Questa sera il Consiglio Comunale spezzino dovrebbe discutere mozioni sulle emissioni da navi nel porto di Spezia con particolare riferimento alle navi da crociera.
La discussione in questi mesi, sicuramente un poco soffocata dalla drammatica emergenza del COVID-19, sembra tutta mirata sul futuro (elettrificazione, scrubber sulle navi,combustibili puliti come il gnl) e poco sulla reale situazione presente.
In realtà è proprio da una
conoscenza diretta sul reale rischio sanitario in atto che pure le soluzioni
tecnologiche sopra citate potrebbe essere accelerate ma anche scelte con la
dovuta efficacia ed anche equilibrio tra tutti gli interessi in gioco.
Quello che continua a mancare per il porto di Spezia sono invece dei monitoraggi mirati sulle emissioni delle navi che entrano nel nostro golfo come pure una trasparenza dei controlli realmente esercitati da parte delle Autorità Compenti. È una questione di cui ho trattato da tempo. Di seguito spiego specificamente di cosa si tratta:
QUALI MONITORAGGI
SONO NECESSARI SULLE EMISSIONI DA NAVI NEL PORTO DI SPEZIA
1. Esiste uno studio di Arpal sulll’inquinamento dai porti compreso quello spezzino che pur fornendo dati significativi e preoccupanti non è mai stato implementato (vedi QUI)
2. esistono progetti applicati di monitoraggi per dimostrare il contributo diretto delle emissioni da navi nei porti mai applicati a Spezia. Ad esempio Il Centro comune di ricerca (JRC), il servizio scientifico interno della Commissione europea, con un apposito studio ha misurato i parametri chiave della qualità dell’aria nei porti del Mediterraneo prima e dopo l’entrata in vigore della normativa sopra citata. Questo studio ha dimostrato che nei porti dove è stata applicata la nuova normativa c’è stata una riduzione delle emissioni di diossido di zolfo (anidride solforosa). Spezia non rientra nei porti monitorati..
Si veda a titolo di
esempio il progetto POSEIDON, coordinato dall’Istituto di scienze
dell’atmosfera e del clima del Cnr (Isac-Cnr). Il metodo di raccolta e
analisi dei dati permette di isolare il contributo specifico
delle emissioni navali dall’inquinamento atmosferico totale. Grazie
all’elevata frequenza di campionamento, infatti, è possibile raccogliere prima,
durante e dopo il passaggio di una nave tutte le informazioni su polveri
sottili (pm2,5) e gas (ossidi di azoto e zolfo).
Tale metodologia deve in particolare servire per valutare i
picchi di emissioni al momento dell'arrivo e della partenza delle navi oltre
che nella loro permanenza.
Un altro progetto correlato al Poseidon è il progetto CAIMANs (vedi QUI),
per un approfondimento vedi QUI.
I due progetti sono finanziati dal Programma europeo MED per la
cooperazione territoriale, che lavorano sui porti di Venezia, Brindisi, Genova,
Rijeka (Croazia), Patrasso (Grecia) e Marsiglia (Francia)
LA QUESTIONE DEI CONTROLLI E LA CARENZA DI TRASPARENZA NELLA GESTIONE DEGLI STESSI
L’Amministrazione Comunale
spezzina ha pubblicizzata l’accordo raggiunto con le compagnie di crociera
relativamente al tipo di combustibile utilizzato dalle navi che entrano nel
porto come pure una serie di accorgimenti tecnici nella gestione della combustione
dei motori e modalità di campionamenti.
