Le ultime novità
amministrative sulla nuova discarica (c.d. Lotto 6) di Sanremo e Taggia
confermano un modo di operare delle amministrazioni competenti assolutamente
illegittimo e comunque non trasparente. Non solo ma la prevenzione sanitaria
continua ad essere rimossa come dimostro nell'analisi che segue.....
L’AGGIORNAMENTO E PROROGA AIA PER IL LOTTO 5
I due atti di aggiornamento dell’AIA
per la ex discarica del Lotto 5 (vediQUI)
Due aggiornamenti tra 2015 e inizio 2016 il secondo
mai reso pubblico neppure con l’accesso dei consiglieri comunali.
In realtà non si tratta di un mero aggiornamento
dell’AIA esistente ma semmai di una revisione come conferma la lettura
integrata dell’atto del 2015, ma il 2016 sembra identico nella sostanza come
ammesso sui mass media locali, con la vigente normativa. Infatti nelle
premesse all’atto di aggiornamento risulta che sia stata presentata istanza
apposita da parte della ditta Idroedil che gestisce anche il lotto 5 oltre
che il futuro lotto 6. Quindi trattasi di modifica sostanziale che richiede
appunto una nuova revisione dell’AIA ai sensi del comma 2[1] articolo 29 nonies del
DLgs 152/2006 (modifica impianti o variazioni del gestore).
La Provincia di Imperia non ha spiegato se
trattasi o meno di modifica sostanziale
indicazione fondamentale perché se la fosse
allora ci voleva anche una verifica di
assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e questo avrebbe fornito il motivo giuridico
ulteriore (oltre a quelli già trattati sopra sulle lacune in materia di
prevenzione sanitaria) affinché la Regione riaprisse il procedimento di VIA in
generale compreso quello per il Lotto 6 considerati gli impatti cumulativi tra
la discarica esistenti (Lotto 5) e la nuova (Lotto 6).
La Relazione di riferimento per verifica la storia
degli impatti nel sito
In secondo luogo manca una integrazione
documentale che è diventata obbligatoria da tempo e cioè la Relazione di
Riferimento da allegare alla revisione dell’AIA (peraltro questo documento manca
anche per l’AIA del Lotto 6).
La Relazione di Riferimento come definita
dalla lettera v-bis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006) consiste nelle:
“informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine
di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento
della cessazione definitiva delle attività.” questa relazione costringe a
far entrare nella procedura di AIA anche la storia ambientale del sito dove
verrà collocata la installazione da autorizzare. Il riferimento al sito non è
(come chiariscono le linee guida della UE Comunicazione del 2014) solo quello
strettamente limitato al perimetro della installazione ma anche al territorio
circostante per valutare se ci sono inquinamenti in atto e poterli poi
confrontare con la situazione del sito dopo la fine dell’esercizio della
installazione.
Per le installazioni esiste la
Relazione deve essere presentata entro il 7 gennaio 2016. Quindi quanto meno
per l’aggiornamento dell’AIA del 2016 la Relazione di Riferimento andava
presentata anche nel caso in esame.
Peraltro, nonostante quanto affermato inopportunamente dalla normativa
italiana, le linee guida della UE
considerano la Relazione di Riferimento obbligatoria anche per le discariche e
comunque auspicabile.
In terzo luogo trovandoci di fronte ad una
revisione dell’AIA manca ancora una volta il Parere Sanitario del
Sindaco competente (Sanremo o Taggia). Infatti la modifica sostanziale di una
installazione soggetta ad AIA è disciplinata come fosse un AIA nuova e quindi
ex comma 6 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 occorreva l’obbligatorio Parere
Sanitario.
L’ULTIMA
VARIAZIONE DI AIA: LA CONDOTTA DI SCARICO DEL PERCOLATO
Condotta di scarico: una autorizzazione fondata solo
su valutazione economica
Per la realizzazione della condotta di scarico del percolato dal lotto 6 ma
anche da quelli precedenti come si evince dal testo (vedi QUI) si utilizza come motivazione
di fondo una motivazione economica, assolutamente irrituale in un atto
autorizzatori di tipo ambientale.
