Il Comune di Vezzano
Ligure ha risposto alla richiesta del Comitato Lagoscuro inviata in data 16
Maggio 2015, di anticipare le
prescrizioni relative agli orari di funzionamento dell’impianto della Granulati
Muto.
La richiesta del Comitato nasceva da una situazione paradossale.
La Conferenza dei Servizi in sede deliberante
del 14 Gennaio 2015, promossa dal Comune di Vezzano Ligure, ha approvato, sulla base del quadro delineato
in sede referente, nuovi e precisi
limiti di funzionamento dell’impianto in
oggetto sia per i giorni feriali (dalle 6 alle 22.00), il sabato dalle 6 alle
13 ed esclusione totale dei festivi.
Ma queste prescrizioni non sono mai state
tradotte in una autorizzazione della Provincia, perché nel frattempo la
Granulati Muto ha ricevuto un provvedimento precauzionale di interdizione
antimafia (vedi QUI).
Così paradossalmente nonostante un provvedimento
così grave sia pure sotto profili diversi da quelli strettamente ambientali, la
Granulati Muto ha continuato ad operare senza rispettare le nuove prescrizioni
della Conferenza dei Servizi.
Insomma per il provvedimento interdittivo
antimafia la ditta non può essere autorizzata ma al contempo può continuare ad
inquinare i cittadini residenti nella zona.
Il tutto nella inerzia sia
della Provincia (ente autorizzatore) che del Comune.
Ora il Comune con una nota
del 8 giugno 2015 risponde con tono burocratico che : “ a seguito della
normativa vigente e del relativo Regolamento con la disciplina DPR 59/2013, la
non competenza dell’Ufficio scrivente in merito alla modifica richiesta”
Ma è
vero che il Comune non può fare nulla, è vero che non ha la competenza per
imporre l’anticipazione delle misure di prevenzione sanitaria previste peraltro
da una Conferenza dei Servizi da esso convocata ex lege?.
È vero
che il rilascio della autorizzazione finale è competenza della Provincia (la
cosiddetta Autorizzazione Unica Ambientale)
che assorbe il nulla osta acustico del Comune ma….
1. Prima di tutto il Sindaco
nella sua qualità di Autorità Sanitaria ha in materia i poteri di ordinanza ai
sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie tutt’ora in vigore e confermato
dalla normativa successiva. Considerato
che il disagio della popolazione residente è stato confermato anche da tutti
gli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi ci sono tutti gli elementi
per fondare motivatamente una ordinanza del Sindaco che anticipi le prescrizioni
per ora rimaste lettera morta in danno della salute e della qualità della vita
dei cittadini residenti nella zona!
2. L’istruttoria per il
rilascio del nulla osta acustico resta di competenza del Comune. Infatti come risulta dagli atti delle Conferenze dei servizi
referente e deliberativa, La Provincia ha dato parere favorevole (parere del
14/1/2015 prot. n. 472) al rilascio del nulla osta acustico da parte del Comune
di Vezzano . Ed è proprio sulla base delle problematiche acustiche e
del disagio prodotto ai cittadini che sono state previste le nuove prescrizioni
sulle modalità di funzionamento dell’impianto, per ora non tradotte nella
autorizzazione
3. La
attuale classificazione acustica del territorio comunale e ancor di più quella che sta
predisponendo il Comune di Vezzano prevede il trasferimento dell’area con le
lavorazioni più rumorose nella classe IV con limiti di emissione fino a 60
decibel (diurni) e 50 notturni e con limiti di immissione 65 (diurni) e 55
(notturni). Stiamo parlando di valori alti sotto il profilo della tutela
della salute umana. Non solo ma occorre dire che le abitazioni civili si trovano
a distanza limitatissime pur non essendoci una densità abitativa rilevante,
nella zona insistono molte residenze civili. Sul punto la giustizia amministrativa ha rilevato come non si possa ritenere ragionevole perché
non fondato su una realistica rappresentazione della situazione
considerata, un azzonamento che preveda la contiguità di aree aventi
classificazioni non progressive (caratterizzate, cioè, da valori limite
che differiscano per più di 5 decibel ), quantomeno nel caso in cui le aree
nelle quali sono consentiti più elevati livelli di rumorosità non sono
dimensionate in modo da assicurare un effettivo e consistente abbattimento
degli stessi al confine.
