Da tempo sostengo la
necessità che nelle istruttorie che portano alla autorizzazione di impianti
potenzialmente inquinanti tanto più se vicini a centri abitati, l’aspetto della
prevenzione sanitaria debba essere valutato attentamente e specificamente.
L’impianto oggetto di questo post è
classificato ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale –AIA (rif. All.
VIII alla parte II del D.Lgs.152/06 e ssmmii) come categoria “3.5 – Fabbricazione di prodotti ceramici
mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari,
piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75
tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una
densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3”. L’impianto peraltro svolge anche attività di
recupero rifiuti (categorie R5: Riciclaggio/recupero di altre sostanze
inorganiche comprese la pulizia risultante in un recupero del suolo e il
riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici).
L’impianto è collocato in
linea d’aria molto vicino al centro abitato e da molto tempo produce fastidi
alla popolazione residente sia sotto il profilo delle emissioni odorigene ma
anche delle emissioni inquinanti in generale.
L’impianto ha avuto fino
ad ora 7 AIA ed un pronuncia di verifica di assoggettabilità a Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA).
In nessuna istruttoria che
ha portato al rilascio delle AIA e della decisione di non inviare a VIA
ordinaria l’impianto in questione, è stato valutato l’impatto sanitario che
questo impianto ha prodotto e può produrre alla salute dei cittadini residenti.
Il tutto nonostante le centinaia di segnalazioni di disagi (sfociate anche in
una inchiesta della Procura del Tribunale di Parma) pervenute sia al sistema sanitario pubblico
che agli enti competenti in materia: Provincia, Comune di Borgo Val di Taro,
Arpae.
Gli enti competenti si
sono limitati ad avviare una sospensione parziale dell’AIA al fine di rivedere
le prescrizioni autorizzatorie vigenti in termini di misure di mitigazione
delle emissioni odorigene principalmente.
In sostanza come vedremo
subito non sono stati utilizzati tutti gli strumenti che la legge riconosce per
far pesare l’impatto sanitario nella decisione finale, sia per le
autorizzazioni e valutazioni passate, sia per la revisione dell’AIA in corso.
Premesso che, come
rilevato dalla Diffida presentata dalla “Associazione Per il futuro delle nostre valli, ambiente, salute e vita" ci sono ulteriori vizi di legittimità nelle
procedure autorizzazione dell’impianto in questione, vediamo in cosa
consistono queste violazioni della normativa e queste lacune istruttorie in
materia specificamente di prevenzione sanitaria che in un procedure come quelle
di AIA e VIA assumono, anch’esse, il carattere di comportamenti omissivi ma
soprattutto di vizi di merito che possono inficiare la legittimità di detti
provvedimenti.
Il Sindaco attuale del
Comune di Borgo Val di Taro, ma anche quelli precedenti non hanno mai emesso
all’interno delle procedure di rilascio delle AIA dal 2007 in poi, il Parere
Sanitario obbligatorio per legge.
Questo Parere è obbligatorio
dal 2005, infatti secondo la normativa, DLgs 59 del 18 febbraio 2005 al comma
11 dell’articolo 5: “11.
Nell'ambito della conferenza
dei servizi di cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco
di cui agli articoli 216 e 217 del regio
decreto 27 luglio 1934,
n. 1265. In presenza di circostanze intervenute successivamente al
rilascio dell'autorizzazione
di cui al presente decreto, il sindaco,
qualora lo ritenga necessario
nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorità competente
di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata,
ai sensi dell'articolo 9, comma 4.”
Il Parere Sanitario è
competenza diretta del Sindaco per svolgere il quale può utilizzare, come
supporto tecnico scientifico, sia l’AUSL territorialmente competente ma anche
altri soggetti pubblici e privati competenti in materia con magari più
curricula nella epidemiologia ambientale.
Dalla analisi puntuale di
tutte le AIA fino ad ora rilasciate dal 2007 al 2016 per l’impianto in oggetto
non risulta che il Parere Sanitario del Sindaco sia mai stato rilasciato.
