Questa attività ha prodotto esalazioni ed emissioni odorigene senza
che alcuna autorità militare o civile, preposta ai controlli di prevenzione
sanitaria e ambientale, sia intervenuta.
Solo ieri (23/11 c.a.) l’ASL
sembra sia intervenuta a fare dei controlli nell’area dove si svolge la
demolizione della nave, ovviamente il cantiere era fermo e "sembra" che non siano
state rilevate anomalie.
In realtà, già da queste reticenze e azioni ritardate, emerge una grave
inadeguatezza, per non usare un termine forse più efficace: “non curanza”, delle autorità preposte ai controlli
(ASL, ARPAL, Sindaco del Comune di Spezia). Infatti basta analizzare la
normativa in materia per capire che queste autorità avrebbe dovuto intervenire
subito, insieme con le preposte autorità militari (Comando carabinieri tutela dell'ambiente e Capitaneria di Porto), almeno per la parte di loro
competenza: le emissioni in area comunale (quindi non militare) che hanno
investito per giorni anche la scuola elementare
di Marola.
Vediamo come funziona la normativa in questo caso e quali sono i compiti di autorità civili e militari.........
LE EMISSIONI AERIFORMI
Secondo il DLgs 15 marzo 2010, n.
66 (Codice dell'ordinamento militare) nonché secondo l'articolo 272, comma 5, del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 (TU ambiente), il titolo I della parte V di quest’ultimo DLgs
(prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività)
non si applica agli impianti direttamente
destinati alla difesa nazionale.
Ora risulta chiaro come l’attività in oggetto, la
demolizione di una bettolina, non
costituisca direttamente un impianto destinato alla difesa nazionale.
Non solo ma sempre il suddetto DLgs 152/2006 si
applica anche alle singole attività che producono emissioni in atmosfera di
tipo diffuso (articolo 269).
Inoltre la suddetta attività non rientra tra
quelle che non richiedono apposita autorizzazione alle emissioni (elencate
nella parte 1 dell’allegato IV alla Parte V del DLgs 152/2006)
Quindi l’attività di demolizione di cui stiamo
parlando deve essere stata autorizzata altrimenti si potrebbe realizzare la fattispecie di
reato di cui al comma 1 articolo 279 del DLgs 152/2006. Ma le emissioni nell'aria, che
hanno certamente in questi giorni superato la normale tollerabilità per la
salute umana, possono altresì realizzare la fattispecie di cui all’articolo 674 del Codice
Penale (getto di cose pericolose) che si produce a prescindere dal rispetto o
meno dei limiti di legge dei singoli inquinanti.
Tutti reati perseguibili dalla
autorità giudiziaria ordinaria come dimostra il caso del poligono militare di Quirri in Sardegna,
anche perché reati in cui soggetti passivi
sono e/o potrebbero essere civili.
LA
GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLA DEMOLIZIONE DELLA BETOLINA
La giurisprudenza univoca (es. Cass. Sez. III n. 34768 del 13
settembre 2007) ha avuto modo di affermare, in relazione alla attività di
demolizione di una nave, che pur non
essendo rifiuto la nave in se, si considerano rifiuti: le sostanze, i prodotti, le materie, che sono prodotte dalla demolizione
e sono destinate al recupero o allo smaltimento. In particolare secondo la voce GC 030, prevista dall’allegato III al
Regolamento (CE) n. 1013/2006 (testo e commento vedi QUI) relativo alle spedizioni di rifiuti, le: “Navi ed altre strutture galleggianti
destinate alla demolizione, adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di
altri materiali serviti al loro funzionamento possono essere classificati come
sostanze o rifiuti pericolosi”.
Ora chi effettua la
demolizione in se della nave non è obbligato ad avere la autorizzazione alla
gestione dei rifiuti, ma comunque occorre una autorizzazione al soggetto sub
delegato a tale attività. Esiste questa autorizzazione? I rifiuti dove finiranno? Attualmente sono stoccati in modo corretto rispetto alla vigente normativa? Domande che aspettano risposte dalla autorità di vigilanza sia civili che militari.
Occorre
inoltre considerare che l’art. 184, comma 5-bis, del DLgs. 152/2006, assoggetta alla normativa sui rifiuti
recata dalla parte quarta dello stesso codice anche i sistemi d'arma, i mezzi,
i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed
alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa,
nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono
immagazzinati i citati materiali. Nel campo di applicazione del comma 5-bis
dell’art. 184 rientrano anche le “navi
e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare”
In
attuazione delle disposizioni citate, il Ministero della difesa ha provveduto,
con D.M. 22 ottobre 2009, a dettare le procedure
per la gestione dei materiali e dei rifiuti, e la bonifica dei siti e
delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla
sicurezza nazionale. L’art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale dispone
che si definiscono rifiuti “le sostanze o
gli oggetti di cui l'Amministrazione della difesa si disfi, abbia deciso o
abbia l'obbligo di disfarsi previa adozione di decreto dirigenziale di
dichiarazione di rifiuto”. Decreto dirigenziale emesso ex DLgs 165/2001
sull’ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e ai sensi del
rispettivo ordinamento per il personale delle Forze armate.
