Nelle vertenze ambientali che seguo da anni (non solo in Liguria ma anche in altre Regioni) un elemento critico che ricorre è la rimozione del rischio sanitario da parte di gestori e di istituzioni che autorizzano e controllo in relazione agli impianti industriali in generale e in particolari a quelli di gestione rifiuti.
Come ho avuto già modo di analizzare uno strumento che i Sindaci hanno (oltre a quello storico delle industrie insalubri del testo unico leggi sanitarie del 1934) è il Parere Sanitario che devono rilasciare se gli impianti sono assoggettati ad AIA. Parere rimosso 99 volte su 100 con scuse sia sostanziali che giuridiche ridicole di cui l’esempio più clamoroso è quello del Sindaco di Vezzano Ligure in provincia della Spezia (vedi QUI)
Ora una Circolare del Ministero dell’Ambiente aggiunge un ulteriore strumento obbligatorio, oltre ai due sopra indicati, per valutare preventivamente il rischio sanitario da impianti di gestione rifiuti (in particolare stoccaggio e trattamento). Si tratta dei Piani di emergenza esterni per tali impianti introdotti obbligatoriamente da una normativa recente che vado a descrivere di seguito.
Come ho avuto già modo di analizzare uno strumento che i Sindaci hanno (oltre a quello storico delle industrie insalubri del testo unico leggi sanitarie del 1934) è il Parere Sanitario che devono rilasciare se gli impianti sono assoggettati ad AIA. Parere rimosso 99 volte su 100 con scuse sia sostanziali che giuridiche ridicole di cui l’esempio più clamoroso è quello del Sindaco di Vezzano Ligure in provincia della Spezia (vedi QUI)
Ora una Circolare del Ministero dell’Ambiente aggiunge un ulteriore strumento obbligatorio, oltre ai due sopra indicati, per valutare preventivamente il rischio sanitario da impianti di gestione rifiuti (in particolare stoccaggio e trattamento). Si tratta dei Piani di emergenza esterni per tali impianti introdotti obbligatoriamente da una normativa recente che vado a descrivere di seguito.
I PIANI DI EMERGENZA INTERNI ED ESTERNI PER GLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI
Dopo l’articolo 26-bis (QUI) della legge 132/2018 ha introdotto per i gestori di impianti (esistenti e nuovi) di stoccaggio e trattamento rifiuti di elaborare Piani di Emergenza Interni ed Esterni , interviene la Circolare del Ministero dell’Ambiente N° 2730 DEL 13/2/2019 (QUI).
Il Piano di Emergenza Interna per gli impianti esistenti deve essere predisposto entro 90 giorni a partire dal 4/12/2018. Per il Piano di Emergenza Esterno una volta inviati dal gestore al Prefetto i dati utili, quest’ultimo deve redigerlo entro 12 messi da detto invio.
L’articolo 26-bis rinvia ad un DPCM la definizione di come redigere i suddetti piani. La Circolare del Ministero Ambiente, in attesa del DPCM, fornisce le prime indicazioni:
1. sui dati che i gestori devono fornire ai Prefetti per la elaborazione dei Piani di Emergenza Esterni
2. sui contenuti minimi dei Piani di Emergenza Interni
Dopo l’articolo 26-bis (QUI) della legge 132/2018 ha introdotto per i gestori di impianti (esistenti e nuovi) di stoccaggio e trattamento rifiuti di elaborare Piani di Emergenza Interni ed Esterni , interviene la Circolare del Ministero dell’Ambiente N° 2730 DEL 13/2/2019 (QUI).
Il Piano di Emergenza Interna per gli impianti esistenti deve essere predisposto entro 90 giorni a partire dal 4/12/2018. Per il Piano di Emergenza Esterno una volta inviati dal gestore al Prefetto i dati utili, quest’ultimo deve redigerlo entro 12 messi da detto invio.
L’articolo 26-bis rinvia ad un DPCM la definizione di come redigere i suddetti piani. La Circolare del Ministero Ambiente, in attesa del DPCM, fornisce le prime indicazioni:
1. sui dati che i gestori devono fornire ai Prefetti per la elaborazione dei Piani di Emergenza Esterni
2. sui contenuti minimi dei Piani di Emergenza Interni
Le
previsioni contenute nel citato art. 26-bis, infatti, sono volte a disciplinare
ipotesi di rischio genericamente individuate, al fine di minimizzare il più
possibile i pericoli per la salute umana e per l’ambiente che possono prodursi
per effetto delle attività che si svolgono nei diversi impianti di gestione dei
rifiuti.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DEI PIANI DI EMERGENZA: IMPIANTI SEVESO
Non riguarda gli impianti assoggettati alla normativa Seveso (DLgs 105/2015) che come è noto hanno una specifica disciplina per la redazione dei piani di emergenza sia interni che esterni.
Occorre però precisare sul punto quanto segue con il Regolamento 2014/1357/UE sono stati introdotti nuovi criteri di classificazione dei rifiuti. In particolare ai rifiuti sono assegnate delle proprietà di pericolo, da HP1 a HP15, in base alle caratteristiche di pericolo possedute e riconducibili, in ultima analisi, alla natura ed alla concentrazione delle sostanze in essi contenute.
