sabato 24 novembre 2012

Affumicati vivi? L’arroganza della Marina Militare , l’ignavia di Sindaco, Arpal, Asl!

L’associazione Murati Vivi, vedi QUI,  sta segnalando, da giorni, l’ennesima anomalia di comportamento da parte delle autorità militari. In particolare, nell’area della banchina di fronte al quartiere di Marola, si sta svolgendo una attività di demolizione di una vecchia bettolina.
Questa attività ha prodotto esalazioni ed emissioni odorigene senza che alcuna autorità militare o civile, preposta ai controlli di prevenzione sanitaria e ambientale, sia intervenuta.

Solo ieri (23/11 c.a.) l’ASL sembra sia intervenuta a fare dei controlli nell’area dove si svolge la demolizione della nave, ovviamente il cantiere era fermo e "sembra" che non siano state rilevate anomalie.

In realtà, già da queste reticenze e azioni ritardate, emerge una grave inadeguatezza, per non usare un termine forse più efficace: “non curanza”, delle autorità preposte ai controlli (ASL, ARPAL, Sindaco del Comune di Spezia). Infatti basta analizzare la normativa in materia per capire che queste autorità avrebbe dovuto intervenire subito, insieme con le preposte autorità militari (Comando carabinieri tutela dell'ambiente e Capitaneria di Porto), almeno per la parte di loro competenza: le emissioni in area comunale (quindi non militare) che hanno investito per giorni anche la scuola elementare  di Marola.

Vediamo come funziona la normativa in questo caso e quali sono i compiti di autorità civili e militari.........


LE EMISSIONI AERIFORMI
Secondo il  DLgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) nonché  secondo  l'articolo 272, comma 5, del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 (TU ambiente),  il titolo I della parte V di quest’ultimo DLgs (prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività)  non si applica agli impianti direttamente destinati alla difesa nazionale.
Ora risulta chiaro come l’attività in oggetto, la demolizione di una bettolina, non costituisca direttamente un impianto destinato alla difesa nazionale. 
Non solo ma sempre il suddetto DLgs 152/2006 si applica anche alle singole attività che producono emissioni in atmosfera di tipo diffuso (articolo 269).
Inoltre la suddetta attività non rientra tra quelle che non richiedono apposita autorizzazione alle emissioni (elencate nella parte 1 dell’allegato IV alla Parte V del DLgs 152/2006)

Quindi l’attività di demolizione di cui stiamo parlando deve essere stata autorizzata altrimenti si potrebbe realizzare la fattispecie di reato di cui al comma 1 articolo 279 del DLgs 152/2006. Ma le emissioni nell'aria,  che hanno certamente in questi giorni superato la normale tollerabilità per la salute umana, possono altresì realizzare la fattispecie di cui all’articolo 674 del Codice Penale (getto di cose pericolose) che si produce a prescindere dal rispetto o meno dei limiti di legge dei singoli inquinanti. 
Tutti reati perseguibili dalla autorità giudiziaria ordinaria come dimostra il caso del poligono militare di Quirri in Sardegna, anche perché reati in cui soggetti passivi  sono e/o potrebbero essere civili.



LA GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLA DEMOLIZIONE DELLA BETOLINA
La giurisprudenza univoca (es. Cass. Sez. III n. 34768 del 13 settembre 2007) ha avuto modo di affermare, in relazione alla attività di demolizione di una nave,  che pur non essendo rifiuto la nave in se,  si considerano rifiuti:  le sostanze, i prodotti, le  materie, che sono prodotte dalla demolizione e sono destinate al recupero o allo smaltimento. In particolare secondo la voce GC 030, prevista dall’allegato III al Regolamento (CE) n. 1013/2006 (testo e commento vedi QUI) relativo alle spedizioni di rifiuti, le: “Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali serviti al loro funzionamento possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi”.

Ora chi effettua la demolizione in se della nave non è obbligato ad avere la autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ma comunque occorre una autorizzazione al soggetto sub delegato a tale attività.  Esiste questa autorizzazione? I rifiuti dove finiranno? Attualmente sono stoccati in modo corretto rispetto alla vigente normativa? Domande che aspettano risposte dalla autorità di vigilanza sia civili che militari. 