Si legge nelle premesse all’atto di indirizzo qualificato nel titolo dell’atto come VARIANTE ALL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
“Nella documentazione suindicata, la Ditta richiedente ha provveduto
mediante elaborati grafici, quadri economici di fattibilità dell’intervento
(uno per la variante e uno per la soluzione originaria approvata nella A.I.A.
in vigore) e una relazione tecnico/illustrativa a motivare la soluzione
prospettata nella variante adducendo, tra gli altri aspetti, la sostenibilità
economico finanziaria della soluzione in variante per il percolato, rispetto a
quella autorizzata, che renderebbe diseconomiche le opere da realizzarsi….. -
Il maggior importo da sostenere,
costituirebbe di fatto un imposizione pesante e squilibrata (contrattualmente e
giuridicamente) da imporre alla società richiedente e il “delta” finanziario
ricadrebbe sulla tariffa di costo/mc. per lo smaltimento dei rifiuti a carico
dei comuni;”
Tutto questo : “sarebbe da attribuirsi ad una progettazione non
accurata e da errore di progettazione originaria”
“In considerazione di quanto sopra indicato di esprimere, a modifica del
precedente atto di indirizzo G.C. n. 111 del 06/06/16, il parere favorevole al
progetto di variante alla A.I.A. sulla base della soluzione proposta con
documentazione di cui al prot. 39606 del 13/06/16 a condizione che venga
praticato un abbattimento della tariffa di conferimento di euro 300.000,00
secondo modalità da precisare successivamente”
Quindi la variazione è dovuta ad errori progettuali di chi ha progettato la
nuova la discarica ma anche di chi la autorizzata a suo tempo.
In sostanza si fanno errori progettuali (Idroedil) si avvallano gli errori
progettuali (Provincia) poi siccome
questo errore può causare danni economici alla Idroedil si chiede una modifica
progettuale spacciando il tutto come un favore al Comune sulla riduzione della
tariffa.
Come
andavano valutate le modifiche progettuali sotto il profilo ambientale ed
economico
La domanda è c’era bisogno
di tutto questo “rimpallo di documenti” per discutere di una riduzione della
tariffa? E su quali basi sono stati valutati gli scenari economici migliori
nell’interesse non della Idroedil ma del Comune di Sanremo visto che stiamo
parlando della gestione di un servizio di interesse pubblico? Magari applicando
non le teorie di 5stelle o delle Mamme
no Lotto 6 (non sia mai che si considerano i cittadini residenti) ma ancora una
volta applicando le procedure di legge come quelle previste dal Decreto
Ministeriale 1/10/2008 (Emanazione di linee guida in materia di analisi
degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività soggette ad
AIA), ) secondo il quale: “le alternative siano valutate secondo gli
effetti ambientali incrociati (Cross-Media Effects) cioè
poter valutare l’effetto dovuto contemporaneamente a più inquinanti
che rilasciano in uno stesso o più corpi ricettori”. L’obiettivo metodologico dei Cross-Media è quello di fornire, nei
casi più complessi come questo della centrale Enel, una guida
alla scelta dell’opzione migliore sotto il profilo
sanitario ed ambientale fra le tecniche o le tecnologie in alternative possono
essere implementate in un contesto non solo di rilascio ma di revisione
dell’AIA.
La approvazione della modifica progettuale per la
condotta ha seguito una procedura illegittima
Il tutto seguendo una procedura amministrativa chiaramente irrituale, anzi
a nostro avviso illegittima. Sia
sufficiente leggere il seguente passaggio dell’Atto di Indirizzo del 22/6/2016
votato dalla Giunta del Comune di Sanremo: “In risposta al parere favorevole alle opere in variante della A.I.A.
della Idroedil S.r.l., ma condizionato alla realizzazione del sistema di
raccolta e scarico del percolato di discarica alla soluzione originaria
(raccolta e scarico del percolato del Lotto sul versante di Taggia),
l’Amministrazione Provinciale di Imperia, in data 13/06/2016 prot. 39606, ha
prodotto documentazione integrativa/sostituiva della precedente della Società
IDROEDIL;”.
Quindi in questo
passaggio si afferma che la Idroedil si da parere favorevole da sola e la
Provincia segue a ruota. Il tutto senza
una vera istruttoria di verifica dell’impatto dei nuovi interventi progettuali
che modificano il modello gestionale
della discarica che invece è proprio la finalità della AIA.
