domenica 4 novembre 2018

Il Piano di utilizzo del demanio marittimo di Sarzana: rimosse VAS e partecipazione

Leggo sul quotidiano La Nazione (articolo riprodotto in questo post) che il Presidente della Commissione Territorio del Consiglio Comunale di Sarzana ha dichiarato che sul processo di approvazione del Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime,  l’Amministrazione Comunale non sentirà e/o consulterà ne  comitati ne associazioni. Ora se il signore in questione si riferiva alla Commissione la questione sarebbe grave politicamente ma non rilevante giuridicamente,  se invece si riferiva al processo di elaborazione adozione approvazione di questo strumento amministrativo comunale la affermazione se portata ad esecuzione comporterà la sua illegittimità secca.  


INTANTO … CHE COSA È QUESTO PROGETTO COMUNALE DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME
È disciplinato dalla legge regionale ligure n° 13 del 1999 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.)  
Il progetto di utilizzo comunale della aree demaniali marittime è attuativo del PUD regionale  
Secondo l’articolo 11 di detta legge regionale: “Il Piano di utilizzazione delle aree  del demanio marittimo (di seguito denominato PUD) di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), costituisce specificazione attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, rivolta a disciplinare il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale al fine dell'esercizio di tutte le attività oggetto di conferimento. Il piano di utilizzazione contiene indirizzi e criteri per assicurare la pianificazione integrata dell'assetto costiero e la tutela del paesaggio, il mantenimento delle visuali verso il mare e la non cementificazione del litorale”.

Ora il Progetto di Utilizzo Comunale delle aree demaniali marittime è strumento attuativo del PUD  regionale. In particolare secondo l’articolo 11-bis (vedi QUI)  detto Progetto di Utilizzo Comunale è finalizzato principalmente a garantire un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree in concessione, la distanza minima tra tali strutture e da altre concessioni ad uso turistico ricreativo, la disciplina degli specchi acquei eventualmente adibiti ad usi diversi dalla balneazione.
Il Progetto quindi acquisisce i caratteri di strumento urbanistico attuativo del PUD regionale  che a sua volta è attuativo del Pianto Territoriale di Coordinamento della Costa.   
Ciò ha due conseguenze ben precise:
1. la necessaria partecipazione del pubblico al processo di elaborazione adozione e approvazione del Progetto di utilizzo Comunale delle aree demaniali marittime
2. la necessità che al Progetto di utilizzo Comunale si debba applicare la Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS).



LA QUESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
Al di la della affermazione “apodittica” del Presidente della Commissione del Consiglio Comunale di Sarzana di non volere alcuna consultazione con associazioni e comitati, un appiglio legale al suo ragionamento si potrebbe trovare nel comma 1-bis della legge regionale 13/1999 come modificato nel 2012 e che recita: "1 bis. I Comuni, previa consultazione con le associazioni di categoria, adottano il Progetto di utilizzo da pubblicare con i relativi elaborati tecnici nel sito informatico comunale e da depositare presso gli uffici comunali per quindici giorni consecutivi."  
Se ci si limitasse ad una interpretazione alla lettera di questa norma sembrerebbe che gli unici titolati ad esser consultati sarebbero le associazioni di categoria dei balneatori. Premesse anche solo da un punto di vista logica uno strumento di pianificazione sull’uso di spazi pubblici pregiati sia sotto il profilo ambientale che sociale (come le spiagge) dovrebbe vedere comunque la convocazione di tutti gli interessi in campo compresi quelli ambientali (vedi associazioni ambientaliste) ma anche dei fruitori di questi spazi cioè i cittadini organizzati o meno in comitati.

Ma al di la di questo aspetto genericamente di principio il tentativo di escludere una partecipazione/consultazione larga nel processo di approvazione del Progetto di Utilizzo Comunale delle aree del demanio marittimo cozza contro due normative:

La normativa sull'accesso civico
Senza andare a cercare la nuova normativa che ha modificato il dlgs 33/2013, già con la Delibera CIVIT ( n. 50/2013) “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” prevede la pubblicazione anche degli: 
1.schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione  
2.delibere di  adozione. 
Quindi leggendo in modo integrato i punti 1 e 2 è chiaro che la proposta di Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime concordata con le associazioni di categoria  andava resa subito pubblica a prescindere da quanto afferma la norma regionale con la possibilità quindi di presentare osservazioni  