Ci sono stati solo pareri
rilasciati da parte del Comune di Borgo Val di Taro in relazione alla
conformità urbanistica sia in sede di rinnovo dell’AIA (2013) che in sede di
verifica di assoggettabilità a VIA (2016)
Il Sindaco attuale
ma anche quelli precedenti non hanno mai svolto gli accertamenti che il testo unico delle
leggi sanitarie gli affidavano sulla compatibilità di un impianto come quello
Laminam a poche decine di metri in linea d’aria dalle zone residenziali.
La Circolare del
19 marzo 1982, n. 19, prot. n. 403/8.2/459, Ministero della Sanità - Direzione Generale
dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 2 u.c: “…la classificazione delle lavorazioni insalubri non può e non deve
rimanere fine a se stessa esaurendosi in un mero automatismo burocratico” ma
occorre: “… un esame specifico e puntuale (il quale) non può essere realisticamente
effettuato - in dettaglio - che dall’autorità locale”. Il Ministero
prosegue affermando: “E’ evidente che
qualora da tale esame risulti che le cause d’insalubrità potenziale, che hanno
determinato l’inclusione dell’attività nella Prima classe dell’elenco, sono state eliminate o
quantomeno ridotte in termini accettabili
si applica il caso previsto dal 5° comma dell’art. 216 T.U.LL.SS.”.
Tutto ciò risulta ancora più necessario quando, come nel caso in esame, la
attività produce disagi di tipo ambientale e sanitario ai residenti degli
edifici limitrofi. In questo rilevano
emissioni odorigene ripetute oltre che periodiche emissioni anomale registrate
dagli stessi verbali di controllo di ARPAE.
Il fatto che la giurisprudenza
in materia di industrie insalubri preveda che il Sindaco, nell’accertare la
tollerabilità sanitaria di determinate attività ed impianti, sia “ausiliato”
dalla struttura sanitaria competente significa che comunque spetta al Sindaco attivare questo ausilio e
spetta al Sindaco tradurlo in atti amministrativi.
Il Sindaco attuale
e quelli precedenti non hanno mai predisposto un regolamento sulle industrie insalubri
L’impianto anche se
compatibile urbanisticamente risulta ad una distanza di poche centinaia di
metri sia di residenze civili che scuole e di poco più di 1.000 metri da un
ospedale.
Non risulta che
l’Amministrazione Comunale si sia mai dotata di un regolamento sulle industrie
insalubri che desse articolazione operativa sotto il profilo delle scelte di
amministrazione attiva a quanto previsto dall’articolo 25, combinato disposto
con l’articolo 27, delle NTA del PRG secondo il quale nelle zone artigianali –
industriali: “…sono vietati gli
insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere e natura”.
Le notizie di
inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie nonché di violazioni di norme
generali (quali il getto di cose pericolose) che hanno prodotto numerosi e
dimostrati disagi ai residenti, erano venute a conoscenza il Sindaco ma
nonostante ciò non ha utilizzato quanto
previsto dal comma 10 articolo 29-decies del DLgs 152/2006
Il comma 10 articolo
29-decies DLgs 152/2006 recita: “10.
In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità
competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute,
ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure
ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.”
Il Sindaco, pur
essendoci i presupposti di legge, non ha mai chiesto ufficialmente e formalmente
la revisione dell’AIA.
Il Sindaco con la lettera del 9 febbraio 2017 si limitava a chiedere ad Arpae di valutare
nella procedura di sospensione revisione AIA la questione delle sole emissioni
odorigene. Viene spontaneo chiedere perché insieme con la lettera non ha
utilizzato, specificandolo esplicitamente, il potere che l’articolo
29-quater dlgs 152/2006 gli riconosce in circostanze
problematiche dell’impianto come quelle accadute nei mesi passati all’impianto
LaminaM, in particolare tale articolo al comma 7 recita: “7. In
presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio
dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga
necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato
provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali
proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di
riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.”
Il Sindaco sulla
vicenda LaminaM continua a confondere gli aspetti ambientali con quelli
sanitari?
