Sentenza della Corte di Giustizia del 14 giugno 2023 (QUI) su come l’autorità competente dello Stato membro debba valutare
la decisione di non richiedere una ordinaria Valutazione di Incidenza al fine
di verificare i potenziali impatti dannosi di un progetto o piano/programma su
un sito tutelato dalla Direttiva sulla biodiversità (Direttiva 92/43 - QUI).
In
sintesi le conclusioni della sentenza qui esaminata:
1. non esistono nella lettera della Direttiva requisiti specifici sul
modo in cui deve essere motivata dalla autorità competente nazionale (in Italia
normalmente la Regione e/o gli Enti Parco)
2. la motivazione deve comunque sussistere e deve fondarsi sul principio
di precauzione per cui non potendo escludere a priori i danni al sito tutelato
dalla normativa sulla biodiversità occorre dimostrare che detto rischio non
esista tenuto conto delle caratteristiche e delle condizioni ambientali del
sito stesso rispetto al tipo di progetto o piano/programma individuando quindi
preventivamente gli impatti che questi potranno produrre sul sito
3. il confronto tra sito e progetto piano/programma non deve essere
lacunoso contenendo rilievi e conclusioni completi e precisi atti a dissipare
ogni dubbio scientifico in merito agli effetti del progetto piano/programma sul
sito
4. ne consegue che, anche se, qualora un’autorità competente decida
di autorizzare un progetto simile senza richiedere un’opportuna valutazione tale
autorità non è tenuta a rispondere, nella motivazione della sua decisione, a
tutti i punti di diritto e di fatto sollevati nel corso del procedimento
amministrativo, essa deve tuttavia indicare adeguatamente le ragioni che le
hanno consentito, prima di concedere tale autorizzazione, di acquisire la
certezza, nonostante i pareri contrari e i ragionevoli dubbi eventualmente ivi
espressi, che sia stato escluso ogni ragionevole dubbio scientifico circa la
possibilità che detto progetto incida significativamente su tale sito
5. al fine di determinare se sia necessario effettuare un’opportuna
valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto su un sito, si può
tener conto delle caratteristiche di tale piano o progetto che comportano
l’eliminazione dei contaminanti e che sono quindi atte a produrre l’effetto di
ridurre le conseguenze nocive di tale piano o progetto sul sito, qualora tali
caratteristiche siano state integrate nello stesso piano o nello stesso
progetto come caratteristiche ordinarie, inerenti a siffatto piano o progetto,
indipendentemente da qualsiasi effetto su detto sito
Per
una descrizione più estesa della sentenza vedi la ricostruzione di seguito:
COME DEVE ESSERE MOTIVATA LA DECISIONE DI ESCLUDERE LA VALUTAZIONE
DI INCIDENZA
In
particolare nel caso oggetto della sentenza il giudice del rinvio chiede,
sostanzialmente, se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 debba
essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità competente di uno Stato
membro decida che non sia necessaria un’opportuna valutazione dell’incidenza,
essa deve fornire una motivazione esplicita e dettagliata a fondamento della
propria decisione, tale da fugare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito
all’impatto del piano o del progetto previsti sul sito interessato, e da
eliminare espressamente e singolarmente ciascuno dei dubbi sollevati a tale
riguardo nel corso del processo di partecipazione del pubblico.
Secondo la Corte di Giustizia né l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, né alcun’altra disposizione di quest’ultima prevedono requisiti relativi alla motivazione delle decisioni adottate in applicazione di detto articolo 6, paragrafo 3.
Va
tuttavia sottolineato, in primo luogo, che il diritto a una buona
amministrazione, in quanto riflette un principio generale di diritto
dell’Unione, comporta requisiti che gli Stati membri sono tenuti a rispettare
quando attuano il diritto dell’Unione. Tra tali requisiti, l’obbligo di
motivazione delle decisioni adottate dalle autorità nazionali, riveste
un’importanza particolare, poiché pone il loro destinatario in grado di difendere
i propri diritti nelle migliori condizioni possibili e di valutare, con piena
cognizione di causa, se sia utile proporre ricorso contro di essa. Esso è
altresì necessario per consentire ai giudici di esercitare un sindacato sulla
legittimità di dette decisioni (sentenza del 9 novembre 2017, C‑46/16, punti
39 e 40 QUI).
In
secondo luogo, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 prevede una
procedura di valutazione volta a garantire, mediante un controllo preventivo,
che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione
del sito interessato, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo stesso,
sia autorizzato solo se non pregiudicherà l’integrità di tale sito (sentenza
del 29 luglio 2019, C‑411/17, punto 117
QUI).
Tale
medesimo articolo 6, paragrafo 3, distingue due fasi nella procedura di
valutazione che esso prevede.