La direttiva sulla partecipazione del pubblico ai piani e programmi a rilevanza ambientale
Si tratta della Direttiva 2003/35 del 26 maggio 2003 (QUI). Ora come abbiamo visto l’atto comunale di cui stiamo trattando ha certamente valenza urbanistica perché definisci a livello puntuale spazi e modalità di utilizzo di aree pubbliche sia pure in attuazione del PUD regionale, non solo ma questo atto comunale ha sicuramente una valenza ambientale se non altro perché interviene in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali. Ebbene questa Direttiva disciplina proprio le modalità di partecipazione del pubblico a piani e programmi come quello di cui stiamo trattando. In particolare:
a) il pubblico sia informato,attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici,se disponibili,di qualsiasi proposta relativa a tali piani o programmi o alla loro modifica o riesame,e siano rese accessibili al pubblico le informazioni relative a tali proposte,comprese tra l'altro le informazioni sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente a cui possono essere sottoposti osservazioni o quesiti;
b) il pubblico possa esprimere osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi;
c)nell'adozione di tali decisioni,si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione del pubblico;
d)  dopo un esame delle osservazioni e dei pareri del pubblico” l'autorità competente faccia ragionevoli sforzi per informare il pubblico in merito alle decisioni adottate e ai motivi e alle considerazioni su cui le stesse sono basate, “includendo informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico”;
e) vengano fissate scadenze adeguate che garantiscano  che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione dei cittadini di cui alle lettere precedenti.
Queste modalità partecipative previste dalla Direttiva 2003/35 non sono applicabili solo ad alcune tipologie di piani e progetti sottoposti a VAS, tra i quali peraltro non rientra di certo il Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree demaniali marittime di cui stiamo trattando in questo post. Il che significa che anche se questo atto comunale non fosse sottoponibile a VAS (ma vedremo più avanti che non è così) sarebbero quindi applicabili gli indirizzi partecipativi di questa Direttiva.


  
LA QUESTIONE DELLA VAS
Sulla applicabilità della VAS all’atto comunale in questione, vedendo come la Regione Liguria si è s mossa per altri progetti di utilizzo comunale delle aree demaniali  marittime (es. Levanto e Portovenere) si tende ad interpretare questo strumento di programmazione dell'uso del demanio marittimo come un progetto quindi non sottoponibile a  VAS ma al massimo a VIA in relazione alle singole opere previste e sempre che queste rientrano nelle categorie elencate negli allegati, di competenza regionali, del DLgs 152/2006. A mio avviso  trattasi di interpretazione non fondata giuridicamente proprio per la natura di questo atto come ho spiegato in precedenza in questo post.

Comunque la conferma definitiva che siamo di fronte, anche nel caso del Progetto di Utilizzo Comunale delle aree demaniali marittime, di uno strumento di pianificazione territoriale (sia pure attuativo) viene proprio dalle delibere di approvazione di altri Progetti simili in Liguria. Infatti in varie delibere di approvazione dei Progetti di Utilizzo Comunale (es. Portovenere) si afferma che se il Progetto interessasse aree soggette alla Direttiva Habitat (anche contermini) o aree protette allora  la verifica di VAS sarebbe necessaria. Questa è la dimostrazione che gli stessi estensori di queste delibere non sono fino in fondo convinti di quello che scrivono, infatti se si trattasse di un mero progetto, che ci siano o meno aree SIC, la VAS non sarebbe applicabile ma al massimo la VIA.  Invece scrivendo quanto sopra le suddette delibere applicano una norma tipica della procedura di VAS in particolare
Non solo ma se andiamo a vedere altre Regioni i piani comunali di utilizzo delle coste e aree di demanio marittimo in generale sono assoggettate a VAS, produco qui solo due esempi che conoscono direttamente per i Comuni di Bagheri e di Barletta si fa la VAS su indirizzo della regione che lo impone)... .    



CONCLUSIONI
Insomma da quanto sopra esposto si evince che non si tratta di "sentire" comitati e associazioni (magari con qualche incontrino informale) sempre che questo avvenga ma i organizzare un vero percorso di coinvolgimento della comunità locale secondo gli indirizzi delle norme europee citate e soprattutto di sottoporre il Progetto di Utilizzo Comunale delle aree del demanio marittimo ad un corretto processo di valutazione ambientale economico e sociale e nella Valutazione parte integrante è proprio il processo partecipativo visto che la VAS è un processo di apprendimento collettivo sugli usi di un dato territorio!

Nessun commento:

Posta un commento