martedì 8 agosto 2017

Impianto LaminaM Borgo Val di Taro: AIA e VIA senza prevenzione sanitaria

Da tempo sostengo la necessità che nelle istruttorie che portano alla autorizzazione di impianti potenzialmente inquinanti tanto più se vicini a centri abitati, l’aspetto della prevenzione sanitaria debba essere valutato attentamente e specificamente. 

L’impianto oggetto di questo post è classificato ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale –AIA (rif. All. VIII alla parte II del D.Lgs.152/06 e ssmmii) come categoria “3.5 – Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3”.  L’impianto peraltro svolge anche attività di recupero rifiuti (categorie R5:  Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche comprese la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici). 
L’impianto è collocato in linea d’aria molto vicino al centro abitato e da molto tempo produce fastidi alla popolazione residente sia sotto il profilo delle emissioni odorigene ma anche delle emissioni inquinanti in generale.
L’impianto ha avuto fino ad ora 7 AIA ed un pronuncia di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

In nessuna istruttoria che ha portato al rilascio delle AIA e della decisione di non inviare a VIA ordinaria l’impianto in questione, è stato valutato l’impatto sanitario che questo impianto ha prodotto e può produrre alla salute dei cittadini residenti. Il tutto nonostante le centinaia di segnalazioni di disagi (sfociate anche in una inchiesta della Procura del Tribunale di Parma) pervenute sia al sistema sanitario pubblico che agli enti competenti in materia: Provincia, Comune di Borgo Val di Taro, Arpae.

Gli enti competenti si sono limitati ad avviare una sospensione parziale dell’AIA al fine di rivedere le prescrizioni autorizzatorie vigenti in termini di misure di mitigazione delle emissioni odorigene principalmente.

In sostanza come vedremo subito non sono stati utilizzati tutti gli strumenti che la legge riconosce per far pesare l’impatto sanitario nella decisione finale, sia per le autorizzazioni e valutazioni passate, sia per la revisione dell’AIA in corso.

Premesso che, come rilevato dalla Diffida presentata dalla “Associazione Per il futuro delle nostre valli, ambiente, salute e vita" ci sono ulteriori vizi di legittimità nelle procedure autorizzazione dell’impianto in questione, vediamo in cosa consistono queste violazioni della normativa e queste lacune istruttorie in materia specificamente di prevenzione sanitaria che in un procedure come quelle di AIA e VIA assumono, anch’esse, il carattere di comportamenti omissivi ma soprattutto di vizi di merito che possono inficiare la legittimità di detti provvedimenti.


Il Sindaco attuale del Comune di Borgo Val di Taro, ma anche quelli precedenti non hanno mai emesso all’interno delle procedure di rilascio delle AIA dal 2007 in poi, il Parere Sanitario obbligatorio per legge.
Questo Parere è obbligatorio dal 2005, infatti secondo la normativa, DLgs 59 del 18 febbraio 2005 al comma 11 dell’articolo 5:  “11.  Nell'ambito  della  conferenza  dei servizi di cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217  del  regio  decreto  27 luglio  1934,  n.  1265.  In presenza di circostanze      intervenute      successivamente     al     rilascio dell'autorizzazione  di  cui al presente decreto, il sindaco, qualora lo  ritenga  necessario  nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorità  competente  di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 9, comma 4.”
Il Parere Sanitario è competenza diretta del Sindaco per svolgere il quale può utilizzare, come supporto tecnico scientifico, sia l’AUSL territorialmente competente ma anche altri soggetti pubblici e privati competenti in materia con magari più curricula nella epidemiologia ambientale.
Dalla analisi puntuale di tutte le AIA fino ad ora rilasciate dal 2007 al 2016 per l’impianto in oggetto non risulta che il Parere Sanitario del Sindaco sia mai stato rilasciato.
Ci sono stati solo pareri rilasciati da parte del Comune di Borgo Val di Taro in relazione alla conformità urbanistica sia in sede di rinnovo dell’AIA (2013) che in sede di verifica di assoggettabilità a VIA (2016) 


Il Sindaco attuale ma anche quelli precedenti non hanno mai svolto  gli accertamenti che il testo unico delle leggi sanitarie gli affidavano sulla compatibilità di un impianto come quello Laminam a poche decine di metri in linea d’aria dalle zone residenziali.
La Circolare del 19 marzo 1982, n. 19, prot. n. 403/8.2/459, Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div. III, pag. 2 u.c: “…la classificazione delle lavorazioni insalubri non può e non deve rimanere fine a se stessa esaurendosi in un mero automatismo burocratico” ma occorre: “… un esame specifico e puntuale (il quale) non può essere realisticamente effettuato - in dettaglio - che dall’autorità locale”. Il Ministero prosegue affermando: “E’ evidente che qualora da tale esame risulti che le cause d’insalubrità potenziale, che hanno determinato l’inclusione dell’attività nella Prima classe  dell’elenco, sono state eliminate o quantomeno ridotte in termini accettabili  si applica il caso previsto dal 5° comma dell’art. 216 T.U.LL.SS.”. Tutto ciò risulta ancora più necessario quando, come nel caso in esame, la attività produce disagi di tipo ambientale e sanitario ai residenti degli edifici limitrofi.  In questo rilevano emissioni odorigene ripetute oltre che periodiche emissioni anomale registrate dagli stessi verbali di controllo di ARPAE.
Il fatto che la giurisprudenza in materia di industrie insalubri preveda che il Sindaco, nell’accertare la tollerabilità sanitaria di determinate attività ed impianti, sia “ausiliato” dalla struttura sanitaria competente significa che comunque spetta al Sindaco attivare questo ausilio e spetta al Sindaco tradurlo in atti amministrativi.