Infine rifiuti così definiti dalla procedura sopra
descritta possono essere depositati temporaneamente nell’area
militare solo a condizione che vengano rispettate le norme previste dal Decreto Ministero Difesa 22 ottobre 2009:
a)
i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantità
superiori a 2,5 ppm, né policlorobifenili e policlorotrifenili in
quantità superiore a 25 ppm;
b)
i rifiuti sono raccolti nel deposito temporaneo e avviati alle operazioni di
recupero o di smaltimento, a seguito dell'adozione del decreto dirigenziale di dichiarazione di
rifiuto secondo l’ordinamento del personale delle Forze Armate
c)
il deposito temporaneo è effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle
relative norme tecnico-militari, nonché
nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito
delle sostanze pericolose in essi
eventualmente contenute.
COMPITI DELLE
AUTORITÀ CIVILI
ASL ed Arpal sicuramente per le emissioni aeriformi che hanno raggiunto i
civili residenti nel quartiere di Marola, potevano e dovevano intervenire
immediatamente per verificare l’esistenza di un rischio per la salute per i residenti
ed in primo luogo per gli alunni della scuola elementare. Lo hanno fatto in
ritardo, l’Asl, e male intervenendo solo dopo giorni di emissioni anomale e
solo con l’attività di demolizione sospesa e senza effettuare rilievi nell’area
civile e soprattutto senza comunicare pubblicamente (come previsto dalla
normativa sull’accesso alle informazioni ambientali) i risultati del loro
sopralluogo, le autorizzazioni e le
prescrizioni ( se esistenti) previste per la attività di demolizione.
Non
solo ma il Sindaco, nella sua
qualità di massima autorità sanitaria sul territorio comunale, poteva e doveva:
1. verificare
immediatamente l’esistenza delle autorizzazioni e delle relative prescrizioni
sia per le emissioni aeriformi che per la gestione dei rifiuti
2. chiedere alle autorità militari di vigilanza la verifica del mancato
rispetto delle prescrizioni contenute nelle suddette autorizzazioni nonché delle norme di legge citate in precedenza in
questo post, per la parte riguardante l'area militare
3. utilizzare Asl e ed Arpal per verificare il rispetto delle prescrizioni della autorizzazione alle emissioni per la parte ricadente in area civile.
3. chiedere di verificare, alle autorità militari di vigilanza, il rispetto
delle norme sul deposito temporaneo dei rifiuti nell’area interessata dalla
demolizione
4. infine visti i propri
poteri di ordinanza, quale ufficiale di governo, in materia di prevenzione e
tutela della salute, e considerati i rischi diretti sulla popolazione civile,
verificare la possibilità di esercitare tali poteri previa diffida a continuare
l’attività di demolizione in violazione della legge.
LA BONIFICA
DIMENTICATA: LA DISCARICA DI CAMPO IN FERRO
L’attività di demolizione si svolge in area non certo
lontana dalla discarica di campo in ferro dove la bettolina ora soggetta a
demolizione sostava da tempo.
Come è noto i rifiuti pericolosi peraltro anche
radioattivi, come dimostrò la perizia propedeutica al sequestro e alla successiva messa in
sicurezza provvisoria dell’area, stoccati in questa località del nostro golfo
(vicina a Marola) non sono mai stati rimossi. Tutto questo in violazione del Decreto
Ministeriale 22/10/2009 .
Secondo questo decreto, se i rifiuti contenuti in siti di
bonifica di aree militari rientrano nelle categorie di cui ad un altro Decreto (sui
rifiuti da armamenti e sistemi di difesa) , devono essere rimossi secondo delle
procedure speciali disciplinate dal sopra citato Decreto 22/10/2009. In
sostanza secondo questo decreto del 2009 il Comandante dell’Arsenale Militare
dovrebbe verificare che non ci sia inquinamento in atto, se questo fosse
dimostrato (con il superamento delle concentrazioni di soglia di rischio
dei vari inquinanti (ex allegato 1
allaparte IV del
DLgs 152/2006) dovrebbe presentare un progetto di bonifica,
certificato dalla Amministrazione della Difesa ma con il coinvolgimento della
Provincia. Il controllo di tutto ciò è del Comando dei Carabinieri tutela
dell’ambiente.
Non risulta al sottoscritto che tale procedura sia mai
stata avviata o sollecitata da Comune e Provincia della Spezia.
COME
SEMPRE I NOSTRI POTERI PUBBLICI SONO
FORTI CON I DEBOLI E DEBOLI CON I FORTI……ANCORA PER QUANTO
GLI SPEZZINI POTRANNO TOLLERARE TUTTO CIÒ ?
P.S.
Per un esame della normativa sulla gestione dei rifiuti e sulle bonifiche da siti inquinati di aree militari vedi al seguente LINK .
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