martedì 31 marzo 2020

gestione rifiuti urbani ed emergenza Coronavirus: la Circolare del Ministero Ambiente

L'emergenza Covid-19 incide anche sulla gestione dei rifiuti urbani. In questi giorni sono stati pubblicati vari documenti dalle diverse istituzioni competenti fino ad una Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
IN particolare in questo post analizzerò tre documenti:
1. il documento dell'Istituto Superiore di Sanità su come gestire la raccolta differenziata nel periodo emergenziale;
2. le indicazioni su come gestire il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani predisposte dal Consiglio del Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente;
3. la Circolare del Ministero dell'Ambiente che da sistematicità ai primi due documenti fornendo precise indicazioni per Presidenti di Regioni e Province nonchè per i Sindaci in materia di possibili ordinanze contingibili e urgenti in materia di gestione di impianti rifiuti nel periodo della emergenza Covid-19. 

Nel testo troverete anche delle mie perplessità interpretative su questa Circolare pur nella consapevolezza della particolarità del momento che stiamo vivendo, ma le perplessità possono essere utili proprio per evitare che l'emergenza produca impatti ulteriori non auspicabili. 



GESTIONE RIFIUTI URBANI DURANTE L’EMERGENZA CORONA-VIRUS 
L’Istituto Superiore di Sanità ha definito delle linee guida per i cittadini sia postivi e in quarantena che non. Per cui se provenienti da abitazioni con soggetti positivi e in quarantena non si deve fare più la raccolta differenziata casalinga.
TESTO LINEE GUIDA:  QUI.


Documento approvato dal Consiglio Nazionale  del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) lo scorso 23 Marzo.
Secondo il documento i rifiuti indifferenziati provenienti da abitazioni con soggetti positivi o in quarantena , devono essere avviati
1.      prioritariamente all’incenerimento
2.      oppure a impianti di Trattamento biologico meccanico  ma in questo secondo caso solo a condizione che detti impianti garantiscano la igienizzazione del rifiuto nel corso del trattamento biologico (bioessicazione o biostabilizzazione) nonchèla protezione dei lavoratori
3.      direttamente in discarica senza trattamento preliminare ma previo inserimento dei sacchetti integri all’internodi appositi big bags. I rifiuti dovranno essere confinati in zonededicate della discarica con copertura giornaliera in modo da evitare dispersioni
Il documento solleva poi il problema della capacità gestionale degli impianti esistenti sia con riferimenti ai fanghi da trattamento acque reflue urbane e da impianti produttivi ma anche dalla deviazione di rifiuti indifferenziati e differenziati per l’emergenza coronavirus (vedi punti sopra). Da questa situazione nasce la richiesta contenuta nel documento in oggetto di permettere una maggiora capacità di deposito temporaneo (attività non soggetta ad autorizzazione se vengono rispettati i limiti quantitativi e temporali di legge) e di messa in riserva o deposito preliminare. Il documento pone però le seguenti condizioni per aumentare dette attività di stoccaggio:
1.      garanzia di spazi adeguati per evitare rischi incendi.
2.      Rispetto delle norme tecniche di stoccaggio. Su questo si vedano in particolare: la Circolare del Ministero dell’Ambiente N° 2730 DEL 13/2/2019 [NOTA 1], che prevede i piani di emergenza esterni ed interni [NOTA 2], nonché della Circolare n.1121 del 21 gennaio 2019 [NOTA 3].
3.      Adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati
4.      Sistemi per limitare infiltrazioni meteoriche e emissioni odorigene
5.      Sistemi di confinamento per segregare  i rifiuti stoccati in più rispetto all’ordinario

Il documento conclude ipotizzando interventi normativi
1.      Incrementare capacità di stoccaggio e deposito temporaneo. Qui non si capisce il riferimento all’intervento normativo considerato che dette capacità possono essere aumentate con autorizzazioni nuove ma evidentemente lo scopo potrebbe essere quello di introdurre una norma speciale (con decreto legge?) che preveda, per tutti gli impianti in funzione, l’aumento di stoccaggio in automatico ex lege senza specifici percorsi autorizzativi
2.      Garantire il prioritario avvio all’incenerimento dei rifiuti sanitari infetti(questo è già possibile ora) ma anche dei rifiuti urbani indifferenziati da abitazioni di soggetti positivi o in quarantena coatta.
3.      Garantire lo smaltimento in discarica dei flussi di rifiuti con difficoltà di destinazione, leggi rifiuti infetti anche solo potenzialmente ma che non possono essere inceneriti per difficoltà a trovare impianti.
4.      Sospensione dei controlli ambientali per difficoltà di accesso dei controllori agli impianti
5.      Slittamento termini scadenze amministrative. Qui potrebbe esserci un riferimento al rispetto di obblighi prescrittivi, al rispetto di obblighi per presentare adeguatamente impiantistici in attuazione di diffide della autorità competente.
TESTO DOCUMENTO:  QUI.


