Con Decreto Ministeriale n° 351 del 6/12 /2019 (QUI)
è stata approvata la revisione della Autorizzazione Integrata Ambientale (di
seguito AIA) per la sezione a carbone della centrale Enel spezzina.
Il Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
N° 302 del 27/12/2019
Il Decreto contiene parti sicuramente positive ma anche
criticità in buona parte dovute alla problematica della transizione al 2025
(data fissata per uscire dalla generazione elettrica a carbone) ma anche alle prescrizioni
stesse contenute nel Decreto.
Vediamo perché…
DISMISSIONE
CENTRALE A CARBONE
Intanto il dato positivo è che per la prima volta in un atto
a valenza giuridico amministrativa si
afferma esplicitamente la prescrizione che impone ad Enel di presentare il
piano dismissioni della centrale.
La prescrizione n° 6
del Paragrafo 9.2 prevede che “l’unità
SP3 (sezione a carbone) dovrà essere fermata definitivamente entro il 2021,
fermo restando l’acquisizione delle dovute autorizzazioni ambientali ed
industriali”.
La prescrizione n° 88
del Paragrafo 9.13. prevede che: “entro
12 mesi dal rilascio dell’AIA (in particolare a partire dalla pubblicazione del
Decreto sullaGazzetta Ufficiale , quindi entro il 27/12/2020) Enel dovrà
presentare il Piano di cessazione definitiva della unità a carbone da attuare
entro il 31 dicembre 2021,dettagliando il programma di fermata definitiva,
pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti di produzione
delle relative apparecchiature ancillari e degli stoccaggi associati.”
I RISCHI SUL
RISPETTO DELLA DATA DI DISMISSIONE DELLA CENTRALE
Però si conferma anche il rischio del protrarsi del
funzionamento della centrale. Infatti
nelle Premesse alle Prescrizioni (Paragrafo 9) contenute nel Rapporto
Istruttorio allegato al Decreto AIA pur
confermando l’impegno Enel a dismettere la centrale a carbone entro il 2021 si
aggiunge: “fermo restando il
pronunciamento del Ministero delloSviluppo Economico in merito alla sicurzza ed
affidabilità del funzionamento del sistema elettrico nazionale”. Qui torna in gioco, anche se non esplicitato
la problematica dettata dal Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 5 giugno 2019 sul mercato
interno dell'energia elettrica che impone agli Stati membri di garantire tale
funzionamento e affidabilità del sistema elettrico nazionale. La questione se
unita al meccanismo del capacity market che prevede incentivi specifici pagati
ai grandi impianti di produzione elettrica per la loro disponibilità a
produrre energia in caso di problemi strutturali di sicurezza, e gli
incentivi destinati agli operatori della gestione della domanda per la
disponibilità, invece, a ridurre i propri consumi.
Non solo ma il Regolamento
UE suddetto permette di mantenere fino al 2025 impianti con rilevanti emissioni
di CO2 accedibili agli incentivi suddetti. Infatti L’articolo 22 (commi 4
e 5 vedi QUI) del
Regolamento UE sopra citato prevede che le centrali elettriche
esistenti che emettono più di 550 gr di CO2 di origine fossile
per kWh e 350 kg di CO2 in media all'anno per kW installati non potranno partecipare
ai meccanismi di capacità dopo il 1° luglio 2025. Questo spiega la
data di dismissione delle centrali a carbone di cui si parla in Italia e
che permette ad Enel a Spezia di porre il ricatto o centrale a gas subito
oppure restiamo fino a che possiamo con il carbone e fino al 2025 con le remunerazioni
supplementari appunto del meccanismo capacity market.
Non a caso la prescrizione n°8 del Paragrafo 9.3.
del Rapporto istruttorio allegato alla nuova revisione dell’AIA afferma che: ”ferma restando la fermata definitiva della
unità SP2al31/12/2021 di cui alla prescrizione (6), ai sensi del SEN 2017 e del
PNIEC 2019, l’utilizzo del carbone quale combustibile per la alimentazione del
gruppo SP3 sarebbe stata ammissibile solamente fino al 31/12/2025”.
