martedì 11 ottobre 2011

Centrale enel: una proposta nell’interesse dell’ambiente, del lavoro e dell’energia per la Nazione


LE POTENZIALITÀ AMBIENTALI E DI TUTELA SANITARIA DELLA NUOVA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Come ho spiegato la normativa che disciplina la nuova autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la centrale Enel della Spezia permette di intervenire non solo sui limiti di emissione ma anche sulla tipologia dei combustibili e sulla chiusura anche di gruppi inquinanti come quello a carbone attualmente esistente nell’impianto spezzino. Recita infatti il penultimo capoverso del comma 3 articolo 29sexies del Dlgs 152/2006: “Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”, non solo ma secondo l’articolo 29ter del Dlgs 152/2006 la domanda di AIA deve contenere una descrizione dello stato del sito di ubicazione dell’impianto, legando la nuova autorizzazione con la specificità ambientale/sanitaria spezzina. 





IL CASO DELLA CENTRALE DI PORTO TOLLE: I LIMITI DI EMISSIONE INFERIORI A QUELLI DI LEGGE RIENTRANO NEI POTERI DISCREZIONALI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI SE ADEGUATAMENTE MOTIVATI
Il Consiglio di Stato con sentenza 3107/2011 ha bocciato il giudizio di compatibilità ambientale (VIA) della centrale Enel di Porto Tolle relativamente ad un aspetto che non è stato superato dalle modifiche legislative del governo e della Regione Veneto che hanno permesso il riavvio della procedura autorizzatoria di detta centrale. Il punto riguarda il diritto da parte delle Autorità Competenti (all’interno della procedura di autorizzazione della centrale) di chiedere ed imporre (attraverso una adeguata e motivata istruttoria tecnica)  limiti di emissione particolarmente bassi rispetto a quelli di legge e allo stesso tempo il dovere da parte del Ministero che da l’autorizzazione finale di motivare il perché non accetta questi limiti.  

Leggiamo cosa scrive il Consiglio di Stato, ricordando che quando c'è l'obbligo della VIA i contenuti di questa vengono integrati nell'AIA:
“5.10. A differente esito deve, invece, il Collegio pervenire con riferimento al motivo con cui si ripropone la censura relativa all’assunta violazione del principio di precauzione conseguente allo scostamento tra le prescrizioni imposte all’ENEL per quel che attiene a taluni inquinanti (in specie il monossido di carbonio) e le BAT, ossia le linee guida comunitarie relative ai grandi impianti di combustione. Come osservato nella sentenza gravata, le regole poste dai BREF, in specie quelle relative ai livelli d’emissione, non sono indicative di valori massimi inderogabili o di valori limite d’emissione per i singoli inquinanti, la relativa funzione essendo piuttosto quella di indicare seri modelli di riferimento da prendere in considerazione in funzione del miglioramento delle prestazioni ambientali. Nell’applicazione delle indicate linee-guida, d’altra parte, occorre tener conto del tipo e delle peculiarità dell’impianto e del sito in cui lo stesso è destinato a collocarsi, apprezzandone la realizzabilità tecnica ed economica. Con maggiore impegno esplicativo, diversamente da quelli che la legge effettivamente pone come valori limite, mai superabili quali che siano le concrete condizioni di funzionamento dell’impianto, quelli riportati nel BREF costituiscono un valore medio di riferimento; il che comporta che gli stessi non sono immediatamente vincolanti. Ciò non significa affatto tuttavia -tanto più quando ricorrono, come nel caso di specie, peculiari esigenze di protezione ambientale correlate alla specificità del sito ove si intende realizzare la centrale - che le regole in questione possano considerarsi prive di alcuna rilevanza, dovendo esserne viceversa motivatamente giustificato lo scostamento. Nel caso di specie, la Commissione statale VIA-VAS, dopo aver rimarcato <<la necessità di studiare particolari soluzioni per garantire comunque minimi impatti complessivi>>(23) e dopo aver richiamato le BAT, sostenendo che <<i valori garantiti dal progetto risultano in linea>> (34) con le stesse, in alcun modo esplicita le ragioni di tipo tecnico che giustificano viceversa lo scostamento da quei valori; scostamento che è dato registrare, nel progetto positivamente apprezzato, con riguardo a taluni inquinanti, in specie il monossido di carbonio per il quale, a fronte di un range indicato dalle BAT di 30-50 mg/Nm3, il decreto ministeriale autorizza un valore di 120 mg/Nm3. Come già indicato ad altri fini sub n. 4.6., l’esplicitazione delle ragioni che se del caso giustificano lo scostamento, lungi dal poter essere rimessa al soggetto che propone il progetto, deve essere adeguatamente svolta dall’Amministrazione pubblica, nell’esercizio della discrezionalità tecnica che le compete. In assenza, peraltro, di una adeguata motivazione che dia compiutamente atto di quelle ragioni, non può certo il giudice amministrativo formulare, sulla base delle indicazioni difensive fornite in sede processuale, apprezzamenti di tipo tecnico, altrimenti finendo per sostituirsi, in spregio al fondamentale principio di separazione, all’amministrazione, invadendo uno spazio alla stessa riservato. Ferma, quindi, la possibilità dell’Amministrazione di rimotivare, va accolto l’indicato profilo di censura.”

