La questione non può essere risolta ne con l’allarmismo immotivato ma neppure con la rimozione con sufficienza come è già avvenuto circa un mese e mezzo fa da parte di Arpal: “si tratta solo di vapore acqueo”.
Il punto non è nella dimensione della fumata che, di per se,può essere dovuta a fenomeni meteo climatici locali. Il punto è che la fumata potrebbe essere associata ad un riavvio del gruppo a carbone.
Come è noto la centrale nella sua gestione da qualche anno a questa parte non funziona più come centrale di base (generazioni continua di energia elettrica per il sistema nazionale) ma solo come centrale di punta (generazione di energia quando ci sono aumenti del consumo o riduzione delle importazioni dall'estero soprattutto Francia ma non solo).
La questione è che nei riavvii si creano instabilità nella gestione della caldaia e quindi nella captazione degli inquinanti, anche perchè l'attuale AIA non contiene prescrizioni adeguate per questi riavvi continui della centrale. Quindi si tratterebbe di capire, con una richiesta formale alla Provincia ( i dati ce li hanno) o anche al Comune ma meglio la Provincia per competenze, se c'è una associazione tra la ennesima “fumatona” e il riavvio. Dopodiché la centrale, grande fumata o meno, inquina e nella fumata non c'è vapore acqueo come ho spiegato già tempo fa in questo post vedi QUI.
Ma cerchiamo di approfondire meglio la questione anche sulla base di altri episodi della storia recente della centrale….
UN POCO DI STORIA SULLE FUMATE “ANOMALE” DALLA CENTRALE
Ribadito quanto sopra occorre però approfondire un attimo anche con due esempi dalla storia recente della centrale Enel.
All’inizio del 2012 si verifica uno dei tanti episodi di fumate “anomale” dal camino della sezione a carbone della centrale. Il 10/1/2012 il direttore della Centrale dichiara: “Nei giorni scorsi, la centrale è rimasta inattiva per alcuni giorni per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria che vengono pianificati nei periodi in cui il fabbisogno di energia in rete è particolarmente basso, come quello appena trascorso….La nuvola bianca che tutti noi abbiamo visto formarsi sopra al camino è infatti il frutto del rapido raffreddamento che il vapore acqueo subisce quando questo viene a contatto con gli strati di aria fredda a bassa quota”.
Ribadito quanto sopra occorre però approfondire un attimo anche con due esempi dalla storia recente della centrale Enel.
All’inizio del 2012 si verifica uno dei tanti episodi di fumate “anomale” dal camino della sezione a carbone della centrale. Il 10/1/2012 il direttore della Centrale dichiara: “Nei giorni scorsi, la centrale è rimasta inattiva per alcuni giorni per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria che vengono pianificati nei periodi in cui il fabbisogno di energia in rete è particolarmente basso, come quello appena trascorso….La nuvola bianca che tutti noi abbiamo visto formarsi sopra al camino è infatti il frutto del rapido raffreddamento che il vapore acqueo subisce quando questo viene a contatto con gli strati di aria fredda a bassa quota”.
Sempre secondo il Direttore della Centrale in relazione al sopra
citato episodio del gennaio 2012 dichiarava: “la centrale di Spezia oltre al
monitoraggio in continuo delle emissioni possiede un sistema di trattamento e
filtraggio fumi tecnologicamente avanzato che colloca il nostro impianto fra i
migliori in tema di tutela ambientale”
Confrontiamo questa dichiarazione non con il mio pensiero ma con quello dell’Istituto Superiore di Sanità che, nella
sua relazione [nota 2]
presentata al Comune di Spezia, afferma:
“Altre CTE a carbone hanno adottato come sistema di abbattimento delle
polveri la tecnica del filtro a maniche; tale tecnica viene indicata nei BRef,
insieme agli elettrofiltri, come BAT. L'utilizzo
del filtro a maniche consente di poter imporre limiti più contenuti rispetto
agli attuali (<< 10 mg/Nm3). Infatti i BRef indicano,
per filtri a maniche su centrali a carbone, la possibilità di avere emissioni
inferiori di 5 mg/Nm3 e
maggior contenimento della frazione a più bassa granulometria ed anche del
mercurio”.
Son solo due esempi, quelli sopra riportati in momenti diversi, che dimostrano come ci sia spesso stato un legame tra fumate e gestione dei transitori della centrale.
Ma cosa sono i transitori in una centrale termolettrica?
