martedì 14 settembre 2021

Infrastrutture energetiche, stradali, gestione rifiuti : quale coerenza con gli obiettivi UE sui mutamenti climatici


La Comunicazione della Commissione UE del 29 luglio 2021 (QUI) fornisce una guida tecnica sulla resilienza ai mutamenti climatici delle infrastrutture che coprono il periodo di programmazione 2021-2027. 

La guida è destinata principalmente a promotori di progetti ed esperti coinvolti nella preparazione delle infrastrutture/progetti. Può anche essere un utile riferimento per le autorità pubbliche, i partner esecutivi, investitori, stakeholder e altri. Ad esempio, include indicazioni su come integrare la tematica dei mutamenti climatici nelle valutazioni di impatto ambientale (VIA) e nelle valutazione ambientali strategiche (VAS).

Se scorriamo questo documento viene da chiedersi, per fare un esempio, come sia possibile che in Italia si prevedano nuovi 15.000 Mwe di centrali a gas che risulterebbero totalmente incoerenti con i parametri di questa Guida della UE, oppure come si possano mantenere, per fare un altro esempio, incentivi alle fonti fossili e regalare incentivi a pioggia per far proliferare i biodigestori oltre le esigenze di chiusura del ciclo dei rifiuti come sta avvenendo in molte regioni. 

Ma vediamo il contenuto di queste linee guida... 


Secondo le linee guida le infrastrutture devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. coerenza con l'accordo di Parigi e gli obiettivi climatici dell'UE, il che significa che deve essere coerente con un percorso credibile di riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) in linea con i nuovi obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050, nonché con sviluppo resiliente al clima. Anche le infrastrutture con una durata di vita oltre il 2050 dovrebbero tener conto in esercizio, manutenzione e smantellamento finale in condizioni di neutralità climatica, che possono includere considerazioni sull'economia circolare.

2. rispetto principio "l'efficienza energetica prima di tutto", che è definito all'articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) 2018/1999 (QUI): che prevede di tenere nella massima considerazione, nelle decisioni di pianificazione energetica, di politica e di investimento, le misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi volte a rendere più efficienti la domanda e la fornitura di energia, in particolare per mezzo di risparmi negli usi finali dell'energia efficienti in termini di costi, iniziative di gestione della domanda, e una maggiore efficienza nella conversione, trasmissione e distribuzione di energia, che consentano comunque di conseguire gli obiettivi di tali decisioni.

3. rispetto del principio "non fare danni significativi", che deriva dall'approccio dell'UE alla finanza sostenibile e sancito dal Regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia - QUI). In particolare devono essere evitati danni significativi ai seguenti obiettivi elencati dall’articolo 9 di detto Regolamento: mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso una economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Il danno viene prodotto, ex articolo 17 di detto Regolamento:

3.1.alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

3.2. all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

3.3. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici comprese le acque di superficie e sotterranee, al buono stato ecologico delle acque marine;

3.4. all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;  l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili o lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;

3.5. alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

3.6. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se l’attività: nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione.

Nel valutare un’attività economica in base ai criteri indicati sopra, si tiene conto dell’impatto ambientale dell’attività stessa e dell’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di tali prodotti e servizi.

La quantificazione e la monetizzazione delle emissioni di gas serra rimangono la base per il rapporto costi-benefici e analisi delle opzioni. La guida include una metodologia aggiornata sull'impronta di carbonio e un valutazione del costo ombra del carbonio.

Quindi secondo le linee guida, al fine di rispettare i requisti sopra descritti nelle decisioni infrastrutturali, la documentazione e la verifica della resilienza ai mutamenti climatica costituisce una parte essenziale della motivazione per prendere decisioni di investimento.

 

 

Le infrastrutture interessate dalle linee guida sono:

1.  edifici, dalle abitazioni private alle scuole o agli impianti industriali, che sono i più comuni tipo di infrastruttura e base per l'insediamento umano;

2.  infrastrutture naturali come tetti verdi, pareti, spazi e sistemi di drenaggio

3.  infrastruttura di rete quali: infrastrutture energetiche (ad es. reti, centrali elettriche, gasdotti), trasporti (strade, ferrovie, porti, aeroporti o infrastrutture di trasporto per vie navigabili interne), informazioni e tecnologie di comunicazione (ad es. reti di telefonia mobile, cavi dati, data center), acqua (ad esempio condutture di approvvigionamento idrico, serbatoi, impianti di trattamento delle acque reflue)

4.  sistemi per la gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese e dalle famiglie (punti di raccolta, impianti di selezione e riciclaggio, inceneritori e discariche);

5.  altre risorse fisiche in una gamma più ampia di aree politiche, comprese le comunicazioni, le emergenze servizi, energia, finanza, cibo, governo, salute, istruzione e formazione, ricerca, civile protezione, trasporto e rifiuti o acqua;

6.  altri tipi di infrastruttura ammissibili possono anche essere stabiliti nella legislazione specifica del fondo, ad esempio, il Regolamento InvestEU (QUI) include un elenco completo di investimenti ammissibili nell'ambito della finestra delle politiche per le infrastrutture sostenibili.  

 


 




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