Quindi sulla base di questa sentenza, a conferma della analisi sulle potenzialità della normativa sull’AIA  riportate nel paragrafo precedente di questo post, il Comune potrebbe chiedere, con adeguata istruttoria tecnica, prescrizioni ben più  limitanti di quanto  fino ad ora fatto, compresa anche la possibilità di mettere a confronto metano contro carbone, ed il Ministero dovrà a sua volta motivare in modo adeguato il mancato accoglimento di queste richieste altrimenti la autorizzazione sarà illegittima e verrà annullata dalla magistratura amministrativa come è accaduto a Porto Tolle.


IL CASO DELLA CENTRALE DI PORTO TOLLE: SOLO UN IMPIANTO NUOVO GARANTISCE LIVELLI DI EMISSIONE  STRATEGICAMENTE E NETTAMENTE INFERIORI A QUELLI DI LEGGE
Come è noto la Amministrazione Comunale si fa forte della sua richiesta di riduzione del 50% delle emissioni della centrale rispetto ai limiti di legge attuali. Si tratta di una semplice anticipazione di tre anni dei limiti che entreranno comunque in vigore entro il 2014 sulla base di una nuova normativa comunitaria come ho spiegato qui
Vediamo invece cosa sta succedendo a Porto Tolle.  Per la conversione da olio a carbone della centrale di Porto Tolle, la autorizzazione unica (vedere qui  il documento intitolato “Trasmissione del decreto di autorizzazione unica” nelle Varie della sezione dedicata alla documentazione per il rilascio dell’AIA di questa centrale) contiene una serie di prescrizioni sui limiti di emissione, che saranno tradotti nella prossima AIA di competenza del Ministero dell’Ambiente, assolutamente più bassi di quelli che il Comune chiede per la centrale spezzina. Faccio un esempio con la tabella che segue: 
PRESCRIZIONI AUTORIZZAZIONE UNICA CENTRALE ENEL DI PORTO TOLLE
RICHIESTE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA CENTRALE ENEL DI SPEZIA
SOx    80 mg/Nm3
SOx       180 mg/Nm3
NOx   80 mg/Nm3
Nox  180 mg/Nm3
Polveri 7 mg/Nm3
Polveri 15 mg/Nm3
Carbone zolfo inferiore all’1%  e registro qualità carbone bruciato in centrale
Non specificato
Progetto sperimentale di trattamenti dei fumi per l’abbattimento del Mercurio (HG)
Non specificato
Introduzione di Migliori Tecnologie Disponibili  per affrontare la problematica del c.d. PM 10 secondario che si forma per reazione degli inquinanti primari come SOx e NOx
Non specificato
Protocollo su limitazioni al funzionamento della centrale se vengono superati i limiti di emissioni delle polveri per più di 35 giorni all’anno. Il sistema funzionerà attraverso una centralina dedicata per il punto massimo di ricaduta individuato con modello matematico di diffusione degli inquinanti
Non specificato
Monitoraggio ozono
Non specificato
Sperimentazione impianto cattura CO2 (effetto serra) come già introdotto a Brindisi
Non specificato
Misurazione radioattività nel carbone e nelle ceneri nonché nella aree esterne alla centrale per verificare l’accumulo di radioisotopi
Non specificato