IL CONCETTO DI AVVIAMENTO E DI ARRESTO
Secondo la legge vigente, ex comma 1 articolo 268 DLgs 16ì52/2006, si
intendono per transitori:
“ bb) periodo di avviamento: salva diversa disposizione autorizzativa, il
tempo in cui l'impianto, a seguito dell'erogazione di energia, combustibili o
materiali, è portato da una condizione nella quale non esercita l'attività a
cui è destinato, o la esercita in situazione di carico di processo inferiore al
minimo tecnico, ad una condizione nella quale tale attività è esercitata in
situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico;
cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione
autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito dell'interruzione
dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, non dovuta ad un guasto,
è portato da una condizione nella quale esercita l'attività a cui è destinato in
situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico ad una
condizione nella quale tale funzione è esercitata in situazione di carico di
processo inferiore al minimo tecnico o non è esercitata;”
Per capire cosa si nasconde voglio riportare le argomentazioni[nota 3] degli stessi consulenti del Comune di Spezia prima del rilascio dell’AIA avvenuta con decreto ministeriale del 6/9/2013. Afferma il documento dell’Istituto Superiore di Sanità: ““la Sezione 3 ha operato in modo apparentemente più continuo ma con una potenza che, escluso i mesi di luglio ed agosto ha oscillato sempre intorno all’80% di quella nominale e per un tempo mediamente oscillante intorno al 65% del possibile. Questa situazione è compatibile con l’esercizio di un impianto che segue le punte settimanali, ovvero viene posto in stand by nel week end. L’ipotetico ma verosimile scenario sopra delineato è certamente penalizzante dal punto di vista delle emissioni in aria poiché implicherebbe un maggior numero di transitori e più lunghi tempi di emarcia degli impianti a potenza ridotta.”
E’ chiaro quindi che spesso e volentieri, dimensioni o meno delle fumate “anomale”, non si tratti di manutenzione programmata in periodi straordinari di minor funzionamento, ma di una strategia di gestione dell’impianto per tutto l’anno che mira a chiudere il gruppo nei periodi in cui privilegia le importazioni dalla Francia, o l'uso di altri impianti, in una logica meramente speculativa. E queste chiusure (i c.d. transitori), come ammette anche l’Istituto Superiore di Sanità, sono pericolosi per l’ambiente.
Peccato che l’Istituto Superiore di Sanità ma soprattutto il Comune non abbiano tratto le conseguenze di quanto sopra riportato.
Ma non è finita qui perché un altro documento in mano al Comune da anni affermava il rischio dei transitori nella centrale di Spezia. Questo documento è frutto dei consulenti del Comune di Spezia per la redazione del Bilancio energetico comunale. Secondo questo documento il contributo delle emissioni complessive di PM (particelle fini) va anche assegnato a: “particelle di carbone incombusto durante il processo produttivo. In questo caso l’incremento del valore specifico di emissione di PM nel corso degli anni rappresentati (vedi Grafico 3.2.5) deriva sia dall’incremento della produzione elettrica legata all’unità a carbone sia al fatto che, sulla base di quanto descritto nella Dichiarazione ambientale della centrale, la stessa subisca frequenti variazioni di potenza per soddisfare le esigenze dettate dalla rete elettrica nazionale. Nella stessa dichiarazione ambientale, ENEL sostiene che frequenti variazioni di potenza incidono negativamente sull’efficienza di captazione degli elettrofiltri con una conseguente maggiore emissione di polveri.”
La normativa e le
autorizzazioni precedenti all’ultima AIA del 2013, prevedevano prescrizioni di
gestione dei transitori mai applicate, nel silenzio assordante prima di tutto
di Comune e Provincia ma anche della magistratura, il tutto nonostante vari
esposti del Comitato Spezia ViadalCarbone a partire dal gennaio 2012.
La autorizzazione del 1997
nonché il decreto ministeriale dell’1989
, prevedevano l'obbligo della autorità competente (Ministero
Ambiente, Regione, Provincia e Sindaco come autorità sanitaria) in caso di
anomalie, avvii e arresti, di intervenire in modo: "che l'impresa
riduca o faccia cessare le operazioni appena possibili e finché possa essere
ripresa la normale attività, o che faccia funzionare l'impianto con combustibili meno
inquinanti, eccetto i casi in
cui vi sia assoluto bisogno di mantenere le forniture di elettricità.".
Non solo ma la autorizzazione del 1997 prevedeva che a prescindere dai valori di emissioni di legge, le emissioni a regime della centrale “saranno mantenute ai valori più bassi possibili mediante l’uso delle migliori tecnologie disponibili e l’esercizio ottimale della gestione impiantistica”. Come dire che l’ordinario funzionamento della centrale dovrà evitare anomalie adottando protocolli gestionali adeguati.
Non solo ma la autorizzazione del 1997 prevedeva che a prescindere dai valori di emissioni di legge, le emissioni a regime della centrale “saranno mantenute ai valori più bassi possibili mediante l’uso delle migliori tecnologie disponibili e l’esercizio ottimale della gestione impiantistica”. Come dire che l’ordinario funzionamento della centrale dovrà evitare anomalie adottando protocolli gestionali adeguati.
Ma la normativa successiva
al decreto dell’89 e alla autorizzazione alla centrale del 1997 ha
integrato queste prescrizioni prevedendo che per i c.d. transitori (cioè gli avvii dei gruppi
generatori e le eventuali anomalie) venissero applicate apposite prescrizioni
predisponendo un apposito protocollo tecnico di gestione (comma 14 articolo 271
del DLgs 152/2006).
Insomma già dal 1997 si
doveva intervenire sui transitori del gruppo a carbone anche con l’uso di combustibili
meno inquinanti: il metano ovviamente, quindi senza bisogna di grossi investimenti che avrebbero consolidato la presenza della centrale sul territorio.
LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA
DECISIONE DELLA UE DEL 7 MAGGIO 2012
La Decisione rispetto alla normativa sopra
riportata introduce vincoli più stringenti in materia di gestione di questi
transitori anche per un impianto come la centrale Enel di Spezia.
La Decisione infatti all’articolo 3 afferma che al fine di stabilire la fine del
periodo di avvio e l'inizio del periodo di arresto, si devono applicare le
seguenti regole:
1) i criteri o i parametri utilizzati per stabilire i periodi di avvio e di
arresto sono trasparenti e verificabili
da terzi;
2) la determinazione dei periodi di avvio e di arresto è basata su
condizioni che consentono un processo di produzione a regime nel rispetto della salute e della sicurezza;
Inoltre ai fini della determinazione dei periodi
di avvio e di arresto le autorizzazioni agli impianti dovranno includere:
1.La introduzione del termine del periodo di avvio e l'inizio del periodo di arresto
oppure processi specifici o valori
soglia per parametri di esercizio associati alla fine del periodo di avvio
e all'inizio del periodo di arresto e che sono chiari, facilmente monitorabili
e applicabili alla tecnologia impiegata;
2.misure che assicurino che i periodi di
avvio e di arresto siano ridotti al
minimo necessario;
3. misure che assicurino che tutti i dispositivi di abbattimento siano messi
in funzione non appena tecnicamente possibile.
Ai fini dell'applicazione di quanto sopra , si tengono in considerazione le
caratteristiche tecniche e di esercizio dell'impianto di combustione e delle
sue entità nonché le condizioni di esercizio dei dispositivi di abbattimento
applicati.
Di questa Decisione sia gli enti spezzini che il
Ministero dell’Ambiente in sede rilascio dell’AIA non hanno tenuto conto
motivando il tutto con una “presunta” sperimentazione da avviarsi in sede UE…son
passati anni e di quella sperimentazione nulla è stato comunicato alla città
dal punto di vista del funzionamento della centrale spezzina!
DOPO LA AIA DEL SETTEMBRE 2013 LE COSE NON
SONO CAMBIATE E SI CONTINUA A RINVIARE
L’AIA rilasciata nel
settembre 2013 prevede al Paragrafo
10.3.1. (punto 9) del Parere Istruttorio
della Commissione AIA, ad essa allegato, l’obbligo di presentare un: “report sulle quantità emesse nei transitori dei gruppi generatori e un piano monitoraggio
transitori (vedi anche Paragrafo 4.1.2. Piano di Monitoraggio sulla base della
tabella 8). Tale obbligo secondo l’AIA doveva essere assolto ento il 26 marzo del 2014.
La richiesta di chiarimenti
sul rispetto di questo punto venne presentata dentro una Mozione, di iniziativa
della consigliera Frijia approvata dal Consiglio Comunale del 27/11/2014.
A quella Mozione rispose
Arpal in collaborazione con il Comune con un interessante documento che
relativamente al punto in esame nel 2015 affermava quanto segue: “a valle del nuovo sistema di misura
automatica,il monitoraggio dei transitori di avviamento ed arresto avverrà con
acquisizione, archiviazione dati e reportistica
tabellare….Saranno quindi acquisiti i dati di durata, di concentrazione
media oraria di ossido di azoto, anidride solforose e polveri, volume di fumi
da misura di velocità, relative emissioni massiche (Kg/h e Kg/evento), tipo di
avviamento, tempo di durata, tipo di consumo di combustibile nell’evento.”.
CONCLUSIONI
Quindi, siamo nel 2015 con
il sopra citato Rapporto Arpal, e si continua a rinviare a futuri dati e futuri rapporti,
nonostante la normativa imponga prescrizioni sui transitori dal 1997,
nonostante che la UE abbia prodotto una Decisione come quella riportata sopra,
nonostante che le fumate anomale continuino anche attualmente.
(vedi QUI) il termine di scadenza dell’AIA è il 2023 oppure addirittura il 2029 se la centrale continuerà ad essere certificata EMAS (marchio ecologico della UE). Ma anche fosse vero che la centrale chiuderà nel 2021 restano ancora ben 5 anni come minimo di questa sezione vetusta che ha continui problemi gestionali. Tutto questo non è accettabile bisogna imporre una regime transitorio fondato sull’uso del metano fino alla scadenza dell’AIA o alla chiusura unilaterale da parte dell’Enel: vedi QUI.
Infine sui monitoraggi e l’attuazione delle prescrizioni dell’AIA occorrono dei report, tradotti in linguaggio comprensibile ad un pubblico di non addetti ai lavori, che dimostrino l’avvenuto rispetto della vigente normativa che come visto sopra è complessa e molto articolata. Report previsti sia dalla normativa generale sull'accesso alle informazioni ambientali (DLgs 195/2005)ma soprattutto dalla normativa applicabile alla centrale Enel sulla c.d. Autorizzazione Integrata Ambientale (comma 8 articolo 29 decies Parte II del DLgs 152/2006).
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