sabato 9 febbraio 2019

Consiglio di Stato:Depositi Gpl rispetto della VIA e della pianificazione urbanistica vigente

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 4484 del 2018 (QUI) è intervenuto in relazione alle modalità di svolgimento della procedura di VIA e relativa autorizzazione finale di un deposito gpl di rilevanti dimensioni (mc 10.416). Il Consiglio di Stato ribadisce alcuni principi generali (in continuità con altre sentenze (vedi sentenza n°2297 del 2018 commentata QUI) . Da notare che la sentenza del Consiglio di Stato 4484/2018 è stata recentissimamente confermata nel giudizio di revocazione di fronte al Consiglio di Stato (vedi QUI) promosso dalla società che voleva realizzare l'ampliamento del deposito gpl. 




LA SENTENZA DEL TAR APPELLATA AL CONSIGLIO DI STATO
il Comune interessato, ha espresso il proprio parere contrario all'ampliamento del deposito gpl in questione, evidenziandone il contrasto con il vigente Piano Regolatore Generale della città e rilevando che l’area nella quale insiste il deposito da ampliare, sarebbe ormai massicciamente urbanizzata e coinvolta in un processo di complessiva riqualificazione.
La Commissione VIA-VI-VAS si era espressa nel senso della non assoggettabilità a VIA del progetto.
Il Comune ha impugnato il predetto decreto di autorizzazione.
Il T.A.R. territorialmente competente  con sentenza n. 2297 del 10 aprile 2018, ha accolto i ricorsi del Comune, annullando i provvedimenti impugnati e rilevando, tra l’altro, che essi sono stati adottati “all’esito di un procedimento che non presenta elementi di continuità” con quello del 2003, come invece sostenuto dal Ministero Sviluppo Economico, dalla Regione e dalla società Energas.



MOTIVAZIONI E PRINCIPI AFFERMATI DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello confermando la sentenza del TAR e chiarendo alcuni principi relativamente alle modalità di svolgimento delle istruttorie e delle procedure in materia di depositi gpl costieri validi anche per altre situazioni.

In particolare rispetto alla modifica proposta di ampliamento del deposito il Consiglio di Stato ha affermato che la decisione di non sottoporla a VIA non ha tenuto conto:
1. dei significativi mutamenti normativi, medio tempore entrati in vigore, con una disciplina in materia ambientale più restrittiva (vedi vincoli ambientali rimossi);
2. il periodo di tempo trascorso tra i due procedimenti;
3. la diversa regolamentazione dell’assetto urbanistico, essendo stata approvata nel 2004 per quella zona una variante al piano regolatore

In particolare:

I vincoli ambientali devono pesare dentro e prima della procedura di autorizzazione finale
Nella procedura che ha portato al rilascio della autorizzazione finale del Ministero dello Sviluppo Economico non si è tenuto conto del vincolo idrogeologico e quindi del coinvolgimento della Autorità di Bacino, vincolo esistente al momento del rilascio della autorizzazione impugnata al TAR. Ciò, secondo il Consiglio di Stato, è tanto più obbligatorio considerato che la autorizzazione finale del Ministero Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico in relazione ad una opera di valenza strategica nazionale. Ovviamente questa affermazione vale anche per gli altri vincoli ambientali ad es. quelli paesaggistici o storico architettonici.

VIA e conformità  urbanistica
Il Consiglio di Stato rileva che la Regione nelle proprie conclusioni non ha tenuto conto che nel 2004 era stata introdotta una nuova disciplina urbanistica, differente rispetto a quella vigente nel 2003 (quando venne approvata la prima versione del deposito gpl)  Con l’approvazione della variante avvenuta nel 2004, per quell’area è stato programmato un complessivo progetto di riqualificazione urbanistica e ambientale, con la previsione di delocalizzare gli impianti petroliferi e di incidere con una ristrutturazione urbanistica sul preesistente tessuto industriale.
E’ quindi evidente la sostanziale differenza tra le condizioni urbanistiche e ambientali esistenti nel corso della prima verifica di assoggettabilità a VIA del 2003 rispetto a quelle oggetto della seconda verifica di VIA.
Aggiunge sul punto il Consiglio di Stato che la VIA di un progetto deve essere effettuata tenendo conto anche degli ulteriori progetti relativi alla medesima area territoriale, anche se solo autorizzati o pianificati e non materialmente eseguiti. In questo senso non rileva in contrario l’osservazione di Energas (la società che vuole realizzare l’ampliamento del deposito gpl), che nel terzo motivo di appello sostiene che il decreto del Ministero Sviluppo Economico (che ha autorizzato l’ampliamento del deposito) impugnato non avrebbe comportato alcuna variante allo strumento urbanistico, e ciò in quanto: a) della riqualificazione urbana prevista dalla variante generale al PRG del 2004 “dopo ben 14 anni, non si intravede nemmeno lontanamente l’attuazione”. Il Consiglio di Stato al contrario afferma che : “deve aversi riguardo al solo regime giuridico imposto al territorio dallo strumento di pianificazione, il quale, oltretutto, non è soggetto a limiti temporali di efficacia. E’ rispetto alla conformazione giuridica dell’area stabilita dal piano regolatore che assume significato il concetto di variante. Risulta invece ininfluente il fatto che, materialmente, non si sia ancora proceduto a riqualificare la zona secondo la destinazione da ultimo impressa dal PRG, essendo sempre possibile procedere in tal senso anche in futuro.”
Sulla necessità che nella procedura di VIA si valuti anche la conformità urbanistica del progetto si veda anche QUI, QUI e QUI.

Pubblicità e procedura di VIA
Il  Consiglio di Stato rileva un altro profilo di illegittimità confermando la sentenza del TAR in quanto: “lo specifico procedimento previsto per la verifica di assoggettabilità a VIA (art.19 del D. Lgs. 152/2006) è totalmente mancato, non essendovi stata sia la fase di pubblicazione degli atti sul web, sia la successiva fase partecipativa prevista dall’art.19” (osservazioni del pubblico).





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