dello scorso agosto spiegavamo che secondo la legge
regionale quadro sulle aree protette (L. R. 12/1995 comma 1 articolo 5) la
gestione delle aree protette regionali deve essere attribuita ad enti dotati di
autonomia amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto
pubblico.
Il Vice Sindaco di
Portovenere cercando di giustificare la gestione in house del Parco da parte
del Comune cita varie aree protette gestite direttamente dai Comuni. Ora la
maggior parte non sono parchi ma riserve naturali o aree marine. Sul punto
basta leggere le diverse definizioni che la legge quadro nazionale sulle aree
protette
fornisce per: parco
(comma 2 articolo 2), riserve naturali (comma 3 articolo 2), riserve marine (comma 4 articolo 2). E’ ovvio
che riserve naturali e aree marine protette hanno caratteristiche di
limitazione del territorio, di peculiarità esclusivamente protezionistiche che
possono giustificare la gestione diretta di Comuni ma anche di Istituti di
ricerca, Fondazioni o addirittura come avviene in altre parti d’Italia di
associazioni ambientaliste come WWF e LIPU.
Il Vice Sindaco
cita due soli parchi (definibili come tali secondo la legge quadro nazionale
sulle aree protette) : Piana Crixia e Bric Tana gestiti direttamente dai
Comuni. Il Vice Sindaco però omette alcune informazioni fondamentali ai fini
della giustificazione della gestione diretta da parte del Comune del Parco di Portovenere.
Infatti secondo la legge regionale 12/1995 (comma 2 articolo 15) i suddetti Parchi Piana Crixia e Bric Tana
sono gestiti dai Comuni di Piana Crixia (SV)
e di Millesimo (SV) ma solo in via transitoria fino alla nascita del
Parco naturale regionale del Finalese.
Quindi la legge ligure conferma che la gestione ordinaria di
un Parco Regionale deve essere quella di un Ente dotato di autonomia
amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico
distinto dai Comuni territorialmente interessati dal Parco.
Il Vice Sindaco
nella sua risposta aggiunge ulteriori anomalie
nella gestione del Parco regionale di Portovenere affermando che il
rappresentante legale del Parco è il Sindaco; se è così non si capisce perché
il Vice Sindaco sia Presidente del Parco. Infatti secondo il comma 2 articolo 9
delle legge regionale 12/1995 è il Presidente del Parco ad essere il
rappresentante legale del parco: ci sono quindi due rappresentanti legali o
forse c’è un Presidente del Parco di troppo?
Il Vice Sindaco peggiora le sue motivazioni quando infine
afferma che la struttura chiamata ad occuparsi del parco regionale di
Portovenere è un ufficio comunale. Tutto ciò conferma che quello che secondo la
legge quadro regionale doveva essere un regime transitorio a Portovenere è
diventato la norma.
Perché la legge
regionale 12/1995 ha stabilito la transitorietà e quindi la eccezionalità della
gestione diretta da parte dei Comuni dei 2 parchi regionali citati dalla
risposta del Vice Sindaco di Portovenere? Per una ragione giuridica molto
chiara. Perché questi parchi furono costituiti nel 1985 prima della
approvazione della legge quadro nazionale sulle aree protette che ha introdotto
il principio di gestione dei Parchi regionali attraverso apposti enti parco
come descritti qui.
Perché la Regione Liguria ha deciso,
contravvenendo ai principi della sua legge regionale 12/1995 e della legge
quadro nazionale, di istituire nel 2001 un Parco regionale gestito da un
Comune? Per una bieca ragione politica. Portovenere non voleva entrare nel
Parco Nazionale delle 5 Terre e quindi si è fatta fare, nel peggior stile
politichese, un Parco su misura. Il tutto alla faccia delle ragioni di “non aggravare l’apparato burocratico e la
spesa pubblica” di cui scrive il Vice Sindaco di Portovenere. In realtà l’unico
modo per far risparmiare in burocrazia e spese pubbliche era quello di
mantenere anche Portovenere nel Parco Nazionale delle 5 Terre!
Almeno le
Amministrazioni del Comune di Portovenere precedenti a quella attuale avevano
avuto la buona idea di affiancare la gestione comunale del Parco ad una
Commissione aperta alle associazioni ambientaliste e ad altri soggetti
portatori di interessi scientifici!
Quindi per una
ragione di mero controllo politico di un’area si è contravvenuto ai
principi giuridici generali in materia di aree protette creando un mostro
giuridico istituzionale assolutamente inutile e ridondante : Presidente,
Ufficio comunale apposito, nomina di apposito funzionario (che peraltro è anche
dirigente del Comune), commissione ad hoc per l’area marina, consulenze varie .
Struttura questa che di fatto è fuori da un controllo non
solo esterno al Comune (mancano tutti i soggetti che normalmente dovrebbero far
parte di un Ente Parco autonomo) ma anche interno in quanto proprio per il
modello organizzativo scelto, il Consiglio Comunale al massimo potrà avere un
controllo ex post sulla gestione del Parco.
Come ho avuto modo di ribadire al recente convegno dei VAS e
Ambientalmente sul caso 5 Terre un Ente
Parco deve avere natura di soggetto amministrativo ad elevata specializzazione
tecnico scientifica, con una rilevante indipendenza dalle strutture di
derivazione politico rappresentativa. L’Ente Parco quindi deve perseguire la finalità di conservazione/valorizzazione
del patrimonio naturale, non attraverso un processo di mediazione politica ma
all’interno di un sistema di procedure e strumenti di gestione il più
possibile oggettive e scientifiche
attuate attraverso responsabilità tecniche precise e trasparenti.
A conferma si veda la variegata composizione del Consiglio
di Amministrazione (dove gli enti locali sono ben presenti come Comunità del
Parco ma non costituiscono mai da soli la maggioranza in Consiglio)
Questa architettura istituzionale dell’Ente Parco, disegnata
dalla legge quadro sulle aree protette, non costituisce una assoluta penalizzazione
del livello istituzionale locale e tanto meno della comunità locale , ci sono
infatti nella legge sui parchi strumenti di gestione e concertazione (previsti
o prevedibili anche dalla legislazione regionale in materia) per evitare questo
rischio:
- la permanenza dei diritti reali e degli usi civici consuetudinari
- l’intesa obbligatoria con i Comuni per l’approvazione del piano del parco nelle aree di promozione economico sociale
- la predisposizione da parte della Comunità del Parco del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.
- la possibilità di esercitare all’interno del parco attività collegate agli usi locali se previste dal regolamento del parco e , in deroga alla normativa generale sui parchi, ad eccezione della possibilità di modificare norme in materia di divieto di attività venatoria .
- la possibilità per i Comuni di predisporre strumenti urbanistici in attuazione del Piano del Parco (articolo 19 LR 12/1995)
Sarebbe ora che il Vice Sindaco invece che giocare con norme
che dimostra di conoscere poco si decidesse a dimettersi da Presidente del Parco e sarebbe ora che la Regione Liguria intervenisse
ponendo fine a questa anomalia giuridico istituzionale, unica in tutto il
territorio regionale peraltro!
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