sabato 8 luglio 2023

Pubblicato il Regolamento UE sulla riduzione delle materie prima associate alla deforestazione

Regolamento UE 2023/115 del 31 maggio 2023 (QUI)relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (QUI). Vengono introdotti vincoli maggiori sulla tracciabilità delle materie prime e sulla trasparenza della catena di approvvigionamento.

Le imprese dovranno confermare che il prodotto è stato prodotto su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020. Il regolamento si applica in modo imparziale ai prodotti provenienti sia dall'interno che dall'esterno dell'UE. Le piccole imprese beneficeranno di adeguamenti speciali, come un periodo di adattamento più lungo. 

Le principali ONG ambientaliste hanno chiesto QUI di coordinare il nuovo Regolamento con la riforma della normativa UE sulle fonti rinnovabili al fine di limitare l'uso di alimenti per produrre biocarburanti. 

(foto sopra Image Credit: luoman)

 

 

I MOTIVI ALLA BASE DEL NUOVO REGOLAMENTO E L’AMBITO DI APPLICAZIONE

L'UE è un consumatore importante di materie prime associate alla deforestazione e al degrado forestale e non dispone di norme specifiche ed efficaci volte a ridurre il suo contributo a tali fenomeni. L'obiettivo della presente iniziativa è quindi quello di contenere la deforestazione e il degrado forestale provocati dal consumo e dalla produzione dell'UE. Ciò a sua volta dovrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità a livello mondiale. L'iniziativa si propone di ridurre al minimo il consumo di prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione o al degrado forestale e di aumentare la domanda e gli scambi di materie prime e di prodotti legali e a deforestazione zero da parte dell'UE.

Il nuovo Regolamento una volta approvato si applicherà alle "materie prime interessate" (ossia bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno come specificate nell’allegato 1 al Regolamento) e i prodotti interessati (ossia quelli elencati nell'allegato I che contengono o sono stati alimentati con le materie prime interessate o la cui produzione è avvenuta utilizzando tali materie prime).

Virginijus Sinkevičius, commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato QUI: "Con la legge fondamentale sulla deforestazione, l'UE si assume la sua parte di responsabilità per quanto riguarda la deforestazione e il degrado forestale a livello mondiale. Questa legge risponde all'obiettivo condiviso a livello internazionale di porre fine alla deforestazione e andrà a beneficio delle persone in tutto il mondo. Le foreste rispondono a esigenze vitali e offrono lavoro e posti di lavoro a milioni di persone. Tale legge non solo contribuirà a proteggere le foreste del pianeta, ma stimolerà anche la domanda di prodotti a deforestazione zero. Tutti i paesi potranno continuare a vendere i loro prodotti nell'UE, a condizione che possano dimostrare di essere a deforestazione zero. Collaboreremo con i nostri partner internazionali per contribuire al successo di questo regolamento."

 



DEFORESTAZIONE ZERO

La formulazione di una definizione di deforestazione zero è una delle principali innovazioni del regolamento proposto rispetto al regolamento UE sul legno e dovrebbe impedire la creazione di incentivi sbagliati per i paesi partner che potrebbero altrimenti essere tentati di adottare norme ambientali meno rigide per facilitare l'accesso dei loro prodotti nell'UE, qualora nella proposta fossero stabiliti solo controlli di legalità.

La definizione di deforestazione zero fissa una data limite al 31 dicembre 2020. Ciò significa che nessuna materia prima e nessun prodotto che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento potrà entrare nel mercato dell'UE o uscirne se la produzione è avvenuta su terreni soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo tale data. La data proposta riduce al minimo l'interruzione delle catene di approvvigionamento e i potenziali impatti negativi nei paesi partner. Tale data corrisponde agli impegni internazionali assunti per arrestare la deforestazione come, ad esempio, previsto dagli obiettivi di sviluppo sostenibile

 


 

DIVIETI

Secondo l’articolo 3 del Regolamento le materie prime e i prodotti interessati possono essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione, o esportati da tale mercato, solo se soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) sono a deforestazione zero;

b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e

c) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, che recita: “L’operatore non immette i prodotti interessati sul mercato né li esporta se non ha presentato la dichiarazione di dovuta diligenza. L’operatore che, sulla base della dovuta diligenza esercitata a norma dell’articolo 8, conclude che i prodotti interessati sono conformi all’articolo 3, prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli mette una dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti attraverso il sistema di informazione di cui all’articolo 33. Tale dichiarazione di dovuta diligenza, disponibile e trasmissibile per via elettronica, contiene le informazioni indicate all’allegato II per i prodotti interessati e una dichiarazione dell’operatore secondo cui l’operatore stesso ha esercitato la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile.”


 

 

LE INFORMAZIONI CHE DEVE FORNIRE L’OPERATORE

L’articolo 8 del Regolamento prevede che prima di immettere sul mercato o di esportare dal mercato le materie prime e i prodotti interessati, l'operatore [NOTA 1] esercita la dovuta diligenza in relazione a tutte le materie prime e i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore. In particolare, la dovuta diligenza comprende:

a) la raccolta delle informazioni e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 9;

b) le misure di valutazione del rischio di cui all'articolo 10;

c) le misure di attenuazione del rischio di cui all'articolo 10.

