Regolamento UE 2023/115 del 31 maggio 2023 (QUI)relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e
all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati
prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il
regolamento (UE) n. 995/2010 (QUI). Vengono introdotti vincoli maggiori sulla tracciabilità delle
materie prime e sulla trasparenza della catena di approvvigionamento.
Le
imprese dovranno confermare che il prodotto è stato prodotto su terreni che non
sono stati oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre
2020. Il regolamento si applica in modo imparziale ai prodotti
provenienti sia dall'interno che dall'esterno dell'UE. Le piccole imprese
beneficeranno di adeguamenti speciali, come un periodo di adattamento più lungo.
Le principali ONG ambientaliste hanno chiesto QUI di coordinare il nuovo Regolamento con la riforma della normativa UE sulle fonti rinnovabili al fine di limitare l'uso di alimenti per produrre biocarburanti.
(foto sopra Image Credit: luoman)
I MOTIVI ALLA BASE DEL NUOVO REGOLAMENTO E L’AMBITO DI
APPLICAZIONE
L'UE
è un consumatore importante di materie prime associate alla deforestazione e al
degrado forestale e non dispone di norme specifiche ed efficaci volte a ridurre
il suo contributo a tali fenomeni. L'obiettivo della presente iniziativa è
quindi quello di contenere la deforestazione e il degrado forestale provocati
dal consumo e dalla produzione dell'UE. Ciò a sua volta dovrebbe ridurre le
emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità a livello
mondiale. L'iniziativa si propone di ridurre al minimo il consumo di
prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla
deforestazione o al degrado forestale e di aumentare la domanda e gli
scambi di materie prime e di prodotti legali e a deforestazione zero da parte
dell'UE.
Virginijus Sinkevičius,
commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato QUI: "Con la legge fondamentale sulla deforestazione,
l'UE si assume la sua parte di responsabilità per quanto riguarda la
deforestazione e il degrado forestale a livello mondiale. Questa legge risponde
all'obiettivo condiviso a livello internazionale di porre fine alla
deforestazione e andrà a beneficio delle persone in tutto il mondo. Le foreste
rispondono a esigenze vitali e offrono lavoro e posti di lavoro a milioni di
persone. Tale legge non solo contribuirà a proteggere le foreste del pianeta,
ma stimolerà anche la domanda di prodotti a deforestazione zero. Tutti i paesi
potranno continuare a vendere i loro prodotti nell'UE, a condizione che possano
dimostrare di essere a deforestazione zero. Collaboreremo con i nostri partner
internazionali per contribuire al successo di questo regolamento."
DEFORESTAZIONE ZERO
La
formulazione di una definizione di deforestazione zero è una delle principali
innovazioni del regolamento proposto rispetto al regolamento UE sul legno e
dovrebbe impedire la creazione di incentivi sbagliati per i paesi partner che
potrebbero altrimenti essere tentati di adottare norme ambientali meno rigide
per facilitare l'accesso dei loro prodotti nell'UE, qualora nella proposta
fossero stabiliti solo controlli di legalità.
La
definizione di deforestazione zero fissa una data limite al 31 dicembre 2020.
Ciò significa che nessuna materia prima e nessun prodotto che rientra
nell'ambito di applicazione del regolamento potrà entrare nel mercato dell'UE o
uscirne se la produzione è avvenuta su terreni soggetti a deforestazione o
degrado forestale dopo tale data. La data proposta riduce al minimo
l'interruzione delle catene di approvvigionamento e i potenziali impatti
negativi nei paesi partner. Tale data corrisponde agli impegni internazionali
assunti per arrestare la deforestazione come, ad esempio, previsto dagli
obiettivi di sviluppo sostenibile
DIVIETI
Secondo
l’articolo 3 del Regolamento le materie prime e i prodotti interessati possono
essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione, o esportati da
tale mercato, solo se soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a)
sono a deforestazione zero;
b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del
paese di produzione; e
c) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, che recita: “L’operatore non immette i prodotti interessati sul mercato né li esporta se non ha presentato la dichiarazione di dovuta diligenza. L’operatore che, sulla base della dovuta diligenza esercitata a norma dell’articolo 8, conclude che i prodotti interessati sono conformi all’articolo 3, prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli mette una dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti attraverso il sistema di informazione di cui all’articolo 33. Tale dichiarazione di dovuta diligenza, disponibile e trasmissibile per via elettronica, contiene le informazioni indicate all’allegato II per i prodotti interessati e una dichiarazione dell’operatore secondo cui l’operatore stesso ha esercitato la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile.”
