L'emergenza Covid-19 incide anche sulla gestione dei rifiuti urbani. In questi giorni sono stati pubblicati vari documenti dalle diverse istituzioni competenti fino ad una Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
IN particolare in questo post analizzerò tre documenti:
1. il documento dell'Istituto Superiore di Sanità su come gestire la raccolta differenziata nel periodo emergenziale;
2. le indicazioni su come gestire il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani predisposte dal Consiglio del Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente;
3. la Circolare del Ministero dell'Ambiente che da sistematicità ai primi due documenti fornendo precise indicazioni per Presidenti di Regioni e Province nonchè per i Sindaci in materia di possibili ordinanze contingibili e urgenti in materia di gestione di impianti rifiuti nel periodo della emergenza Covid-19.
Nel testo troverete anche delle mie perplessità interpretative su questa Circolare pur nella consapevolezza della particolarità del momento che stiamo vivendo, ma le perplessità possono essere utili proprio per evitare che l'emergenza produca impatti ulteriori non auspicabili.
IN particolare in questo post analizzerò tre documenti:
1. il documento dell'Istituto Superiore di Sanità su come gestire la raccolta differenziata nel periodo emergenziale;
2. le indicazioni su come gestire il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani predisposte dal Consiglio del Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente;
3. la Circolare del Ministero dell'Ambiente che da sistematicità ai primi due documenti fornendo precise indicazioni per Presidenti di Regioni e Province nonchè per i Sindaci in materia di possibili ordinanze contingibili e urgenti in materia di gestione di impianti rifiuti nel periodo della emergenza Covid-19.
Nel testo troverete anche delle mie perplessità interpretative su questa Circolare pur nella consapevolezza della particolarità del momento che stiamo vivendo, ma le perplessità possono essere utili proprio per evitare che l'emergenza produca impatti ulteriori non auspicabili.
GESTIONE RIFIUTI URBANI DURANTE
L’EMERGENZA CORONA-VIRUS
L’Istituto
Superiore di Sanità ha definito delle linee guida per i cittadini sia postivi e
in quarantena che non. Per cui se provenienti da abitazioni con soggetti
positivi e in quarantena non si deve fare più la raccolta differenziata
casalinga.
TESTO LINEE GUIDA: QUI.
Documento approvato dal Consiglio
Nazionale del Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente (SNPA) lo scorso 23 Marzo.
Secondo
il documento i rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni con soggetti
positivi o in quarantena , devono essere avviati
1.
prioritariamente all’incenerimento
2.
oppure a impianti di Trattamento biologico meccanico ma in questo secondo caso solo a condizione
che detti impianti garantiscano la igienizzazione del rifiuto nel corso del
trattamento biologico (bioessicazione o biostabilizzazione) nonchèla protezione
dei lavoratori
3.
direttamente in discarica senza trattamento preliminare ma previo
inserimento dei sacchetti integri all’internodi appositi big bags. I rifiuti
dovranno essere confinati in zonededicate della discarica con copertura
giornaliera in modo da evitare dispersioni
Il
documento solleva poi il problema della capacità gestionale degli impianti
esistenti sia con riferimenti ai fanghi da trattamento acque reflue urbane e da
impianti produttivi ma anche dalla deviazione di rifiuti indifferenziati e
differenziati per l’emergenza coronavirus (vedi punti sopra). Da questa
situazione nasce la richiesta contenuta nel documento in oggetto di permettere
una maggiora capacità di deposito temporaneo (attività non soggetta ad
autorizzazione se vengono rispettati i limiti quantitativi e temporali di
legge) e di messa in riserva o deposito preliminare. Il documento pone però le
seguenti condizioni per aumentare dette attività di stoccaggio:
1.
garanzia di spazi adeguati per evitare rischi incendi.
2.
Rispetto delle norme tecniche di
stoccaggio. Su questo si vedano in particolare: la Circolare del Ministero dell’Ambiente N° 2730 DEL 13/2/2019 [NOTA 1], che prevede i piani di emergenza esterni ed interni [NOTA 2], nonché della Circolare n.1121 del 21 gennaio
2019 [NOTA 3].
3.
Adeguati sistemi di raccolta e
trattamento degli ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati
4.
Sistemi per
limitare infiltrazioni meteoriche e emissioni odorigene
5.
Sistemi di
confinamento per segregare i rifiuti
stoccati in più rispetto all’ordinario
Il
documento conclude ipotizzando interventi normativi
1.
Incrementare
capacità di stoccaggio e deposito temporaneo. Qui non si capisce il riferimento
all’intervento normativo considerato che dette capacità possono essere
aumentate con autorizzazioni nuove ma evidentemente lo scopo potrebbe essere
quello di introdurre una norma speciale (con decreto legge?) che preveda, per
tutti gli impianti in funzione, l’aumento di stoccaggio in automatico ex lege
senza specifici percorsi autorizzativi
2.
Garantire
il prioritario avvio all’incenerimento dei rifiuti sanitari infetti(questo è
già possibile ora) ma anche dei rifiuti urbani indifferenziati da abitazioni di
soggetti positivi o in quarantena coatta.
3.
Garantire
lo smaltimento in discarica dei flussi di rifiuti con difficoltà di
destinazione, leggi rifiuti infetti anche solo potenzialmente ma che non
possono essere inceneriti per difficoltà a trovare impianti.
4.
Sospensione
dei controlli ambientali per difficoltà di accesso dei controllori agli impianti
5.
