Le innumerevoli modifiche alle norme che disciplinano le procedure di autorizzazione delle antenne di telefonia mobile anche nelle versioni tecnologicamente più recenti (vedi 5G) stanno mettendo in difficoltà i Comuni che da un lato formalmente sono ancora coinvolti in dette procedure ma allo stesso tempo sono stati sostanzialmente esclusi da poteri di autorizzazione diretta di questi impianti, soprattutto in materia urbanistica ed edilizia (QUI).
In realtà un potere importante i Comuni lo hanno ancora,
nonostante le suddette semplificazioni. Stiamo parlando dei cosiddetti Piani antenne
approvati dai Comuni.
Nessuna norma semplificatoria ha ad oggi abrogato il comma 6
articolo 8 della legge 36/2001 che prevede la possibilità da parte dei
Comuni di approvare questi piani di localizzazione ovviamente sempre che questo
venga fatto tenendo conto non solo della normativa sopra citata ma soprattutto
della giurisprudenza (QUI) e delle
buone pratiche in materia (QUI).
Occorre precisare che, come vedremo nel post che segue questa
breve introduzione, la recente riforma (QUI) del comma
6 articolo 8 della legge 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – QUI)
apportata dalla legge 120/2020 e successive modifiche non ha certamente
rimosso questo potere pianificatorio dei Comuni ma allo stesso tempo ha
introdotto l’obbligo per cui i Piani antenne comunali rispettino sia i principi emersi dalla giurisprudenza che i
vincoli procedurali previsti dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
Ovviamente il rischio di nuovi attacchi al potere pianificatori
comunale per le antenne è sempre in atto come dimostra:
1. i due rinvii pregiudiziali del
Consiglio di Stato dove si chiedeva alla Corte di Giustizia di pronunciarsi
sulla compatibilità con il diritto comunitario della norma italiana che prevede
la possibilità per i Comuni di approvare piani di localizzazione delle antenne
di telefonia mobile. In entrambi i casi la Corte di Giustizia ha dichiarato
irricevibile la richiesta QUI e QUI, sull’ultima
ordinanza della Corte di Giustizia di irricevibilità vedi QUI. Ma in questa ultima ordinanza la Corte di
Giustizia non ha escluso la possibilità in futuro di pronunciarsi su detta controversia
se chi solleverà la nuova questione pregiudiziale chiarirà se e come una
decisione resa dalla Corte, riguardante l’interpretazione degli articoli 3 e 8
della direttiva «servizio universale» (Direttiva 2002/22/CE relativa
al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di
servizi di comunicazione elettronica), sarebbe utile ai fini della soluzione
delle controversie che esso è chiamato a dirimere, in conformità dell’articolo
267 TFUE (competenze della Corte di Giustizia)
2. il tentativo dell’attuale governo di introdurre limiti di emissioni dei campi elettromagnetici da impianti di telefonia mobile più alti di quelli attuali che sono tra i più bassi in Europa QUI. Se passasse un provvedimento del genere è chiaro che non abrogherebbe in automatico il potere dei Comuni di approvare i Piani antenne ma certamente limiterebbe la possibilità di definire localizzazioni adeguate a tutela soprattutto dei siti più sensibili (ospedali, scuole, ricoveri per anziani, parchi pubblici etc.) ma in generale della salute pubblica di tutti i cittadini. Per ora il tentativo sembra stoppato ma non + detto ci riprovino addirittura in sede UE dove sembra essersi spostata l'azione di pressione dei gestori di telefonia mobile.
Di seguito quindi analizzerò l’ultima versione del comma 6
articolo 8 della legge 36/2001 in rapporto ai vincoli e alle
semplificazioni procedurali introdotte dal Codice delle Comunicazioni
Elettroniche al fine di dimostrare come i Comuni possano approvare Piani
antenne legittime a tutela della salute pubblica nonostante le difficoltà dettate
appunto dalle riforme semplificatorie sopra citate e che illustrerò nel post
che segue.
COSA DICE LA LEGGE 36/2001 SUI PIANI COMUNALI ANTENNE
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) che all’articolo 8. (Competenze delle regioni, delle province e dei comuni) comma 6 recita:
“6. I comuni possono adottare un regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4”.
