Approvato (QUI) in via definitiva il Regolamento Fuel EU che ora dovrà
solo essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della UE.
Il nuovo Regolamento
(testo approvato QUI) disciplina l’uso di combustibili rinnovabili e a
basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la Direttiva
2009/16/CE (QUI) e si applica a tutte le navi di stazza lorda
superiore a 5 000 tonnellate, che effettuano tratte finalizzate al trasporto di
passeggeri o merci a fini commerciali, indipendentemente dalla loro bandiera.
Il Regolamento non avrà
bisogno di essere recepito con atti normativi specifici da parte degli stati
membri ed entrerà in vigore, tranne per alcuni casi, a gennaio del 2025.
Sull’iter che ha portato
al nuovo Regolamento ho trattato diffusamente QUI dove troverete anche
una descrizione più puntuale dei vari obblighi del nuovo Regolamento come licenziato
con l’accordo Commissione Parlamento UE.
In questo post mi limito
solo a ricordare i punti più importanti del Regolamento e alcuni aspetti critici…
Il Regolamento tra i suoi
capisaldi più significativi prevede:
ALIMENTAZIONE
ELETTRICA ALLE BANCHINE DEL PORTO
L’articolo 6 del Regolamento stabilisce l'obbligo di
alimentazione elettrica per le navi (portacontainer e passeggeri) nei
porti entro il 1/1/2030. Dal 2035 a tutti gli altri porti della UE non
facenti parte della rete Ten-T UE.
Le esenzioni in sintesi
riguardano:
a) all'ormeggio per meno di due ore, calcolate sulla base dell'ora di partenza
e di arrivo;
b) navi che utilizzano tecnologie a zero emissioni, come
specificato nell'allegato III;
c) che non sono in grado di
collegarsi all'alimentazione elettrica da terra a causa dell'indisponibilità di
punti di connessione in un porto;
d) che
non sono in grado di collegarsi all'alimentazione elettrica da terra perché
l'impianto a terra nel porto non è compatibile con le apparecchiature a bordo
per l'alimentazione elettrica da terra.
Nella
approvazione finale del Regolamento è stato aggiunto, su iniziativa del
Parlamento UE, un emendamento secondo il quale gli operatori navali comunicano in anticipo ai porti in cui fanno scalo
la loro intenzione di collegarsi all'alimentazione elettrica da terra o di
utilizzare una tecnologia a zero emissioni quale definita nell'allegato III del
presente regolamento (vedi figura riprodotta sotto) Gli operatori navali comunicano altresì, se del caso, la
quantità di energia elettrica che prevedono di richiedere durante lo scalo e
forniscono informazioni in merito alle apparecchiature disponibili a bordo per
l'alimentazione elettrica.
LIMITE DI
INTENSITÀ DEI GAS A EFFETTO SERRA DELL'ENERGIA USATA A BORDO DA UNA NAVE
Per intensità dei gas a
effetto serra dell'energia usata a bordo si intende: la quantità di emissioni
di gas a effetto serra, espressa in grammi di CO2 equivalente stabilita in
base al principio "well-to-wake" ("dal pozzo alla
scia"), per MJ di energia usata a bordo, dove il termine "well-to-wake"
significa un metodo di calcolo delle emissioni che tiene conto dell'impatto in
termini di gas a effetto serra della produzione, del trasporto, della
distribuzione e dell'uso di energia a bordo, anche durante la combustione.
Secondo l’articolo 4 del
Regolamento l'intensità di gas serra dell'energia che utilizzano a bordo si
riduca del 2% dal 2025 e del 6% a partire dal 2030. La cifra salirà al 14,5%
dal 2035, al 31% dal 2040, al 62% dal 2045 e all'80% dal 2050.
