La nuova procedura è molto discutibile per tre motivi:
1. non si dà nessuna indicazione su
quale possa essere la materia oggetto di questi programmi
2. si
danno 15 giorni di tempo a tutti gli enti competenti per esprimere un parere
sulla possibile ordinanza del commissario
3. si
approva con un procedimento e una autorizzazione unica non un progetto ma un
programma che contiene o può contenere più progetti senza peraltro chiarire ad
esempio se il programma possa essere sottoponibile a Valutazione Ambientale
Strategica. Il fatto che si preveda la procedura di conferenza dei servizi non
risolve il dubbio visto che la VAS andrebbe svolta prima della approvazione dei
singoli progetti.
Insomma, una procedura molto accelerata secondo una tradizione ormai ordinaria nel nostro diritto almeno dalla Pandemia in poi e suggellata dalla scusa della attuazione del PNRR e della emergenza guerra ed energia. Nel caso specifico, peraltro, non si comprende neppure di cosa dovrebbero occuparsi questi programmi di investimento.
Ma la tendenza a procedure speciali in deroga a norme ambientali, di evidenza pubblica, di trasparenza, di partecipazione dei territori e degli enti che li rappresentano è ormai la normalità altro che discipline di emergenza come dimostro nell’elenco che riporto nella prima parte del post che segue mentre nella seconda parte analizzo la nuova procedura speciale per investimenti esteri di interesse strategico prevista dal nuovo (ennesimo) Decreto-Legge emergenziale.
LE DEROGHE A FAVORE DEI PROGETTI INQUINANTI E IMPATTANTI
SUI TERRITORI
1. rigassificatori
e navi rigassificatrici QUI, nonostante
i rischi strategici legati ad esempio ad uso smodato del GNL QUI nonché la
dimostrata non strategicità del gas nella transizione alla neutralità
climatica QUI.
2. trivelle
vale a dire nuove estrazioni di gas in Italia in deroga assoluta a norme
ambientali rigorose QUI;
3. deroghe all’applicazione
della VIA per progetti dichiarati urgenti e strategici QUI,
scudi penali per le imprese strategiche inquinanti (QUI);
4. il silenzio
assenso per la Valutazione di Impatto Ambientale e per l’Autorizzazione
Integrata Ambientale relativamente all’avvio dell’utilizzo dei combustibili
alternativi compreso il CSS (Combustibile Solido Secondario da
rifiuti), QUI;
5. semplificazioni
per avviare i progetti di opere
autostradali elencate nell’allegato alla legge, QUI;
6. Legge
sul mercato: i controlli concertati con le attività da controllare puniscono
ambiente e salute pubblica, QUI.
7. Deroghe
alle norme ambientali in materia dal 2020 all’estate 2022: riapertura delle
centrali a carbone; Piani Regolatori di sistema portuale; dragaggi; riduzione
termini istruttori nelle procedure di VIA e per le osservazioni del pubblico;
rinvio alle singole autorizzazioni per decidere cosa è rifiuto o no;
autorizzazioni bonifiche a stralcio che assorbono la VIA QUI .
8. militarizzazione
della transizione ecologica QUI.
9. nuove procedure previste per
riaprire le miniere quando si potrebbe, soprattutto per l’Italia puntare sul riciclaggio
per le materie critiche QUI.
LA PROCEDURA SPECIALE PER I PROGRAMMDI INVESTIMENTO
ESTERI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
1. Il Consiglio dei ministri può con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale del programma di investimento
2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico
3. il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (QUI), e della legge 56/2012 (QUI), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza é adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 (QUI) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le amministrazioni che hanno competenze nell’ambito del programma in questione si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta prima del rilascio dell’ordinanza commissariale, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. 15 GIORNI PER UN PARERE SU PROGRAMMI DA OLTRE 1 MILIARDO DI INVESTIMENTI!
5. Gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d'investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi di quanto visto al punto 1 sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione.
6. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti concessione, di autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere, é rilasciata dal commissario straordinario di cui al punto 3, in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (QUI). Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.
7. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.
L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni
eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale,
igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli
interventi previsti nel programma d'investimento di cui al comma 1 e della loro
conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica
equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle
opere necessarie alla realizzazione del progetto, anche ai fini dell'applicazione
delle procedure del testo unico di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (QUI), e
costituisce titolo per la localizzazione (sentito solo il Presidente della Regione) delle opere e per la costituzione volontaria
o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere,
fatto salvo il pagamento della relativa
indennità e per l'apposizione di vincolo espropriativo.
Nessun commento:
Posta un commento