martedì 7 gennaio 2020

Analisi critica del Decreto di revisione AIA della centrale a carbone spezzina


Con Decreto Ministeriale n° 351 del 6/12 /2019  (QUI) è stata approvata la revisione della Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) per la sezione a carbone della centrale Enel spezzina.
Il Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica N° 302 del 27/12/2019
Il Decreto contiene parti sicuramente positive ma anche criticità in buona parte dovute alla problematica della transizione al 2025 (data fissata per uscire dalla generazione elettrica a carbone) ma anche alle prescrizioni stesse contenute nel Decreto.
Vediamo perché…
 
DISMISSIONE CENTRALE A CARBONE
Intanto il dato positivo è che per la prima volta in un atto a valenza giuridico amministrativa  si afferma esplicitamente la prescrizione che impone ad Enel di presentare il piano dismissioni della centrale.
La prescrizione n° 6 del Paragrafo 9.2 prevede che “l’unità SP3 (sezione a carbone) dovrà essere fermata definitivamente entro il 2021, fermo restando l’acquisizione delle dovute autorizzazioni ambientali ed industriali”.
La prescrizione n° 88 del Paragrafo 9.13. prevede che: “entro 12 mesi dal rilascio dell’AIA (in particolare a partire dalla pubblicazione del Decreto sullaGazzetta Ufficiale , quindi entro il 27/12/2020) Enel dovrà presentare il Piano di cessazione definitiva della unità a carbone da attuare entro il 31 dicembre 2021,dettagliando il programma di fermata definitiva, pulizia, protezione passiva e messa in sicurezza degli impianti di produzione delle relative apparecchiature ancillari e degli stoccaggi associati.”  



I RISCHI SUL RISPETTO DELLA DATA DI DISMISSIONE DELLA CENTRALE
Però si conferma anche il rischio del protrarsi del funzionamento della centrale.  Infatti nelle Premesse alle Prescrizioni (Paragrafo 9) contenute nel Rapporto Istruttorio allegato al Decreto AIA  pur confermando l’impegno Enel a dismettere la centrale a carbone entro il 2021 si aggiunge: “fermo restando il pronunciamento del Ministero delloSviluppo Economico in merito alla sicurzza ed affidabilità del funzionamento del sistema elettrico nazionale”.  Qui torna in gioco, anche se non esplicitato la problematica dettata dal Regolamento  (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica che impone agli Stati membri di garantire tale funzionamento e affidabilità del sistema elettrico nazionale. La questione se unita al meccanismo del capacity market  che prevede incentivi specifici pagati ai grandi impianti di produzione elettrica per la loro disponibilità a produrre energia in caso di problemi strutturali di sicurezza, e gli incentivi destinati agli operatori della gestione della domanda per la disponibilità, invece, a ridurre i propri consumi. 
Non solo ma il Regolamento UE suddetto permette di mantenere fino al 2025 impianti con rilevanti emissioni di CO2 accedibili agli incentivi suddetti. Infatti L’articolo 22 (commi 4 e 5 vedi QUI)  del Regolamento UE sopra citato prevede che  le centrali elettriche esistenti che  emettono più di 550 gr di CO2 di origine fossile per kWh e 350 kg di CO2 in media all'anno per kW installati non potranno partecipare ai meccanismi di capacità dopo il 1° luglio 2025. Questo spiega la data di dismissione delle centrali a carbone di cui si parla in Italia e che permette ad Enel a Spezia di porre il ricatto o centrale a gas subito oppure restiamo fino a che possiamo con il carbone e fino al 2025 con le remunerazioni supplementari appunto del  meccanismo capacity market.
Non a caso la prescrizione n°8 del Paragrafo 9.3. del Rapporto istruttorio allegato alla nuova revisione dell’AIA afferma che: ”ferma restando la fermata definitiva della unità SP2al31/12/2021 di cui alla prescrizione (6), ai sensi del SEN 2017 e del PNIEC 2019, l’utilizzo del carbone quale combustibile per la alimentazione del gruppo SP3 sarebbe stata ammissibile solamente fino al 31/12/2025”.