Con Circolare del Capo Dipartimento del Ministero dell’Ambiente sono state date indicazioni a Regioni Comuni Province per emettere, anche tenuto conto del documento SNPA analizzato in precedenza,  apposite ordinanze contingibili e urgenti.
Si tratta delle ordinanze disciplinate dall’articolo 191 del DLgs 152/2006 che prevede la possibilità per Presidenti di Regioni , delle Province e i Sindaci di emanare ordinanze per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, che possono durare massimo 6 mesi, però possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
Le ordinanze dovranno indicare specificamente le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

La Circolare da le seguenti indicazioni sul regime giuridico amministrativo degli impianti che dovrebbe derivare dalle ordinanze:
1. modificare le vigenti singole autorizzazioni per aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis (Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA). Francamente non si capisce come si possa far rientrare nelle modifiche non  sostanziali una aumento del 50% dei rifiuti inseriti nell’impianto (lo stoccaggio rientra nell’AIA. Sia sufficiente leggere cosa afferma  la definizione di modifica sostanziale secondo il testo unico  ambientale per il quale è modifica sostanziale tra l’altro: “2. un potenziamento dell’impianto, dell’opera o  dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente. 3. per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”.
Non solo ma occorre anche, dice la legge, per non essere sostanziale la modifica non produca un impatto significativo sull’ambiente quindi occorre un minimo di istruttoria per dimostrarlo prima di emettere l’ordinanza, non basta dichiarare in quest’ultima che  le norme derogate. Quindi questa indicazione può funzionare, formalmente trattando, solo se si preveda una norma generale (non un ordinanza) che deroghi ex lege a quanto scritto nel testo unico ambientale per tutta la durata della emergenza. Emergenza che in termini di gestione rifiuti potrebbe ovviamente durare di più di quella sanitaria vista la situazione impiantistica descritta nelle premesse della Circolare.

2. infatti la Circolare aggiunge che la procedura per considerare non sostanziale e quindi bypassare la procedura ordinaria di autorizzazione potrà essere una SCIA (SCENALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’. In pratica la Circolare introduce una nuova procedura autorizzatoria dove è sufficiente da parte di chi gestisce l’impianto  la presentazione di una autocertificazione (relazione asseverata di un tecnico del gestore) che dichiara che vengono rispettate le norme sugli stoccaggi e sul rischio incendi  le altre indicazioni del documento SNPA esaminato in precedenza e a cui vi rimando

3. si prevede che la soglia di quantità di rifiuti stoccati nell’impianti possa essere il doppio di quella richiesta dalla legge per il deposito temporaneo (ricordo che il deposito temporaneo non richiede alcuna specifica autorizzazione/comunicazione)

4. Si prevede che le Regioni possano far ricorso alle ordinanze adottate ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 al fine di autorizzare gli impianti di incenerimento a raggiungere la capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione per garantire il prioritario avvio dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, nonché per consentire il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena e per garantire la possibilità di destinare a incenerimento i fanghi di depurazione identificati con il codice 190805 dell’elenco europeo dei rifiuti.

5. Si prevede che, ove ciò sia necessario al fine di garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani nel contesto della presente emergenza, le ordinanze ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006 possano prefigurare la modifica temporanea dell'autorizzazione per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi richiesta da parte del gestore dell’impianto di discarica. Anche in tale caso si ritiene che la procedura prefigurata dall’ordinanza possa  essere quella della Segnalazione certificata di inizio attività sopra descritta al punto 2.

6. Si prevede che tramite le ordinanze ex art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, ove ciò si renda necessario e limitatamente alla sola fase emergenziale, il conferimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, assicurandone la sterilizzazione ovvero un trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto, che contempli: a) inserimento dei sacchetti integri all’interno di appositi big -bags [NOTA 4] omologati e certificati, aventi adeguate caratteristiche di resistenza per garantire la sicurezza nel trasporto e nello stoccaggio degli stessi in modo da evitare qualsiasi fuoriuscita del materiale; b) confinamento dei rifiuti de quibus in zone definite della discarica; c) copertura giornaliera con un adeguato strato di materiale protettivo, tale da evitare ogni forma di dispersione. Tale trattamento infatti può ritenersi adeguato, nella presente straordinaria situazione, anche se derogatorio rispetto alla norma vigente, in quanto in grado di garantire il miglior risultato in termini di tutela dell’ambiente e della salute umana.
TESTO CIRCOLARE: QUI.






[NOTA 3] http://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2019/02/nuova-circolare-ministeriale-su.html

[NOTA 4] I big bag sono dei grossi sacchi in rafia di polipropilene, dotati di maniglie in tessuto molto robuste, necessarie per movimentarli quando sono pieni, con carichi di centinaia o migliaia di chili.


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