L’accordo in se contiene
aspetti positivi ma trattasi di accordo volontario e quindi in questo senso per
capire se viene rispettato davvero occorrerebbe il massimo della trasparenza
nel rendere pubblici gli atti di controllo effettuati realmente, questo anche perché
gli accordi volontari si sono sprecati in questi anni su questa problematica
senza grandi risultati (vedi QUI)
In cosa consistono questi atti di controllo e di chi è la competenza ad eseguirli ma anche a pubblicizzarli:
La
documentazione di controllo sulla qualità dei combustibili usati nel porto
L’Autorità
Portuale e/o l’Autorità Marittima (Capitaneria) già dalla entrata in vigore
del DLgs n. 205 del 2007, che ha preceduto il nuovo DLgs 112/2014, deve
controllare che :
1. le
operazioni di cambio dei combustibili utilizzati sulle navi siano indicate nel
giornale generale e di contabilità e nel giornale di macchina o nell'inventario
(di cui agli articoli 174, 175 e 176 del codice della navigazione - vedi QUI) o in un
apposito documento di bordo (comma 10 articolo 295 DLgs 152/2006)
2. chi mette
combustibili per uso marittimo a disposizione dell'armatore o di un suo
delegato, per una nave di stazza non inferiore a 400 tonnellate lorde, fornisce
un bollettino di consegna indicante il quantitativo ed il relativo tenore di
zolfo, del quale conserva una copia per i tre anni successivi, nonché un
campione sigillato di tale combustibile, firmato da chi riceve la consegna.
3. che chi riceve il
combustibile conserva il bollettino a bordo per lo stesso periodo e conserva il
campione a bordo fino al completo esaurimento del combustibile a cui si
riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi successivi alla consegna.
Registro dei fornitori di combustibili marittimi
Secondo il comma 12
articolo 295 del DLgs 152/2006 l’Autorità Portuale deve tenere un
apposito registro che riporta l'elenco dei fornitori di combustibili
per uso marittimo nell'area di competenza, con l'indicazione dei combustibili
forniti e del relativo contenuto massimo di zolfo.
L’Autorità
Portuale deve elaborare informative annuali circa la
disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti
previsti e deve produrre una relazione da inviare al Ministero dell’Ambiente
entro il 31 marzo di ogni anno.
Sia il registro che le
informative devono essere resi pubblici, anche sul sito della
Autorità Portuale, a partire dal 31/12/2007 (ex DLgs 205/2007).
Relativamente
a controlli sugli obblighi documentali
La tenuta del registro dei
fornitori non è l’unico obbligo a carico della Autorità Portuale e della
Capitaneria quale organo di vigilanza a supporto della AP.
Ben altri sono gli
obblighi di controllo di tipo documentale. In generale le Autorità devono
esigereprove circostanziate dalle navi del rispetto dei limiti di emissione,
tra le prove vengono individuate il contratto con il fabbricante e il piano di
messa in conformità approvato dalla società di classificazione della nave o,
per le navi battenti bandiera di uno stato della UE, dall’organismo
riconosciuto secondo il regolamento CE 391/2009 (vedi QUI).
In particolare devono essere controllati/e:
1. le modalità di
sostituzione del combustibile nella nave che entra ed esce dal porto
attraverso la verifica sul giornale generale e di contabilità e
nel giornale di macchina o nell'inventario di cui agli articoli
174, 175 e 176 del codice della navigazione (vedi QUI) o in un
apposito documento di bordo;
2. il bollettino
di consegna, da parte del fornitore del combustibile, indicante il
quantitativo ed il relativo tenore di zolfo, del quale conserva una copia per i
tre anni successivi, nonché un campione sigillato di tale combustibile,
firmato da chi riceve la consegna.
3. nel caso che la
nave non abbia trovato il combustibile pulito, dovrà fornire
apposito rendiconto delle motivazioni di tale mancanza
La normativa prevede controlli a campione ma fissando tetti percentuali precise per evitare un eccesso di discrezionalità da parte delle autorità preposte:
a) il 10 % del numero totale di singole navi facenti annualmente scalo : controlli documentali (giornali di bordo, bollettini consegna combustibile
b) dal 1/1/2016 i controlli, per i porti come quelli italiani, vengono fatti anche con analisi su prelievi del combustibile : 20% delle navi sottoposte ad ispezione di cui alla lettera a). Diventeranno 30% dal 2020. Se fossimo in area Seca la percentuale sarebbe già da ora del 40%.