LE INFORMAZIONI CHE DEVE FORNIRE L’OPERATORE
L’articolo 8 del Regolamento prevede che prima di immettere sul mercato o di esportare dal mercato le materie prime e i prodotti interessati, l'operatore [NOTA 1] esercita la dovuta diligenza in relazione a tutte le materie prime e i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore. In particolare, la dovuta diligenza comprende:
a)
la raccolta delle informazioni e dei documenti necessari per adempiere agli
obblighi di cui all'articolo 9;
b) le misure di valutazione del rischio di cui all'articolo 10;
c) le misure di attenuazione del rischio di cui all'articolo 10.
LE INFORMAZIONI (articolo 9) DA DARE NELLA DOVUTA
DILIGENZA SONO LE SEGUENTI:
a) descrizione dei prodotti interessati, comprendente
denominazione commerciale e tipo, nonché, nel caso dei prodotti interessati che
contengono o sono stati fabbricati usando legno, nome comune della specie e
denominazione scientifica completa. La descrizione dei prodotti comprende
l’elenco delle materie prime interessate o dei prodotti interessati ivi
contenuti o utilizzati per la loro fabbricazione;
c) indicazione del paese di produzione
d) geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali
sono state prodotte le materie prime interessate che il prodotto interessato
contiene o con cui è stato fabbricato, unitamente alla data o al periodo di
produzione; se il prodotto interessato contiene o è stato fabbricato con
materie prime interessate prodotte in appezzamenti diversi, si indica la
geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti; qualsiasi deforestazione o degrado
forestale negli appezzamenti in questione esclude automaticamente
dall’immissione o dalla messa a disposizione sul mercato o dall’esportazione
tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati provenienti
da tali appezzamenti; per i prodotti interessati che contengono o sono stati
fabbricati a partire da bovini, e per i prodotti interessati che sono stati
nutriti con prodotti interessati, la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli
stabilimenti in cui i bovini sono stati tenuti; per tutti gli altri prodotti
interessati dell’allegato I, la geolocalizzazione si riferisce agli appezzamenti;
f) nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa, operatore o commerciante a cui siano stati forniti i prodotti interessati;
g) informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui i prodotti interessati sono a deforestazione zero;
h) informazioni adeguatamente probanti e verificabili
secondo cui le materie prime interessate sono state prodotte nel rispetto della
legislazione pertinente del paese di produzione, compresi eventuali accordi che
conferiscono il diritto di adibire l’area specifica alla produzione della
materia prima interessata.
QUALI MISURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEVE FORNIRE
L’OPERATORE
I
criteri per misurare la valutazione del rischio tra gli altri, secondo
l’articolo 10 del Regolamento, sono:
b) presenza di foreste nel paese di produzione o in parti di esso;
d) consultazione e cooperazione in buona fede con i
popoli indigeni del paese di produzione o di parti di esso;
e) esistenza di segnalazioni debitamente motivate dei popoli
indigeni basate su informazioni oggettive e verificabili riguardanti l’uso o la
proprietà della superficie utilizzata ai fini della produzione della materia
prima interessata;
g) fonte, attendibilità e validità delle informazioni di cui
all’articolo 9, paragrafo 1, nonché collegamenti con altra documentazione
disponibile
i) complessità della catena di approvvigionamento e fase di
trasformazione dei prodotti interessati, in particolare difficoltà nel
collegare i prodotti interessati all’appezzamento in cui sono state prodotte le
materie prime interessate;
j) rischio di elusione del presente regolamento o di commistione
con prodotti interessati di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in
una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale;
l) indicazioni comprovate presentate a norma dell’articolo 31 e informazioni sui precedenti di non conformità al presente regolamento di operatori o commercianti lungo la pertinente catena di approvvigionamento;
m) qualsiasi informazione che indichi il rischio che i prodotti interessati siano non conformi;
n) informazioni complementari sulla conform +ità al presente regolamento, anche provenienti dalla certificazione o da altri sistemi di verifica da parte di terzi, compresi i sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione a norma dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), purché tali informazioni soddisfino i requisiti di cui all’articolo 9 del nuovo regolamento qui esaminato.
LETTERA ONG ALLA COMMISSIONE
Una
nota QUI, nella quale si chiede di rivedere la normativa della Direttiva
RED Direttiva
(UE) 2018/2001 (QUI) sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili (attuata con DLgs 199/2021 - QUI) in relazione alla promozione della sicurezza
alimentare di fronte alla crisi ucraina, di uso degli alimenti per produrre
biocarburanti quando numerosi studi hanno evidenziato come i biocarburanti
aumentino il costo del cibo nel contesto della crisi alimentare del 2008. I
prezzi dell'olio vegetale hanno subito un picco senza precedenti nel 2022 e
sono ancora a livelli molto alti. Un'eliminazione graduale della soia e
dell'olio di palma contribuirebbe a garantire la coerenza tra la politica
dell'UE in materia di energie rinnovabili, da un lato, e quella internazionale
sulla cooperazione e politiche umanitarie dall'altro.
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