Quindi  per Porto Tolle, Enel accetta limiti di emissione inferiori di oltre il 50% non ai limiti attuali (come chiede il Comune di Spezia) ma addirittura ai limiti che entreranno in vigore tra tre anni, non solo ma impone ulteriori prescrizioni di monitoraggio e tecnologiche neppure pensate dal Comune di Spezia! PERCHÈ?  E’ semplice perché a Porto Tolle Enel realizzerà un impianto completamente nuovo in grado di poter introdurre le migliori tecnologie sul mercato cosa che a Spezia non vuole fare anche perché nessuno glielo chiede.


COSA POSSIAMO DEDURRE DALLA ESPERIENZA DI PORTO TOLLE
Ovviamente non si tratta di chiedere ora una nuova megacentrale a carbone a Spezia, ma la esperienza di Porto Tolle legata ai poteri sanitari che la legge riconosce al Comune e alla ampia discrezionalità che la giurisprudenza (vedi sentenza in precedenza citata) riconosce alle autorità competenti al rilascio dell’AIA dimostra la realistica possibilità della seguente strategia per imporre ad Enel impegni ben più significativi di quelli richieste dalla Amministrazione Comunale.
Si tratterebbe quindi di:
  1. chiedere una autorizzazione provvisoria della centrale attuale fino al 2014, data di fermata per una generale azione di manutenzione del gruppo a carbone (richiesta avanzata da Enel come è noto e contenuta nei documenti presentati per il rilascio dell’AIA). La autorizzazione dovrebbe prevedere solo limiti e prescrizioni che non peggiorino la situazione attuale senza eccessivi investimenti per Enel: gestione transitori, uso metano agli avviamenti, carbone di qualità migliore etc.
  2. svolgere, nel periodo da qui alla fine del 2013 una preventiva valutazione di impatto sanitario che dimostri la compatibilità di una centrale a carbone nel particolare sito spezzino (competenza del Sindaco dimostrarlo con il Parere Sanitario) mettendola a confronto con altri scenari tecnologici e gestionali (esempio metano – letto fluido con carbone ma non oltre i 100 MW)
Quindi
Ipotesi A: se la valutazione di cui al punto precedente dimostrasse la compatibilità della centrale a carbone allora si potrebbe autorizzare una sezione nuova a carbone con i limiti e le prescrizioni di quella di Porto Tolle;  
Ipotesi B se la valutazione dimostrasse la non compatibilità allora si realizzerebbe lo scenario più compatibile con il sito spezzino, compresa la chiusura definitiva della sezione a carbone.

Qualcuno potrebbe obiettare però in questo modo la centrale resta come è ora con qualche limitata prescrizione. Vero ma solo per due/tre anni al massimo, perché la autorizzazione dovrà contenere esplicitamente questo limite temporale (peraltro applicato per altre centrali: Vado, Fiume Santo, la stessa Porto Tolle). Invece nelle proposte della Amministrazione Comunale la centrale con il gruppo a carbone da 600 MW solo parzialmente ammodernato verrà autorizzata di fatto per almeno altri 10 anni (ma viste le proroghe passate diventeranno anche 15) con limiti di emissione oltre il doppio di quelli di Porto Tolle e che dal 2014 sarebbe stati comunque applicati, ex lege, alla centrale spezzina.

Ecco mi farebbe piacere che su tutto il suddetto ragionamento si pronunciasse qualche amministratore…… Attendo con fiducia!  







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