L’impianto in esame
nonostante quanto dichiarato dal sindaco nel comunicato di qualche giorno fa
non ha mai avuto una vera e propria valutazione di impatto sanitario ma solo
dei monitoraggi ambientali sulle emissioni degli inquinanti le loro potenziali
ricadute e le emissioni odorigene. Tutto
questo è stato confermato dalla ultima conferenza dei servizi conclusa pochi
giorni fa tutta concentrata sulle tecniche di disinquinamento ma non sugli
effetti sanitari prodotti da questo impianto fino ad oggi. E' ovvio che sono
integrabili questi due aspetti ma richiedono valutazioni specifiche e distinte.
Una cosa è valutare le tecniche di disinquinamento rispetto alle emissioni
inquinanti, altro e valutare il modello gestionale dell'impianto rispetto agli
effetti sanitari sui recettori umani.
Il Parametro Salute
non è stato preso in considerazione neppure nella istruttoria di AIA
La Direttiva quadro
2010/75/UE, che disciplina l’AIA ,al punto 2 articolo 3 fornisce una
definizione di inquinamento ai fini del rilascio dell’AIA per cui tale rilascio non deve: “nuocere alla salute umana”.
Quindi il parametro del
rischio sanitario e quindi della predisposizione di misure che lo possano
evitare è parte integrante della istruttoria che deve portare al rilascio
dell’AIA.
Si continuano ad
analizzare solo gli aspetti impiantistici ma non la valutazione degli effetti
di quanto emesso dall’impianto su recettori umani sia nel senso della VIIAS (Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario) proposta da ISPRA che quella valutazione del rischio (risk assessment)
dell’Istituto Superiore di Sanità.
Il monitoraggio citato dall’AUSL nel verbale del 11 aprile 2017 è un
semplice resoconto delle segnalazioni pervenute al sistema sanitario pubblico
competente peraltro ben argomentate già dalla “Relazione con aggiornamento sui sintomi irritativi/LAMINAM” del 7
Aprile 2017 sottoscritta da 9 medici di base.
Il monitoraggio è
lontanissimo sia da una Valutazione di Impatto sanitario che da un Parere
Sanitario del Sindaco predisposto. Non
solo ma dopo mesi si afferma testualmente da parte AUSL che non è individuata:
“in modo univoco la causa dei disagi”!
Inoltre il Comune di Borgo
Val di Taro prima palesa una ordinanza per poi ritirarla all’interno della
stessa Conferenza dei Servizi. Ma è chiaro che nessuno (Comune e AUSL in
primis) ha lavorato per dimostrare i presupposti di una ordinanza che non
possono essere limitati al resoconto delle segnalazioni di disagio da parte dei
cittadini e neppure ai verbali Arpae del campionamento degli inquinanti emessi
dall’impianto.
D’altronde a conferma di
quanto sopra si veda il Report di Arpat
“Cattivi odori e qualità dell’aria. Il caso LAMINAM di Borgo Val di Taro” del
21 maggio 2017 nel quale si afferma: “Per
le valutazioni di carattere sanitario, si rimanda alle considerazioni della
Ausl cui sono stati inviati i risultati ottenuti”. Valutazioni mai
pervenute ad oggi.
Il Parametro Salute
non è stato preso in considerazione neppure nei Piani di Monitoraggio previsti
dall’AIA
Facciamo parlare (anzi
scrivere: pagina 8) il Rapporto 2016 sui controlli
ambientali AIA/Seveso del Sistema
Agenziale (ISPRA/ARPA/APPA) secondo il quale le modalità anche
temporali dei controlli da effettuare sull’impianto sono determinate: “tenendo conto delle procedure di cui al
comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata
dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle
installazioni interessate, che considera almeno: a) gli impatti potenziali e
reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente,
tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità
dell'ambiente locale”.
Il Parametro Salute
è stato rimosso anche nella procedura di verifica di VIA del 2016
Sul punto è tutt’ora in
vigore la sezione F (Salute Pubblica [NOTA1]) all’allegato 2 al Dpcm 27/12/1988. Questa normativa non è
mai stata abrogata [NOTA 2] ed è la
normativa che definisce il contenuto degli studi di impatto ambientale che
devono accompagnare il progetto sottoposto a VIA.
