Il Progetto di deposito di
GPL nel porto di Chioggia è l’ennesima dimostrazione di come le procedura di
VIA ed in particolare quella di Verifica di assoggettabilità a VIA siano sempre
più trasformate in procedure di compatibilizzazione ambientale di progetti
decisa a priori a prescindere dalla
specificità del sito, dai parametri di legge, dalla giurisprudenza in materia
come pure dal consenso della popolazione locale.
D’altronde come ho avuto
spesso modo di ribadire: Valutare non è decidere ma mettere il decisore in
grado di ponderare tutti gli interessi in gioco nella decisione finale, coinvolgendo
la comunità locale e rispettando la percezione sociale del rischio legato al
progetto da valutare prima e da approvare poi.
Invece la VIA viene
vissuta tutt’ora come un mero atto autorizzatorio tra tanti rimuovendo il suo
carattere di processo di valutazione preventiva degli impatti ambientali e
sanitari di un progetto sulla base di scenari alternativi: di sito ma anche di
tecnologia compresa l'opzione zero.
Contro questo progetto è
nato un Comitato di cittadini attivi che ha tenuto lo scorso 9 febbraio una affollata
assemblea pubblica. Quella che segue è la sintesi della mia relazione. La
stesura completa della Relazione è stata consegnata ai rappresentanti del
Comitato.
LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI DEPOSITO DEL GPL DI CHIOGGIA
Allo stato attuale abbiamo:
1. una verifica di
assoggettabilità che si è conclusa senza applicare la VIA ordinaria al progetto
2. l’autorizzazione interministeriale
dei Ministeri dello Sviluppo e delle Infrastrutture
3. il Nulla Osta di
Fattibilità previsto dalla normativa Seveso (versione II ma è in vigore dal
2015 la versione III)
4. l’Intesa della Regione
sul progetto.
Però anche negli atti
ufficiali ci sono mancanze e contraddizione, infatti:
1. manca la concessione
demaniale
2. La Capitaneria di porto
ha posto delle questioni sulla sicurezza del traffico e soprattutto ha ricordato che il progetto richiederebbe
una variante al PRP
Questo è il quadro
sintetico, sotto il profilo amministrativo che ho potuto analizzare dalla
documentazione che mi è stata prodotta.
Vediamo vizi
procedurali e le lacune istruttorie di questo progetto.
LA NON CONFORMITÀ URBANISTICA DEL PROGETTO
Il fatto che il Progetto
non sia conforme sia al Piano Regolatore del Porto di Chioggia che al PRG comunale avrebbe dovuto comportare due
conseguenze sotto il profilo della procedura da seguire:
1. l’approvazione di una
Variante al PRP di Chioggia previa intesa con il Comune
2. l’applicazione della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a tale Variante. Per capire sinteticamente in cosa consista la VAS vedi QUI.
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
La VAS applicabile è
quella ordinaria non la più blanda verifica di assoggettabilità perché il
progetto in questione è sottoposto a VIA.
Peraltro la VAS si doveva applicare
anche se l’intervento non fosse considerato variante al PRP. Infatti le norme attuative del PRG comunale in relazione
alle aree interessate dal progetto in esame prevedono l'obbligo, per i nuovi interventi, che i privati presentino Piani
Urbanistici Attuativi [NOTA 1].
La VAS è applicabile anche
ai Piani attuativi di Piani generali che
non hanno avuto la VAS (nel caso in esame sia il PRG di Chioggia che il PRP ).
La VAS quindi andava
applicata, per più motivi, e non è stato fatto. Questa lacuna procedurale ha prodotto a mio avviso una illegittimità del procedimento che
potrebbe essere rivista in sede di autotutela dalla Città Metropolitana di
Venezia che ha rilasciato il provvedimento di mancata applicabilità della VIA
al progetto di deposito in esame.
PERCHÉ IL PROCEDIMENTO DI VIA DEVE ESSERE RIAPERTO
Dall’esame della procedura
di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di deposito di GPL risulta
la non adeguata valutazione:
1.
dell’impatto ambientale della non conformità urbanistica del progetto che è
stata anzi rimossa
2. dell’impatto
sulla salute del progetto in relazione in primo luogo alla mancata analisi
dello stato reale sanitario della popolazione interessata, limitandosi ad una
analisi generica (di tipo ambientale non sanitario) delle potenziali emissioni
dal progetto
3.
di tutti i criteri per la verifica di assoggettabilità a VIA come elencati
nell’allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e definiti nelle Linee guida
del Decreto 30 Marzo 2015. In particolare : localizzazione, estensione impatto
potenziali, rischio di incidente.
Quindi la procedura di VIA
deve essere riaperta al fine di poter applicare la VIA Ordinaria coordinata con
la VAS come descritto in precedenza nella presente Relazione.
Se la Città Metropolitana, come richiesto dal Comitato NO deposito GPL e dal Comune di Chioggia, riaprisse il procedimento di
VIA (ordinaria e non di verifica di assoggettabilità) dovrebbe essere
contemporaneamente aperto il procedimento di VAS considerato quanto sopra
scritto sulla necessaria variante al PRP.
Premessa i passaggi
procedurali previsti per l’autorizzazione di impianti soggetti alla normativa
sui rischi di incidenti rilevanti
1. Rapporto di sicurezza
preliminare
2. Nulla osta di
fattibilità da parte del CTR valutazione del progetto
delle attivita' soggette
al controllo dei Vigili del fuoco ai
sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151.
