domenica 24 febbraio 2019

Porto spezzino: il Sindaco cosa può fare su pianificazione e tutela della salute dei cittadini


Il Sindaco di Spezia in una intervista sulla Nazione di oggi, sostiene tra le altre due tesi francamente discutibili:
la prima in relazione ala richiesta di autonomia sui porti avanzata dalla Giunta Regionale con apposita DGR ai fini di una intesa con il Governo ai sensi del comma 3[NOTA 1] articolo 116 della Costituzione;
la seconda in relazione a cosa potrebbe fare il Sindaco sui fenomeni di inquinamento da emissioni areiformi e sonore dalla attività portuale.

Sul primo punto il Sindaco, soprattutto in relazione alla pianificazione portuale e gestione delle concessioni demaniali, avanza la necessità di maggiori poteri dei Comuni soprattutto per situazioni come quella spezzina di porti contermini a centri urbani densamente abitati. In realtà la attuale legge quadro sui porti versione ultima riconosce poteri non banali proprio in relazione alla pianificazione nelle aree contermini tra demanio portuale e aree di competenza comunale.

Sul secondo punto il Sindaco conferma la sua litania sulla sua mancanza di poteri.

In realtà le cose non stanno proprio così vediamo perché…


I POTERI DEL COMUNE SULLA NUOVA PIANIFICAZIONE IN AREA PORTUALE  COMPRESI I NUOVI PROGETTI SU WATERFRONT E STAZIONE CROCIERISTICA

I Comuni all’interno del DPSS hanno un ruolo importante perché definiscono la pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città previo parere della competente Autorità di sistema portuale.
I Comuni devono fornire un parere sul documento di pianificazione strategica di sistema (di seguito DPSS).
Il DPSS è adottato dal Comitato di gestione della Autorità di Sistema Portuale. Nel  Comitato di gestione partecipa anche un rappresentante del Sindaco che fa parte dell'ambito di competenza della Autorità di sistema Portuale ex AP di Spezia e Carrara.  
Il DPSS è approvato dal Consiglio Regionale previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e con la Regione Toscana (nel caso nostro: porti Spezia-  Carrara).  L’Intesa avviene attraverso una conferenza dei servizi a cui partecipa  anche il Comune ai sensi della legge 241/1990. Se ci fosse dissenso in sede di  Conferenza dei Servizi si applica l’articolo 14-quinquies. Questa norma prevede che  se Regione e Comune (partecipanti alla Conferenza) sono dissenzienti possono fare opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Peraltro se il Piano è sottoposto  a VAS si applicano le procedure del testo unico ambientale (questo per interpretazione estensiva del comma 4 articolo 14-quinquies della legge 241/1990 dove si parla di VIA, mente qui si tratta di VAS ma il principio è lo stesso).
Ma soprattutto Il PRP è adottato dal Comitato di gestione, previa intesa con i comuni territorialmente interessati con riferimento esclusivo alla pianificazione  delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. Anche in questo caso come per il DPSS l’intesa avviene con conferenza dei servizi ai sensi della legge 241/1990 e come già affermato nelle linee guida del Consiglio Superiore dei lavori pubblici trattasi di Intesa Forte non aggirabile facilmente.

Attenzione! queste procedure si applicano anche alle varianti dei Piani Regolatori Portuali quindi per applicarle non serve aspettare il nuovo PRP.
Certo il problema è che stiamo parlando di nuovi interventi in area di demanio portuale , di cessioni di aree dal demanio portuale al Comune (vedi waterfront e stazione crocieristica) senza che ci sia un Piano Urbanistico Comunale nuovo visto che quello adottato dalla giunta precedente  è stato fatto decadere e il nuovo non arriva. 
Quindi si decidono scelte che impegneranno la città nei prossimi 30 anni senza avere una quadro certo di pianificazione di area vasta da parte della Amministrazione Comunale  e qui la mancanza di poteri dei Comuni, affermata dal Sindaco, non c’entra un tubo anzi semmai è il Comune che non esercita i poteri che ha.
Così, in termini di pianificazione tra aree demaniali portuali e comunali, il bando per la stazione crocieristica appare in contrasto con le stesse prescrizioni del Ministero dell’Ambiente e del Consiglio Regionale previste in sede di approvazione del vigente Piano Regolatore del Porto (vedi QUI) togliendo un potere al Comune di trovare soluzioni più sostenibili nell’area interessata anche pur mantenendo l’ipotesi della stazione crocieristica!