Infatti,
come peraltro già affermato per le proroghe dell’AIA sul Lotto 5, si doveva
seguire la procedura dell’articolo 29-nonies, e cioè una nuova procedura di AIA
che avrebbe comportato, tra l’altro la possibilità per il Sindaco di Sanremo di
rilasciare il Parere Sanitario non rilasciato in sede dell’AIA iniziale per il
Lotto 6. Quel Parere Sanitario che secondo il dirigente del Comune di Sanremo
non esiste in quanto, citiamo dalla risposta alla nostra interrogazione: “non si ravvisa una specifica competenza in sede preventiva in campo al legale
rappresentante dell’ente”. Infatti è per questo che il comma 6 articolo
29-quater del DLgs 152/2006 recita: “6. Nell'ambito della Conferenza dei
servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui
agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265”, per inciso il Regio Decreto del 1934
è il testo unico delle leggi sanitarie che riconosce al Sindaco il ruolo di
massima autorità sanitaria sul territorio nella sua qualità di Ufficiale di
Governo.
Il percolato sarà un problema per 30 anni: grazie lo
sapevamo già ma solo ora lo riconoscete perché vi conviene
Ma non è finita qui perché da questa ultima “perla amministrativa” del
Comune di Sanremo si ricava una confessione, probabilmente espressa non consapevolmente da questi amministratori.
Infatti si afferma, esplicitamente, che il
percolato dei lotti da 1 a 5 continuerà
per molti anni da cui deriverebbe una necessaria post gestione per altri
30 anni. Quindi sempre secondo l’Atto di Indirizzo del Comune la modifica
progettuale introdotta da Idroedil “…… oltre a
servire il lotto 6, sarà anche garanzia del percolato prodotto dai lotti
1-2-3-4-5 che, come sopra già scritto, per altri circa 30 anni saranno “attivi”.”
Già
la delibera del comitato interministeriale del 1984 prevedeva il piano di
recupero ambientale … Ma ancora di più il dlgs 22/1997 e soprattutto il dlgs 36/2003 con in più,
secondo questa ultima legge, “l) l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno,
alla regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti
smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati
relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa……. “
Ma questi come abbiamo
visto invece che gestire il post mortem hanno continuato impropriamente a
gestire la discarica con aggiornamenti autorizzatori chiaramente illegittimi ed
ora affermano che il problema percolato ci sarà per 30 anni, Buongiorno! D’altronde la relazione propedeutica al
Decreto regionale di VIA positivo per il lotto 6 affermava testualmente: “(iv)
la vicinanza con la discarica attualmente gestita dalla Società Idroedil può
comportare difficoltà nella separazione ed individuazione dei presidi di
monitoraggio ambientale tra il lotto pubblico e i lotti privati;”. Ma
dopo questa affermazione appena accennata il giudizio di VIA non analizzò nel
merito i rischi dell’impatto cumulativo.
Ricapitolando il problema
della gestione dell’eluato delle diverse discariche della zona e del relativo
impatto cumulativo con la nuova discarica Lotto 6:
1. non viene preso in considerazione per la gestione post
mortem delle discariche da 1 a 5;
2. non viene preso in considerazione in sede di
Valutazione di Impatto Ambientale per il lotto 6;
3. non viene preso in considerazione in sede di rilascio
dell’AIA per il Lotto 6;
4. non viene preso in considerazione per le due proroghe
dell’AIA del Lotto 5
ma viene preso in
considerazione quando per un errore progettuale dei realizzatori della
discarica può comportare un costo per la ditta Idroedil.
Possiamo dire un modo di
gestire la cosa pubblica EMBLEMATICO!
P.S.: LE TERRE E ROCCE DA SCAVO DALL'AREA DELLA NUOVA DISCARICA
Il Comune di Sanremo nel rispondere ad una interrogazione dei consiglieri comunali 5stelle sulle modalità di trasporto, riutilizzo e recupero delle terre e rocce da scavo derivanti dai lavori della nuova discarica Lotto 6, minimizza ogni rischio, rimuovendo un dato significativo: la normativa estremamente permissiva in materia che richiederebbe sistemi di controllo e monitoraggio straordinari vista la presenza in zona di ben altre 5 discariche mai completamente bonificate.... come ho spiegato recentemente in vari post nel mio blog la normativa declassifica le terre da scavo da rifiuti a semplici materiali, prevede l'autocertificazione degli utilizzatori, controlli di Arpal solo cartacei e al massimo a campione (quando e se fatti), possibilità che nelle terre e rocce da scavo siano presenti materiali potenzialmente inquinanti, tra i quali i c.d. riporti: l’allegato 9 al Decreto 161/2012 (citato dalla risposta del Comune di Sanremo) intende i riporti come “per lo più una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropica..” quindi possono contenere anche materiale inquinante non naturale.
[1]“2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a
seguito della comunicazione di cui al
comma 1, risultino sostanziali, il
gestore invia all'autorità competente
una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui
all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli
29-ter e 29-quater in quanto compatibile.”
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