QUELLA
CHE SEGUE È LA RELAZIONE CHE HO TENUTO AL CONVEGNO ORGANIZZATO DA LEGAMBIENTE
LA SPEZIA E DAL CENTRO DI AZIONE GIURIDICA LIGURE DI QUESTA ASSOCIAZIONE SU
“UNA RAGIONE DI GIUSTIZIA TRAFFICI ILLECITI E NAVI DEI VELENI: LA LEGGE, GLI
UOMINI E I FATTI” (vedi locandina a fianco ). Per il video del mio intervento nel convegno vedi QUI ringraziando la redazione di laspeziaoggi.it). Per il video completo del Convegno compreso l'intervento del dott. Neri ex procuratore di Reggio Calabria titolare della inchiesta sulle navi dei veleni vedi QUI e QUI.
Qualcuno ha voluto vedere nel nostro Convegno una sorta di risposta in contrapposizione alla iniziativa “Parole di Giustizia” promossa dal Comune della Spezia (vedi QUI). Io non userei il termine contrapposizione ma piuttosto quello di necessità; necessità di affermare una visione del diritto e della giustizia a nostro avviso non adeguatamente messa in rilievo dalla iniziativa promossa dal Comune della Spezia. Una giustizia e un diritto che non si limitino a riprodurre e/o consolidare lo status quo ma mirino a proteggere e tutelare la società civile, secondo gli indirizzi della Law and Society[1] .
Questa
idea di diritto e di giustizia vuole in
particolare precisare che, pur nel rispetto della autonomia di ruolo e di
funzioni di ogni istituzione (compresa quella giudiziaria), senza una società
civile informata, consapevole, attiva, la democrazia si ammala gravemente. In altri termini, la democrazia rappresentativa
e con essa l’idea di giustizia della nostra costituzione si salvano con i
cittadini non contro i cittadini.
La
vicenda della inchiesta sulle navi dei veleni ricorda lo stretto legame tra:
Cattiva amministrazione: intesa in questo caso
come inesistenza di una corretta politica di gestione dei rifiuti,
e...
Illegalità: che vede un ruolo
inevitabile della malavita organizzata. Infatti se le politiche di gestione dei rifiuti
non rispettano le norme comunitarie e nazionali è inevitabile che la gestione
di questi materiali passi nelle mani di chi ha comunque un controllo parallelo
del territorio, parallelo a quello dello stato ufficiale con le sue leggi e regole, con la altrettanto inevitabile copertura di coloro che, all’interno dello
stato, sono in grado di coprire quella
gestione illegale nell’uso del territorio
compreso il transito di rifiuti tanto più se classificati come
pericolosi e/o radioattivi.
Della
illegalità , sotto il profilo più strettamente penale, tratterà il dott. Francesco Neri che è il relatore
principale di questo convegno (vedi QUI).
Io
vorrei parlare della cattiva amministrazione e della sua compagna “fraterna”: l’opacità amministrativa. Senza opacità non c’è cattiva amministrazione
e a sua volta la cattiva amministrazione è il presupposto, il leviatano della
illegalità.
Cosa
intendo per opacità amministrativa? Fondamentalmente tre sono i sintomi della
opacità:
1.ISTRUTTORIE NON ADEGUATE
PROPEDEUTICHE ALLE DECISIONI.
L’esempio
spezzino è stato sicuramente quello del rilascio della autorizzazione integrata
ambientale (AIA) alla centrale a carbone dell’Enel SpA. L’AIA è rilasciata sulla base di una istruttoria
condotta da apposita commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente che
procede attraverso conferenze dei servizi alle quali partecipano tra gli altri:
Regione, Provincia e Comune territorialmente interessati dall’impianto, in
questo caso la centrale Enel.
La istruttoria si conclude con un Parere
Istruttorio della Commissione AIA che deve tener conto delle
osservazioni presentate in Conferenza dei Servizi ma soprattutto del Parere
Sanitario del Sindaco del Comune territorialmente interessato, in questo caso
Spezia ed Arcola.