Quindi i piani comunali devono da un lato rispettare i principi elencati nella seconda parte del comma che derivano soprattutto dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa e dall’altro devono rispettare le norme procedurali del Codice delle Comunicazioni elettroniche del 2003 (QUI) del quale sono stati riordinati gli articoli anche nei numeri dal DLgs 207/2021 (QUI) che ha recepito la Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
Vediamo quindi cosa dicono gli articoli del Codice in relazione alle procedura di autorizzazione degli impianti radioelettrici e relative infrastrutture di supporto.
PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI –
NUOVI IMPIANTI (ARTICOLO 44)
Autorizzazione
L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la
modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie,
l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati
radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica,
stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili
in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e
contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza
dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti
radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo
assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti
locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo
14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità
del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in
relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione, ove previsto.
Quindi restano in vigore i limiti di esposizione del DPCM
8 luglio 2003 (QUI).
N.B. L’articolo 7-septies della legge 51/2022 (QUI) modifica il suddetto articolo 44 introducendo il principio che la suddetta documentazione é esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici. Modifica sibillina perché da un lato inutile in quanto è ovvio che se si tratta di installare un palo non occorra la documentazione e la procedura ordinaria di autorizzazione sulla compatibilità elettromagnetica ma una volta che si è installato un palo per futuri impianti radioelettrici non si applica più la procedura dell’articolo 44 ma dell’articolo 45 del DLgs 259/2003. Così con questa piccola modifica si permette di autorizzare antenne di telefonia mobile su tralicci esistenti con semplice segnalazione certificata di inizio attività e un parere dell’Arpa che potrebbe anche non arrivare e nel frattempo l’impianto viene installato, mentre nella procedura ordinaria ex articolo 44 la procedura prevede la conferenza dei servizi e 90 giorni di tempo per essere conclusa.
A chi presentare istanza di autorizzazione
L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture
di telefonia mobile é presentata all'Ente locale dai titolari di
autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11 [NOTA 01]. Al momento della presentazione
della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome
del responsabile del procedimento.
Contenuto Istanza
L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti
informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare,
il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla
legge 22 febbraio 2001, n.36, e relativi provvedimenti di attuazione,
attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della
CEI. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle
presentate congiuntamente da più operatori.
SCIA impianti sotto i 20 watt
Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola
antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra
indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività.
Rete di telecomunicazione traffico ferroviario
Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il
completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata
esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché
al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione
sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi
impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di
sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente
a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001,
n.36, e relativi provvedimenti di attuazione.
Pubblicizzazione Istanza e SCIA e controlli Arpa
Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata
contestualmente all'Organismo di controllo (ARPA) che si pronuncia entro trenta
giorni dalla comunicazione.
Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza,
pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i
profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque
coinvolti nel procedimento.
Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione
dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.
Richiesta integrazioni
il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola
volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio
di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
conclusione del procedimento riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta
integrazione documentale.
Conferenza dei Servizi
Quando l'installazione dell'infrastruttura é subordinata
all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o
assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice beni culturali e
paesaggio), da adottare a conclusione di distinti procedimenti
di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori
di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro
cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una
conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti
e gestori interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti
preposti ai controlli (Arpa). I termini della conferenza dei servizi come
disciplinati dalla Legge 241/1990 sono dimezzati ad eccezione
di quelli relativi alla possibili opposizione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri da parte delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini
che hanno manifestato dissenso prima della conclusione della conferenza dei
servizi (articolo 14-quinquies legge 241/1990 QUI) comunque
come vedremo di seguito resta anche se non c’è il dimezzamento dei termini il
termine perentorio complesso dei 90 giorni per la conclusione della Conferenza
dei Servizi.
Effetti conclusioni Conferenza dei Servizi
La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni
effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti,
nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque
denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture in oggetto, di
competenza di tutte le amministrazioni enti e gestori di beni o servizi
pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Termini conclusione del procedimento e silenzio assenso
Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro
il termine perentorio di sessanta (prima erano 90) giorni dalla
presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato
un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo
competente ad effettuare i controlli (ARPA), e non sia stato espresso un
dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non
sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine dei suddetti 60
giorni, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241,
vale a dire l’esercizio del potere sostitutivo da parte del responsabile
designato dall’organo di governo dell’ente competente. (ente locale in questo
caso)
Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di
semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite
sopra.
Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente
comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di
avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è
sufficiente l'autocertificazione del richiedente.
Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione
Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.
Termini per realizzazione opere autorizzate
Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel
termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento
autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
PROCEDURE SEMPLIFICATE PER TECNOLOGIE 4G E SUCCESSIVE
EVOLIZIONI (ARTICOLO 45)
Modalità richiesta autorizzazione
Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il
completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione
di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su
infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle
caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette:
1. all'Ente
locale una segnalazione certificata di inizio attività contenente la
descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti,
dei valori e degli obiettivi vigenti dei CEM (vedi il già citato DPCM 8 luglio 2003 (indipendentemente
dai Watt di potenza.
2. ad
Arpa competente territorialmente per il parere di compatibilità
elettromagnetica
Parere negativo ente di controllo
Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione della SCIA,
l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi
della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della
L. 241/1990 (vedi in particolare i commi 3 e 4 - QUI), adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione
degli eventuali effetti dannosi.
Vengono esclude dalla procedura di SCIA i progetti di antenne che insistono
vincoli ambientali paesaggistici e culturali
N.B. però sui vincoli ambientali per questi interventi occorre
considerare quanto affermato dal comma 1 articolo 5 del DLgs 207/2021: “1.
Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del
decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotti dall'articolo 1 del
presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto “.
Il comma 5 articolo 40 della legge 108/2021 prevede che
relativamente agli impianti UMTS (articolo 45 del Codice Comunicazioni
elettroniche) e per modifiche delle caratteristiche degli impianti già
provvisti di titolo abilitativo (articolo 46 Codice Comunicazioni Elettroniche) non occorre
la autorizzazione ai sensi del Codice dei Beni Culturali a condizione che gli
interventi comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti
della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati.
In particolare, sulla autocertificazione relative alla presente
delle varianti gli enti autorizzatori si devono pronunciare entro 30 giorni dal
ricevimento della stessa.
Asseverazione sismica
Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione
certificata di inizio attività siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione
anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle
opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da
professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile
competente per territorio.
Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e
della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di
diniego da parte dell'ente, la segnalazione é priva di effetti. Al termine dei
lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine
lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.
VARIAZIONI NON SOSTANZIALI DEGLI IMPIANTI (ARTICOLO 46)
Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il
completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche
delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo,
ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino
aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di
sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l'interessato trasmette (in
formato digitale e con posta elettronica certificata) all'Ente locale una
comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto
dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44, da
inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la
verifica della
IMPIANTI TEMPORANEI DI TELEFONIA MOBILE – SILENZIO
ASSENSO (ARTICOLO 47)
Impianti durata massima 120 giorni
L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti
temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle
comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze
stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere
rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre
centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta all'Ente locale
e, contestualmente, all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, una comunicazione a
cui è allegata la relativa richiesta di attivazione.
L'impianto é attivabile qualora, entro trenta giorni dalla
presentazione, l'organismo competente di cui al primo periodo non si
pronunci negativamente.
N.B. L’articolo 30-bis della legge 91/2022 (QUI) ha modificato l’articolo 47 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevedendo che gli impianti temporanei di telefonia mobile rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (vedi DPR 31/2017 QUI).
L’esclusione lascia troppi margini interpretativi ponendosi in
potenziale contrasto con un indirizzo della giurisprudenza del Consiglio di
Stato sul rapporto tra opere temporanee e autorizzazione paesaggistica. Infatti,
andava chiarito meglio cosa si intende per impianti di telefonia mobile
temporanei se riferiti ad un uso molto limitato nel tempo e non reiterabile. Il
Consiglio di Stato con sentenza 4096/2021 ha avuto modo di affermare che i manufatti
non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati
come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del
carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto,
la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie, posto che il
manufatto non precario non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è
destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in
quanto stagionale.
Impianti durata massima 7 giorni
L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza
in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da
inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente
locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n.36, nonché ad ulteriori enti di
competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo
elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai
vincoli previsti dalla normativa vigente.