UTILIZZO DI
COMBUSTIBILI RINNOVABILI DI ORIGINE NON BIOLOGICA
L’articolo 5 del
Regolamento prevede che per il calcolo dell'intensità dei gas a effetto serra
dell'energia usata a bordo da una nave, dal 1º gennaio 2025 al 31 dicembre 2033
può essere utilizzato un moltiplicatore pari a 2 al fine di ricompensare la
nave per l'utilizzo di combustibili rinnovabili di origine non biologica
(RFNBO). La metodologia di tale calcolo è riportata nell'allegato I. Questa
norma dovrebbe rendere i carburanti elettronici più attraenti da utilizzare a
partire dall'entrata in vigore del regolamento nel 2025.
Si veda il caso del primo rifornimento di biocarburante effettuato su una nave di Corsica Ferries QUI.
PIANI DI MONITORAGGIO
Entro
il 31 agosto 2024, le società presentano ai verificatori un piano di
monitoraggio per ciascuna delle loro navi indicando il metodo scelto tra quelli
di cui all'allegato I per monitorare e comunicare la quantità, il tipo e il
fattore di emissione dell'energia usata a bordo dalle navi e altre informazioni
pertinenti.
CRITICITÀ DEL
NUOVO REGOLAMENTO
La principale è i troppo
blandi obiettivi di intensità energetica da ridurre al 2030 solo il 6% significa
di fatto continuare a poter utilizzare combustibili di origine fossile che non
garantiscono il rispetto degli obiettivi di neutralità climatica per il
trasporto marittimo.
CRITICITÀ DI
NORME UE E INTERNAZIONALI PARALLELE AL NUOVO REGOLAMENTO
Il limite significativo sopra
evidenziato dal nuovo Regolamento FuelEU sopra descritto si collega alla
decisione di inserire il trasporto marittimo nella tassonomia verde con
condizioni troppo favorevoli alle navi che continuano ad usare combustibili
fossili ad esempio il GNL.
In particolare, secondo la
proposta UE in discussione per poter beneficare della etichetta verde uno dei
criteri è quello di superare del 20% i criteri EEDI di fase 3 dell'IMO
applicabile dal 1° aprile 2022 cioè riduzione di almeno il 50% entro il 2050.
Il criterio EEDI dell'IMO,
che significa indice di progettazione di efficienza energetica, è uno standard di CO2 di progettazione navale
sviluppato dall'International Organizzazione marittima (IMO) più di dieci anni
fa. Questo Indice copre solo le emissioni di CO2 dallo scarico e le stime di
efficienza teorica/intensità di carbonio delle navi in condizioni operative
ideali (nessuna onda, poco vento, ipotesi di rendimento ottimale del motore,
ecc.). L'ICCT (QUI) ha
dimostrato che qualsiasi nave GNL è conforme ai nuovi criteri EEDI già dal
2022, indipendentemente dalla perdita di metano e dalle emissioni derivanti
dalla produzione di combustibili fossili.
Tutto questo nonostante
che sia stato dimostrato da molti studi (QUI) come il
GNL non possa essere considerato un combustibile strategico per il trasporto
marittimo al fine di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica.
Per non parlare della Strategia
IMO 2023 (QUI) sulla riduzione delle emissioni di gas
serra delle navi che come ho spiegato più diffusamente QUI, ha tre
limiti:
1. a breve termine
(2030) gli obiettivi di riduzione dei gas serra restano quelli già concordati
nel 2008 e non raggiunti ad oggi: ridurre le emissioni di CO2 per lavoro di
trasporto, in media nel trasporto marittimo internazionale, di almeno il 40%
entro il 2030 rispetto al 2018;
2. eccessiva
gradualità nel raggiungere gli obiettivi stabiliti
3. mancanza di
obbligatorietà in quanto viene introdotta nella decisione una clausola sugli
impatti nei singoli stati a pagina 9: “The impacts on States of measure
combination of measures should be assessed” tradotto per applicarle nelle varie
nazioni si valuterà di volta l’impatto delle misure prese prima di applicarle.
N.B. la responsabile Europa della Clia, l'associazione globale degli armatori crocieristici, in apertura dell'Italian Cruise Day di Taranto ha affermato (QUI) che delle 44 navi da crociera in consegna da qui al 2028 il 48,8% andranno a combustibili tradizionali, un terzo a gnl , il 6% idrogeno e l'altro 4,8% idrogeno e gnl.
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