L’assessore Mori, del Comune della Spezia, non si
smentisce quanto a supponenza e ignoranza e anche oggi sul Secolo XIX dichiara
che comunque il Comune deve andare avanti sul progetto di Piazza Verdi a
prescindere da quello che pensa la Soprintendenza Archeologica e la Direzione
generale Archeologia del Ministero per i Beni Culturali.
Quello che afferma l’assessore
non risponde al vero. Voglio ricordare all’Assessore come funziona la procedura
di verifica dell’interesse archeologico che peraltro si sarebbe dovuta eseguire molto prima e ciò non è stato per responsabilità della Amministrazione
Federici, vedi QUI (a proposito di chi produce
inefficienza e ritardi nelle opere pubbliche cittadine).
LA VERIFICA DELL’INTERESSE
ARCHEOLOGICO E IL CODICE DEGLI APPALTI
Le norme di riferimento sono l’articolo 96 del Codice degli Appalti
Pubblici e la Circolare Ministeriale n.10 del 12 giugno 2012
L’articolo 96 del
Codice degli Appalti recita: “La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si articola in due fasi…… :
a) prima fase, integrativa della
progettazione preliminare:
1)
esecuzione di carotaggi;
2)
prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi
archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area
interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della
progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche
in estensione.”
COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI VERIFICA DELL’INTERESSE
ARCHEOLOGICO
Con Circolare n.10 del 12 giugno 2012 (
vedi QUI) la
Direzione Generale delle Antichità del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali aveva disciplinato sotto il profilo tecnico operativo le due fasi
descritte nel sopra citato articolo 96.
1. Acquisire i documenti utili per la verifica contenuti
negli archivi storici della Soprintendenze sia a livello regionale che locale
2. La documentazione storica dovrà essere inserita nel fascicolo
archeologico da allegare al progetto preliminare (nel caso in esame il
progetto di riqualificazione di Piazza Verdi). Il fascicolo archeologico dovrà
essere redatto secondo modelli standard predisposti dal Ministero dei Beni
Culturali.
3. Se sull’area esistono già ampie documentazioni sulla
storia della stessa il fasciolo archeologico potrà essere semplificato sulla
base di un confronto tra Soprintendenza e Stazione Appaltante con i progettisti
(nel nostro caso Comune di Spezia e Buren Vannetti)
4. Il responsabile della istruttoria (un archeologo) esamina
progetto e il fascicolo allegato e stende una relazione motivata sulla base
della quale il Soprintendente decide o meno di avviare la procedura di verifica
5. Nel caso affermativo è prevista la possibilità di un
accordo tra Soprintendenza e Stazione Appaltante (nel nostro caso il Comune),
prima giocava un ruolo anche la Direzione Regionale ora superata dalla riforma
della organizzazione periferica del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali. In detto accordo, predisposto sulla base delle indicazioni della
Soprintendenza, è possibile graduare la complessità della procedura, in ragione
della tipologia e dell’entità dei lavori, anche riducendo le fasi e i contenuti
del procedimento, e disciplinare le forme di documentazione e di divulgazione
della indagine.
6. In una prima fase possono essere previste, una volta
avviata la procedura di verifica secondo le modalità descritte nei punti
precedenti, indagini geognostiche e di saggi archeologici tali da assicurare
una campionatura dell’area interessata. Tale campionatura va definita
preliminarmente anche sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo
archeologico e nell’eventuale accordo di cui al punto precedente. Si tratta
comunque di indagini non invasive.
7. i veri e propri sondaggi archeologici (trincee o saggi di
maggiore entità) andranno effettuati solo in caso di anomalie che possano
emergere dalle indagini non invasive di cui al punto 6.
8. chiusa la prima fase, sulla base dell’indagine di cui
sopra, il funzionario archeologo responsabile della istruttoria predispone una
relazione interna per il Sopritendente,
9. sulla base del contenuto della relazione del funzionario
archeologo quindi ci sono tre possibilità:
9.1. In assenza degli
elementi archeologicamente significativi[1] la
procedura si ritiene terminata e il Soprintendente rilascia il parere
conclusivo che
accerta l'insussistenza
dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori.
9.2. Nel
caso in cui emergano elementi archeologicamente significativi per i quali sono
possibili interventi di reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e
musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento, la
soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la
conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro
contesto
9.3. nel
caso in cui emergano complessi la cui conservazione non può essere altrimenti
assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in
sito, il soprintendente inserisce prescrizioni nei provvedimenti di
assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero
per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di
cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del
paesaggio.
CONCLUSIONI
RISPETTO AL PROGETTO DI PIAZZA VERDI
Quindi alla luce di quanto sopra:
se
siamo nella ipotesi 9.1. non succede
nulla , il progetto Buren Vannetti andrà avanti;
se
siamo nella ipotesi 9.2. il progetto
dovrà essere rivisto per rispettare le emergenze archeologiche da tutelare in
sito
se
siamo nella ipotesi 9.3. la piazza
verrà vincolata da un punto di vista archeologico e il progetto sarà bloccato.
Tutto questo richiede che la procedura ex lege sopra
descritta sia svolta compiutamente. Nel frattempo l’assessore e gli uffici
comunali stiano al loro posto…… ovviamente se l’Amministrazione decidesse di
andare avanti con i lavori sulla piazza prima della conclusione della suddetta
procedura commetterebbe non più una illegittimità ma un reato ad esempio quello
di abuso di ufficio ex articolo 323 del codice penale. Tutto il resto sono chiacchiere da bulli di
periferia indegne di un amministratore pubblico.
[1]
Per elementi archeologicamente significativi si
intende la presenza certa di livelli di frequentazione, strutture e/o materiali
archeologici.
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