Il Sindaco attuale e quelli precedenti non hanno mai predisposto   un regolamento sulle industrie insalubri
L’impianto anche se compatibile urbanisticamente risulta ad una distanza di poche centinaia di metri sia di residenze civili che scuole e di poco più di 1.000 metri da un ospedale.
Non risulta che l’Amministrazione Comunale si sia mai dotata di un regolamento sulle industrie insalubri che desse articolazione operativa sotto il profilo delle scelte di amministrazione attiva a quanto previsto dall’articolo 25, combinato disposto con l’articolo 27, delle NTA del PRG secondo il quale nelle zone artigianali – industriali: “…sono vietati gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere e natura”.


Le notizie di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie nonché di violazioni di norme generali (quali il getto di cose pericolose) che hanno prodotto numerosi e dimostrati disagi ai residenti, erano venute a conoscenza il Sindaco ma nonostante ciò non ha utilizzato quanto previsto dal comma 10 articolo 29-decies del DLgs 152/2006
Il comma 10 articolo 29-decies DLgs 152/2006 recita: “10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.”



Il Sindaco, pur essendoci i presupposti di legge, non ha mai chiesto ufficialmente e formalmente la revisione dell’AIA.
Il Sindaco con la lettera del  9 febbraio 2017  si limitava a chiedere ad Arpae di valutare nella procedura di sospensione revisione AIA la questione delle sole emissioni odorigene. Viene spontaneo chiedere perché insieme con la lettera non ha utilizzato, specificandolo esplicitamente, il potere che l’articolo 29-quater dlgs 152/2006 gli riconosce in circostanze problematiche dell’impianto come quelle accadute nei mesi passati all’impianto LaminaM, in particolare tale articolo al comma 7 recita:  7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.


Il Sindaco sulla vicenda LaminaM continua a confondere gli aspetti ambientali con quelli sanitari?
L’impianto in esame nonostante quanto dichiarato dal sindaco nel comunicato di qualche giorno fa non ha mai avuto una vera e propria valutazione di impatto sanitario ma solo dei monitoraggi ambientali sulle emissioni degli inquinanti le loro potenziali ricadute e le emissioni odorigene. Tutto questo è stato confermato dalla ultima conferenza dei servizi conclusa pochi giorni fa tutta concentrata sulle tecniche di disinquinamento ma non sugli effetti sanitari prodotti da questo impianto fino ad oggi. E' ovvio che sono integrabili questi due aspetti ma richiedono valutazioni  specifiche e distinte. Una cosa è valutare le tecniche di disinquinamento rispetto alle emissioni inquinanti, altro e valutare il modello gestionale dell'impianto rispetto agli effetti sanitari sui recettori umani.


Il Parametro Salute non è stato preso in considerazione neppure nella istruttoria di AIA
La Direttiva quadro 2010/75/UE, che disciplina l’AIA ,al punto 2 articolo 3 fornisce una definizione di inquinamento ai fini del rilascio dell’AIA  per cui tale rilascio non deve: “nuocere alla salute umana”. 
Quindi il parametro del rischio sanitario e quindi della predisposizione di misure che lo possano evitare è parte integrante della istruttoria che deve portare al rilascio dell’AIA.
Si continuano ad analizzare solo gli aspetti impiantistici ma non la valutazione degli effetti di quanto emesso dall’impianto su recettori umani sia nel senso della VIIAS (Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario) proposta da ISPRA che quella valutazione del rischio (risk assessment) dell’Istituto Superiore di Sanità.
Il monitoraggio citato dall’AUSL nel verbale del 11 aprile 2017 è un semplice resoconto delle segnalazioni pervenute al sistema sanitario pubblico competente peraltro ben argomentate già dalla “Relazione con aggiornamento sui sintomi irritativi/LAMINAM” del 7 Aprile 2017 sottoscritta da 9 medici di base.
Il monitoraggio è lontanissimo sia da una Valutazione di Impatto sanitario che da un Parere Sanitario del Sindaco predisposto. Non solo ma dopo mesi si afferma testualmente da parte AUSL che non è individuata: “in modo univoco la causa dei disagi”!
Inoltre il Comune di Borgo Val di Taro prima palesa una ordinanza per poi ritirarla all’interno della stessa Conferenza dei Servizi. Ma è chiaro che nessuno (Comune e AUSL in primis) ha lavorato per dimostrare i presupposti di una ordinanza che non possono essere limitati al resoconto delle segnalazioni di disagio da parte dei cittadini e neppure ai verbali Arpae del campionamento degli inquinanti emessi dall’impianto.
D’altronde a conferma di quanto sopra si veda il Report di Arpat “Cattivi odori e qualità dell’aria. Il caso LAMINAM di Borgo Val di Taro” del 21 maggio 2017 nel quale si afferma: “Per le valutazioni di carattere sanitario, si rimanda alle considerazioni della Ausl cui sono stati inviati i risultati ottenuti”. Valutazioni mai pervenute ad oggi.


