L’articolo 2 del Decreto-Legge 181/2023 convertito nella legge 11/2024 (QUI) modifica, sostituendolo, l’articolo 16 della legge 34/2022 che era già stato modificato dalla legge 6/2023 (QUI) come avevo analizzato a suo tempo (QUI).
Obiettivo dell’articolo
16 della legge 34/2022 era quello di rafforzare la produzione nazionale di gas
naturale.
Con la nuova legge 11/2024:
1. si invitano i
concessionari di impianti di estrazione di gas ad attivarli anche se
improduttive o sospesi
2. si proroga la durata
delle concessioni esistenti anche in aree che prima erano vietate
3. si prevedono
procedure semplificate anche per nuove concessioni in zone di mare poste fra le
9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere
protette pur se garantiscano estrazioni a lungo termine (sic!)
4. nuove manifestazioni
di interesse a partecipare alle procedure di cui ai punti precedenti
5. una procedura super-accelerata,
tanto per cambiare, per ottenere le proroghe e le nuove concessioni con un
provvedimento unico comprensivo di VIA e VAS in soli tre mesi, procedura che si
applica anche ai procedimenti già in corso alla entrata in vigore della nuova
legge qui esaminata
6. la vera ratio delle
nuova legge è che le nuove concessioni o prorogate cederanno gas naturale al
GSE per fornirlo a prezzi agevolati alle imprese più energivore.
7. rigassificatori e infrastrutture collegate sono
considerarti ex lege interventi strategici di pubblica utilità. Qui vedi
i casi di Porto Empedocle (QUI)
e Gioia Tauro a proposito di norme che servono ai gestori più che al Paese
8. i finanziamenti ai gestori degli impianti, già previsti da norme precedenti, per coprire il costo del servizio di rigassificazione e l’acquisto e realizzazione dei rigassificatori sono giustificati non più per la transizione energetica ma per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa. Altro che decarbonizzazione dell’economia!
NUOVE CONCESSIONI E
PROROGA ESISTENTI ANCHE IN DEROGA AI DIVIETI PRECEDENTI DEL TESTO UNICO
AMBIENTALE
La nuova versione
dell’articolo 16 legge 34/2022 come sostituito dal Decreto-Legge 181/2023
prevede che il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. [NOTA 1] o le società da esso controllate (di seguito "Gruppo GSE") avviano,
su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l'approvvigionamento
di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli
mediante invito rivolto ai seguenti soggetti:
1. titolari di
concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono
situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del
Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee approvato con Decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021 (QUI) anche nel caso di concessioni improduttive o in
condizione di sospensione volontaria
delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di
sviluppo con nuove infrastrutture
minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo,
per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e
degli accordi internazionali.
N.B. Il Piano per la
transizione energetica sostenibile delle aree idonee già prevedeva la
possibilità di riaprire la estrazione di gas (QUI).
2. Si proroga la durata
di concessioni esistenti in deroga all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991,
n. 9 e all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. In particolare, la norma derogata all’articolo 4 legge
9/1991 prevede che: “1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di
idrocarburi é vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e
delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni
in atto, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso
tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo
passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po”.
La deroga alle suddette
norme è concessa per la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni
esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del
presente articolo, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo [NOTA 2] e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno
9 miglia marittime dalle linee di costa, a condizione che:
a) i relativi giacimenti
abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa
superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi;
b) i titolari di
concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano
alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1,
previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e di programmi dettagliati
di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza
sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica.
Viene altresì derogato il comma 17 dell’articolo 6 DLgs 152/2006 in relazione alla durata di vita utile del giacimento, la coltivazione di gas naturale sulla base di nuove concessioni rilasciate, secondo la procedura disciplinate dalla nuova versione dell’articolo 16, in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, a condizione che:
a) i relativi giacimenti
abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa
superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi;
b) i soggetti
richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per
l'approvvigionamento di lungo termine del gas naturale.
Si ricorda che il comma
17 articolo 6 del DLgs 152/2006 prevede che: ai fini di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi
nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione
europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione
nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare:
1. Nelle aree di
cui all’articolo 4 legge 9/1991 già citate in precedenza
2. nelle zone di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro
costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e
costiere protette.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE ALLE PROCEDURE PER
PROROGA CONCESSIONI ESISTENTI E NUOVE CONCESSIONI
I soggetti interessati
presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle
procedure del nuovo articolo 16 della legge 34/2022, comunicando i programmi
incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del
giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle
produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il
profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari.
PROCEDURA PER NUOVE CONCESSIONI E PROROGA ESISTENTI
Le nuove concessioni, le
proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonché le autorizzazioni
delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas, sopra
descritti, sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo
della VIA e della VAS, al quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento unico di
cui al primo periodo si conclude entro il termine di tre mesi dalla data di
presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno
manifestato interesse.
