venerdì 21 luglio 2023

GRONDA di Genova: le incaute dichiarazioni del Ministro e la necessità di una nuova VIA

Il Ministro della Infrastrutture in una dichiarazione riportata oggi dal Secolo XIX  (vedi titolo a fianco) afferma che il progetto della Gronda pur essendo una priorità è anche datato.

Io aggiungo che bisogna intenderci cosa si intende per datato, perché se il problema è solo quello di fare qualche riordino tecnico non siamo per niente d’accordo. Il vero problema di questo progetto come spiego da tempo è che è prima di tutto datata, anzi scaduta, la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che è del 2014 prorogata senza alcuna valutazione integrativa nel 2019.

La questione è ancora più rilevante alla luce della recente procedura semplificata per una serie di progetti auto-stradali tra cui anche quella della Gronda di Genova.

Vediamo in sintesi questa nuova procedura e perché occorre riaprire la VIA a prescindere dai presunti o reali “ammodernamenti” richiesti da Ministro.

 

 

 

LA NUOVA PROCEDURA SPECIALE PER AVVIARE PROGETTI AUTOSTRADALI COME QUELLO DELLA GRONDA DI GENOVA

L’articolo 10 del Decreto Legge 176 del 18 novembre 2022 (QUI) convertito nella legge 6/2023 (QUI) introduce un apposito articolo 44-bis alla legge 108/2021 (QUI) prevedendo particolari semplificazioni per avviare i progetti di opere autostradali elencate nell’allegato IV-bis inserito nella suddetta legge 108/2021.

La procedura, che ho illustrato più approfonditamente QUI, prevede che una commissione speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici verifichi lo stato di fattibilità del progetto avendo a disposizione solo 15 giorni (sic!) dopodiché parte una conferenza dei servizi da parte della stazione appaltante che acquisisce tutto quello che serve al progetto comprese le verifiche sulla VIA ma, aggiunge la norma speciale, “tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale complementare al PNRR”.

Come si vede siamo allo stravolgimento dei principi fondanti del diritto comunitario ambientale ma anche della Costituzione alla luce del nuovo articolo 41 (QUI) visto che l’impatto ambientale non può essere secondario rispetta ad esigenze di una procedura formale come quella dell’appalto pubblico.

In realtà questa ennesima norma speciale serve per aggirare il dato normativo ma anche giurisprudenziale come vedremo, che dimostra la necessità di una nuova VIA per il progetto Gronda.

 

 

 

LE RAGIONI DELLA NUOVA VIA PER IL PROGETTO GRONDA

1. prima di tutto sul rinvio continuo a studi e monitoraggi addirittura dopo la realizzazione dell’opera per problematiche di grande rischio come quelle idrogeologiche, idrauliche e relative al possibile isterilimento delle numerose sorgenti

2. sulla mancata considerazione delle numerose osservazioni del pubblico sui suddetti rischi

3. sulla mancata valutazione di alternative  reali secondo gli indirizzi descritti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale

4. sulla mancata valutazione delle alternative emerse nel Dibattito Pubblico all’interno del procedimento di VIA di fatto quindi aggirando perfino quel limitato percorso partecipativo

5. sulla mancata applicazione dei principi innovativi in materia di partecipazione del pubblico dentro il procedimento ordinario di VIA, unica garanzia per far si che la VIA prendesse in considerazione ulteriori alternative considerato che rispetto alla conclusione della VIA sono ormai passati 5 anni e si è deciso oltretutto di prorogarla senza colmare tutte le lacune istruttorie e procedurali emerse.

 

Per approfondire le motivazioni tecniche e giuridiche di quanto sopra elencato vi invito a leggere il dossier che troverete  QUI.

 


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