Il
Sindaco di Spezia in una intervista sulla Nazione di oggi, sostiene tra le
altre due tesi francamente discutibili:
la prima in
relazione ala richiesta di autonomia sui porti avanzata dalla Giunta Regionale
con apposita DGR ai fini di una intesa con il Governo ai sensi del comma 3[NOTA 1] articolo
116 della Costituzione;
la seconda
in relazione a cosa potrebbe fare il Sindaco sui fenomeni di inquinamento da
emissioni areiformi e sonore dalla attività portuale.
Sul
primo punto il Sindaco, soprattutto in relazione alla pianificazione portuale e
gestione delle concessioni demaniali, avanza la necessità di maggiori poteri
dei Comuni soprattutto per situazioni come quella spezzina di porti contermini
a centri urbani densamente abitati. In realtà la attuale legge quadro sui porti
versione ultima riconosce poteri non banali proprio in relazione alla
pianificazione nelle aree contermini tra demanio portuale e aree di competenza
comunale.
Sul
secondo punto il Sindaco conferma la sua litania sulla sua mancanza di poteri.
In
realtà le cose non stanno proprio così vediamo perché…
I POTERI DEL COMUNE
SULLA NUOVA PIANIFICAZIONE IN AREA PORTUALE
COMPRESI I NUOVI PROGETTI SU WATERFRONT E STAZIONE CROCIERISTICA
I
Comuni all’interno del DPSS hanno un ruolo importante perché definiscono la
pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città previo parere
della competente Autorità di sistema portuale.
I
Comuni devono fornire un parere sul documento di
pianificazione strategica di sistema (di seguito DPSS).
Il DPSS è adottato
dal Comitato di gestione della Autorità di Sistema Portuale. Nel Comitato di gestione partecipa anche un
rappresentante del Sindaco che fa parte dell'ambito di competenza della
Autorità di sistema Portuale ex AP di Spezia e Carrara.
Il
DPSS è approvato dal Consiglio Regionale previa intesa con il Ministero delle
Infrastrutture e con la Regione Toscana (nel caso nostro: porti Spezia- Carrara). L’Intesa avviene
attraverso una conferenza dei servizi a cui partecipa anche il Comune ai sensi della legge 241/1990.
Se ci fosse dissenso in sede di Conferenza dei Servizi si applica l’articolo 14-quinquies.
Questa norma prevede che se Regione e
Comune (partecipanti alla Conferenza) sono dissenzienti possono fare
opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Peraltro se il Piano
è sottoposto a VAS si applicano le
procedure del testo unico ambientale (questo per interpretazione estensiva del
comma 4 articolo 14-quinquies della legge 241/1990 dove si parla di VIA, mente
qui si tratta di VAS ma il principio è lo stesso).
Ma soprattutto Il PRP è adottato dal Comitato di gestione, previa intesa con i
comuni territorialmente interessati con riferimento esclusivo
alla pianificazione delle aree
destinate a funzioni di interazione porto-città. Anche in questo caso come
per il DPSS l’intesa avviene con conferenza dei servizi ai sensi della legge
241/1990 e come già affermato nelle linee guida del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici trattasi di Intesa Forte non aggirabile facilmente.
Attenzione! queste procedure si applicano anche alle varianti dei Piani Regolatori
Portuali quindi per applicarle non serve aspettare il nuovo PRP.
Certo
il problema è che stiamo parlando di nuovi interventi in area di demanio
portuale , di cessioni di aree dal demanio portuale al Comune (vedi waterfront
e stazione crocieristica) senza che ci sia un Piano Urbanistico Comunale nuovo
visto che quello adottato dalla giunta precedente è stato fatto decadere e il nuovo non
arriva.
Quindi si
decidono scelte che impegneranno la città nei prossimi 30 anni senza avere una
quadro certo di pianificazione di area vasta da parte della Amministrazione Comunale e qui la mancanza di poteri dei Comuni,
affermata dal Sindaco, non c’entra un tubo anzi semmai è il Comune che non
esercita i poteri che ha.