N.B. : Il numero di singole navi che sono anche oggetto di controlli tramite campionamento o analisi, o entrambi, calcolato ai sensi del paragrafo 2, può essere modificato ma non può essere ridotto, quindi può essere aumentato.
Quanto sopra è previsto dalla Decisione (UE) 2015/253 in attuazione della ormai abrogata Direttiva 1999/32/CEE, Decisione recepita in Italia con Decreto Ministero Ambiente 22 Marzo 2017.
Infatti l’articolo 13 della nuova Direttiva (UE) 2016/802 lascia un ampia margine agli stati membri nel definire estensioni di campionamento e analisi superiori a quanto sopra riportato dalla Decisione del 2015: “Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per verificare mediante campionamento che il tenore di zolfo dei combustibili usati sia conforme agli articoli da 3 a 7. Il campionamento ha inizio alla data di entrata in vigore del valore limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato periodicamente con frequenza e quantità sufficienti in modo da assicurare la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e, nel caso del combustibile per uso marittimo, rispetto al combustibile utilizzato dalle navi mentre si trovano nelle zone marittime e nei porti in questione. I campioni sono analizzati senza indebito ritardo.”
Sanzioni
per chi viola gli obblighi sui combustibili marittimi
Il comma 5 articolo 296
DLgs 152/2006 afferma che, salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti
con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a150.000
euro coloro che immettono sul mercato combustibili per uso marittimo aventi un
tenore di zolfo superiore ai limiti sopra descritti e l'armatore o il comandante
che, anche in concorso tra loro, utilizzano combustibili per uso marittimo
aventi un tenore di zolfo superiore a tali limiti.
In caso di
recidiva e in caso di infrazioni che, per l'entità del tenore di zolfo o
della quantità del combustibile o per le caratteristiche della zona
interessata, risultano di maggiore gravità, all'irrogazione segue, per un
periodo da un mese a due anni:
a)
la sospensione dei titoli professionali marittimi o la sospensione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche nell'esercizio dei quali
l'infrazione è commessa, ovvero, se tali sanzioni accessorie non sono
applicabili,
b) l'inibizione
dell'accesso ai porti italiani per il comandante che ha commesso
l'infrazione o per le navi dell'armatore che ha commesso l'infrazione.
Il comma 6 articolo 296
DLgs 152/2006 prevede che, per chi viola gli obblighi di documentazione sul
cambio di combustibili in entrata e uscita dai porti, si applica la sanzione
amministrativa da euro 1549 a 9.296.
Il comma 7 articolo 296 DLgs 152/2006 afferma che chi viola l’obbligo di fornire il bollettino di consegna indicante il quantitativo ed il relativo tenore di zolfo del combustibile consegnato all’armatore o consegna un bollettino in cui l'indicazione ivi prevista sia assente è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la stessa sanzione è punito chi, non conserva a bordo il bollettino o il campione del combustibile indicato nel bollettino.
Chi
fa gli accertamenti e chi irroga le sanzioni
Gli accertamenti sul
rispetto degli obblighi sopra indicati sono di competenza il Corpo delle
capitanerie di porto, la Guardia costiera. (articolo 1235 Codice
delle Navigazione, vedi QUI).
Gli accertamenti previsti
dal comma 9, ove relativi all'utilizzo dei combustibili, possono essere
effettuati con le seguenti modalità:
a) mediante il
campionamento e l'analisi [NOTA 1] dei
combustibili per uso marittimo al momento della consegna alla nave [NOTA 2];
b) mediante il
campionamento e l'analisi dei combustibili per uso marittimo contenuti nei
serbatoi della nave o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, nei campioni
sigillati presenti a bordo,
c) mediante controlli
sui documenti di bordo e sui bollettini di consegna dei combustibili.
