La Corte Costituzionale con sentenza n° 75 del 24 marzo 2022 (QUI) decide la costituzionalità di una norma regionale che prevede il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo paesaggistico intervenuto dopo l'abuso edilizio.
NORMA REGIONALE IMPUGNATA
La norma impugnata di fronte alla Corte Costituzionale è la legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti). La legge regionale in questione prevede che "il nulla-osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio»: questo secondo periodo è la norma censurata."
DICHIARAZIONE
DI COSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA REGIONALE
Secondo
la sentenza della Corte Costituzionale poiché la disposizione censurata
riguarda una fattispecie in cui è stato commesso un illecito edilizio, ma non
un illecito paesaggistico - in quanto al momento dell'abuso edilizio il vincolo
non esisteva e dunque l'opera realizzata non poteva violarlo - essa non può
essere idonea a vanificare l'efficacia deterrente dell'indennità paesaggistica,
giacché tale effetto ha logicamente ad oggetto la violazione dell'obbligo
paesaggistico, che nel caso di specie non c'è.
Se,
d'altro canto, la deterrenza fosse riferita al comportamento abusivo edilizio -
e al rischio, che ne deriverebbe, di incorrere in una reazione dell'ordinamento
anche per l'eventuale successiva sopravvenienza di un vincolo paesaggistico -
si può osservare che, comunque, un effetto deterrente indiretto di questo tipo
è offerto dalla norma in esame. L'art. 5, comma 3, della legge reg. Siciliana
n. 17 del 1994 non rende infatti irrilevante la sopravvenienza del vincolo
paesaggistico, perché richiede comunque, ai fini della concessione in sanatoria,
il nulla-osta dell'organo di tutela del vincolo, nulla-osta che viene
rilasciato sempre che «le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per
la tutela medesima» (art. 23, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 37 del
1985). Non è dunque esatta nemmeno l'affermazione del rimettente secondo cui
l'effetto della norma censurata sarebbe l'omissione della valutazione del
pregiudizio arrecato all'ambiente.
Richiedendo
il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo paesaggistico
intervenuto dopo l'abuso edilizio, la norma censurata si fa carico di
assicurare all'amministrazione preposta alla tutela del paesaggio la
possibilità di apprezzare in concreto l'interesse affidato alla sua cura,
consentendole di negare la sanatoria nel caso in cui l'opera abusivamente
realizzata sia incompatibile con il bene tutelato. Sicché il principio
costituzionale di buon andamento dell'amministrazione non può ritenersi
violato, né si può ritenere in sé manifestamente irragionevole la scelta del
legislatore regionale di non prevedere per tale ipotesi il pagamento
dell'indennità, in ragione dell'assenza dell'illecito paesaggistico al momento
della realizzazione dell'opera.
Si
deve dunque concludere per la non fondatezza della questione.
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