martedì 11 luglio 2023

Italia ratifica il protocollo sulla partecipazione delle comunità locali: usiamolo per riformare il modo di decidere sui territori

L’Italia con la legge n° 77 del 8 giugno 2023 (QUI) ha aderito al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari (decisioni) delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

L’Italia ha aderito a questo protocollo ed è un fatto positivo ma la realtà soprattutto nei territori è esattamente il contrario: decisioni prese senza trasparenza, normativa che impediscono o limitano la partecipazione del pubblico, deroghe (QUI) alle procedure di legge che garantirebbero valutazione e decisioni nel rispetto delle specificità dei singoli territori. Tutto questo soprattutto in campo ambientale ma non solo.

Comunque, anche questo strumento se utilizzato potrà aiutare a limitare questa strategia della politica e dei poteri ufficiali che tratta i territori come dei contenitori.

Usiamolo quindi questo Protocollo chiedendo alle amministrazioni pubbliche regionali, locali di inserirne i principi nelle regole e nella prassi decisionale.

 

COME GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO SECONDO IL PROTOCOLLO

L’articolo 2 del protocollo addizionale definisce le misure in base alle quali gli Stati aderenti garantiscono la partecipazione delle collettività locali agli affari pubblici:

1. la legittimazione delle collettività locali a permettere, promuovere e facilitare l’esercizio del diritto di partecipazione enunciato nel presente Protocollo;


2. la garanzia dell’esistenza di:

a. procedure di partecipazione della popolazione, che possono includere processi di consultazione, referendum locali e petizioni, nonché, quando la collettività locale ha un’elevata densità di popolazione e/o copre un’area geografica estesa, misure per fare partecipare i cittadini al livello più vicino a loro;

b. procedure per consentire l’accesso, in conformità con l’ordinamento costituzionale e gli obblighi giuridici internazionali della Parte, ai documenti ufficiali detenuti dalle collettività locali;

c. provvedimenti per soddisfare i bisogni delle persone che devono affrontare ostacoli particolari per esercitare il loro diritto di partecipazione;

d. meccanismi e procedure destinati a garantire il disbrigo e la risposta ai reclami e ai suggerimenti relativi al funzionamento dell’ente locale e dei servizi pubblici locali;

 

3. l’incoraggiamento dell’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione per promuovere e favorire l’esercizio del diritto di partecipazione enunciato nel presente Protocollo

 

Le collettività locali sono consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera appropriata, nel corso dei processi di pianificazione e di decisione riguardanti le misure da adottare per permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari di una collettività locale.

 

 


 


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