La Linea guida (QUI) del
Sistema Nazionale delle Agenzie per la protezione ambientale (ARPA), sulla scorta delle più recenti e
significative esperienze di accompagnamento ambientale alle grandi opere
strategiche da parte delle Arpa, si prefigge di fornire indicazioni tecniche
per il controllo e la mitigazione del rischio lungo tutta la filiera di
realizzazione di opere ed interventi in aree caratterizzate dalla presenza di amianto
di esclusiva origine naturale, a partire dagli studi e dalla pianificazione,
agli interventi, alle determinazioni analitiche, ai monitoraggi.
Soprattutto
la linea guida interviene su due problematiche di grande rilievo:
1. gli “amianti” non disciplinati dalla vigente normativa
2. le criticità dell’attuale quadro normativo.
Di
seguito si riporta una sintesi della linea guida…
LA LINEA GUIDA AFFRONTA LA PROBLEMATICA DEGLI “AMIANTI”
NON REGOLATI DALLA VIGENTE NORMATIVA
La
vigente normativa (D.Lgs. 81/08, Art. 247- QUI)
classifica come ‘amianti’ sei specifici minerali (crisotilo, crocidolite,
grunerite di amianto, antofillite di amianto, tremolite di amianto e actinolite
di amianto), che hanno avuto relativo maggiore impiego e diffusione per gli usi
industriali. Tuttavia, esistono ormai evidenze scientifiche della pericolosità
di fibre asbestiformi non normate, che talora costituiscono varietà fibrose di
minerali normalmente con abito non fibroso (es. antigorite, fluoroedenite,
erionite, balangeroite, carlosturanite, attapulgite o palygorskite, diopside,
più raramente olivina, ticlinohumite e brucite) non rientranti nell’elenco
della norma, ma aventi analogo potenziale patogeno. Alcune di queste sono state
classificate come cancerogene (Gruppo 1 - Agenti sicuramente cancerogeni per
l’uomo) dallo IARC: l’erionite nel 2012 e la fluoroedenite nel 2017. Per tale
motivo, la nuova Linea guida contiene un allegato relativo alle fibre non
normate, anche se ancora non soggette ai vincoli normativi delle disposizioni
vigenti, che può suggerire modalità di gestione volontarie improntate al
principio di precauzione.
LE CRITICITÀ DEL VIGENTE QUADRO NORMATIVO
In
particolare, la linea guida individua le criticità esistenti nel vigente quadro
normativo.
Il quadro normativo, per quanto complesso e articolato, presenta alcune carenze e lacune, in modo particolare sui limiti di esposizione e di contaminazione:
1. Per la concentrazione limite di esposizione per le fibre
aerodisperse in ambiente esterno di vita (outdoor) non esiste un valore di
legge. Attualmente, viene spesso adottato quale soglia cautelativa di allarme
il valore di 1 ff/l, indicato dall’Organizzazione mondiale della Sanità come la
soglia che, nel caso di «un’esposizione continuativa per l’intera vita della
popolazione generale (…), comporta un eccesso di rischio cancerogeno compreso
tra 1 e 100 casi per milione di esposti» (Air Quality Guidelines for Europe -
WHO 2000). Per l’ambiente di lavoro e per l’ambiente di vita indoor, il valore
limite di esposizione esistente (vd. Tabella 1) è generalmente ritenuto non
adeguato dagli enti di controllo, che richiedono spesso l’adozione di limiti
più restrittivi;
2. Si rileva un vistoso contrasto normativo tra il D.M. 14.05.96 (QUI) e
il D.Lgs. 152/06 (QUI) e conseguentemente, col DPR 120/2017 (QUI). Segnatamente, il D.M.
14.05.96 richiede una valutazione della pericolosità dei materiali oggetto di
attività estrattiva basata sull’Indice di rilascio con relativo valore limite,
mentre il D.Lgs. 152/06 prevede una concentrazione soglia di contaminazione del
suolo e del sottosuolo definita in termini di concentrazione in mg/kg, con
relativo limite di legge. Ciò può portare alla contraddizione che un materiale
del tutto idoneo all’estrazione e alla commercializzazione (perché con indice
di rilascio inferiore al limite di legge), una volta messo in opera e
sottoposto ad analisi nell’ambito di qualsiasi successivo intervento di scavo e
movimentazione, possa risultare contaminato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e da
classificare come “rifiuto pericoloso”
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