Occorre inoltre considerare che l’art. 184, comma 5-bis, del DLgs. 152/2006, assoggetta alla normativa sui rifiuti recata dalla parte quarta dello stesso codice anche i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali. Nel campo di applicazione del comma 5-bis dell’art. 184 rientrano anche le “navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare
In attuazione delle disposizioni citate, il Ministero della difesa ha provveduto, con D.M. 22 ottobre 2009, a dettare le procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti, e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. L’art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale dispone che si definiscono rifiuti “le sostanze o gli oggetti di cui l'Amministrazione della difesa si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi previa adozione di decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto”. Decreto dirigenziale emesso ex DLgs 165/2001 sull’ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e ai sensi del rispettivo ordinamento per il personale delle Forze armate. 
Infine  rifiuti così definiti dalla procedura sopra descritta possono essere depositati temporaneamente nell’area militare solo a condizione che vengano rispettate le norme  previste dal Decreto Ministero Difesa 22 ottobre 2009:
a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,   policlorodibenzofenoli in quantità superiori a 2,5  ppm,  né policlorobifenili e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
b) i rifiuti sono raccolti nel deposito temporaneo e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, a seguito dell'adozione  del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto secondo l’ordinamento del personale delle Forze Armate
c) il deposito temporaneo è effettuato per categorie omogenee  e nel rispetto  delle  relative  norme  tecnico-militari,  nonché  nel rispetto delle norme che  disciplinano  il  deposito  delle  sostanze pericolose in essi eventualmente contenute. 


COMPITI DELLE AUTORITÀ CIVILI
ASL ed Arpal sicuramente per le emissioni aeriformi che hanno raggiunto i civili residenti nel quartiere di Marola, potevano e dovevano intervenire immediatamente per verificare l’esistenza di un rischio per la salute per i residenti ed in primo luogo per gli alunni della scuola elementare. Lo hanno fatto in ritardo, l’Asl, e male intervenendo solo dopo giorni di emissioni anomale e solo con l’attività di demolizione sospesa e senza effettuare rilievi nell’area civile e soprattutto senza comunicare pubblicamente (come previsto dalla normativa sull’accesso alle informazioni ambientali) i risultati del loro sopralluogo, le autorizzazioni  e le prescrizioni ( se esistenti) previste per la attività di demolizione.
Non solo ma il Sindaco, nella sua qualità di massima autorità sanitaria sul territorio comunale, poteva e doveva:
1. verificare immediatamente l’esistenza delle autorizzazioni e delle relative prescrizioni sia per le emissioni aeriformi che per la gestione dei rifiuti
2. chiedere alle autorità militari di vigilanza la verifica del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle suddette autorizzazioni nonché delle norme di legge citate in precedenza in questo post, per la parte riguardante l'area militare 
3. utilizzare Asl e ed Arpal per verificare il rispetto delle prescrizioni della autorizzazione alle emissioni per la parte ricadente in area civile. 
3. chiedere di verificare, alle autorità militari di vigilanza, il rispetto delle norme sul deposito temporaneo dei rifiuti nell’area interessata dalla demolizione
4. infine visti i propri poteri di ordinanza, quale ufficiale di governo, in materia di prevenzione e tutela della salute, e considerati i rischi diretti sulla popolazione civile, verificare la possibilità di esercitare tali poteri previa diffida a continuare l’attività di demolizione in violazione della legge.  



LA BONIFICA DIMENTICATA: LA DISCARICA DI CAMPO IN FERRO
L’attività di demolizione si svolge in area non certo lontana dalla discarica di campo in ferro dove la bettolina ora soggetta a demolizione sostava da tempo.
Come è noto i rifiuti pericolosi peraltro anche radioattivi, come dimostrò la perizia propedeutica al sequestro e alla successiva messa in sicurezza provvisoria dell’area, stoccati in questa località del nostro golfo (vicina a Marola) non sono mai stati rimossi. Tutto questo in violazione del Decreto Ministeriale  22/10/2009 .
Secondo questo decreto, se i rifiuti contenuti in siti di bonifica di aree militari rientrano nelle categorie di cui ad un altro Decreto (sui rifiuti da armamenti e sistemi di difesa) , devono essere rimossi secondo delle procedure speciali disciplinate dal sopra citato Decreto 22/10/2009. In sostanza secondo questo decreto del 2009 il Comandante dell’Arsenale Militare dovrebbe verificare che non ci sia inquinamento in atto, se questo fosse dimostrato (con il superamento delle concentrazioni di soglia di rischio dei vari inquinanti (ex allegato 1 allaparte IV del DLgs 152/2006) dovrebbe presentare un progetto di bonifica, certificato dalla Amministrazione della Difesa ma con il coinvolgimento della Provincia. Il controllo di tutto ciò è del Comando dei Carabinieri tutela dell’ambiente.
Non risulta al sottoscritto che tale procedura sia mai stata avviata o sollecitata da Comune e Provincia della Spezia. 



COME SEMPRE I NOSTRI POTERI PUBBLICI SONO FORTI CON I DEBOLI E DEBOLI CON I FORTI……ANCORA PER QUANTO GLI SPEZZINI POTRANNO TOLLERARE TUTTO CIÒ ?


P.S. 
Per un esame della normativa sulla gestione dei rifiuti e sulle bonifiche da siti inquinati di aree militari vedi al seguente LINK .



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