 

 


LE INFORMAZIONI (articolo 9) DA DARE NELLA DOVUTA DILIGENZA SONO LE SEGUENTI:

a) descrizione dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, nel caso dei prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, nome comune della specie e denominazione scientifica completa. La descrizione dei prodotti comprende l’elenco delle materie prime interessate o dei prodotti interessati ivi contenuti o utilizzati per la loro fabbricazione;

b) quantità dei prodotti interessati; per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta;

c) indicazione del paese di produzione e, ove pertinente, parti di esso;

d) geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate che il prodotto interessato contiene o con cui è stato fabbricato, unitamente alla data o al periodo di produzione; se il prodotto interessato contiene o è stato fabbricato con materie prime interessate prodotte in appezzamenti diversi, si indica la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti; qualsiasi deforestazione o degrado forestale negli appezzamenti in questione esclude automaticamente dall’immissione o dalla messa a disposizione sul mercato o dall’esportazione tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati provenienti da tali appezzamenti; per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, e per i prodotti interessati che sono stati nutriti con prodotti interessati, la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti in cui i bovini sono stati tenuti; per tutti gli altri prodotti interessati dell’allegato I, la geolocalizzazione si riferisce agli appezzamenti;

e) nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa o persona presso cui l’operatore si sia rifornito dei prodotti interessati;

f) nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa, operatore o commerciante a cui siano stati forniti i prodotti interessati;

g) informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui i prodotti interessati sono a deforestazione zero;

h) informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui le materie prime interessate sono state prodotte nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l’area specifica alla produzione della materia prima interessata.

 


 

QUALI MISURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEVE FORNIRE L’OPERATORE

I criteri per misurare la valutazione del rischio tra gli altri, secondo l’articolo 10 del Regolamento, sono:

a) rischio attribuito al paese di produzione in questione o a parti di esso conformemente all’articolo 29 cioè a seconda della classificazione del livello di rischio per le foreste di ciascuna Paese;

b) presenza di foreste nel paese di produzione o in parti di esso;

c) presenza di popoli indigeni nel paese di produzione o in parti di esso;

d) consultazione e cooperazione in buona fede con i popoli indigeni del paese di produzione o di parti di esso;

e) esistenza di segnalazioni debitamente motivate dei popoli indigeni basate su informazioni oggettive e verificabili riguardanti l’uso o la proprietà della superficie utilizzata ai fini della produzione della materia prima interessata;

f) diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese di produzione o in parti di esso;

g) fonte, attendibilità e validità delle informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, nonché collegamenti con altra documentazione disponibile

h) preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine o a parti di esso, ad esempio a livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell’applicazione della legge, violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea;

i) complessità della catena di approvvigionamento e fase di trasformazione dei prodotti interessati, in particolare difficoltà nel collegare i prodotti interessati all’appezzamento in cui sono state prodotte le materie prime interessate;

j) rischio di elusione del presente regolamento o di commistione con prodotti interessati di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale;

k) conclusioni delle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che sostengono l’attuazione del presente regolamento, pubblicate nel registro dei gruppi di esperti della Commissione

l) indicazioni comprovate presentate a norma dell’articolo 31 e informazioni sui precedenti di non conformità al presente regolamento di operatori o commercianti lungo la pertinente catena di approvvigionamento;

m) qualsiasi informazione che indichi il rischio che i prodotti interessati siano non conformi;

n) informazioni complementari sulla conform +ità al presente regolamento, anche provenienti dalla certificazione o da altri sistemi di verifica da parte di terzi, compresi i sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione a norma dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), purché tali informazioni soddisfino i requisiti di cui all’articolo 9 del nuovo regolamento qui esaminato.


 

LETTERA ONG ALLA COMMISSIONE

Una nota QUI, nella quale si chiede di rivedere la normativa della Direttiva RED Direttiva (UE) 2018/2001 (QUI) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (attuata con DLgs 199/2021 - QUI) in relazione alla promozione della sicurezza alimentare di fronte alla crisi ucraina, di uso degli alimenti per produrre biocarburanti quando numerosi studi hanno evidenziato come i biocarburanti aumentino il costo del cibo nel contesto della crisi alimentare del 2008. I prezzi dell'olio vegetale hanno subito un picco senza precedenti nel 2022 e sono ancora a livelli molto alti. Un'eliminazione graduale della soia e dell'olio di palma contribuirebbe a garantire la coerenza tra la politica dell'UE in materia di energie rinnovabili, da un lato, e quella internazionale sulla cooperazione e politiche umanitarie dall'altro.

 

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[NOTA 1] “la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette le materie prime e i prodotti nteressati sul mercato dell'Unione o li esporta da tale mercato;” articolo 2 del Regolamento


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