La sentenza del GUP
spezzino intanto fa una affermazione discutibile che getta un forte dubbio su
come sia stato valorizzato il lavoro di inchiesta della Procura e della PG.
Afferma
la sentenza del GUP:
Quindi per il GUP del Tribunale di Spezia le conclusioni della PG incaricata dalla procura valgono quanto se non meno quelle di “sommarie informazioni testimoniali”?
Ma il vero motivo della decisione di non procedere neppure verso gli ultimi due imputati (operatori responsabili della gestione del cantiere del dragaggio) è in questo passaggio della sentenza:
Affermazione quanto meno curiosa con quanto affermato dalla Cassazione nella già citata sentenza del 2016: "Emerge, inoltre, dal ricorso, che le modalità di esecuzione dei lavori erano conseguenza di una precisa scelta imprenditoriale, il cui fine era quello di concludere celermente l'intervento, abbattendo i costi ed ottenendo, così, un maggiore profitto e che detta attività, all'atto del sequestro, si era protratta per oltre dieci mesi.".
Ma al di la di questo confronto che in termini strettamente legali può non essere esaustivo visto che la sentenza del GUP è frutto di una indagine dalla quale potrebbero essere emersi ulteriori elementi non conosciuti al momento della sentenza della Cassazione del 2106, c'è un elemento più strettamente giurisprudenziali che non torna.
Infatti la stessa sentenza del GUP afferma che comunque gli sversamenti ci sono stati per responsabilità di chi gestiva il cantiere (aggiungo io anche di chi doveva controllarlo) ma siccome sono stati solo 3 questo non è sufficiente per realizzare la fattispecie di reato di inquinamento ambientale (articolo 452-bis DLgs 152/2006).
In realtà sul punto la giurisprudenza della Cassazione nonchè autorevole dottrina ha una impostazione diversa.
Secondo Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n°9736 Anno 2020: "... l'evento è unico, allorquando sia il risultato della sommatoria di una pluralità di condotte, all'esito delle quali il deterioramento o la compromissione di un medesimo contesto ambientale raggiunge il grado di compromissione richiesto per l'integrazione del fatto.". Insomma anche seguendo il ragionamento della sentenza del GUP del tribunale spezzino la condotta è stata reiterata più volte (almeno 3) e l’inquinamento ambientale c’è stato. Peraltro il caso della sentenza del 2020 riguardava la contestazione di aver cagionato una compromissione e un deterioramento significativi e misurabili dell'ecosistema marino per asportazione illegale di corallo rosso. Evento grave ma non paragonabile in termini danno ambientale alla fuoriuscita di fanghi per più giorni contaminando una buona parte del golfo di Spezia e danneggiando attività imprenditoriali importanti a cominciare dagli allevamenti di mitili.
Per quanto riguarda il requisito della significatività della contaminazione, una autorevole dottrina suggerisce di verificarne la sussistenza attraverso una valutazione di natura bifasica, che tenga conto tanto dell’aspetto temporale (rispetto al quale sarebbe necessario operare una distinzione tra condotta ed evento, ben potendo immaginarsi una contaminazione di breve durata che dia luogo a conseguenze negative e irreversibili), quanto della gravità dell’offesa concretamente cagionata alle matrici ambientali i cui effetti dovrebbero essere distinti a seconda dello specifico oggetto materiale su cui incida la contaminazione. (C. RUGA RIVA, Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione,in www.penalecontemporaneo.it, 2016).
Riguardo alla condotta abusiva come definita dal reato di cui all'articolo 452-bis citato la decisione del GUP del Tribunale spezzino risulta ancora di più contestabile alla luce della definizione ampia che la Cassazione del 2016 (confermata da sentenze successive) ha dato di tale condotta.
La Cassazione nella sentenza del 2016 (nei suoi principi fondanti bellamente rimossa dalla sentenza del del GUP) riconosce un concetto ampio di condotta «abusiva», comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative.LE DOMANDE NON ANALIZZATE DALLA SENTENZA DEL GUP DEL TRIBUNALE SPEZZINO
La Prima: quando violavano le prescrizioni di dragaggio producendo fuoriuscite anomale di fanghi i gestori del cantiere avranno avuto il dubbio che così facendo potevano produrre un danno irreversibile all'ambiente e al nostro Golfo?
Direi che una indicazioni significativa la possiamo cogliere
dagli atti ufficiali degli enti competenti relativi alla procedura di
autorizzazione e successivo monitoraggio delle attività di dragaggio.
Il Verbale del tavolo tecnico per il giorno
11.05.2015 con Comune della Spezia Ass. all’Ambiente, Capitaneria di
Porto, ARPAL, ASL 5 Spezzino e Soc. Intercantieri Vittadello con Coop. San
Martino (titolare delle draghe), vedi QUI.
