martedì 22 agosto 2023

Programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale: carta bianca a Commissari e Governo

L’articolo 13 del Decreto-Legge n° 104 del 10 agosto 2023 (QUI) convertito nella legge 136/2023 (QUI)prevede una procedura speciale per la realizzazione grandi programmi d'investimento esteri intesi come programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro.

La nuova procedura è molto discutibile per tre motivi:

1. non si dà nessuna indicazione su quale possa essere la materia oggetto di questi programmi

2. si danno 15 giorni di tempo a tutti gli enti competenti per esprimere un parere sulla possibile ordinanza del commissario

3. si approva con un procedimento e una autorizzazione unica non un progetto ma un programma che contiene o può contenere più progetti senza peraltro chiarire ad esempio se il programma possa essere sottoponibile a Valutazione Ambientale Strategica. Il fatto che si preveda la procedura di conferenza dei servizi non risolve il dubbio visto che la VAS andrebbe svolta prima della approvazione dei singoli progetti.

Insomma, una procedura molto accelerata secondo una tradizione ormai ordinaria nel nostro diritto almeno dalla Pandemia in poi e suggellata dalla scusa della attuazione del PNRR e della emergenza guerra ed energia. Nel caso specifico, peraltro, non si comprende neppure di cosa dovrebbero occuparsi questi programmi di investimento.

Ma la tendenza a procedure speciali in deroga a norme ambientali, di evidenza pubblica, di trasparenza, di partecipazione dei territori e degli enti che li rappresentano è ormai la normalità altro che discipline di emergenza come dimostro nell’elenco che riporto nella prima parte del post che segue mentre nella seconda parte analizzo la nuova procedura speciale per investimenti esteri di interesse strategico prevista dal nuovo (ennesimo) Decreto-Legge emergenziale.

 

 

 

LE DEROGHE A FAVORE DEI PROGETTI INQUINANTI E IMPATTANTI SUI TERRITORI

1. rigassificatori e navi rigassificatrici QUI, nonostante i rischi strategici legati ad esempio ad uso smodato del GNL QUI nonché la dimostrata non strategicità del gas nella transizione alla neutralità climatica QUI.

2. trivelle vale a dire nuove estrazioni di gas in Italia in deroga assoluta a norme ambientali rigorose QUI;

3. deroghe all’applicazione della VIA per progetti dichiarati urgenti e strategici QUI,

scudi penali per le imprese strategiche inquinanti (QUI);

4. il silenzio assenso per la Valutazione di Impatto Ambientale e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all’avvio dell’utilizzo dei combustibili alternativi compreso il CSS (Combustibile Solido Secondario da rifiuti), QUI;

5. semplificazioni per avviare i progetti di opere autostradali elencate nell’allegato alla legge, QUI;

6. Legge sul mercato: i controlli concertati con le attività da controllare puniscono ambiente e salute pubblica, QUI.

7. Deroghe alle norme ambientali in materia dal 2020 all’estate 2022: riapertura delle centrali a carbone; Piani Regolatori di sistema portuale; dragaggi; riduzione termini istruttori nelle procedure di VIA e per le osservazioni del pubblico; rinvio alle singole autorizzazioni per decidere cosa è rifiuto o no; autorizzazioni bonifiche a stralcio che assorbono la VIA  QUI .

8. militarizzazione della transizione ecologica QUI.

9. nuove procedure previste per riaprire le miniere quando si potrebbe, soprattutto per l’Italia puntare sul riciclaggio per le materie critiche QUI.

 

 

 

LA PROCEDURA SPECIALE PER I PROGRAMMDI INVESTIMENTO ESTERI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

1. Il Consiglio dei ministri può con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale del programma di investimento

2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d'intesa con il Presidente della   regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico

3. il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (QUI), e della legge 56/2012 (QUI), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza é adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di   Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 (QUI) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le amministrazioni che hanno competenze nell’ambito del programma in questione si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta prima del rilascio dell’ordinanza commissariale, decorso il quale si procede anche in   mancanza dei pareri. 15 GIORNI PER UN PARERE SU PROGRAMMI DA OLTRE 1 MILIARDO DI INVESTIMENTI!

5. Gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d'investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi di quanto visto al punto 1 sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione.

6. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti concessione, di autorizzazione,  assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da  intraprendere,  é  rilasciata dal commissario straordinario di cui al punto 3, in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (QUI). Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni   competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni   culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

7. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra   determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.


L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d'investimento di cui al comma 1 e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale.  Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del progetto, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (QUI), e costituisce titolo per la localizzazione (sentito solo il Presidente della Regione) delle opere e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il   pagamento della relativa indennità e per l'apposizione di vincolo espropriativo.

 

 

 

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