di una integrazione istruttoria da parte di
ASL.
EMISSIONI DA IMPIANTI CANTIERI IN AREE
MILITARI
Secondo il DLgs 15
marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) nonché secondo l'articolo
272, comma 5, del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 (TU ambiente), la normativa
sulle emissioni da impianti non si
applica agli impianti direttamente destinati alla difesa nazionale.
Anche qui uso un esempio
spezzino per dimostrare il modo “allegro” su come vengono gestite le attività
all’interno dell’Arsenale della Marina Militare a Spezia.
Mi riferisco al caso della
demolizione della bettolina militare di fronte al quartiere storico densamente
abitato di Marola sulla strada verso PortoVenere.
La bettolina non era una
struttura volta alla difesa nazionale quindi ad essa non è applicabile la
esclusione che ho citato all’inizio di questo paragrafo.
Inoltre al caso in esame
era applicabile la normativa sulle emissioni diffuse (vedi 674 del codice penale).
Occorreva, quindi, una
autorizzazione alla apertura del cantiere in quanto la demolizione non
rientrava tra quelle escluse per ridotto inquinamento atmosferico.
Avviare una demolizione
senza alcuna autorizzazione e verifica preventiva realizza la fattispecie di
reato di cui al comma 1 articolo 279 del DLgs 152/2006.
Nel caso specifico la Procura
si è ben guardata di aprire una inchiesta.
EMISSIONI NAVI MILITARI
La Direttiva
1999/32 modificata nel 2012 afferma alla lettera e) articolo 1: ai combustibili utilizzati dalle navi da
guerra e da altre navi in servizio militare
non si applica la normativa sui carburanti in generale .
Tuttavia la Direttiva
invita , ciascuno Stato membro, ad assicurare che tali navi operino in modo
compatibile, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticabile, con la
presente direttiva, “adottando
appropriate misure che non ostacolino le operazioni o le capacità operative di
queste navi". Non solo ma comunque i limiti per le emissioni dalle
navi si applicano anche a quelle militari se nei porti di attracco ci sono
fornitori di combustibili che rispettano i limiti di legge DLgs 152/2006 all’articolo 295 comma 13
; dall’articolo 363 del Codice
dell’ordinamento militare (DLgs 66/2010).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Come è noto nelle aree militari sussistono attività
e impianti che comportano significative emissioni elettromagnetiche (radar su
navi, impianti di trasmissione).
In materia, secondo il DLgs
15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare, si applica la normativa
civile (legge quadro 36/2001 e codice
delle comunicazioni) salvo le competenze in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici
istituiti per le Forze armate; i predetti servizi sono competenti altresì per
le aree riservate od operative.
Ai sensi dell'articolo 8,
comma 5, della legge n. 36 del 2001, le attività di competenza delle Regioni,
elencate nel comma 1 di detto articolo, riguardanti aree interessate da
installazioni militari sono definite mediante specifici ACCORDI DAI COMITATI
MISTI PARITETICI tra Autorità Militari e Regioni.
Secondo l’articolo 322
citato in ciascuna regione é costituito un Comitato misto paritetico di
reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della
regione e dell'autorità militare, dei
problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di
sviluppo economico e sociale della regione e delle aree sub regionali e i
programmi delle installazioni militari e
delle conseguenti limitazioni. Il
Comitato é formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa,
da due rappresentanti del
Ministero dell'economia e delle finanze,
designati dai rispettivi Ministri,
e da sette rappresentanti della
regione nominati dal presidente della Giunta regionale, su designazione, con
voto limitato, del
consiglio regionale.
Ai sensi dell'articolo 14,
comma 3, della legge n. 36 del 2001, i controlli di competenza dei Comuni
all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali
delle forze armate è disciplinato dalla specifica normativa di settore (civile).
INQUINAMENTO ACUSTICO
L’art. 364 del Codice dell’Ordinamento
Militare afferma che la prevenzione e il
contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni
militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante SPECIFICI
ACCORDI DAI COMITATI MISTI PARITETICI Autorità Militari e Regione.
RIFIUTI DA NAVI
L’art. 363 del Codice dell’Ordinamento
Militare disciplina la riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento
marino.
In particolare il comma
1-bis afferma che continuano ad
applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia
di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n.182 (Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), e
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.
Con il decreto del
Ministro della difesa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi
militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico in
conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche
prescrizioni tecniche previste per le medesime navi e delle caratteristiche di
ogni classe di unità. Si applica, altresì, l'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.
L’art. 360 del Codice dell’Ordinamento
Militare su rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche, prevede che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 (relative alla riduzione dell'uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche'
allo smaltimento dei rifiuti) afferma che sono escluse dall'ambito di applicazione di
detto DLgs civile soltanto le apparecchiature connesse alla tutela di
interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni e il
materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari.
AZIONE DI DANNO AMBIENTALE CONTRO
INQUINAMENTO DA AREE MILITARI
Il DLgs 15 marzo 2010, n.
66 Codice dell'ordinamento militare rinvia al DLgs 152/2006 (testo unico
ambientale). In particolare ai sensi dell'articolo 303, comma 1, lettere a) ed
e), del dlgs 152/2006, la normativa
civile sul danno ambientale:
a) non riguarda il danno
ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da atti di conflitto
armato, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione;
b) non si applica alle
attività svolte in condizioni di necessità e aventi come scopo esclusivo la
difesa nazionale o la sicurezza internazionale.