COSA PUÒ FARE IL COMUNE SULLA ATTUAZIONE DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE PORTUALE
Ma anche senza guardare ai nuovi interventi il Sindaco dovrebbe andarsi a rivedere le prescrizioni che Ministero Ambiente e Consiglio Regionale dettero al  momento della approvazione del vigente Piano Regolatore Portuale.
Queste prescrizioni se applicate permetterebbero anche al Comune di intervenire con soluzioni che, senza stravolgere il vigente Piano Regolatore del Porto, potrebbero meglio tutelare il nostro golfo. Rinvio a questo post QUI, dove spiego di quali prescrizioni si tratta in relazione alla pianificazione degli ambiti in cui è ripartito il demanio portuale spezzino.



COSA PUÒ FARE IL SINDATO PER TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI DALLE EMISSIONI DELLE ATTIVITÀ PORTUALI
Ad esempio sui rumori il Sindaco non ha minimamente contestato e poteva farlo il progetto di barriere e di fascia di rispetto della Autorità Portuale in palese contrasto con le prescrizioni del Ministero dell’Ambiente come ho spiegato QUI.

Sulle emissioni in aria il Sindaco, nella sua qualità di massima Autorità Sanitaria sul territorio comunale, può chiedere ad ASL o ad altri enti competenti (penso all’ISS ma anche ad istituti universitari) di implementare sia lo studio di Arpal sugli inquinanti da attività nei porti liguri vedi QUI, sia altri studi svolti a livello europeo nei vari porti degli stati membri vedi QUI.  Ad esempio del tavolo di confronto, previsto dalla Regione con DGR del novembre 2018, per sviluppare nuovi monitoraggi che ne è stato? È l’ennesimo protocollo (vedi QUI) di fantasia come i precedenti?.

Inoltre il Sindaco, sempre come autorità sanitaria del territorio comunale ma anche sulle sue competenze di informazione del pubblico in materia di rischio di incidente rilevante (Seveso III), potrebbe attivarsi per promuovere un protocollo operativo sulla prevenzione del rischio di incidente portuali secondo le linee guida proposte dal sistema delle Arpa  (ora Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente – SNPA) vedi QUI.



IN CONCLUSIONE il dibattito su come favorire una maggiore ricaduta delle risorse portuali nell’ambito locale è sicuramente interessante, anche se sul punto occorrerebbe porre l’accento più sulle analisi economiche che sulla discussione astratta di trasferimento di poteri. Per esempio sviluppare sul porto di Spezia una analisi di impatto portuale per capire la consistenza del c.d. fenomeno della “localizzazione indifferente” tra presenza dei porti ed economia locale, vedi QUI.
Però al di la del dibattito sulla autonomia regionale sui porti sarebbe utile che intanto il Sindaco svolgesse fino in fondo le sue funzioni in materia di prevenzione sanitaria e chiedesse alla Autorità Portuale e alla Capitaneria di Porto (nelle diverse competenze) di rispettare le prescrizioni del vigente Piano Regolatore del Porto e della normativa in materia di emissioni da navi, di rischio di incidente portuale e trasporto di merci e sostanze pericolose. 



Secondo il nuovo articolo 116 della Costituzione comma 3  sarà possibile che ciascuna Regione negozi con lo Stato forme particolari di autonomia  concernenti  le materie di legislazione concorrente di cui al comma 3 del nuovo articolo 117 e  le seguenti materie  di legislazione esclusiva statale : organizzazione della giustizia di pace (lettera l comma 2 articolo 117) ; norme generali di istruzione (lettera n comma 2 articolo 117) ; tutela dell’ambiente , dell’ecosistema e dei beni culturali (lettera s comma 2 dell’articolo 117)


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