La
Corte di Giustizia con sentenza del 29 giugno 2023 (QUI) ha chiarito due questioni in relazione ad un caso di
inquinamento dell’aria dello stato del Portogallo:
1. le modalità
per rilevare i superamenti dei livelli di un inquinante nella qualità dell’aria:
per cui è sufficiente il superamento del limite anche in un solo punto di
campionamento questo a prescindere che per certi periodi i superamenti non ci
siano stati.
2. i contenuti e le tempistiche dei piani di risanamento nazionali (o
regionali come in Italia) per risolvere detti superamenti: per cui di fronte ai
superamenti occorre predisporre i piani in modo da far rientrare detti limiti
in quelli di legge, in altri termini i piani devono contenere misure adeguate a
detto obiettivo, questione che deve essere analizzata caso per caso. Ovviamente
non è sufficiente, dispone la sentenza qui esaminata, la mera predisposizione
dei Piani ma la loro esecuzione concreta al fine di raggiungere celermente l’obiettivo
del rispetto dei limiti di qualità dell’aria dei vari inquinanti.
Peraltro su come affrontare violazioni dei limiti inquinanti nella qualità dell’aria da parte degli Stati membri (nel caso specifico proprio l’Italia) la Corte di Giustizia si era pronunciata nel 2020 e ne avevo ampiamente trattato QUI.
Analizziamo di seguito i passaggi più importanti di questa nuova sentenza della Corte di Giustizia…
MODALITÀ PER RILEVARE I SUPERAMENTI DEI LIVELLI DI UN INQUINANTE
NELLA QUALITÀ DELL’ARIA
Secondo
una giurisprudenza costante, il superamento dei valori limite fissati dalla
Direttiva 2008/50 (QUI) per gli inquinanti nell’aria ambiente è di per sé sufficiente
per poter constatare l’inadempimento del combinato disposto dell’articolo 13,
paragrafo 1, e dell’allegato XI (elenco valori singoli inquinanti da rispettare
e condizioni per verificare il superamento) di tale Direttiva (sentenza del
16 febbraio 2023, C‑633/21 punto 35 QUI).
La
violazione di dette disposizioni è esaminata in tale contesto a livello delle
zone e degli agglomerati, dovendo il superamento essere analizzato per ciascuna
zona o agglomerato sulla base delle rilevazioni effettuate da ogni stazione di
monitoraggio. Per constatare che un valore limite stabilito nell’allegato XI di
detta Direttiva è stato superato per la media calcolata per anno civile, è
sufficiente che un livello di inquinamento superiore a tale valore sia misurato
presso un singolo punto di campionamento. Di conseguenza, non esiste una soglia
«de minimis» per quanto riguarda il numero di zone nelle quali può essere
constatato un superamento [v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, C‑635/18,
punti 86 e 87 QUI). A tale riguardo, non può essere sufficiente, per impedire
l’accertamento di un inadempimento sistematico e continuato al combinato
disposto dell’articolo 13 della direttiva 2008/50 e dell’allegato XI di
quest’ultima, che i valori limite ivi considerati non siano stati superati nel
corso di taluni anni durante il periodo considerato dal ricorso. Infatti, come
risulta dalla definizione stessa del «valore limite» di cui all’articolo 2,
punto 5, della direttiva 2008/50, quest’ultimo, al fine di evitare, prevenire o
ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull’ambiente nel suo
insieme, deve essere conseguito entro un dato termine e non essere superato una
volta raggiunto [sentenza del 10 novembre 2020, C‑644/18, punto 75 QUI).
CONTENUTI E LE TEMPISTICHE DEI PIANI DI RISANAMENTO
NAZIONALI (O REGIONALI COME IN ITALIA) PER RISOLVERE DETTI SUPERAMENTI
In forza dell’articolo 23, paragrafo 1, commi dal primo al terzo, della direttiva 2008/50, se in determinate zone i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite qualsiasi, gli Stati membri provvedono a predisporre piani per la qualità dell’aria per le zone in questione al fine di conseguire il relativo valore limite specificato nell’allegato XI di detta Direttiva. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, detti piani stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. Tali piani possono essere predisposti solo sulla base dell’equilibrio tra l’obiettivo della riduzione del rischio di inquinamento e i diversi interessi pubblici e privati in gioco (sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Italia Valori limite – NO2, C‑573/19, punto 154 QUI).
Pertanto, il fatto che uno Stato membro superi i valori limite fissati per il NO2 non è sufficiente, di per sé, per ritenere che tale Stato membro sia venuto meno agli obblighi previsti dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 (sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Italia Valori limite – NO2, C‑573/19, punto 155 QUI).
Tuttavia, dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 risulta che, sebbene gli Stati membri dispongano di un certo margine di manovra per la determinazione delle misure da adottare, queste ultime devono, in ogni caso, consentire che il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile (sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Italia Valori limite – NO2, C‑573/19, punto 156 QUI).
In tali circostanze, occorre verificare, mediante un’analisi caso per caso, se i piani predisposti dallo Stato membro interessato siano conformi all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della Direttiva 2008/50 [sentenza del 12 maggio 2022, Commissione/Italia Valori limite – NO2, C‑573/19, punto 157 QUI).
Una siffatta analisi caso per caso deve riguardare anche la questione se le misure adottate siano state effettivamente attuate. Infatti, secondo la giurisprudenza, qualora sia stato accertato un superamento dei valori limite, tale situazione dovrebbe condurre il più rapidamente possibile lo Stato membro interessato non solo ad adottare, ma anche a dare esecuzione a misure appropriate in un piano per la qualità dell’aria, e il margine di manovra di cui dispone tale Stato membro in caso di superamento di detti valori limite è dunque, in tale contesto, limitato da tale requisito (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2020, Commissione/Italia Valori limite – PM10, C‑644/18, punto 150 QUI).
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