Nel caso dell’AIA alla centrale di Spezia il Parere
Sanitario dei due Comuni, soprattutto di quello di Spezia, non è stato
rilasciato. Non aver esercitato questo potere ha comportato che la centrale a
carbone è stata nuovamente autorizzata per molti altri anni ( i termini di
durata di queste autorizzazioni si sa sono meramente ordinatorie e quindi non
vincolanti) senza:
a) una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto
a) una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto
b) una valutazione dello stato sanitario della popolazione
interessata
c) una valutazione della evoluzione del contesto
urbanistico interessato dall’impianto
d) una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti
dall’impianto.
2.VIGILANZA SUPERFICIALE
E NON PIANIFICATA SULLE ATTIVITà AUTORIZZATE ED INQUINANTI
Qui
faccio tre esempi:
2.1. la attività di bonifica
dell’are ex IP ha prodotto per anni emissioni odorigene nauseabonde a migliaia
di cittadini spezzini.Questo è avvenuto perché l’attività di bonifica iniziale
era stata impostata in modo sbagliato tecnicamente. Su tutto non è stata
neppure avviata una inchiesta seria della procura
2.2. la centrale Enel ha
violato più volte le prescrizioni previste nelle autorizzazioni precedenti a
quella rilasciata lo scorso settembre 2013. Non solo queste violazioni non sono
mai state sanzionate, ma addirittura non sono state neppure prese in
considerazione dalla commissione ministeriale che ha svolto l’istruttoria
propedeutica alla nuova autorizzazione (AIA). Quando parlo della autorizzazione precedente al 2013 mi riferisco alla Autorizzazione del 20/1/1997 con la quale la
centrale venne abilitata all’esercizio nella attuale gestione impiantistica
(due gruppi a metano e uno a carbone), e alla Convenzione che
è stata approvata dal Consiglio Comunale in data 7/11/2001 e sottoscritta da
Comune ed Enel il 21/1/2002. Convenzione che ha valore cogente perché
sottoscritta sia dal Comune che da Enel e prevista dalla normativa in materia
in attuazione della autorizzazione del 1997. In particolare le violazioni hanno riguardato:
la
dispersione polveri di carbone, le modalità di trasporto del calcare per l’attività di
abbattimento della anidride solforosa, la gestione dei transitori (avvio e arresto dei gruppi
della centrale in particolare quello a carbone), il mancato monitoraggio dei microinquinanti, le emissioni rumorose, i dati sulla qualità del
carbone, il mancato utilizzo del metano sia nella normale conduzione dell'impianto che negli avviamenti del gruppo generatore a carbone.
2.3. gli inquinanti soprattutto quelli atmosferici
non sono monitorati in modo esaustivo ( ad es. non c’è monitoraggio
del PM10 secondario e fino ad ora neppure dei microinquinanti emessi dalla
centrale Enel) ma i dati rilevati non sono coordinati con stato dell’ambiente e
della salute dei cittadini e tanto meno
con adeguate misure di prevenzione.
3. MANCANZA DI TRASPARENZA NON SOLO SOTTO IL
PROFILO DEI PRINCIPI DEMOCRATICI MA DELLE STESSE NORME DI LEGGE
3.1. Disinformazione ambientale
della Autorità Portuale . Ho calcolato oltre 25 documenti che o non sono stati
pubblicati o probabilmente (per alcuni di essi) addirittura non elaborati. Sono i documenti previsti da varie normative in materia di emissioni e rischi di
incidenti nell’area portuale: vedi QUI.
3.2. Il trasporto del
materiale nucleare nel nostro golfo. Il
recente episodio del trasporto, via mare e all’interno del nostro golfo, di
combustibile nucleare dismesso per essere ritrattato negli USA, ha visto un
atteggiamento intollerabile di reticenza da parte delle autorità locali:
Prefetto e Sindaco.
Secondo queste Autorità l’informazione sul trasporto di questo materiale deve essere comunicata solo in caso di incidente. Ciò non è vero e non corrisponde a quanto previsto dalla seguente normativa: Linee guida Protezione civile (DPCM 10/2/2006), il Codice dell’ordinamento militare (DLgs 66/2010), la normativa sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi ( Direttiva 2011/70/Euratom). Non parliamo poi del rischio terrorismo, anche qui basterebbe leggersi il Piano di azione UE su sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare per capire che non c’è alcun collegamento tra rischio terrorismo e informazione al pubblico.