Tutto questo potrebbe non
significare automaticamente la proroga al funzionamento della centrale a
carbone dopo il 2021 ma potrebbe invece favorire la autorizzazione della
centrale a gas (attualmente oggetto di procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA presso il Ministero dell’Ambiente) nel senso di una sorta di ricatto "obbligato" per garantire al continuità del servizio nazionale di trasmissione in rete della energia elettrica. Risulta quindi ancor
più necessaria la realizzazione di un tavolo Stato Regioni e Comuni per i siti interessati dalla presenza di
centrali a carbone da dismettere. Il tavolo dovrebbe definire quante centrali
servono al Paese per la transizione al 2025, che tipo di centrali, in quali
siti, e con quali fonti da utilizzare per la generazione elettrica, infatti ad
oggi questi elementi mancano se non le generiche indicazioni (vedi Piano Terna
di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale) sulle quantità di
MW necessari per detta transizione.
I NUOVI LIMITI DI EMISSIONE IMPOSTI ALLA CENTRALE
Il Paragrafo 9.5 del
Rapporto Istruttorio allegato al Decreto di revisione dell’AIA stabilisce:
Prescrizione n* 18: nuovi limiti di emissione su SO2, NOx, Polveri tutti inferiori a
quelli previsti dall’AIA dl 2013.
Prescrizione n°19: monitoraggio in continuo dei parametri inquinanti SO2, NOx, CO,
Polveri, NH3(ammoniaca), Hg (mercurio).
Prescrizione n° 20: i composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori gassosi
espressi come HCl (acido cloridico), HF(acidofluoridico) e COT (carbonio
organico totale) dovranno essere monitorati trimestralmente; il valore limite di
emissione sarà considerato rispettato se la media di tre misurazioni
consecutive di almeno 60 minuti ciascuna, rappresentative di almeno un’ora di funzionamento
del gruppo nelle condizioni più gravose, risulterà uguale o inferiore al limite
stesso (riferimento punto 5.12 Parte I
allegato II e punto 2.3 allegato VI alla Parte V del DLgs 152/2006)
CONTRADDIZIONI SULLA APPLICAZIONE DEI NUOVI LIMITI DI
EMISSIONE
Queste prescrizioni
appaiono positivi, soprattutto la prima però
in altre parti delle prescrizioni contenute nel Rapporto istruttorio
allegato al Decreto di revisione dell’AIA ci sono affermazioni palesemente
contraddittorie.
Intanto i nuovi limiti di
emissione ridotti non si applicano ai periodi di avviamento e di arresto del
gruppo senza che si prevede un modello
di gestione di tali momenti chiaro nella revisione dell’AIA.
Ma soprattutto risulta
clamorosamente contraddittoria la prescrizione n°30 del Paragrafo 9.5. .
Secondo questa prescrizione: “I limiti
emissivi e le prescrizioni n° 18,19,20, dovranno essere rispettati a partire
dal 18/8/2021, prima di tale data dovranno essere rispettate le disposizioni
della previgente AIA (n° 244 del 2013)”.
Tutto questo da un lato è
poco comprensibile infatti perché imporre nuovi limiti che entreranno in vigore
solo gli ultim due o tre mesi di esistenza della centrale, dall’altro questo
posticipo di entrate in vigore dei limiti potrebbe invece spiegarsi in vista di
una eventuale proroga del funzionamento della centrale al fine di evitare una
sua uscita dal sistema degli incentivi del capacity market come descritto
sopra.
INSOMMA UN DECRETO DI LUCI E OMBRE
Ombre non dipendenti solo
dal Decreto, certamente,ma che comunque richiederebbero di evitare toni
trionfalistici da parte della Amministrazione Comunale e soprattutto una
impostazione della vertenza sul futuro della centrale Enel spezzina che uscisse
dalle beghe propagandistiche della politica locale per affrontare le questioni
di strategia energetica nazionale in vista della uscita dalle fonti fossili in
Italia e in Europa.
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