In questo verbale tra l'altro sia afferma: "La dott.ssa Colonna precisa
che vista la frequenza con cui i tecnici ARPAL hanno rilevato problemi nella
gestione del campo panne se ne deduce che l’impresa lavora in condizioni di
criticità.....La dott.ssa Colonna spiega che il campo fisso sarebbe più
garantista ma non essendo utilizzabile in tale contesto chiede se si possa
ampliare il campo panne per ridurre i fenomeni accidentali di rottura del campo
stesso durante l’escavo......L’ing. Vettorazzi spiega che maggiore è il campo
panne più facilmente si crea il fenomeno “vela” con maggiori possibilità che le
panne si alzino e si strappino. L’ing. Simonelli spiega che anche il campo
fisso durante l’escavo è soggetto parimenti a rottura, in particolar modo in
prossimità delle panne......La dott.ssa Colonna spiega che i tecnici ARPAL non
hanno verbalizzato tali circostanze per evitare aspetti sanzionatori
all’impresa. L’ing. Simonelli propone al tavolo Consultivo di inserire nel
verbale di ripresa lavori le raccomandazioni necessarie peraltro già previste
nel progetto.....C.F. Di Cecco chiede se considerati i rischi emersi
dall’utilizzo del campo di panne mobili, si possa continuare ad utilizzare
ancora tale soluzione senza correre rischi ambientali. La dott.ssa Colonna
spiega che il monitoraggio ARPAL è uno strumento utile a rilevare la qualità di
salute del Golfo nel tempo, quindi registra efficacemente gli effetti cronici
non quelli acuti e non permette quindi di evidenziare immediatamente le
situazioni di emergenza. Per queste ultime la migliore indagine è quella
visiva. In teoria, spiega, se realizzati e gestiti correttamente sia il campo
fisso che quello mobile dovrebbero essere efficaci e garantisti da un punto di
vista ambientale, ma a priori ARPAL non può esprimersi sull’efficacia
dell’impresa nell’ arginare eventuali criticità che potrebbero nascere in corso
d’opera operative......C.F. De Cecco chiede se la Commissione Scientifica abbia
valutato in prospettiva i rischi potenziali del campo mobile per le future
attività. La dott.ssa Colonna risponde che essendo tali rischi connessi
all’operatività dell’azienda non sono stati oggetto della disamina della
Commissione Scientifica."
La Seconda: le autorità preposte di fronte a queste sistematiche violazioni perché non hanno fermato i dragaggi e non hanno avviato una revisione completa delle tecniche di dragaggio come peraltro indicava come prescrizione ulteriore il progetto di Bonifica approvato nel 2006 per l'intero golfo spezzino?
La problematica era chiara agli enti di controllo. la stessa
Arpal che non ha esplicitamente accusato il dragaggio ha nella sua relazione
del febbraio 2015 affermato nella parte finale in modo totalmente
contraddittorio: “si ritiene opportuno rivedere le modalità di bonifica dragaggio
in quanto quelle utilizzate non forniscono sufficienti garanzie ambientali
stante la compresenza di siti sensibili nell’area portuale”.
La questione posta da Arpal se affrontata in tempo utile
sarebbe stata di grande rilievo considerato che nella scelta della tecnica di
dragaggio (quella a benna) non è stata condotta una adeguata istruttoria
tecnica che mettesse a confronto le tecniche di dragaggio indicate da
pagina 127 e seguenti del Progetto Preliminare di Bonifica dell’ICRAM
(atto amministrativo base per qualsiasi intervento di dragaggio bonifica sul
golfo spezzino).
Invece Arpal si limita alla battuta sopra riportata senza
farla seguire da conseguenze concrete neppure in termini di valutazione
preventiva di altre tecniche di dragaggio.
La spiegazione di questo comportamento (sia di Arpal ma soprattutto della AP) sta nella lettera di Arpal del 12 maggio 2015 inviata alla AP dove si evince che, per ragioni meramente logistiche (vedi attività portuale), si è cambiato il campo panne da fisse a mobili modificando il progetto di bonifica approvato.
In particolare si riporta il passaggio emblematico dalla lettera Arpal:
Perché modificarono il progetto di bonifica e le prescrizioni sul campo fisso di panne per impedire il rilascio dei fanghi di dragaggio? Ma lo dice la ditta stessa nel verbale di riunione della Commissione Tecnica del 24 febbraio 2015: “il campo fisso risulta improponibile in quanto per essere rimosso richiederebbe un periodo di almeno 10 giorni”.
Insomma è un problema di tempistica altro che di tutela ambientale!
Tutto ciò è non solo avvallato ma voluto dalla stessa AP, il cui rappresentante nel verbale di riunione della Commissione Tecnica del 3 aprile 2015 dichiara esplicitamente: “in considerazione del atto che i dragaggi procedono da 7 anni a questa parte con le stesse modalità non ritiene esistano motivazioni per modificarle”. Ovviamente le motivazioni le aveva fornite Arpal nella relazione del febbraio 2015, ma tutti i presenti alla Commissione sembrano rimuovere questo dato di fatto!.
1. rottura completa delle panne distribuite intorno
all’area di mare dragata
2. condizioni di mare estremamente sfavorevoli.
Non ci sono, in questo studio, scenari relativi a situazione
più puntuali legate alla violazione di singole prescrizioni delle attività di
dragaggio, che poi sono quelle che si stanno puntualmente verificando.
Insomma da parte degli enti pubblici preposti, nell’ambito delle loro rispettive funzioni e competenze, emerge un atteggiamento “permissivo” verso le attività di dragaggio gestite chiaramente (come ammesso perfino dalla ordinanza del riesame dl Tribunale di Spezia)in palese violazione delle prescrizioni. Questo atteggiamento “permissivo” è confermato dalla stessa sentenza della Cassazione che nella pare finale afferma testualmente che il livello di torbidità delle acque dopo il dragaggio è stato: “accertato nonostante l'ARPAL avvisasse preventivamente dei controlli gli interessati, i quali, opportunamente evitavano il dragaggio in previsione dei controlli…. (il Tribunale indica le dichiarazioni di una persona informata sui fatti)”
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