INSTALLAZIONI SU INFRASTRUTTURE AUTORITÀ AEREONAUTICA
(ARTICOLO 48)
Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche
delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni
o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve
essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per
l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per
eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell'aeronautica
militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.
Fuori dei casi suddetti per le installazioni e le modifiche di
stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e
pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da
parte dell'autorità aeronautica competente si intendono conformi a
quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.
INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA (ARTICOLO 49-BIS)
Gli interventi di minore rilevanza sono: microcelle, impianti di
copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da
pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore
a 6,00 KN.
Detti interventi non sono soggetti alla autorizzazione di inizio
lavori di cui all’articolo 94 del Testo unico edilizia (QUI)
I suddetti interventi di minore rilevanza prevedono l'esecuzione
di lavori strutturali nelle località sismiche individuate ai sensi
dell'articolo 83 del DPR 380/2001 sono soggetti al preventivo deposito in formato
digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio civile, accompagnato dalla dichiarazione
del progettista che assevera il rispetto
delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante
le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali
prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
L'avvenuto deposito abilita all'inizio dei relativi lavori.
Per l’analisi degli ulteriori articoli del Codice delle
Comunicazioni Elettroniche ex Dlgs 259/2003 (come riordinato dal DLgs
207/2021 vedi QUI. Trattasi
degli articoli da 49 in poi del Capo III Accesso al suolo (Disposizioni
relative a reti ed impianti) alla Parte II.
ESCLUSIONE VALUTAZIONE INCIDENZA PER SCAVI PER POSA
INFRASTRUTTURA BANDA LARGA
L’articolo 32 della legge 79/2022 che ha convertito il
Decreto Legge 36/2022 prevede che per gli interventi relativi ai
lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri per la posa di
infrastruttura a banda ultralarga non è richiesta la procedura di valutazione
d'incidenza per i siti tutelati dalla normativa sulla biodiversità (articolo
5 DPR 357/1997). L'operatore di rete si limita a comunicare con un
preavviso di almeno trenta giorni l'inizio dei lavori all'autorità competente
alla verifica in questione, allegando un'autodichiarazione per l'esclusione
dalla procedura, nonché una descrizione sintetica dell'intervento recante
altresì documentazione fotografica.
Ovviamente questa autodichiarazione non esiste nella norma
speciale sulla tutela della biodiversità per cui appare in netto contrasto non
solo con l’articolo 5 DPR 357/1997 ma anche con la Direttiva UE da
cui promana. Non a caso le Linee Guida per lo svolgimento della Valutazione
di Incidenza (Comunicazione della Commissione 2021/C 437/01 - QUI) nel
caso di deroga a valutazione di incidenza perché
il piano o progetto pur riguardando un sito habitat o producendo un impatto su
di esso, sono necessari per motivi di rilevante interesse pubblico, è comunque
richiesta la adozione di misure compensative per tutelare il sito habitat che
richiedono una istruttoria da valutare preventivamente da parte della autorità
competente non certo una autodichiarazione.
ESPROPRI PER REALIZZARE ANTENNE TELEFONIA MOBILE
L’articolo 30-bis della legge 91/2022 che ha
convertito il Decreto Legge 50/2022 prevede di applicare la procedura
espropriativa dell’articolo 51 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (QUI)
anche nei casi in cui gli impianti e le opere stazioni radio base ed
altro [NOTA 2] che risultino già realizzate su
beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura
privatistica.
In particolare sulle procedure espropriative si applica quanto
previsto dal comma 3 articolo 51 del Codice delle Comunicazioni
Elettroniche: “Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili o di
diritti reali sugli stessi necessari alla realizzazione degli impianti e delle
opere di cui ai commi 1 e 2, l’operatore può esperire la procedura di esproprio
prevista dal DPR 8 giugno 2001, n. 327 (QUI).
Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia
stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i
proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte
degli uffici tecnici erariali competenti.”
[NOTA 1]
2.
La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica
diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero,
fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di
cui agli articoli 59 e 98-septies, é assoggettata ad un'autorizzazione
generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma
4.
[NOTA 2] L'installazione di infrastrutture
per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di
questi ultimi e, in specie anche, l'installazione di torri, di tralicci
destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori
di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di
comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di
diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione
digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie
ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda
punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in
coubicazione.
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