La
prima, di cui al primo periodo di detta disposizione, richiede che gli Stati
membri effettuino un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un
progetto su un sito protetto quando è probabile che tale piano o progetto
pregiudichi in maniera significativa detto sito. La seconda fase, di cui al
secondo periodo della stessa disposizione, che interviene una volta effettuata
detta opportuna valutazione, subordina l’autorizzazione di un siffatto piano o
progetto alla condizione che lo stesso non pregiudichi l’integrità del sito
interessato, fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 4, della
direttiva 92/43 (sentenza del 29 luglio 2019, C‑411/17, punto 119 sopra
citata).
A
tal riguardo, anzitutto, dalla giurisprudenza della Corte risulta che
l’esigenza di un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un
progetto prevista all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 è subordinata
alla condizione che sussista una probabilità o un rischio che esso pregiudichi
significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del
principio di precauzione, si ritiene che un siffatto rischio sussista in quanto
non si può escludere, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche in
materia, che il piano o il progetto in questione possa pregiudicare gli
obiettivi di conservazione di tale sito. La valutazione del rischio va
effettuata, in particolare, alla luce delle caratteristiche e delle condizioni
ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto (sentenza
del 29 luglio 2019, C‑411/17, punto 134, vedi sopra).
Inoltre,
secondo una giurisprudenza costante, un’opportuna valutazione delle incidenze
di un piano o di un progetto implica che, prima dell’approvazione di
quest’ultimo, devono essere individuati, tenuto conto delle migliori conoscenze
scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto di cui trattasi
che possano, da soli o congiuntamente ad altri piani o progetti, pregiudicare
gli obiettivi di conservazione del sito protetto. Le autorità nazionali
competenti autorizzano un’attività solo a condizione che abbiano acquisito la
certezza che tale attività è priva di effetti pregiudizievoli per l’integrità
di detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun ragionevole dubbio da un
punto di vista scientifico circa l’assenza di tali effetti (sentenza del 29
luglio 2019, C‑411/17, punto 120 vedi sopra).
Conformemente
alla giurisprudenza, tale valutazione non può comportare lacune e deve
contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi, atti a
dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei
lavori previsti sul sito protetto in questione (sentenze: 25 luglio 2018,
C‑164/17, punto 39 QUI, e del 7
novembre 2018, C‑461/17, punto 49 QUI).
Un
siffatto requisito implica che l’autorità competente, a seguito di una
valutazione appropriata, sia in grado di indicare adeguatamente le ragioni che
le hanno consentito, prima di concedere l’autorizzazione in esame, di acquisire
la certezza, nonostante i pareri contrari eventualmente espressi, che è escluso
ogni ragionevole dubbio scientifico per quanto riguarda l’impatto ambientale
dei lavori previsti sul sito interessato (v., in tal senso, sentenza del 7
novembre 2018, C‑461/17, punto 51 sopra citata).
Tali
obblighi di motivazione devono essere soddisfatti anche quando, come nel caso
di specie, l’autorità competente approva un progetto che può avere
ripercussioni su un sito protetto senza richiedere un’opportuna valutazione ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43.
Ne
consegue che, anche se, qualora un’autorità competente decida di autorizzare un
progetto simile senza richiedere un’opportuna valutazione ai sensi di tale
disposizione, il diritto dell’Unione non impone a tale autorità di rispondere,
nella motivazione di una siffatta decisione, uno per uno, a tutti i punti di
diritto e di fatto sollevati dagli interessati nel corso del procedimento
amministrativo, tuttavia tale autorità deve indicare adeguatamente le ragioni
che le hanno consentito, prima di concedere tale autorizzazione, di acquisire
la certezza, nonostante i pareri contrari e i ragionevoli dubbi eventualmente
ivi espressi, che sia stato escluso ogni ragionevole dubbio scientifico circa
la possibilità che il progetto incida significativamente su tale sito.
Alla
luce delle considerazioni suesposte, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando
che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 dev’essere interpretato
nel senso che anche se, qualora un’autorità competente di uno Stato membro
decida di autorizzare un piano o un progetto che può avere ripercussioni su un
sito protetto ai sensi di tale direttiva senza richiedere un’opportuna
valutazione, ai sensi di tale disposizione, tale autorità non è tenuta a
rispondere, nella motivazione della sua decisione, a tutti i punti di diritto e
di fatto sollevati nel corso del procedimento amministrativo, essa deve
tuttavia indicare adeguatamente le ragioni che le hanno consentito, prima di
concedere tale autorizzazione, di acquisire la certezza, nonostante i pareri
contrari e i ragionevoli dubbi eventualmente ivi espressi, che sia stato escluso
ogni ragionevole dubbio scientifico circa la possibilità che detto progetto
incida significativamente su tale sito.
