Il proponente, una Regione
che ha presentato l’Interpello (che cosa è l'interpello QUI) al Ministero
della Transizione Ecologica (MITE), nelle more dell’assegnazione da parte della
stessa del termine per la presentazione dell’istanza di V.I.A. "postuma”,
ha chiesto che fosse consentita la prosecuzione delle attività negli impianti
per i quali si è verificata la caducazione dei provvedimenti autorizzativi per
effetto della richiamata statuizione del giudice amministrativo.
TESTO RISPOSTA INTERPELLO
QUI.
Vediamo nel merito la
risposta del MITE…
Il MITE ricorda che l’art.
29, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006, prevede lo svolgimento della “VIA
postuma” di progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento
di VIA, la cui autorizzazione sia stata, quindi, per tale ragione annullata in
sede giurisdizionale. Nelle more dello svolgimento della VIA postuma la norma
stabilisce che l’autorità competente “può consentire la prosecuzione dei
lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini
di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il
patrimonio culturale”.
Secondo il MITE i
“lavori o le attività”, di cui può essere consentita la prosecuzione
dall’Autorità competente nel corso dello svolgimento della VIA postuma, sono
soltanto i lavori “o” le attività soggetti a VIA ed elencati nell’Allegato III
alla Parte II del D. Lgs. n.152/2006 per i progetti di competenza delle
Regioni e delle Province autonome.
Però il MITE chiarisce che la VIA anche postuma ha per oggetto l’impianto e la sua
compatibilità con il sito non il modello di esercizio che invece riguarda
semmai l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o le autorizzazioni
ordinarie ex testo unico ambientale e normativa interferente.
Alla luce di quanto sopra
proprio perché le attività di cui la Regione può permettere la prosecuzione
sono quelle che rientrano nelle categorie di opere sottoponibili a VIA
regionale, e se è in corso la VIA ex post, la Regione non può consentire la
prosecuzione dell’attività a meno che previa valutazione degli interessi contrapposti
possa consentirla se “tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con
riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio
culturale”, come richiede il comma 3 dell’art. 29 del Codice dell’ambiente (QUI).” Ovviamente questa condizione
non è comunque applicabile nel caso in cui l’impianto autorizzato senza VIA non
abbia ancora iniziato la sua attività.
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