La sentenza della Cassazione penale 34517/2017 (QUI) riguarda una questione rilevante
per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. La questione riguarda
l’ampiezza del potere prescrittivo dell’autorità competente, ma anche indirettamente
degli organi di vigilanza inseribili in una autorizzazione ambientale.
L’articolo 279 del
DLgs 152/2006 al comma 2 recita: “2.
Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o
le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V
alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla
normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte
dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le
prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si
applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale
autorizzazione.”
Secondo la Cassazione con questa norma il legislatore non vuole solo
assicurare il rispetto dei valori limiti di emissione previsti dalle leggi
ambientali ma anche: “consentire alle
autorità preposte, attraverso il titolo abilitativo e l’imposizione di
specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione, un controllo adeguato
finalizzato ad una efficace tutela di ambente e salute che l’espletamento di determinate attività può,
anche potenzialmente, porre in pericolo” (si veda anche Cassazione sezione
3, 24334/2014)
Quale è la finalità di questo potere “estensivo” nelle
prescrizioni autorizzatorie secondo la Cassazione?
Afferma la Cassazione: “in questo modo, l’ordinamento realizza un
meccanismo di tutela anticipata del bene ambientale, pienamente giustificata
dalla natura collettiva di un interesse di preminente rilievo”, questo
interesse è prima di tutto la salute dl cittadino!
Questa tutela anticipata del bene salute, sempre secondo la
Cassazione, avviene:
1. quando la
sanzione penale sopra riportata (comma 2 articolo 279 DLgs 152/2006) è applicabile una condotta direttamente offensiva del bene
come nel caso ad esempio di violazione dei limiti di emissioni dell’aria ex
lege
2. quando
vengono violate prescrizioni tipiche del controllo amministrativo (monitoraggi
particolari, modalità di esercizio) che vengono imposte nella autorizzazione ma
anche dalla attività di controllo sulla attività dell’impianto dopo la
autorizzazione e a prescindere dal rispetto dei limiti di emissione ex lege.
Afferma
la Cassazione : “Tali dispositivi si connotano per l’attribuzione,
in capo all’amministrazione deputata alla protezione del bene ambientale e al
controllo sulle attività umane che sul medesimo impattano, di poteri
discrezionali che si caratterizzano per la possibilità di articolare in maniera
assai ampia le prescrizioni da imporre ai destinatari, in modo da
poter adeguare le necessità della tutela alla varietà delle situazioni
eventualmente incidenti sull’ambiente e alle caratteristiche, anche
tecnicamente complesse, delle strutture, produttive e non, che operano in tali
contesti”.
Queste prescrizioni ulteriori da valutare
caso per caso magari per situazioni non chiare di inquinamento che richiedono
un intervento precauzionale (esempio emissioni anomale anche odorigene) possono
essere contenute in apposite ordinanze della autorità che rilascia l’autorizzazione
ma anche del Sindaco come autorità sanitaria, la cui violazione comporta l’attivazione
della procedura amministrativa prevista dall’articolo 278 del DLgs 152/2006 (diffida,
sospensione fino alla revoca della
autorizzazione.
Afferma la Cassazione: “A
tal fine, peraltro, l’articolo 278 (Nota [1])
del DLgs n. 152 del 2006, prevede un potere di ordinanza in capo alle autorità
preposte al controllo in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione”.
CONCLUSIONI
Questa sentenza conferma come
le autorità competenti sia alla autorizzazione che al controllo del rispetto
della stessa possano intervenire non solo con spirito formale di verifica del
rispetto dei limiti di legge ma anche per affrontare situazioni anomale di
inquinamento: emissioni diffuse, emissioni odorigene, rumori anomali, gestioni
del ciclo produttivo che possono produrre inquinamento o incidenti, situazioni
di danno sanitario in atto dei residenti vicini all’impianto autorizzato.
La legge come si vede
fornisce ampi strumenti di prevenzione della salute dei cittadini anche nel
caso in cui i limiti di emissione sono rispettati. Quante volte ci siamo
sentiti dire dalle autorità preposte: “non
possiamo fare altro perché l’azienda rispetta i limiti di legge” ebbene la
Cassazione ci spiega che si può fare altro!
1. In
caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma
restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 e delle misure
cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, l'autorità competente procede,
secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine
entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.”
b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.”
Nessun commento:
Posta un commento