Non riguarda gli impianti assoggettati alla normativa Seveso (DLgs 105/2015) che come è noto hanno una specifica disciplina per la redazione dei piani di emergenza sia interni che esterni.
Occorre però precisare sul punto quanto segue con il Regolamento 2014/1357/UE sono stati introdotti nuovi criteri di classificazione dei rifiuti. In particolare ai rifiuti sono assegnate delle proprietà di pericolo, da HP1 a HP15, in base alle caratteristiche di pericolo possedute e riconducibili, in ultima analisi, alla natura ed alla concentrazione delle sostanze in essi contenute.
A
conferma si veda l’ultima versione della normativa Seveso III (Decreto Legislativo 105/2015), secondo
la quale anche i Rifiuti (e quindi la loro pericolosità) devono essere
analizzati ai fini del raggiungimento delle soglie delle sostanze pericolose il
cui raggiungimento comporta l’assoggettabilità al campo di applicazione della
suddetta normativa. Si veda nota 5
all'Allegato 1al citato Decreto Legislativo 105/2015, secondo il quale: “Le sostanze pericolose che non sono comprese
nel Regolamento CLP, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi
in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni
esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la
possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla
categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile, che ricade
nell'ambito di applicazione del presente decreto”.
Sulla
base di quanto sopra chi gestisce gli impianti di rifiuti ha quindi l’obbligo di valutare
l’assoggettabilità alla normativa “Seveso” attribuendo alle sostanze
pericolose potenzialmente presenti la categoria più simile prevista in
questa normativa. Se risulteranno
assoggettati alla normativa Seveso si applicheranno per i piani di emergenza
interni ed esterni le norme del DLgs 105/2015 (attuazione direttiva UE Seveso
III) altrimenti quella della Circolare oggetto di questo post.
INFORMAZIONI DA FORNIRE AI
PREFETTI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA ESTERNI
i
gestori sono tenuti ad effettuare una descrizione dell’impianto fornendo adeguate
informazioni tra le altre:
1.Descrizione
dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli
addetti;
2. Planimetria
generale dalla quale risultino l'ubicazione dell’attività, il contesto
territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all'area e di
viabilità
3. Piante
in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le
attività recanti l’indicazione degli elementi caratteristici: layout
dell’impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso,
delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e
delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica
4. Relazione
tecnica contenente tra l’altro la descrizione delle misure di sicurezza e
protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell’impianto
5. Descrizione,
dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere
causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;
6. Descrizione
delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le
conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
LA QUESTIONE VALUTAZIONE RISCHIO
SANITARIO PER IMPIANTI RIFIUTI DOPO LA CIRCOLARE DEL MINISTERO AMBIENTE
Tra le
informazioni da fornire da parte dei gestori degli impianti risultano
particolarmente significative quelle relative ai punti 5 e 6 dove si chiede che
il gestore fornisca la descrizione dei possibili effetti sulla salute umana di rilasci anche accidentali dall’impianto e
quindi delle misure preventive per evitare detti effetti sulla salute umana
intesa in questo caso come salute pubblica.
Questo
obbligo chiude il cerchio degli strumenti in mano alle diverse autorità
pubbliche in relazione alla prevenzione del rischio sanitario da impianti di
rifiuti. Infatti:
1. la
normativa sulle industrie insalubri (tra le quali ci sono gli impianti di
rifiuti con buona pace delle tesi assurde della Provincia di Spezia QUI)
è utilizzabile per pianificare correttamente la localizzazione di impianti
inquinanti sul territorio lontano dalle zone residenziali
2. il
Parere Sanitario, se l’impianto è soggetto ad AIA, serve per valutare lo stato
della salute dei cittadini residenti nelle zone limitrofe all’impianto e quindi
predisporre o un parere negativo a rilasciare l’AIA o comunque misure
prescrittive ben precise per prevenire il rischio sanitario nella ordinaria
gestione dell’impianto
3. La
valutazione del rischio sanitario nei Piani di Emergenza Esterna serve per
capire come gli eventi incidentali (saltuari o ricorrenti come le emissioni
odorigene) possano incidere sulla salute pubblica e cosa fare per
evitarli.
Ma, e qui sta la chiusura del
cerchio degli strumenti in mano alle Autorità Competenti, se si dimostrasse che
il rischio sanitario da eventi incidentali fosse insostenibile (anche sulla
base delle misure predisposte in base alle due altre normative industrie
insalubri e Parere Sanitario) ci sarebbe una motivazione affinchè il Sindaco
come Autorità Sanitaria del territorio comunale prenda i provvedimenti adeguati
(diffida, sospensione e chiusura con apposita ordinanza a prescindere da cosa
farà la Autorità competente al rilascio della autorizzazione).
Condizione
di tutto ciò è l’esercizio pieno di detti strumenti.
Ora voglio vedere nei
prossimi mesi come questo nuovo obbligo verrà adempiuto dai gestori degli impianti
di rifiuti e come le Autorità Competenti ( Regioni, Province, Sindaci, ASL,
Prefetti) lo faranno rispettare!
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