Oggi sui mass media locali leggo dichiarazioni di vari rappresentanti politici in riferimento alla riunione tenutati a Roma sul progetto di centrale a gas.
Ci sono inesattezze gravi in queste dichiarazioni e mi trovo costretto a svolgere ulteriori precisazioni non per fare il professore ma perché nella vicenda centrale a gas spezzina, la chiarezza in primo luogo dei passaggi politico-amministrativi del procedimento decisionale è fondamentale per produrre una scelta ponderata di tutti gli interessi in campo: ambientale, occupazionale, energetico (sistema elettrico nazionale ed europeo).
PRIMA INESATTEZZA: "L’INTESA DELLA REGIONE E' UN MERO PARERE TECNICO"
Non è così. Intanto la materia energia rientra nella legislazione concorrente. Quindi come affermato più volte dalla Corte Costituzionale le decisioni devono essere ispirate al principio di leale collaborazione Stato regioni. Da ciò deriva la necessità di una Intesa che non deve essere vista come una sorta di diktat regionale ma un processo di confronto che miri a superare l’eventuale dissenso regionale.
Non a caso la legge di riordino dell’energia (legge 239/2004) al comma 8-bis articolo1 recita: “8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta nonché nel caso di mancata definizione dell’intesa di cui al comma 5 dell’articolo 52-quinquies del testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata.”.
Non è così. Intanto la materia energia rientra nella legislazione concorrente. Quindi come affermato più volte dalla Corte Costituzionale le decisioni devono essere ispirate al principio di leale collaborazione Stato regioni. Da ciò deriva la necessità di una Intesa che non deve essere vista come una sorta di diktat regionale ma un processo di confronto che miri a superare l’eventuale dissenso regionale.
Non a caso la legge di riordino dell’energia (legge 239/2004) al comma 8-bis articolo1 recita: “8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta nonché nel caso di mancata definizione dell’intesa di cui al comma 5 dell’articolo 52-quinquies del testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata.”.
Infatti la Corte Costituzionale, anche
recentemente, con sentenza n° 224 del 2019 in relazione alla natura di questa
Intesa ne ha definito la ratio nel: “ principio di leale
collaborazione, che esige il
rispetto, caso per caso, di una
procedura articolata, nonche' l'enunciazione dei motivi di un eventuale diniego, il quale
non puo'
risolversi in un
mero rifiuto (in tal senso anche le sentenze n. 114 del 2017 e n.
142 del 2016); in assenza di tale
enunciazione, infatti, sarebbe frustrata la stessa fase di trattative tesa a
superare il dissenso regionale, di cui non sarebbero desumibili le ragioni.”
Risulta con chiarezza che
l’Intesa sia un atto ben diverso da un semplice parere tecnico di un un ufficio
regionale. D’altronde senza andare a scomodare la Corte Costituzionale abbiamo
un relativamente recente precedente ligure: il diniego di Intesa da parte della
Regione Liguria all’ampliamento del rigassificatore di Panigaglia. Quel diniego
non fu deliberato come un parere tecnico
tanto meno come atto dirigenziale ma con una Delibera di Giunta Regionale (DGR
393 del 3 aprile 2009 - QUI).
Dopodichè, come ho spiegato più volte, il diniego di
Intesa non blocca definitivamente il progetto (vedi il comma 8-bis sopra
citato) ma non è neppure un “parerino”
tecnico di scarso rilievo come si vorrebbe far credere da parte di qualche
improvvisato esperto di procedure autorizzatorie che sta solo cercando di
sminuire, per ragioni di bassa lega elettorale, il ruolo potenziale della
Regione Liguria.
SECONDA INESATTEZZA: "SE SI FA LA VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE (VIA) ORDINARIA SI RISCHIA DI RINVIARE LA CHIUSURA DELLA
CENTRALE A CARBONE NEL 2021"
Si tratta della
affermazione avanzata dalla rappresentante del Governo (Ministero Sviluppo
Economico) alla riunione A Roma di cui ho scritto all’inizio.
Qui non c’è solo una
inesattezza ma anche una rimozione delle proprie responsabilità. Al di la delle
frasi ad effetto di qualche rappresentante della politica locale del tipo “non accettiamo ricatti: gas contro carbone”, nessuno
ha posto invece alla rappresentante governativa una questione rilevante.
Se davvero i tempi sono
così stretti come afferma il Sottosegretario perché il Governo (in particolare
in questo caso il Ministero dell’Ambiente) non hanno applicato a questo
progetto di centrale a gas la procedura di cui all’articolo 27 del DLGS
152/2006: provvedimento unico in materia ambientale.
Come ho spiegato più volte
il progetto in questione richiede insieme con la VIA anche la Autorizzazione Integrata Ambientale. Ebbene
il citato articolo 27 recita: “1. Nel caso di procedimenti di
VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all'autorità competente
che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento
unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta,
o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per
la realizzazione e l'esercizio del progetto.”.
Quindi se Enel ha fretta e se il Ministero hanno fretta potevano
benissimo applicare questa procedura accelerata. Perché non lo hanno fatto? La
sensazione è che le argomentazioni del Governo siano scuse per giustificare un
approccio superficiale alla vicenda tenuto fin dall’inizio in primo luogo da
parte del Ministero dell’Ambiente.
TERZA INESATTEZZA: "IL PASSAGGIO
DALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA ORDINARIA È DI VITALE IMPORTANZA"
La VIA ordinaria non è di “vitale importanza” è un obbligo di legge come ho
ampiamente spiegato in questo post QUI.
Quindi a mio avviso occorre che gli Enti Locali territorialmente interessati (Spezia
ed Arcola) ma anche la Regione se davvero vogliono la VIA ordinaria dichiarino
fin da ora che nel caso non venisse rispettato questo obbligo di legge
ricorreranno al TAR Lazio.
Tutti gli altri discorsi sul no al progetto di centrale a gas per una
questione di principio o altre baggianate di questo tipo sotto il profilo amministrativo
valgono meno di zero.
QUARTA INESATTEZZA: "VOGLIAMO LA
ANALISI EPIDEMIOLOGICA"
Anche qui come per la VIA ordinaria non si tratta di chiedere l'analisi come se fosse
una gentile concessione del Governo o di Enel o una sorta di accordo politico con il Governo.
La Valutazione di Impatto Sanitario
per i progetti come quello della centrale a gas sottoposti a VIA è un obbligo
di legge e lo è dal 2015 come ho spiegato più volte!
Nessun commento:
Posta un commento