La nuova legge 103/2023 all’articolo 9-bis, oltre ad introdurre
modifiche alla norma che ha introdotto uno scudo penale per gli inquinatori (QUI)
ha introdotto una norma ulteriore che limita fortemente i poteri di ordinanza
dei Sindaci in materia ambientale e sanitaria in relazione ad attività e/o
imprese dichiarate di interesse strategico nazionale.
LA DICHIARAZIONE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
La norma di riferimento è l’articolo 1 della legge 231/2012 (QUI)
per cui la dichiarazione avviene con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ma in realtà ci sono altre norme che dichiarano le imprese di
interesse strategico nazionale come la legge 35/2012 (articolo 57- QUI)
per tutte le varie tipologie di depositi energetici ma anche oleodotti e
impianti di estrazione per la geotermia.
Quanto sopra avendo come riferimento le norme quadro:
1. Legge 443/2001: Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici QUI;
2. lettera i) comma 7 articolo 1 legge 239 del 2004 per cui è
compito dello Stato tra l’altro: “i) l'individuazione delle infrastrutture e
degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (abrogata ora vedi DLgs
36/2023 ndr.), al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella
degli approvvigionamenti energetici e del
relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico
del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia
elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le
infrastrutture energetiche;” QUI.
Ormai l’interesse strategico nazionale è applicabile anche ad
altri impianti energetici come i rigassificatori sottoposti a procedura
commissariale e addirittura recentemente è stato esteso anche ai programmi di
investimento esteri (QUI)
e alla c.d. aree di interesse strategico nazionale (QUI).
Il tutto con una discrezionalità assoluta in mano alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e ai Commissari da essa nominati.
COSA DICE LA NUOVA NORMA DELLA LEGGE
Il comma 6 articolo 9bis della legge 103/2023 prevede che:
“6. Al fine di assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e quelle di salvaguardia dell'occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, é ammessa l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 29-decies, comma 10, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di pericolo ulteriori rispetto a quelle ordinariamente collegate allo svolgimento dell'attività produttiva in conformità all'autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di riesame e di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-octies del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 29-octies”.
ANALISI CRITICA DELLA NUOVA NORMA SUO POTERI DI ORDINANZA PER GLI
IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE
Quindi i poteri di ordinanza si applicano solo nel caso di
violazione di prescrizioni che possano produrre situazioni di danno o pericolo
per la salute pubblica (appunto comma 10 articolo 29-decies del DLgs 152/2006),
appare un chiaro tentativo di depotenziare questo strumento di prevenzione dei
Sindaci visto che la violazione delle prescrizioni non è di certo l’unico caso
di produzione di pericolo per la salute pubblica e visto che in caso di
violazione delle prescrizioni sussiste comunque una procedura molto rigorosa
per far rientrare l’impianto in dette prescrizioni (vedi comma 9 articolo
29-decies DLgs 152/2006 - QUI);
non solo ma il comma 7 articolo 29-quater (QUI)
permette al Sindaco di chiedere la revisione della autorizzazione in caso si
manifestano problematiche ambientali e sanitarie.
In conclusione, questa nuova norma da un lato è inutile in
relazione al caso di violazione di prescrizioni visto che esistono già il 29-decies
e il 29-quater sopra ricordati, mentre dall’altro impedisce di usare l’ordinanza
in altri casi in cui pur essendoci una autorizzazione con prescrizioni si crea
comunque una situazione di pericolo per la salute pubblica magari anche perché le
prescrizioni non sono adeguate.
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