lunedì 27 gennaio 2020

Progetto centrale a gas a Spezia: la VIA ex lege senza se e senza ma!


Leggo sui mass media locali che all’incontro a Roma tra Governo, Regione, Enti locali spezzini, associazioni sindacali e ambientaliste, Enel e Terna si sarebbe svolto uno scontro sulla applicazione della VIA al progetto di centrale a gas proposto a Spezia e attualmente oggetto di una riduttiva procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
Stiamo scherzando?Ma quale scontro qui, almeno relativamente alla valutazione e autorizzazione di questo progetto e prescindere da quello che si pensa dello stesso, va applicata la legge punto e basta!
Ecco perché... 

Il progetto di centrale a gas infatti andava, ex lege,  immediatamente inviato a procedura ordinaria di VIA. Infatti secondo la  vigente normativa:
1. sono sottoposti a screening gli impianti per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW (lettera a) punto 1 allegato II-bis alla Parte II del DLgs 152/2006)
2. sono sottoposti a VIA ordinaria le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza di almeno 300 MW (punto 1 allegato II Parte II al DLgs 152/2006)
Aggiungo che anche concludendo la verifica di assoggettabilità a VIA, applicando i criteri previsti dall'allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006, la conclusione dovrebbe essere comunque di applicare la VIA ordinaria prima di qualsiasi eventuale autorizzazione al progetto di centrale a gas! (vedi QUI)
Non solo ma con la VIA ordinaria si potrebbe chiedere il rispetto dell’articolo 9 [NOTA 2] della legge  28 dicembre 2015, n. 221 che ha introdotto l’obbligo di svolgere prima del provvedimento finale di VIA una Valutazione di Impatto Sanitario su iniziativa del proponente il progetto da sottoporre a VIA in particolare le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW  (punto 2) allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006).

Ma un progetto come questo richiede anche una specifica autorizzazione che si chiama Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA: competenza Ministero Ambiente). Infatti secondo l’allegato XII alla Parte II del DLgs 152/2006 sono di competenza del Ministero dell’Ambiente le AIA relative a “2) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW…”.

Quindi sia lo screening, sia la VIA ordinaria, sia l’AIA sono di competenza del Ministero dell’Ambiente.

Ma la questione per autorizzare questo progetto non finisce qui perché dopo gli aspetti ambientali c’è l’autorizzazione all’impianto sotto il profilo energetico e qui la competenza è del Ministero dello Sviluppo Economico ma di Intesa con la Regione. Ora l’Intesa Stato Regioni può essere superata da una procedura disciplinata da legge statale (vedi ad esempio comma 8-bis legge 239/2004[1] ) ma comunque la decisione della Presidenza e del Consiglio dei Ministri non può essere unilaterale, deve permettere una vera trattativa. A sua volta la Regione non può negare a priori  l’Intesa ma deve motivare il diniego e non per ragioni strettamente ambientali (qui  torniamo alla competenza esclusiva dello Stato) ma energetico/territoriali (legislazione concorrente Stato-Regioni).

Questo è quanto prevede la legge e sarebbe ora di finirla con questi rimpalli tra enti! 


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