Il
Consiglio Regionale della Liguria quasi a fine legislatura ha approvato una
norma (articolo 21 della Legge Regionale
12/2015) che introduce nella nostra Regione l’albero monumentale
urbano.
Si
tratta della attuazione di una legge
nazionale la n. 10/2013. Questa legge nazionale (vedi QUI) all’articolo
7, e ad integrazione delle vigenti norme regionali vigenti,
stabilisce disposizioni per la tutela
degli alberi monumentali. In particolare questa norma prevede un periodo
istruttorio per il censimento degli alberi monumentali in Italia con il
coinvolgimento dei Comuni e delle Regioni.
La
legge regionale ligure nel definire l’albero monumentale urbano riprende
pedissequamente la definizione della legge nazionale:
“a)l’albero ad alto fusto isolato o
facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate
ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come
rari esempi di maestosità e longevità per età o dimensioni, o di
particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della
specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti
dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le
alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale,
ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in
particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali
ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.”
La
legge regionale però non risolve il problema di diritto transitorio che già
poneva la legge nazionale.
Infatti
la legge nazionale prevede che “Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata Stato Regioni Città,sono stabiliti i principi e i criteri direttivi
per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la
redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni
degli elenchi di alberi monumentali urbani”
La legge regionale
si limita ad affermare che “secondo le modalità
stabilite dalla Giunta regionale, redige l’elenco regionale sulla base dei dati
risultanti dal censimento operato dai comuni e lo trasmette al Corpo forestale
dello Stato cui compete la gestione degli alberi monumentali”.
La
domanda che sorge in automatico è la seguente: in attesa del decreto
ministeriale e del censimento dei comuni e relativa redazione dell’elenco degli
alberi monumentali urbani da parte della Regione, cosa succede al patrimonio arboreo
urbano?
La
questione si era già posta per il filare dei pini di Piazze Verdi che
chiaramente avrebbe potuto rientrare nella nozione di albero monumentale urbano
sia ai sensi della legge nazionale che di quella, ora regionale. Ma come sappiamo il filare non c’è più da
tempo (ne avevo trattato QUI
http://notedimarcogrondacci.blogspot.it/2013/06/progetto-pza-verdi-la-legge-sugli.html
.
In
sostanza, come dimostra il caso del filare dei pini di Piazza Verdi, senza una
norma transitoria di salvaguardia si rischia che in attesa di decreto e
censimenti vari, nei vari Comuni vengano abbattuti alberi o filari che
sicuramente rientreranno nella dizione di albero monumentale urbano sopra riportata.
In questo caso verrebbe
lesa la ratio della legge nazionale e
ora di quella regionale che è quella di porre una tutela immediata
degli alberi monumentali, ratio suffragata dalla introduzione della definizione
appunto di tale specie vegetale vincolata.
In altri termini
almeno la nuova legge regionale, proprio alla luce del caso di Piazza Verdi, avrebbe dovuto stabilire un obbligo per i Comuni di
effettuare in tempi brevissimi e perentori il censimento e nel frattempo di non distruggere tutti
quegli alberi urbani che possano anche solo potenzialmente rientrare nella
definizione di albero monumentale delle due leggi nazionale e regionale.
La norma
transitoria sarebbe coerente anche con la definizione generale di tutela degli
alberi monumentali secondo la legge ligure forestale (che viene integrata
appunto dalla citata nuova norma regionale) e che stabilisce il principio per
cui gli alberi monumentali sono considerati
tutelabili ex se :” ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di
particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della
Regione.” Ex se vuol dire che l'apposizione del vincolo di tutela non richiede, una
volta inseriti gli alberi o i filari negli elenchi comunali e poi regionali, una particolare istruttoria come invece avviene
per i beni soggetti a vincolo secondo il Codice dei Beni Culturali.
Peraltro che il ragionamento sopra esposto
sia fondato giuridicamente, nel senso di una tutela preventiva degli alberi
monumentali urbani, lo si ricava anche
dai principi generali del diritto. Infatti secondo la giurisprudenza
costituzionale, “il legislatore ordinario può,
nel rispetto di tale limite, emanare norme retroattive, purché trovino adeguata
giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto
con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere
arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere dalle leggi
precedenti, se queste condizioni sono osservate, la retroattività, di per se da
sola, non può ritenersi elemento idoneo ad integrare un vizio della legge” (sent. n.432
del 1997).
Nel
frattempo comunque il Comune di Spezia, senza attendere la legge regionale,
avrebbe potuto attivarsi per realizzare il censimento che era, come visto
sopra, già previsto dalla legge nazionale. Ciò poteva essere fatto a
prescindere dal decreto ministeriale previsto dalla legge nazionale (come sopra
riportato). Cosa che ad esempio ha fatto
il Comune di Bologna, vedi QUI.
Il
Comune di Bologna specifica ancora meglio di quanto non faccia la legge
regionale ligure il significato di albero monumentale: “Un albero monumentale non è, infatti, solo un “grande albero di bell’aspetto”, ma lo si può considerare quasi un "sopravvissuto", la testimonianza di un paesaggio, di un ecosistema, di un uso del suolo e di una precisa fase della vita degli uomini che attraverso le generazioni l’hanno piantato, accudito e a vario titolo goduto.” Vi ricorda un filare particolare spezzino questa definizione?
il decreto interministeriale è del 23/10/2014
RispondiEliminahttp://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/notizie/primo-piano/Decreto231014AlberimonumentaliGU268181114.pdf
grazie per il link :-)
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