Le sanzioni sono irrogate dalla Autorità Portuale.
Cosa
succede se non c’è la disponibilità del combustibile al momento dell’arrivo nel
porto
Scusanti per il mancato rispetto dei limiti ai combustibili
Secondo il comma 10ter
dell’articolo 296 del DLgs 152/2006 nei casi soggetti alla giurisdizione
dell'Italia, l'armatore o il comandante della nave, hanno l'obbligo di
comunicare all'autorità marittima competente per territorio tutti i casi in cui
sussiste l'impossibilità di ottenere combustibile a norma.
È utilizzato, a tal
fine, il rapporto contenuto all'allegato X, parte I, sezione 6 (vedi QUI), alla Parte Quinta.
La comunicazione è
effettuata prima dell'accesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale
e, nel caso di viaggi effettuati esclusivamente all'interno di tali zone,
prima dell'arrivo al porto di prima destinazione. In caso di violazioni
commesse all'estero, l'armatore o il comandante delle navi battenti
bandiera italiana notificano inoltre al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, per il tramite del porto
di iscrizione, tutti i casi in cui sussiste l'impossibilità di ottenere
combustibile per uso marittimo a norma.
Rapporto dell’Armatore
o del Comandante della nave per dimostrare l’impossibilità di rispettare
gli obblighi in materia di combustibili marittimi
Secondo il comma 10quater
dell’articolo 296 del DLgs 152/2006 nei casi in cui vi sia una
violazione degli obblighi relativi al tenore di zolfo dei
combustibili per uso marittimo l'armatore o il
comandante possono presentare all'autorità competente
per il controllo (Capitaneria di Porto) operante presso il porto di
destinazione, anche su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano
tutte le misure adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare
l'obbligo violato e, in particolare, le
azioni intraprese per ottenere combustibile a
norma nell'ambito del proprio piano di viaggio
e, se tale combustibile non era
disponibile nel luogo previsto, le azioni intraprese
per ottenerlo da altre fonti. Il rapporto deve
essere diretto a dimostrare che tali tentativi sono
stati effettuati con la massima diligenza possibile, la
quale non comporta tuttavia l'obbligo di deviare
la rotta prevista o di ritardare il viaggio per
ottenere il combustibile a norma. Se il rapporto è
presentato almeno 48 ore prima dell'accesso nelle zone
soggette alla giurisdizione nazionale la Capitaneria di Porto, valutando la
diligenza osservata dal responsabile alla luce del
numero, della gravità e della imprevedibilità delle cause del mancato
ottenimento del combustibile a norma, può stabilire di non
procedere al controllo per la presenza di una causa esimente
della violazione.
Con le stesse modalità si
procede se, in caso di viaggi effettuati esclusivamente all'interno
di zone soggette alla giurisdizione nazionale, il
rapporto è presentato almeno 48 ore prima
dell'arrivo al porto di prima destinazione.
Se il rapporto è stato presentato oltre tali termini e, comunque, se nel rapporto non è dimostrato che il responsabile ha osservato la massima diligenza possibile, La Capitaneria di Porto acquisisce il rapporto e procede ai sensi degli articoli 14 e 17 della legge 24 novembre 1981, n.689 (vedi QUI).
In tali casi l'autorità
competente all'irrogazione della sanzione, valutando la
diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravità
e della imprevedibilità delle cause del mancato
ottenimento del combustibile a norma, procede, se necessario, ad adeguare
l'entità della sanzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 novembre
1981, n.689, o adottare l'ordinanza di archiviazione ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, di tale legge.
[NOTA 1] “Per i controlli
analitici si applica la procedura di verifica
prevista all'appendice VI dell'allegato VI alla Convenzione MARPOL 73/78” (comma 10bis
articolo 296 DLgs 152/2006)
[NOTA 2] il campionamento deve
essere effettuato secondo le linee guida di cui alla risoluzione 182(59) del
comitato MEPC dell'IMO;
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