Quindi
le autorità civili possono agire per danno ambientale contro le autorità
militari per tutti i casi non rientranti nelle due ipotesi sopra elencate e
sono molte se pensiamo alle attività che si svolgono, ad esempio dentro l’Arsenale
Militare spezzino.
ATTIVITA' ADDESTRATIVE E TUTELA AMBIENTALE
L’articolo 357 del Codice
dell’Ordinamento Militare afferma che:
1.L'amministrazione della
difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può
stipulare CONVENZIONI CON AMMINISTRAZIONI O ENTI, ALLO SCOPO DI REGOLAMENTARE
ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA TUTELA AMBIENTALE, fatta salva la destinazione d'uso
delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali
della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative
alle attività addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalità
applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da
salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti
la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal segretario generale
della difesa.
Se le aree addestrative
non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di
parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale
(vincolo paesaggistico, biodiversità), l'utilizzazione e il mantenimento
conservativo dei siti si attuano a mezzo di protocolli d'intesa tra
l'amministrazione della difesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del
parco.
Il Dlgs 15 marzo 2010, n.
66 (per il testo vedi QUI), Codice dell'ordinamento militare. al
primo comma dell’articolo 368 prevede che ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 195/2005 (disciplina accesso informazioni ambientali) l'accesso
all'informazione ambientale è negato solo quando la divulgazione dell'informazione
reca pregiudizio alla difesa nazionale. Non solo ma il DPR n. 90 del 15 marzo
2010 Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento Militare" alla sezione IV (categorie di documenti
sottratti all’accesso: articoli 1048 e seguenti, vedi QUI) non esclude l’accesso alla
documentazione relativa alla tutela sanitaria del personale militari e civile
operante in aree ed edifici militari
COMPITI DELLE FORZE ARMATE RILEVANTI IN
CAMPO AMBIENTALE
Il contributo di cui
sopra fornito, tra le altre, per le
seguenti attività:
1. consulenza ad
amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze
armate in situazioni di emergenza nazionale;
2. contributo di personale
e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della
vita umana in terra e in mare;
3. ripristino della
viabilità principale e secondaria;
4. campagna antincendi
boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche
attraverso la disponibilità, in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse,
mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente
necessità, su richiesta delle Regioni interessate, giusta quanto previsto
dall'articolo 7, comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n.353, in materia
di incendi boschivi;
5. emissioni di dati
meteorologici;
6. rilevamento nucleare,
biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;
7. svolgimento di operazioni
a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;
8. rilevamento idrooceanografico
e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto
cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura
geotopografica e geodetica;
9. intervento in emergenze
idriche nelle isole minori delle Regioni a statuto ordinario;
10. interventi
sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle
acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati
in materia di climatologia;
11. demolizione di opere
abusive e ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli
articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(procedure demolizione opere abusive), e 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (esecuzione di sentenze recanti ordine di, o
aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino
dei luoghi.
CONTINGENTE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
È costituito un
contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 249 unità,
da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del
Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente. Il predetto contingente è così
determinato:
a) generali di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 1;
d) maggiori: 1;
e) capitani: 3;
f) ufficiali subalterni:
25;
g) ispettori: 139;
h) sovrintendenti: 39;
i) appuntati e
carabinieri: 39.
Sono a carico del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri
connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al
casermaggio e al vestiario.
E’ abrogato l’articolo 2
della legge 179/2002 (http://gazzette.comune.jesi.an.it/2002/189/1.htm
)
che prevedeva il
potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela
dell'ambiente.
Ai fini di cui sopra,
nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, in applicazione della normativa
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono istituiti appositi
servizi di vigilanza che operano nell’ambito delle aree di competenza di
ciascuna Forza armata e dell’Arma dei carabinieri, nonché nell’ambito dell’area
tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale. Ai servizi di vigilanza istituiti nell’ambito
dell’Amministrazione della difesa è attribuita, in via esclusiva, la competenza
di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva
prevista dall’articolo 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché ogni
altra competenza in materia attribuita alla Azienda sanitaria locale dal citato
decreto. Avverso i giudizi del medico competente, il lavoratore militare o
civile dell’Amministrazione della difesa può presentare ricorso alla commissione
medico-legale, comprendente almeno un medico competente, individuata con
provvedimento del Direttore generale della Direzione generale della sanità
militare.
Il Regolamento non si applica formalmente
alle navi militari ma la Comunicazione della Commissione UE del
21/5/2008 “ Strategia per una migliore demolizione delle navi” al
punto 5.2. ha affermato: “A differenza dell'IMO, che tradizionalmente
prevede una deroga per le navi di Stato a causa delle preoccupazioni per la
sovranità nazionale, all'UE non è proibito a priori stabilire delle
norme ambientali e di sicurezza per la navi di proprietà di uno Stato. In
particolare, l'articolo 296 del trattato CE non pregiudica
l'intervento comunitario e permette una deroga solo in casi eccezionali e
definiti con precisione, ovvero qualora essa sia necessaria alla tutela
degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri relativi "alla
produzione o al commercio delle armi e di materiale bellico".
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