Secondo queste Autorità l’informazione sul trasporto di questo materiale deve essere comunicata solo in caso di incidente. Ciò non è vero e non corrisponde a quanto previsto dalla seguente normativa: Linee guida Protezione civile (DPCM 10/2/2006), il Codice dell’ordinamento militare (DLgs 66/2010), la normativa sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi ( Direttiva 2011/70/Euratom). Non parliamo poi del rischio terrorismo, anche qui basterebbe leggersi il Piano di azione UE su sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare per capire che non c’è alcun collegamento tra rischio terrorismo e informazione al pubblico.
Inoltre,
consentitemi la battuta, “non siamo scemi noi ambientalisti”. Non chiedevamo di
conoscere minuto per minuto il percorso svolto per il trasporto del suddetto
materiale nel nostro golfo, ma piuttosto la pubblicazione dei seguenti
documenti assolutamente non secretabili nel caso in esame:
- La comunicazione preventiva al Prefetto, al Comando provinciale dei vigili del
fuoco ed alla azienda sanitaria locale dei luoghi di partenza e di destinazione
del trasporto, almeno 15 giorni prima della data del trasporto
- La
verifica se la nave è idonea a questo tipo di trasporti
- I
rapporti periodici che sono tenuti a presentare i soggetti trasportare di
questi materiali
- La
verifica se questo tipo di trasporti è stata presa in considerazione nel
rapporto di sicurezza dell’intera area portuale
- Le
osservazioni che per legge la Regione è tenuta a presentare in questi casi
- La
verifica se sono state tenute in questi anni le esercitazioni biennali e le
eventuali criticità emerse, esercitazioni previste dal piano di emergenza
provinciale per il trasporto di materiale radioattivo (aggiornato da ultimo nel
2013) ma i cui risultati, se sono state tenute, non risultano mai
pubblicati
- se sono stati rispettati
gli obblighi informativi e formativi per la prevenzione sanitaria dei
lavoratori dell’area portuale, vedi protocollo del 2009 ed eventuale successive
modifiche.
CONCLUSIONI
Per
concludere quando parliamo di cattiva amministrazione non ci riferiamo quindi
alle scelte definitive che spettano ai rappresentanti istituzionali preposti ex
lege, ma :
1. al
modo in cui si arriva a queste decisioni: dati informativi, analisi, interessi
che muovono le diverse scelte, scenari a confronto
2.
al modello di governo nel cui ambito si sviluppano, concludono e attuazione
tali decisioni
3.
al ruolo che i cittadini hanno in tutto questo
In
altri termini ci riferiamo alla fase della ponderazione degli interessi o meglio alla fase di valutazione secondo il
principio per cui valutare non è decidere ma mettere il decisore nelle
condizioni di definire scelte nel
massimo interesse generale e soprattutto trasparenti e partecipate.
Qui
si gioca la partita della democrazia oggi, qui si gioca la ricostruzione della
fiducia nelle istituzioni, qui si gioca la partita della prevenzione della
illegalità.
Un
contributo decisivo in questo senso lo possono e lo devono giocare non solo i
politici ma anche i dirigenti (tecnici e burocrati) della pubblica
amministrazione che invece, spesso e volentieri, nel nostro territorio svolgono, non la funzione superpartes a cui sarebbero chiamati per legge, ma sono dichiaratamente di parte a sostegno di questa o quella giunta.
Ecco
queste sono le nostre Ragioni di Giustizia , ragioni che avremmo gradito
fossero tenute in adeguata considerazione nell’ambito della iniziativa Parole
di Giustizia promossa dal Comune della Spezia. Sarà per la prossima volta? Consentitemi di coltivare il beneficio del
dubbio, almeno fino a quando resteranno in campo gli attuali amministratori e
dirigenti della Pubblica Amministrazione locale e non solo…….
[1] Facciamo
qui riferimento anche ad un indirizzo
dottrinario espresso si dagli anni 60 dalla associazione Law and Society ( http://www.lawandsociety.org/
) la cui parola d’ordine è studiare il diritto in azione anziché il diritto dei
libri.
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