Questo decreto è tutt’ora
applicabile ai progetti ed opere sottoposti a VIA statale (allegato II alla
Parte II del DLgs 152/2006) ma anche, per quanto non disciplinato a
livello regionale, anche ai progetti sottoposti a VIA di competenza delle
Regioni. Ricordiamo che il parametro
salute deve essere valutato anche in sede di screening (verifica di
assoggettabilità a VIA) come risulta dall’allegato V Parte II del DLgs 152/2006
sui “disturbi ambientali”, mentre la nuova Direttiva del 2014 ha modificato la
Direttiva quadro 2011/92/UE introducendo all’allegato III anche “il rischio per la salute umana (ad esempio,
quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico)”
tra i parametri da valutare per decidere se applicare o meno la procedura
ordinaria di VIA.
Questo Dpcm 27/12/1988
tutt’ora costituisce attuazione con quanto previsto dall’allegato VII alla
Parte II del DLgs 152/2006 (contenuti dello studio di impatto ambientale).
Tale sezione F è citata
non a caso nelle linee guida per la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale
e Sanitario (VIIAS) del sistema delle Agenzie Regionali per la Protezione
dell’Ambiente e dell’Ispra pubblicata nel 2015.
Ebbene sia lo Studio di
Impatto Ambientale Preliminare presentato dai gestori dell’impianto LaminaM in sede di
avvio della procedura di verifica di VIA che la DGR del 2016 che ha escluso
l’applicazione della procedura ordinaria di VIA, contengono alcun riferimento
sia a detto allegato che al parametro salute.
La giurisprudenza
in materia di tutela della salute nelle procedure di AIA
Quanto sopra costituisce
un palese contrasto con i principi emersi dalla sentenza del Consiglio di Stato
per un esame della quale vedi QUI.
Che le cose stiano in
questa direzione lo dimostra una notizia recente in relazione al procedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale
(AIA) della Raffineria API di Falconara Marittima. Nel caso della Raffineria API è
stato sottoscritto un protocollo operativo tra enti/organismi amministrativi e
tecnici all’interno del quale è stato convenuto il rilascio di un report di
carattere epidemiologico ambientale aggiornato sulla base dei dati sanitari
attualmente disponibili.
Questa nuova
indagine epidemiologica osservazionale descrittiva, effettuata con il metodo
del Progetto SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e
Insediamenti Esposti a Rischio di Inquinamento), ha pertanto studiato la
frequenza degli eventi sanitari (ricoveri ospedalieri e decessi causa
specifici) occorsi ai residenti nel comune di Falconara Marittima nel periodo
2009-2013, confermando alcune specifiche problematicità in parte già rilevate
nelle indagini svolte in passato sulla stessa area territoriale.
Per una
analisi del report di Falconara Marittima vedi QUI.
NOTE
[NOTA 1] F. Salute pubblica. Obiettivo della caratterizzazione
dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute
umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette
delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la
prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo
periodo. Le analisi sono effettuate attraverso: a) la caratterizzazione dal
punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente
coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del
progetto; b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative
di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche
e componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni,
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera; c) la
identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere
reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative nazionali,
comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori di
emissione; d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati,
individuati attraverso lo studio del sistema
ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e
degradazione e delle catene alimentari; e) l'identificazione delle possibili
condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte; f)
l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e
la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli di
esposizione previsti; g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui
particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori
di rischio. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine
dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle
condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato.
[NOTA 2] “Resta ferma altresì, nelle more dell'emanazione
delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre
1988.” Ultima parte comma 1 articolo 34 del DLgs 152/2006
Sono d'accordo, mi permetto di aggiungere che anche l'art 64 TU Leggi di pubblica sicurezza 773/1931 prevede che le fabbriche di materie insalubri possano essere esercitate solo nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali e che in mancanza deve provvedere il sindaco su richiesta degli interessati(quindi provvedimento motivato, non semplice si).
RispondiEliminaInoltre anche la delibera giunta ER 1447/16 al punto 11.1 esclude dalla VIA A CONDIZIONE che siano rispettate tutte le condizioni dell'AIA, quindi in caso di sforamento dei limiti consentiti la VIA, anche ex post deve essere fatta come ci suggerisce sent Corte Giustizia 26 luglio 2017 C 196-C197/16 .
grazie per il contributo
RispondiElimina