Tutto questo potrebbe non significare automaticamente la proroga al funzionamento della centrale a carbone dopo il 2021 ma potrebbe invece favorire la autorizzazione della centrale a gas (attualmente oggetto di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA presso il Ministero dell’Ambiente)  nel senso di una sorta di ricatto "obbligato" per garantire al continuità del servizio nazionale di trasmissione in rete della energia elettrica. Risulta quindi ancor più necessaria la realizzazione di un tavolo Stato Regioni e Comuni  per i siti interessati dalla presenza di centrali a carbone da dismettere. Il tavolo dovrebbe definire quante centrali servono al Paese per la transizione al 2025, che tipo di centrali, in quali siti, e con quali fonti da utilizzare per la generazione elettrica, infatti ad oggi questi elementi mancano se non le generiche indicazioni (vedi Piano Terna di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale) sulle quantità di MW necessari per detta transizione.



I NUOVI LIMITI DI EMISSIONE IMPOSTI ALLA CENTRALE
Il Paragrafo 9.5 del Rapporto Istruttorio allegato al Decreto di revisione  dell’AIA stabilisce:
Prescrizione n* 18: nuovi limiti di emissione su SO2, NOx, Polveri tutti inferiori a quelli previsti dall’AIA dl 2013.
Prescrizione n°19: monitoraggio in continuo dei parametri inquinanti SO2, NOx, CO, Polveri, NH3(ammoniaca), Hg (mercurio).
Prescrizione n° 20: i composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori gassosi espressi come HCl (acido cloridico), HF(acidofluoridico) e COT (carbonio organico totale) dovranno essere monitorati trimestralmente; il valore limite di emissione sarà considerato rispettato se la media di tre misurazioni consecutive di almeno 60 minuti ciascuna, rappresentative di almeno un’ora di funzionamento del gruppo nelle condizioni più gravose, risulterà uguale o inferiore al limite stesso  (riferimento punto 5.12 Parte I allegato II e punto 2.3 allegato VI alla Parte V del DLgs 152/2006)


CONTRADDIZIONI SULLA APPLICAZIONE DEI NUOVI LIMITI DI EMISSIONE
Queste prescrizioni appaiono positivi, soprattutto la prima però  in altre parti delle prescrizioni contenute nel Rapporto istruttorio allegato al Decreto di revisione dell’AIA ci sono affermazioni palesemente contraddittorie.

Intanto i nuovi limiti di emissione ridotti non si applicano ai periodi di avviamento e di arresto del gruppo  senza che si prevede un modello di gestione di tali momenti chiaro nella revisione dell’AIA.

Ma soprattutto risulta clamorosamente contraddittoria la prescrizione n°30 del Paragrafo 9.5. . Secondo questa prescrizione: “I limiti emissivi e le prescrizioni n° 18,19,20, dovranno essere rispettati a partire dal 18/8/2021, prima di tale data dovranno essere rispettate le disposizioni della previgente AIA (n° 244 del 2013)”.
Tutto questo da un lato è poco comprensibile infatti perché imporre nuovi limiti che entreranno in vigore solo gli ultim due o tre mesi di esistenza della centrale, dall’altro questo posticipo di entrate in vigore dei limiti potrebbe invece spiegarsi in vista di una eventuale proroga del funzionamento della centrale al fine di evitare una sua uscita dal sistema degli incentivi del capacity market come descritto sopra.



INSOMMA UN DECRETO DI LUCI E OMBRE
Ombre non dipendenti solo dal Decreto, certamente,ma che comunque richiederebbero di evitare toni trionfalistici da parte della Amministrazione Comunale e soprattutto una impostazione della vertenza sul futuro della centrale Enel spezzina che uscisse dalle beghe propagandistiche della politica locale per affrontare le questioni di strategia energetica nazionale in vista della uscita dalle fonti fossili in Italia e in Europa.


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