INFINE: IL MANCATO ESERCIZIO DEI POTERI
DEL COMUNE IN MATERIA DI INDUSTRIE INSALUBRI DI PRIMA CLASSE
L’attuale Sindaco di Vezzano Ligure, ma il discorso vale
anche per i precedenti, non ha mai usato i suoi poteri preventivi in materia di
tutela della salute.
L’impianto della ditta Granulati Muto
srl rientra nelle industrie insalubri di prima classe: si veda il
punto 83 sezione B Parte I allegato al DM 5/9/1994: 83)
Minerali e rocce: macinazione, frantumazione.
L’impianto di Inerti in località
Lagoscuro è,
come abbiamo visto sopra, soggetto alla disciplina della Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA per il testo del regolamento vedi QUI) .
Il regolamento di disciplina dell’AUA al comma 1 articolo 3 elenca le
autorizzazioni di settore assorbite dalla procedura di AIA e non si fa alcun
riferimento ai poteri del Sindaco come Autorità Sanitaria ai sensi
dell’articolo più volte citato sopra. Quindi restano pienamente i
poteri del Sindaco in materia di industrie insalubri.
In cosa consistono questi poteri del
Sindaco lo ha spiegato, anche recentemente, il Consiglio di Stato.
Con sentenza n. 2751 del 27/5/2014
il Consiglio di Stato afferma principi chiarissimi sulla collocazione
delle industrie insalubri nelle vicinanze di aree residenziali.
1. l’opportunità
di una diversa ubicazione dell’impianto in ragione della vicinanza dello stesso
agli insediamenti abitativi, in deroga alla distanza minima di 500
metri prevista nell’ambito dei non impugnati criteri generali di
autorizzabilità per settori omogenei produttivi approvati dal Comitato
Regionale contro l’inquinamento atmosferico (siamo nella Regione Emilia
Romagna) nella seduta del 20.5.1991, e della conseguente esigenza di tenere nel
debito conto gli interessi di matrice ambientale e sanitaria;
2. se
con adeguata motivazione, l’attività insistente su un sito che dista
poche decine di metri dalle abitazioni più vicine, si dimostra che non avrebbe
prodotto benefici occupazionali e infrastrutturali apprezzabili in via
comparativa, soggiungendo che neanche l’importanza, per l’interesse collettivo,
dello smaltimento delle spoglie animali avrebbe giustificato il
potenziale vulnus ai prevalenti interessi di ordine ambientale
riguardanti l’igiene e la salute dei residenti;
3. che
le norme tecniche attuative di un piano urbanistico comunale possono stabilire
distanze di sicurezza adeguate (la sentenza in esame fa riferimento ad esempio
a 100 ml) per le industrie insalubri di 1^ classe ispetto ai
confini di zone residenziali o da preesistenti edifici destinati a residenza
4. la
fascia di rispetto, dalla collocazione di dette industrie insalubri,
riguarda non solo i confini delle zone residenziali ma anche
“preesistenti edifici destinati a residenza”
5. se
le distanze adeguate (stabilite dalle prescrizioni regionali, dalle
autorizzazioni alle emissioni, dalle norme attuative dei piani urbanistici) non
sono rispettate anche gli ampliamenti/ammodernamento degli insediamenti
esistenti sono preclusi, con deroghe al massimo per le costruzioni
residenziali e produttive che eventualmente dovessero sorgere in terreni
confinanti e non per la localizzazione di un impianto insalubre
6. se
è vero che normativa nazionale sulle industrie insalubri (articolo 216 del T.U.
n.1265/1934) non prevede un divieto assoluto di collocazione di queste negli
abitati, non è precluso né illogico fissare con norme regolamentari
parametri più rigorosi di quelli rinvenibili nell’art.216 del T.U. n.1265/1934
al fine di conseguire una più intensa tutela della salute pubblica (Cons.
Stato, V n.338/1996).
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