LE CONDIZIONI PER ESCLUDERE LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
NEL CASO IN CUI IL PIANO O PROGETTO CONTENGA GLI ELEMENTI PER ELIMINARE GLI INQUINANTI
CHE POSSONO DANNEGGIARE IL SITO PROTETTO
Il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 3, della
direttiva 92/43 debba essere interpretato nel senso che, al fine di determinare
se sia necessario procedere ad un’opportuna valutazione degli effetti di un
piano o di un progetto su un sito protetto ai sensi di tale direttiva, si può
tener conto delle caratteristiche di tale piano o progetto che comportano
l’eliminazione dei contaminanti e che sono atte a produrre l’effetto di ridurre
le conseguenze nocive di tale piano o progetto sul sito, qualora tali
caratteristiche siano state integrate nello stesso piano o nello stesso
progetto come caratteristiche ordinarie, indipendentemente da qualsiasi effetto
su detto sito.
Secondo
la Corte di Giustizia dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tale
giudice si pone tale questione in particolare alla luce della sentenza del
12 aprile 2018, C‑323/17 QUI). Più in
particolare, esso si chiede se, alla luce di tale sentenza, l’autorità per la
pianificazione territoriale poteva tener conto delle misure descritte al punto
9 della presente sentenza ai fini della sua decisione di non richiedere
un’opportuna valutazione delle incidenze del progetto di cui trattasi nella
causa principale sulle zone menzionate al punto 7 della presente sentenza.
A
tale proposito, occorre rilevare che, al punto 40 della sentenza del 12
aprile 2018, C‑323/17, vedi sopra, la Corte ha deciso che l’articolo 6,
paragrafo 3, della direttiva 92/43 dev’essere interpretato nel senso che, al
fine di determinare se sia necessario procedere successivamente a un’opportuna
valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto su un sito interessato,
non occorre, nella fase di preesame, prendere in considerazione le misure
intese a evitare o a ridurre gli effetti negativi di tale piano o progetto su
tale sito.
La
Corte ha segnatamente considerato, nella stessa sentenza, che la circostanza
che le misure volte a evitare o a ridurre gli effetti negativi di un piano o di
un progetto sul sito interessato siano prese in considerazione, in sede di
esame della necessità di realizzare un’opportuna valutazione, presuppone che
sia verosimile che tale sito sia pregiudicato in modo significativo e che,
pertanto, occorra procedere a una simile valutazione. Tale conclusione è
corroborata dal fatto che un’analisi completa e precisa delle misure intese a
evitare o a ridurre eventuali effetti significativi sul sito interessato
dev’essere effettuata non allo stadio della fase di preesame, ma precisamente a
quello dell’opportuna valutazione. Peraltro, secondo la Corte, la presa in
considerazione di simili misure fin dalla fase di preesame potrebbe
compromettere l’effetto utile della Direttiva 92/43, in generale, nonché la
fase di valutazione, in particolare, in quanto quest’ultima fase perderebbe il
suo oggetto e sussisterebbe un rischio di aggiramento di tale fase di
valutazione, che costituisce tuttavia una garanzia essenziale prevista da detta
direttiva (v., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2018, C‑323/17, punti da
35 a 37 vedi sopra).
Tuttavia,
siffatte considerazioni non dovrebbero avere l’effetto di escludere la presa in
considerazione, durante la fase di preesame di un progetto, di qualsiasi
elemento costitutivo, inerente a quest’ultimo, che abbia l’effetto di ridurre
il suo impatto negativo sul sito interessato.
Pertanto,
qualora elementi simili siano incorporati nella concezione di un progetto non
con l’obiettivo di ridurne l’impatto negativo sul sito interessato, ma come
caratteristiche ordinarie richieste per tutti i progetti dello stesso tipo,
tali elementi non possono, in particolare, essere considerati come un indizio di
un probabile pregiudizio significativo a tale sito, a differenza delle misure
di cui ai punti 46 e 47 della presente sentenza. Orbene, fatte salve le
verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, risulta che
l’integrazione delle misure di cui al punto 9 della presente sentenza
nell’elaborazione di progetti come quello oggetto della causa principale è
richiesta, in generale, dagli strumenti di pianificazione e che, nel caso di
specie, era richiesta dal piano di sviluppo della contea di Meath per il
periodo 2013-2019, che, peraltro, è stato oggetto di una valutazione ambientale
ai sensi della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente.
L’articolo
6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, interpretato alla luce del principio di
precauzione, non osta quindi alla presa in considerazione di siffatte misure
nella fase di preesame di tali progetti.
Alla
luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta
questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve
essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se sia necessario
effettuare un’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto
su un sito, si può tener conto delle caratteristiche di tale piano o progetto
che comportano l’eliminazione dei contaminanti e che sono quindi atte a
produrre l’effetto di ridurre le conseguenze nocive di tale piano o progetto
sul sito, qualora tali caratteristiche siano state integrate nello stesso piano
o nello stesso progetto come caratteristiche ordinarie, inerenti a siffatto
piano o progetto, indipendentemente da qualsiasi effetto su detto sito.
Nessun commento:
Posta un commento