lunedì 3 luglio 2023

Condizioni recupero materiale dragaggio: chiarimenti dal Ministero Ambiente

Il Ministero Ambiente ha risposto (QUI) ad un interpello (QUI) sulle questioni della gestione del materiale di dragaggio.

In sintesi, secondo il Ministero, le operazioni di recupero dei materiali di dragaggio devono sempre avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 184-quater, D.lgs. 152/2006 (QUI), anche qualora siano effettuate direttamente in sito/ciclo produttivo in quanto fino a completamento della procedura di detto articolo i materiali di dragaggio restano rifiuti e devono essere accompagnati nel loro trasporto dal FIR ((formulazione identificazione rifiuti ex art. 193 Dlgs 152/2006). La dichiarazione di conformità, pertanto, dovrà essere redatta all’esito delle operazioni di recupero, ma prima della verifica delle autorità competenti, ossia prima dell’ultimo adempimento utile per poter qualificare, ai sensi dell’art. 184-quater, D.lgs. 152/2006, come non rifiuti i materiali in parola.

Infine, i materiali di dragaggio possono essere collocati in siti diversi da casse di colmata.

Occorre precisare che la risposa del Ministero riguarda specificamente la procedura di legge delle operazioni di dragaggio ma al di la di questa normativa a seconda di dove avviene il dragaggio e di dove vengono smaltiti i materiali scavati possono scattare ulteriori normative ambientali da rispettare come nel caso del porto di Spezia, QUI

Di seguito le singole domande e relative risposte del Ministero.

 

DOMANDA 1: se il recupero diretto in sito/ciclo produttivo sia ammissibile e, in tal caso, se la dichiarazione di conformità di cui all’art. 184-quater, terzo comma, vada redatta sul materiale che mantiene la qualifica di rifiuto, atteso che il recupero definitivo avverrebbe solo con l’impiego nel sito/ciclo produttivo;

RISPOSTA 1: anche nelle ipotesi in cui le operazioni di recupero abbiano luogo direttamente in sito, il produttore o il detentore sono tenuti a predisporre una dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione deve dare conto, infatti, delle attività di recupero effettuate, del sito di destinazione e delle altre modalità di impiego previste. Si tratta, pertanto, di un documento da redigere all’esito delle procedure di recupero, ma prima dell’utilizzo del materiale, essendo funzionale a poter assicurare un suo corretto impiego. La dichiarazione di conformità contiene inoltre l’attestazione circa il rispetto dei criteri indicati dalla norma in argomento ed è redatta nel momento in cui produttore e detentore già possono affermare il rispetto dei presupposti e dei requisiti necessari e sufficienti per poter qualificare i materiali ai sensi dell’art. 184-quater del D.lgs. 152/2006. Il completamento dell’iter previsto è individuabile solo a valle della verifica delle autorità competenti ai sensi del comma 4, del citato articolo 184-quater.

 

 

DOMANDA 2: se, nelle suddette ipotesi, il deposito dei materiali dragati, in attesa delle verifiche delle autorità competenti di cui al quarto comma del, già richiamato, disposto normativo, debba avvenire obbligatoriamente presso il sito di scavo o sito intermediario, non potendosi, in forza di quanto previsto dal terzo comma, avviare i conferimenti presso il sito di utilizzo definitivo;

RISPOSTA 2: Con riguardo al deposito e alla movimentazione, è opportuno evidenziare come gli stessi permangano rifiuti - e, come tali, dovranno quindi essere custoditi e/o trasportati - sino al completamento della procedura di recupero e al soddisfacimento di tutti i presupposti e requisiti prescritti all’art. 184-quater, D.lgs.152/2006, ivi compreso, come già ricordato, quello riguardante le verifiche dell’autorità competente, entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione. In tal senso, si è, del resto, espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «poiché il successivo quinto comma prevede nella fase della movimentazione per il raggiungimento del sito di destinazione che i materiali di dragaggio debbano essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità e dal documento di trasporto (DDT), si trae da tale disposizione ulteriore conferma del fatto che, solo dopo l’osservanza dell’indicata procedura, i materiali che escono dall’impianto, senza quindi essere accompagnati dal FIR(formulazione identificazione rifiuti ex art. 193 Dlgs 152/2006), abbiano cessato di essere rifiuti» (Cass. pen., Sez. III, 02/07/2018, n. 29652)

 


DOMANDA 3: come debba avvenire la movimentazione dei suddetti materiali e, in particolare, se sia sempre necessario il FIR in quanto trattasi di materiali che mantengono la qualifica di rifiuto fino ad impiego nel sito/ciclo produttivo, oppure, se decorsi i termini di cui al quarto comma, sia possibile applicare la previsione di cui al quinto comma del citato disposto normativo;

RISPOSTA 3: Considerando quanto espresso nella domanda 2 ne consegue che, in attesa delle verifiche da parte delle autorità competenti, parte integrante della procedura di cui all’art. 184-quater, il materiale di dragaggio non può ancora considerarsi non rifiuto e, pertanto, deve sottostare alla relativa disciplina vigente in materia; come peraltro precisato dalla giurisprudenza secondo cui «la mancata verifica degli specifici adempimenti previsti dall’art. 184- quater D.Lgs. n. 152/2006 non consente di ritenere che i fanghi di dragaggio abbiano cessato la loro qualifica di rifiuti e possano conseguentemente essere trasportati senza il FIR, la cui presenza è imprescindibile ai fini della tracciabilità del rifiuto, e, insieme ad esso, alla dichiarazione di conformità, attestante a sua volta il regolare adempimento alla procedura di recupero» (Cass. pen., Sez. III, 09/11/2017, n. 29652). Ne deriva, altresì, che i materiali dragati, una volta sottoposti alle procedure di recupero nel rispetto dei presupposti e dei requisiti previsti dalla norma in esame, ossia, una volta compiute anche le verifiche delle autorità competenti ovvero decorso il termine a tal fine necessario, possono essere movimentati, in forza di quanto previsto al comma 5 dell’articolo in esame, con la già ricordata dichiarazione di conformità, il documento di trasporto ovvero la copia del contratto di trasporto

 

 

DOMANDA 4: se i siti di utilizzo finali, ammissibili in caso di recupero diretto, siano da individuarsi esclusivamente nelle casse di colmata o se, invece, siano ammessi anche altri siti di destinazione.

RISPOSTA 4: Con riguardo poi ai possibili siti di utilizzo finali, occorre specificare che il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (QUI), ha introdotto i commi 5-bis e 5-ter al citato art. 184-quater che consentono, previa autorizzazione delle Amministrazioni competenti, ulteriori ipotesi di riutilizzo, oltre alle casse di colmata, dei predetti materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.

N.B. sui siti dove collocare i materiali di dragaggio risulta rilevante la recente giurisprudenza della Cassazione (QUI).

 

 

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