Rileggo anche oggi sul Secolo XIX dichiarazioni da parte di operatori portuali sui ritardi nei dragaggi dell’area portuale che sarebbero alla base dei rallentamenti delle nuove banchine.
Vorrei sommessamente ricordare che i ritardi nei dragaggi del porto sono responsabilità di tutti gli enti preposti oltre di chi ha gestito i cantieri che non hanno rispettato le prescrizioni , non hanno svolto adeguati controlli preventivi, non hanno rispettato gli indirizzi operativi del Progetto preliminare di Icram su un golfo (dentro diga) che, non dimentichiamolo è tutto dentro il perimetro di un sito di bonifica regionale (ma prima nazionale).
Vorrei sommessamente ricordare che i ritardi nei dragaggi del porto sono responsabilità di tutti gli enti preposti oltre di chi ha gestito i cantieri che non hanno rispettato le prescrizioni , non hanno svolto adeguati controlli preventivi, non hanno rispettato gli indirizzi operativi del Progetto preliminare di Icram su un golfo (dentro diga) che, non dimentichiamolo è tutto dentro il perimetro di un sito di bonifica regionale (ma prima nazionale).
Ora vedremo se i nuovi dragaggi rispetteranno non solo la sentenza della Cassazione sul dragaggio spezzino e gli insegnamenti che avrebbe dovuto dare a chi di dovere (vedi QUI e QUI) ma anche una ancor più recente sentenza della Cassazione molto interessante anche per dragaggi del porto spezzino.
Intanto prima di riportare in sintesi la nuova sentenza della Cassazione voglio ricordare agli smemorati di questa città (nel caso del porto: Autorità Portuale, Arpal, operatori portuali) che il sito di bonifica di Pitelli è stata declassificato da nazionale a regionale e grazie a questa assurda declassificazione ( a mio avviso contraria alla legge vedi QUI) al dragaggio in area portuale non si applica la normativa più rigorosa : il decreto ministeriale 15 luglio 2016 n. 172: “Regolamento recante la disciplina delle modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84” (per il testo QUI).
Non essendo più il golfo
di Spezia dentro il sito di bonifica nazionale si applica invece il Decreto 15 luglio 2016, n. 173: “Regolamento
recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare
dei materiali di escavo di fondali marini.” Ora questo decreto prevede la
possibilità di rimozione di sedimenti senza alcuna procedura autorizzatoria, ma
su come interpretare (in termini estensivi) questa semplificazione è
intervenuta recentissimamente la Cassazione con sentenza Sez. III n.
45844 del 12 novembre 2019 (QUI).
La sentenza dopo avere
ricostruito le procedure di autorizzazione disciplinate dal Decreto 15 luglio
2016 n° 173 così conclude in relazione al dragaggio in area portuale:
“Il dragaggio di sedimenti marini per il mantenimento, il miglioramento
o il ripristino delle funzionalità di bacini portuali, della riapertura di foci
fluviali parzialmente o totalmente ostruite, per la realizzazione di
infrastrutture in ambito portuale o costiero o per il prelievo di sabbie a fini
di ripascimento sono, invero, attività che denotano complessi interventi di
modifica o ricostituzione e riorganizzazione dei siti, dal significativo
impatto ambientale. Come tali compatibili, diversamente dalla fattispecie di
cui all’art. 2 lett. f)[NOTA1]
citata, con l’interessamento di significative quantità di materiali
sommersi e con la previsione e elaborazione di ampi progetti oltre che con lo
spostamento di sedimenti anche in aree distanti e/o distinte da quelle di
movimentazione. Così da rendere necessario e giustificare un regime di
autorizzazione e controllo quale quello espressamente previsto per la predetta
fattispecie.”
Insomma dragare in area
portuale non è un semplice spostamento di sedimenti (VEDI NOTA 1 in calce al presente post) che non richiede
autorizzazioni (vedi lettera b comma 2 articolo 1 Decreto 15 luglio 2016
n°173) ma richiede invece una istruttoria complessa come indicato dagli articolo 3 e seguenti di detto Decreto n°173
compresa. Tanto più che declassificazione o meno del sito di Pitelli siamo
sempre in un sito di bonifica solo caratterizzato e in gran parte non ancora
bonificato.
Ma non è finita qui
secondo il Piano Triennale delle opere (2020-2022), come riporto a fianco, si
prevede la possibilità di sversare in mare i sedimenti del dragaggio.
Bene leggete questo
passaggio della sentenza della Cassazione
“Ed invero, a
fronte della citata disciplina di cui al suindicato paragrafo 3.4.
dell’allegato tecnico al DM 173/2016, il Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare con il “Manuale della movimentazione dei sedimenti
marini” (agosto 2006) ha significativamente evidenziato come “in ambiente
sommerso il semplice spostamento di sedimenti in aree immediatamente contigue è
compatibile unicamente in relazione al ripristino della navigabilità in ambito
portuale o di corsi d’acqua nonchè al fine di realizzare imbasamenti di opere
marittime o agevolare l’operatività portuale. Tale attività viene ritenuta
ambientalmente compatibile solo alle seguenti condizioni:
i quantitativi coinvolti siano inferiori a 25 .000
mc3;
i sedimenti coinvolti siano di classe A (1 e 2) o di
classe B1 […];
l’area sulla quale vengono spostati i sedimenti abbia
le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dell’area di provenienza;
sia da escludere qualsiasi impatto su biocenosi
sensibili presenti in loco”.
Ora i quantitativi rimossi secondo le
indicazioni del Piano Triennale sono 1 milione di m3, siamo ben lontani dai
25.000 m3 di cui tratta la sentenza della Cassazione citando il Manuale (QUI)del
Ministero dell’Ambiente sulla movimentazione dei sedimenti marini!
[NOTA 1] “f) spostamenti
in ambito portuale: movimentazione dei sedimenti all'interno di strutture
portuali per le attività di
rimodellamento dei fondali al fine
di garantire l'agibilità degli ormeggi,
la sicurezza delle operazioni di accosto ovvero per il ripristino della navigabilità, con
modalità che evitino una dispersione dei sedimenti al di fuori del sito
di intervento”.
Nessun commento:
Posta un commento