lunedì 20 aprile 2015

La nuova legge ligure, gli alberi monumentali urbani e i filari di pini abbattuti

Il Consiglio Regionale della Liguria quasi a fine legislatura ha approvato una norma (articolo 21 della Legge Regionale 12/2015) che introduce nella nostra Regione l’albero monumentale urbano.   
Si tratta della attuazione di una legge nazionale la n. 10/2013. Questa legge nazionale (vedi QUI) all’articolo 7,  e ad integrazione delle vigenti norme regionali vigenti,   stabilisce disposizioni per la tutela degli alberi monumentali. In particolare questa norma prevede un periodo istruttorio per il censimento degli alberi monumentali in Italia con il coinvolgimento dei Comuni e delle Regioni.

La legge regionale ligure nel definire l’albero monumentale urbano riprende pedissequamente la definizione della legge nazionale:
“a)l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.”


La legge regionale però non risolve il problema di diritto transitorio che già poneva la legge nazionale.
Infatti la legge nazionale prevede che “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni Città,sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di alberi monumentali urbani

La legge regionale si limita ad affermare che “secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, redige l’elenco regionale sulla base dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e lo trasmette al Corpo forestale dello Stato cui compete la gestione degli alberi monumentali”.

La domanda che sorge in automatico è la seguente: in attesa del decreto ministeriale e del censimento dei comuni e relativa redazione dell’elenco degli alberi monumentali urbani da parte della Regione, cosa succede al patrimonio arboreo urbano?

La questione si era già posta per il filare dei pini di Piazze Verdi che chiaramente avrebbe potuto rientrare nella nozione di albero monumentale urbano sia ai sensi della legge nazionale che di quella, ora regionale.  Ma come sappiamo il filare non c’è più da tempo (ne avevo trattato QUI
http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/2013/06/progetto-pza-verdi-la-legge-sugli.html
.

In sostanza, come dimostra il caso del filare dei pini di Piazza Verdi, senza una norma transitoria di salvaguardia si rischia che in attesa di decreto e censimenti vari, nei vari Comuni vengano abbattuti alberi o filari che sicuramente rientreranno nella dizione di albero monumentale urbano sopra riportata.
In questo caso verrebbe lesa la ratio della legge nazionale  e ora di quella regionale che è quella di porre una tutela immediata degli alberi monumentali, ratio suffragata dalla introduzione della definizione appunto di tale specie vegetale vincolata.
  
In altri termini almeno la nuova legge regionale, proprio alla luce del caso di Piazza Verdi, avrebbe dovuto stabilire un obbligo per i Comuni di effettuare in tempi brevissimi e perentori il censimento  e nel frattempo di non distruggere tutti quegli alberi urbani che possano anche solo potenzialmente rientrare nella definizione di albero monumentale delle due leggi nazionale e regionale.
La norma transitoria sarebbe coerente anche con la definizione generale di tutela degli alberi monumentali secondo la legge ligure forestale (che viene integrata appunto dalla citata nuova norma regionale) e che stabilisce il principio per cui gli alberi monumentali sono considerati tutelabili ex se :” ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione.” Ex se vuol dire che l'apposizione del vincolo di tutela non richiede, una volta inseriti gli alberi o i filari negli elenchi comunali e poi regionali, una particolare istruttoria come invece avviene per i beni soggetti a vincolo secondo il Codice dei Beni Culturali.

Peraltro che il ragionamento sopra esposto sia fondato giuridicamente, nel senso di una tutela preventiva degli alberi monumentali urbani, lo si ricava anche dai principi generali del diritto. Infatti secondo la giurisprudenza costituzionale, “il legislatore ordinario può, nel rispetto di tale limite, emanare norme retroattive, purché trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere dalle leggi precedenti, se queste condizioni sono osservate, la retroattività, di per se da sola, non può ritenersi elemento idoneo ad integrare un vizio della legge” (sent. n.432 del 1997).
 
Nel frattempo comunque il Comune di Spezia, senza attendere la legge regionale, avrebbe potuto attivarsi per realizzare il censimento che era, come visto sopra, già previsto dalla legge nazionale. Ciò poteva essere fatto a prescindere dal decreto ministeriale previsto dalla legge nazionale (come sopra riportato).  Cosa che ad esempio ha fatto il Comune di Bologna, vedi QUI


Il Comune di Bologna specifica ancora meglio di quanto non faccia la legge regionale ligure il significato di albero monumentale: “Un albero monumentale non è, infatti, solo un “grande albero di bell’aspetto”, ma lo si può considerare quasi un "sopravvissuto", la testimonianza di un paesaggio, di un ecosistema, di un uso del suolo e di una precisa fase della vita degli uomini che attraverso le generazioni l’hanno piantato, accudito e a vario titolo goduto.” Vi ricorda un filare particolare spezzino questa definizione?

2 commenti:

  1. il decreto interministeriale è del 23/10/2014
    http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/notizie/primo-piano/Decreto231014AlberimonumentaliGU268181114.pdf

    RispondiElimina