Così,
in termini di pianificazione tra aree demaniali portuali e comunali, il bando per la stazione crocieristica appare in contrasto
con le stesse prescrizioni del Ministero dell’Ambiente e del Consiglio
Regionale previste in sede di approvazione del vigente Piano Regolatore del
Porto (vedi QUI)
togliendo un potere al Comune di trovare soluzioni più sostenibili nell’area
interessata anche pur mantenendo l’ipotesi della stazione crocieristica!
COSA PUÒ FARE IL COMUNE
SULLA ATTUAZIONE DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE PORTUALE
Ma
anche senza guardare ai nuovi interventi il Sindaco dovrebbe andarsi a rivedere
le prescrizioni che Ministero Ambiente e Consiglio Regionale dettero al momento della approvazione del vigente Piano
Regolatore Portuale.
Queste
prescrizioni se applicate permetterebbero anche al Comune di intervenire con
soluzioni che, senza stravolgere il vigente Piano Regolatore del Porto, potrebbero
meglio tutelare il nostro golfo. Rinvio a questo post QUI,
dove spiego di quali prescrizioni si tratta in relazione alla pianificazione
degli ambiti in cui è ripartito il demanio portuale spezzino.
COSA PUÒ FARE IL
SINDATO PER TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI DALLE EMISSIONI DELLE ATTIVITÀ
PORTUALI
Ad
esempio sui rumori il Sindaco non ha minimamente
contestato e poteva farlo il progetto di barriere e di fascia di rispetto della
Autorità Portuale in palese contrasto con le prescrizioni del Ministero dell’Ambiente
come ho spiegato QUI.
Sulle emissioni in aria il Sindaco, nella sua qualità di massima Autorità Sanitaria sul territorio
comunale, può chiedere ad ASL o ad altri enti competenti (penso all’ISS ma
anche ad istituti universitari) di implementare sia lo studio di Arpal sugli
inquinanti da attività nei porti liguri vedi QUI,
sia altri studi svolti a livello europeo nei vari porti degli stati membri vedi
QUI. Ad esempio del tavolo di confronto, previsto dalla
Regione con DGR del novembre 2018, per sviluppare nuovi monitoraggi che ne è stato?
È l’ennesimo protocollo (vedi QUI)
di fantasia come i precedenti?.
Inoltre
il Sindaco, sempre come autorità sanitaria del territorio comunale ma anche sulle
sue competenze di informazione del pubblico in materia di rischio di incidente
rilevante (Seveso III), potrebbe attivarsi per promuovere un protocollo
operativo sulla prevenzione del rischio di incidente portuali secondo le linee
guida proposte dal sistema delle Arpa (ora
Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente – SNPA) vedi QUI.
IN CONCLUSIONE il dibattito su come favorire
una maggiore ricaduta delle risorse portuali nell’ambito locale è sicuramente
interessante, anche se sul punto occorrerebbe porre l’accento più sulle analisi
economiche che sulla discussione astratta di trasferimento di poteri. Per esempio
sviluppare sul porto di Spezia una analisi di impatto portuale per capire la consistenza
del c.d. fenomeno della “localizzazione indifferente” tra presenza dei porti ed
economia locale, vedi QUI.
Però al di la del dibattito sulla autonomia regionale sui porti sarebbe utile che intanto il Sindaco svolgesse fino in fondo le sue funzioni in materia di prevenzione sanitaria e chiedesse alla Autorità Portuale e alla Capitaneria di Porto (nelle diverse competenze) di rispettare le prescrizioni del vigente Piano Regolatore del Porto e della normativa in materia di emissioni da navi, di rischio di incidente portuale e trasporto di merci e sostanze pericolose.
Secondo il nuovo articolo 116
della Costituzione comma 3 sarà
possibile che ciascuna Regione negozi con lo Stato forme particolari di
autonomia concernenti le materie di legislazione concorrente di cui
al comma 3 del nuovo articolo 117 e le
seguenti materie di legislazione
esclusiva statale : organizzazione della giustizia di pace (lettera l comma 2
articolo 117) ; norme generali di istruzione (lettera n comma 2 articolo 117) ;
tutela dell’ambiente , dell’ecosistema e dei beni culturali (lettera s comma 2
dell’articolo 117)
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