mercoledì 11 luglio 2012

Corte di Giustizia UE: la VAS ai piani urbanistici tutela la biodiversità!


La Corte di Giustizia, con sentenza del 21/6/2012
(per il testo vedi qui, chiarisce i rapporti tra valutazione ambientale dei piani territoriali e valutazione di incidenza, nel caso in cui i piani territoriali interessino aree soggette alla normativa europea sulla tutela della biodiversità (c.d. siti habitat).


Si tratta di un sentenza importantissima anche per i territori della provincia spezzina come spiego di seguito....... 






SITI HABITAT COSA SONO COME SI GESTISCONO
I siti habitat sono elencati come categorie generali dalla Direttiva europea 92/43/CEE e vengono poi individuati concretamente e perimetrati attraverso una procedura che parte dalle singole Regione italiane per poi arrivare prima allo Stato ed infine alla validazione definitiva della Commissione UE. Ad esempio per la provincia della Spezia vedi qui.
Relativamente alla valutazione di incidenza di piani e progetti: si tratta della valutazione preventiva, accompagnata da misure di precauzione fino ad arrivare alla decisione di non permettere l’intervento, dell’impatto che un piano o un progetto potranno avere sui detti siti habitat. Per un commento all’ultima versione nazionale della disciplina della valutazione di incidenza si veda qui

Sul significato di valutazione ambientale dei piani e programmi (VAS) vedi qui e più in generale alla apposita sezione di questo blog (qui). 



COSA DICE LA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SUI RAPPORTI TRA VAS E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
Secondo la sentenza in esame  se gli interventi  ( o le destinazioni funzionali) dei piani territoriali possono avere un significativo effetto sui  siti considerati rilevanti ai fini della tutela della biodiversità, detti piani devono essere sottoposti a valutazione di incidenza.
Di conseguenza, aggiunge la sentenza in esame: “ ……. 24. Occorre dunque rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS» deve essere interpretato nel senso che esso subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione ai sensi della direttiva «habitat», compreso il presupposto che il piano possa avere incidenze significative sul sito interessato. L’esame effettuato per verificare se quest’ultima condizione sia soddisfatta è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato.”

Quindi concludendo se il piano riguarda siti classificati come habitat e gli interventi previsti nel piano possono essere rilevanti sotto il profilo dell’impatto sui siti interessati, al piano deve essere applicata anche la valutazione ambientale strategica, quanto meno nella procedura della verifica di assoggettabilità.

Da notare che non è necessario che il piano ricomprenda interamente i siti classificati come habitat basta anche un potenziale impatto indiretto. Infatti secondo le linee guida UE  sulla valutazione di incidenza: “Relativamente al campo di applicazione geografico, le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/42/CEE non sono limitate a piani e progetti concernenti esclusivamente un sito protetto e prendono anche in considerazione sviluppi al di fuori del sito, ma che possono avere incidenze significative su esso.”




COSA SUCCEDE IN CONCRETO DOPO LA SENTENZA? FACCIAMO UN ESEMPIO: L'AMPLIAMENTO DELL'AREA NAUTICA DI LEVANTO
Se noi applicassimo questa sentenza a molti casi spezzini avremmo l’ennesima dimostrazione di come nella nostra provincia ma anche regione ci sia stata una sistematica violazione della normativa comunitaria in materia di valutazione ambientale strategica.
Ad esempio questa sentenza conferma che la VAS andava applicata allo strumento urbanistico (Progetto Urbanistico Operativo nella dizione della legge urbanistica ligure) che prevede l’ampliamento dell’area nautica nel litorale di Levanto. Infatti tale strumento urbanistico oltre ad essere in variante al Piano regionale di tutela della costa ligure come pure ai piani urbanistici (PUC) di Bonassola e Levanto,  prevede che l’intervento avvenga in un area contermine ad un sito classificato habitat (praterie di posidonia).
Quindi gli atti fino ad ora approvati dal Comune di Levanto su questo progetto sono totalmente in contrasto con le norme europee sopra citate ed ora ciò è confermato anche dalla giurisprudenza europea!  Sugli altri profili di illegittimità del progetto di ampliamento dell'area nautica di Levanto ho scritto qui.


Vedremo se anche alla luce di questa sentenza della Corte di Giustizia della UE la Regione Liguria e i Comuni liguri presteranno maggiore attenzione al rispetto di questa normativa così rilevante per impedire ulteriori scempi ambientali nei nostri territori!





Nessun commento:

Posta un commento