Slittamento
termini scadenze amministrative. Qui potrebbe esserci un riferimento al
rispetto di obblighi prescrittivi, al rispetto di obblighi per presentare
adeguatamente impiantistici in attuazione di diffide della autorità competente.
TESTO DOCUMENTO: QUI.
Con Circolare del Capo Dipartimento del
Ministero dell’Ambiente sono state date indicazioni a Regioni Comuni
Province per emettere, anche tenuto conto del documento SNPA analizzato in
precedenza, apposite ordinanze
contingibili e urgenti.
Si tratta
delle ordinanze disciplinate
dall’articolo 191 del DLgs 152/2006 che prevede la possibilità per
Presidenti di Regioni , delle Province e i Sindaci di emanare ordinanze per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, che possono durare massimo 6 mesi, però possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
Le ordinanze dovranno indicare specificamente le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
Le ordinanze dovranno indicare specificamente le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
La
Circolare da le seguenti indicazioni sul regime giuridico amministrativo degli
impianti che dovrebbe derivare dalle ordinanze:
1. modificare
le vigenti singole autorizzazioni per aumentare rispettivamente la capacità
annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, entro un limite massimo comunque
inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non
sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le
attività di cui al citato titolo III-bis (Autorizzazione Integrata Ambientale –
AIA). Francamente non si capisce come si
possa far rientrare nelle modifiche non sostanziali una aumento del 50% dei rifiuti
inseriti nell’impianto (lo stoccaggio rientra nell’AIA. Sia sufficiente leggere
cosa afferma la definizione di modifica
sostanziale secondo il testo unico
ambientale per il quale è modifica sostanziale tra l’altro: “2. un potenziamento dell’impianto,
dell’opera o dell’infrastruttura o del
progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi
sull’ambiente. 3. per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica
valori di soglia, è sostanziale una modifica all’installazione che dia luogo ad
un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o
superiore al valore della soglia stessa”.
Non
solo ma occorre anche, dice la legge, per non essere sostanziale la
modifica non produca un impatto significativo sull’ambiente quindi occorre un
minimo di istruttoria per dimostrarlo prima di emettere l’ordinanza, non basta
dichiarare in quest’ultima che le norme
derogate. Quindi questa indicazione può funzionare, formalmente trattando, solo
se si preveda una norma generale (non un ordinanza) che deroghi ex lege a
quanto scritto nel testo unico ambientale per tutta la durata della emergenza.
Emergenza che in termini di gestione rifiuti potrebbe ovviamente durare di più
di quella sanitaria vista la situazione impiantistica descritta nelle premesse
della Circolare.
2. infatti la Circolare aggiunge
che la procedura per considerare non sostanziale e quindi bypassare la
procedura ordinaria di autorizzazione potrà essere una SCIA (SCENALAZIONE
CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’. In pratica la Circolare introduce una nuova
procedura autorizzatoria dove è sufficiente da parte di chi gestisce
l’impianto la presentazione di una
autocertificazione (relazione asseverata di un tecnico del gestore) che
dichiara che vengono rispettate le norme sugli stoccaggi e sul rischio
incendi le altre indicazioni del
documento SNPA esaminato in precedenza e a cui vi rimando
3. si prevede che la soglia di
quantità di rifiuti stoccati nell’impianti possa essere il doppio di quella
richiesta dalla legge per il deposito temporaneo (ricordo che il deposito
temporaneo non richiede alcuna specifica autorizzazione/comunicazione)
4. Si prevede che le Regioni possano far ricorso alle ordinanze adottate ai
sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 al fine di autorizzare gli
impianti di incenerimento a raggiungere la capacità termica massima valutata in
sede di autorizzazione per garantire il prioritario avvio dei rifiuti urbani
indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti
positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, nonché per
consentire il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da
abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in
quarantena e per garantire la possibilità di destinare a incenerimento i fanghi
di depurazione identificati con il codice 190805 dell’elenco europeo dei
rifiuti.
5. Si prevede che, ove ciò sia necessario al fine di garantire la chiusura
del ciclo di gestione dei rifiuti urbani nel contesto della presente emergenza,
le ordinanze ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 possano prefigurare la
modifica temporanea dell'autorizzazione per consentire il conferimento degli
scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e
indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che
detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi richiesta da parte
del gestore dell’impianto di discarica. Anche in tale caso si ritiene che la
procedura prefigurata dall’ordinanza possa essere quella della Segnalazione certificata
di inizio attività sopra descritta al punto 2.
6. Si prevede che tramite le ordinanze ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006,
ove ciò si renda necessario e limitatamente alla sola fase emergenziale, il
conferimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle
abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o
in quarantena obbligatoria, assicurandone la sterilizzazione ovvero un
trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto, che
contempli: a) inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big -bags
[NOTA 4] omologati
e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la
sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare
qualsiasi fuoriuscita del materiale; b) confinamento dei rifiuti de quibus in
zone definite della discarica; c) copertura giornaliera con un adeguato strato
di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione. Tale
trattamento infatti può ritenersi adeguato, nella presente straordinaria
situazione, anche se derogatorio rispetto alla norma vigente, in quanto in
grado di garantire il miglior risultato in termini di tutela dell’ambiente e
della salute umana.
TESTO CIRCOLARE: QUI.
[NOTA 3]
http://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2019/02/nuova-circolare-ministeriale-su.html
[NOTA 4] I big bag sono dei grossi
sacchi in rafia di polipropilene, dotati di maniglie in tessuto molto robuste,
necessarie per movimentarli quando sono pieni, con carichi di centinaia o
migliaia di chili.
Nessun commento:
Posta un commento