Il Parametro Salute non è stato preso in considerazione neppure nei Piani di Monitoraggio previsti dall’AIA
Facciamo parlare (anzi scrivere: pagina 8) il Rapporto 2016 sui controlli ambientali  AIA/Seveso del Sistema Agenziale (ISPRA/ARPA/APPA) secondo il quale le modalità anche temporali dei controlli da effettuare sull’impianto sono determinate: “tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno: a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale”.


Il Parametro Salute è stato rimosso anche nella procedura di verifica di VIA del 2016
Sul punto è tutt’ora in vigore la sezione F (Salute Pubblica [NOTA1]) all’allegato 2 al Dpcm 27/12/1988. Questa normativa non è mai stata abrogata [NOTA 2] ed è la normativa che definisce il contenuto degli studi di impatto ambientale che devono accompagnare il progetto sottoposto a VIA.
Questo decreto è tutt’ora applicabile ai progetti ed opere sottoposti a VIA statale (allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006) ma anche,  per quanto non disciplinato a livello regionale, anche ai progetti sottoposti a VIA di competenza delle Regioni.  Ricordiamo che il parametro salute deve essere valutato anche in sede di screening (verifica di assoggettabilità a VIA) come risulta dall’allegato V Parte II del DLgs 152/2006 sui “disturbi ambientali”, mentre la nuova Direttiva del 2014 ha modificato la Direttiva quadro 2011/92/UE introducendo all’allegato III anche “il rischio per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico)” tra i parametri da valutare per decidere se applicare o meno la procedura ordinaria di VIA.
Questo Dpcm  27/12/1988 tutt’ora costituisce attuazione con quanto previsto dall’allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 (contenuti dello studio di impatto ambientale).
Tale sezione F è citata non a caso nelle linee guida per la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIIAS) del sistema delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente  e dell’Ispra pubblicata nel 2015.

Ebbene sia lo Studio di Impatto Ambientale Preliminare presentato dai gestori dell’impianto LaminaM in sede di avvio della procedura di verifica di VIA che la DGR del 2016 che ha escluso l’applicazione della procedura ordinaria di VIA, contengono alcun riferimento sia a detto allegato che al parametro salute.


La giurisprudenza in materia di tutela della salute nelle procedure di AIA
Quanto sopra costituisce un palese contrasto con i principi emersi dalla sentenza del Consiglio di Stato per un esame della quale vedi QUI.

Che le cose stiano in questa direzione lo dimostra una notizia recente in relazione al procedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) della Raffineria API di Falconara Marittima. Nel caso della Raffineria API è stato sottoscritto un protocollo operativo tra enti/organismi amministrativi e tecnici all’interno del quale è stato convenuto il rilascio di un report di carattere epidemiologico ambientale aggiornato sulla base dei dati sanitari attualmente disponibili.
Questa nuova indagine epidemiologica osservazionale descrittiva, effettuata con il metodo del Progetto SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e Insediamenti Esposti a Rischio di Inquinamento), ha pertanto studiato la frequenza degli eventi sanitari (ricoveri ospedalieri e decessi causa specifici) occorsi ai residenti nel comune di Falconara Marittima nel periodo 2009-2013, confermando alcune specifiche problematicità in parte già rilevate nelle indagini svolte in passato sulla stessa area territoriale.
Per una analisi del report di Falconara Marittima vedi QUI.





NOTE 
[NOTA 1]  F. Salute pubblica. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso: a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto; b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera; c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione; d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari; e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte; f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione previsti; g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato.

[NOTA 2]  “Resta ferma altresì, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.”  Ultima parte comma 1 articolo 34 del DLgs 152/2006

 


2 commenti:

  1. Sono d'accordo, mi permetto di aggiungere che anche l'art 64 TU Leggi di pubblica sicurezza 773/1931 prevede che le fabbriche di materie insalubri possano essere esercitate solo nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali e che in mancanza deve provvedere il sindaco su richiesta degli interessati(quindi provvedimento motivato, non semplice si).
    Inoltre anche la delibera giunta ER 1447/16 al punto 11.1 esclude dalla VIA A CONDIZIONE che siano rispettate tutte le condizioni dell'AIA, quindi in caso di sforamento dei limiti consentiti la VIA, anche ex post deve essere fatta come ci suggerisce sent Corte Giustizia 26 luglio 2017 C 196-C197/16 .

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