3. Rapporto di sicurezza
definitivo dopo rilascio del NOF
4. Piano di emergenza interno
5. Piano di emergenza
esterno
6. Controllo di
urbanizzazione (documento RIR allegato al Piano urbanistico Comunale per
verificare la compatibilità delle destinazione urbanistiche esistenti e future
con la presenza di un impianto soggetto alla normativa Seveso)
Le violazioni della
normativa Seveso
Le prescrizioni del
provvedimento della Città metropolitana di Venezia che ha escluso l’applicazione
della VIA al progetto in esame prevedono tra l’altro la necessità di
predisporre un piano di sicurezza per la navigazione nel porto di Chioggia.
Questa prescrizione
dimostra che la istruttoria che ha portato al Nulla Osta di Fattibilità
(previsto dalla normativa Seveso) è incompleta ma nonostante tutto è stato dato
via libera al progetto anche con l’apposita autorizzazione Ministeriale ricordata
all’inizio di questo post.
Risulta, inoltre, con
chiarezza una palese contraddizione tra la normativa di riferimento per lo
svolgimento della istruttoria sulla sicurezza dell’impianto prospettato in
rapporto anche alle caratteristiche del territorio circostante e la
documentazione concretamente prodotta per il rilascio del NOF. Contraddizione confermata proprio dai pareri
della Capitaneria di Porto che ammettono la non adeguata valutazione della attuale
situazione urbanistica dell’area interessata dal progetto come pure della trasformazione
del porto di Chioggia (se venisse realizzato il deposito GPL) in un porto
industriale e petrolifero che richiederebbe un Rapporto Integrato di
Sicurezza Portuale aggiornato (come previsto dalla legge quadro sui porti) ed un Piano di emergenza portuale come
definito dalla linee guida del sistema delle Agenzie Regionali per la
Protezione Ambientale e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (vedi QUI)
Infatti l’istruttoria che
ha portato al Nulla Osta di Fattibilità
del Comitato Tecnico Regionale (compreso il Rapporto di Sicurezza presentato
dal proponente del deposito di GPL) prende
in considerazione solo due tipologie di eventi incidentali:
1.
fuoriuscita del gpl dalle autobotti
2.
fuoriuscita dallo scarico delle navi gasiere in sede di deposito.
Quindi si rimuovono
completamente i rischi legati al traffico portuale e al rilascio in mare del
materiale trasportato dalle navi gasiere anche per collisione.
NORMATIVA SEVESO E PARTECIPAZIONE DEL
PUBBLICO
La procedura non ha tenuto
conto dei contenuti completi che deve avere la Scheda Informativa del Pubblico (
si veda il Dpcm 16/2/2007)
Non solo ma la istruttoria
per il rilascio del NOF non ha minimamente tenuto conto dei principi di
coinvolgimento del pubblico previsti sia
dalla Direttiva Seveso III ma anche dalla
Direttiva 90/313/CEE
sulla informazione e partecipazione del pubblico.
L’articolo 14 della Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) prevede
che, ad esempio, il Rapporto di sicurezza sia messo a disposizione del
pubblico. Non solo ma l’articolo 15 di detta Direttiva prevede che, in
relazione ai progetti che possono produrre rischi di incidenti rilevanti, al pubblico interessato
sia offerta una tempestiva opportunità di esprimere il suo parere prima della decisione
finale.
Queste norma erano in vigore anche con la Direttiva Seveso II. Infatti il
DLgs 334/1999 (che ha attuato la Direttiva
96/82/CE c.d Seveso II) agli articoli 22
e 23 prevedeva già i suddetti obblighi in materia sia di informazione che di partecipazione
preventiva del pubblico. Inutile dire che nel caso in esame nulla di tutto questo
è stato rispettato.
Rimosso completamente
dalla istruttoria Seveso. Anche alla luce della normativa sulle infrastrutture
critiche (DLGS 11 aprile 2011, n. 61 ( Attuazione della Direttiva
2008/114/CE recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture
critiche europee e la valutazione della necessita' di migliorarne la protezione).
Infatti analizzando detta
normativa questo impianto, all’interno della istruttoria Seveso, andava valuto
anche sotto il profilo del rischio terrorismo. Se analizziamo i parametri per
far rientrare gli impianti nella definizione di infrastruttura critica questi
potrebbero sicuramente riguardare il caso in esame.
La Concessione Demaniale è
prevista dall’articolo 52 del Codice della Navigazione.
Secondo la Circolare n. 52 del 10/7/2012 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
1.
la concessione deve essere rilasciata massimo entro 30 giorni data
della conferenza dei servizi decisoria sul progetto
2.
la concessione ha contenuto che la rende necessariamente preliminare (prima che
per un passaggio formale per il tipo di istruttoria che è richiesta per averla)
infatti: “ deve contenere gli elementi
essenziali per procedere alla sua valutazione sotto il profilo demaniale
(generalità complete del richiedente, durata, superficie, specchi acquei
occupati dalla concessione richiesta) e deve essere corredata del progetto
(almeno 8 copie) , che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare.”
Ad oggi non risulta
rilasciata alcuna Concessione per il progetto di deposito GPL qui esaminato.
come è noto ex articolo 5 della legge quadro sui
porti (ex ante ed ex post riforma del 2016) le previsioni del piano regolatore
portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
Nessun commento:
Posta un commento