venerdì 11 gennaio 2019

Impianti rifiuti Cerri di Follo La Cassazione condanna ma la gestione illecita permane


Guardate la foto qui a fianco è quella della situazione odierna del piazzale dell’impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non in località Cerri di Follo (SP) . Come potete vedere ci sono cumuli notevoli di rifiuti probabilmente trattati direttamente all’aperto. Questa è la prima notizia su cui tornerò alla fine del post.

La seconda notizia riguarda la sentenza della Cassazione (sez III Penale) n°  399 del 8 gennaio 2019, per il testo completo vedi QUI.
 
La Cassazione, come scrive anche il Secolo XIX di oggi, ha dato torto ai gestori dell’impianto trattamento rifiuti pericolosi e non in località Cerri del Comune di Follo (SP) che contestavano l’ordinanza del Tribunale della Spezia con la quale era stato predisposto il sequestro preventivo  per violazione della normativa di cui ai commi 1 e 4 dell’articolo 256 del DLgs 152/2006 (gestione di rifiuti non autorizzata  e inosservanza di prescrizioni della autorità competente) .
In particolare nella ordinanza del Tribunale spezzino  si  contestava ai gestori dell’impianto di: “avere accumulato in area esterna costituita da piazzale pavimento prospicente il capannone ingenti quantità di rifiuti ingombranti derivanti dalla raccolta differenziata presso comuni limitrofi e soggetti privati, nonché altri rifiuti provenienti dal trattamento meccanico”.  Il tutto in violazione delle prescrizioni della Provincia spezzina secondo le quali si: “consente lo stoccaggio esterno di rifiuti solo in contenitori muniti di copertura e per un quantitativo non eccedente i 260 metri cubi, a fronte degli accertati complessivi 2000 metri cubi circa accumulati direttamente sul predetto piazzale

La Cassazione peraltro considera infondati i motivi del ricorso da parte della ditta che gestisce l’impianto perché: “proposti per vizi della motivazione, con motivi generici che si traducono nella richiesta di una diversa valutazione dei fatti analizzati dai giudici del tribunale”.  La Cassazione chiarisce quindi che i motivi del ricorso non rientrano nelle competenze di detto organo giudicante.

La Cassazione comunque aggiunge  che: “risulta acclarata l'inosservanza da parte degli imputati  dei limiti quantitativi (indicati nella ordinanza del tribunale spezzino ndr). I rifiuti provenienti dal  Comune di Ameglia costituiscono in realtà una parte risibile, rispetto ai restanti quantitativi di rifiuti riscontrati nel piazzale ed in contrasto con le prescrizioni autorizzative”.  



Fin qui la Cassazione. Ma ora occorre tornare alla prima notizia e cioè alla foto che pubblico all’inizio di questo post dove risulta chiaramente che nel piazzale dell’impianto continuano ad essere stoccate abnormi quantità di rifiuti non ben definibili  quasi sicuramente lavorati all’aperto e comunque in reiterata violazione delle autorizzazioni  (illegittimità) ma anche delle norme generali in materia come l’articolo 256 del DLgs 152/2006 già citato nella sentenza della Cassazione ( e qui si torna nel penale).

La questione purtroppo quindi continua a non essere affrontata in modo definitivo il che assume una notevole gravità considerata la presenza di numerose abitazioni civili nelle immeditate vicinanze del piazzale in questione, per non parlare degli incendi già verificatesi nel recente passato proprio dei rifiuti stoccati all’aperto (vedi QUI).  
D’altronde le reiterate violazione di prescrizioni e normativa ambientale da parte dei gestori dell’impianto sono confermate dalla stessa sentenza della Cassazione dove si afferma che il gestore : “è stato destinatario di svariati provvedimenti di diffida al rispetto delle prescrizioni autorizzative, provvedimenti emessi a seguito di altrettanti sopralluoghi che hanno poi dato origine a numerosi procedimenti; penali a suo carico; tutti i provvedimenti amministravi emessi dal Sindaco di Follo erano volti a ricondurre la gestione del piazzale esterno in maniera conforme alle autorizzazioni, ma nonostante i provvedimenti di diffida gli indagati hanno continuato sistematicamente a depositare quantitativi di rifiuti in cumuli indistinti senza accorgimenti per prevenire le ricadute sull'ambiente”.

Invece di bloccare definitivamente questo impianto almeno per le parti in cui viola la normativa e le stesse autorizzazioni vigenti, nelle conferenze dei servizi gestite dalla Provincia si prevede di rinnovare la autorizzazione ordinaria. Il tutto rimuovendo (vedi QUI), oltre alle violazioni stigmatizzate dalla Cassazione, anche:
1. la violazione della scadenza temporale di adeguamento all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),
2. la mancata applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ex post.  

Allora! Provincia e Sindaco di Follo che vogliamo fare? continuare questa situazione paradossale (per usare un termine tenue) è inaccettabile. Tanto più che ci sono precedenti importanti su chi gestisce questo impianto e su questo non aggiungo altro ma vi invito a leggere questa sentenza della Cassazione (QUI) in relazione al delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 DLgs 152/2006). 








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