L’Italia
con la legge n° 77 del 8 giugno 2023 (QUI) ha
aderito al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul
diritto di partecipare agli affari (decisioni) delle collettività locali, fatto
a Utrecht il 16 novembre 2009.
L’Italia
ha aderito a questo protocollo ed è un fatto positivo ma la realtà soprattutto
nei territori è esattamente il contrario: decisioni prese senza trasparenza,
normativa che impediscono o limitano la partecipazione del pubblico, deroghe (QUI) alle
procedure di legge che garantirebbero valutazione e decisioni nel rispetto
delle specificità dei singoli territori. Tutto questo soprattutto in campo ambientale
ma non solo.
Comunque,
anche questo strumento se utilizzato potrà aiutare a limitare questa strategia della
politica e dei poteri ufficiali che tratta i territori come dei contenitori.
Usiamolo
quindi questo Protocollo chiedendo alle amministrazioni pubbliche regionali,
locali di inserirne i principi nelle regole e nella prassi decisionale.
COME GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO SECONDO IL
PROTOCOLLO
L’articolo
2 del protocollo addizionale definisce le misure in base alle quali gli Stati
aderenti garantiscono la partecipazione delle collettività locali agli affari
pubblici:
1. la legittimazione delle collettività locali a permettere, promuovere e facilitare l’esercizio del diritto di partecipazione enunciato nel presente Protocollo;
2. la garanzia dell’esistenza di:
a.
procedure di partecipazione della popolazione, che possono includere processi
di consultazione, referendum locali e petizioni, nonché, quando la collettività
locale ha un’elevata densità di popolazione e/o copre un’area geografica
estesa, misure per fare partecipare i cittadini al livello più vicino a loro;
b.
procedure per consentire l’accesso, in conformità con l’ordinamento
costituzionale e gli obblighi giuridici internazionali della Parte, ai documenti
ufficiali detenuti dalle collettività locali;
c.
provvedimenti per soddisfare i bisogni delle persone che devono affrontare
ostacoli particolari per esercitare il loro diritto di partecipazione;
d.
meccanismi e procedure destinati a garantire il disbrigo e la risposta ai
reclami e ai suggerimenti relativi al funzionamento dell’ente locale e dei
servizi pubblici locali;
3.
l’incoraggiamento dell’uso di tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per promuovere e favorire l’esercizio del diritto di
partecipazione enunciato nel presente Protocollo
Le
collettività locali sono consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in
maniera appropriata, nel corso dei processi di pianificazione e di decisione
riguardanti le misure da adottare per permettere l'esercizio effettivo del
diritto di partecipare agli affari di una collettività locale.
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