L'attività istruttoria
per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste, é svolta dalla
Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 (QUI), comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del
2006. Le disposizioni suddette si applicano, su richiesta dell'interessato,
anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia delle concessioni é
condizionata alla stipula dei contratti stipulati da GSE per l’acquisto dei
diritti sul gas.
COSTO DEL GAS AGEVOLATO PER IMPRESE ENERGIVORE
Il nuovo comma 8
articolo 16 della legge 34/2022 come modificato dall’articolo 2 del
Decreto-Legge 181/2023 prevede che il Gruppo GSE, con una o più procedure di
allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offre i
diritti sul gas oggetto della comunicazione sul costo a Mwh della produzione di
gas oggetto dei nuovi programmi estrattivi, in via prioritaria ai clienti
finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma
aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste dal Decreto Ministero
Transizione Ecologica del 21 dicembre 2021 (QUI).
Qui sta il vero
significato dell’articolo 2 del Decreto-Legge 181/2023 per cui vengono
rilasciate nuove concessioni o prorogate le esistenti per produrre gas naturale
che viene ceduto al GSE per fornirlo a prezzi agevolati alle imprese più
energivore soprattutto della carta e del vetro (circa 3800 aziende).
RIGASSIFICATORI DI PUBBLICA UTILITÀ
Il comma 2 articolo 2
del Decreto-Legge 181/2023 convertito nella legge 11/2024 contiene una nuova
perla a favore delle fonti fossili. Il comma afferma: “2. In considerazione
della necessità di incrementare la flessibilità delle fonti di
approvvigionamento del gas naturale e delle esigenze di sicurezza energetica
nazionale, costituiscono interventi
strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate
alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas
naturale liquefatto on-shore, nonché le
connesse infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione”.
Questa norma è mirata in
primo luogo ai casi dei progetti di Porto Empedocle e Gioia Tauro.
PARZIALE MODIFICA DELLA
NORME SUL FONDO DI COPERTURA DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE
L’articolo 2 del Decreto-Legge
181/2023 convertito nella legge 11/2024 modifica sostituendolo il comma 8
articolo 5 del Decreto-Legge 50/2022 convertito nella legge 91/2022 (QUI).
Il nuovo comma 8
ribadisce in gran parte la versione precedente che affermava che al fine di
limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano
e gestiscono le opere e le infrastrutture oggetto dell’articolo 5 legge 91/2022
é istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2043.
Il fondo è destinato a
coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusivi del
costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati,
prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura
dei ricavi di cui alla Delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e
ambiente 474/2019/R/gas (QUI), prevista dalla vigente regolazione tariffaria.
L'importo residuo del
fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al
servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio
degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del
fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto
della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Le uniche novità
significative della nuova versione di detto comma 8 articolo 5 legge 91/2022
sono:
1. il riferimento non ad
una generica necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas
ai fini della sicurezza energetica nazionale, nella versione attuale diventa “al
fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e
contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della
dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della
Federazione russa”. Quindi si
militarizza ancor di più la disciplina speciale sulle procedure di
realizzazione e di finanziamento dei rigassificatori nuovi ed esistenti (viste
che le modifiche successive dell’articolo 5 legge 91/2022 e precedenti a questa
ultima), ma soprattutto si elimina l’alibi della transizione ecologica quindi
si sopprime il passaggio presente nelle versioni precedenti dell’articolo 5
legge 91/2022 che faceva riferimento esplicito per giustificare la procedura e
gli incentivi ai rigassificatori anche quello della “programmi di
decarbonizzazione del sistema energetico nazionale”.
2. non si fa più riferimento alla specifica Delibera Arera 474/2019 sopra riportata ma più genericamente la: “vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente”. Come dire si vuole regolarizzare il sistema di incentivi bene oltre la emergenza attuale per cui le delibere Arera potranno cambiare nel tempo.
3. si prevede in aggiunta la testo precedente dell’articolo
5 legge 91/2022 quanto segue: “la gestione del fondo é affidata alla Cassa per i
servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e
dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con
il decreto di cui al quarto periodo,
provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Per la gestione del fondo é autorizzata l'apertura di un
apposito conto corrente”.
[NOTA 1] una società che ha un ruolo
fondamentale nella promozione dello sviluppo sostenibile, attraverso la
gestione di tutti i meccanismi di incentivazione che riguardano l'energia.
Controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, si occupa degli incentivi
economici per la produzione di energia da fonti rinnovabili e da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento.
[NOTA 2] Il 45° parallelo passa poco sopra
Ferrara: l’intenzione è di preservare la zona della laguna di Venezia per
evitare di compromettere quell’area estremamente delicata. L’unica estrazione
che sarà possibile sopra al 45° parallelo sarà quella del giacimento al largo di Goro, in provincia di Ferrara, che è
considerato uno dei più promettenti perché potrebbe garantire 900 milioni di
metri cubi di gas (QUI).
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