Come riporta il Secolo XIX di oggi, l’altro ieri a causa di un guasto della rete elettrica ad alta tensione di Terna, l’impianto di rigassificazione si è bloccato producendo una fuoriuscita di gas provocando una fiamma. Il tutto, secondo Snam, è stato gestito dentro i protocolli di sicurezza attivati dalla azienda. Vedi il video amatoriale sopra riportato.
L’incidente avviene
in un periodo in cui sono stati approvati progetti di potenziamento dell'attività del rigassificatore che coinvolgono l’intera area portuale (vedi
navette con autobotti carichi di gnl che scaricheranno nel porto spezzino),
senza peraltro, ad avviso di chi scrive, avere adeguatamente rispettato le
norme ambientali come pure quelle della pianificazione portuale: QUI. Il tutto
in un’area portuale che non ha un rapporto di sicurezza portuale e un piano di
emergenza esterna portuale come invocato invece da tempo dai VVFF e dal sistema
nazionale delle Arpa: QUI.
L’incidente è sicuramente stato gestito visto che la fiamma è
stata contenuta ma è indiscutibile che potenzialmente, lo sprigionarsi di un
incendio in un impianto che gestisce quantità enormi di gnl da rigassificare, desti molta preoccupazione visto che fenomeni atmosferici violenti, come quelli
di questi giorni, sono ormai all’ordine del giorno.
L’incidente in questione rientra (per fortuna questa volta solo potenzialmente) tra quelli definiti, secondo la Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2022 QUI) eventi
NaTech (Natural Hazard Triggering Technological Disasters). Si tratta di incidenti
tecnologici come incendi, esplosioni e rilasci tossici che possono verificarsi
all’interno di complessi industriali a seguito di eventi calamitosi di origine
naturale.
Secondo il punto C3 Parte 1 allegato C al DLgs 105/2015 (QUI) il
Rapporto di Sicurezza redatto da chi gestisce l’impianto classificato a rischio
incidente rilevante deve tenere conto di eventi meteo, geofisici, meteomarini,
ceraunici e dissesti idrogeologici Però secondo la Direttiva del 7 dicembre
2022 (sopra citata) le indicazioni in essa contenute non possono essere
utilizzate per pianificare un’emergenza connessa agli stabilimenti con pericolo
di incidente rilevante, originata da eventi provocati da forzanti di rischio
naturale (sisma, alluvione, tsunami, eventi meteo estremi, fulminazioni, ecc.),
per i quali non è possibile in generale considerare il sistema di risposta
all’evento incidentale proposto in questa sede.
Questo già è un elemento di riflessione inquietante ma ci sono
altre questioni, dando per scontata ovviamente la buona fede delle
dichiarazioni di Snam, che andrebbero chiarite a cominciare:
1. dal rispetto delle indicazioni sulla valutazione della vetustà
del rigassificatore in relazione alle situazioni di “quasi incidente” come nel
caso qui esaminato
2. le informazioni che avrebbero dovuto essere date alla
popolazione anche in un caso come quello qui esaminato.
Vediamole le questioni…
LA QUESTIONE DELLA VERIFICA SULLA VETUSTÀ DEL
RIGASSIFICATORE E COSA DEVE ESSERE COMUNICATO: LA QUESTIONE DEL “QUASI
INCIDENTE”
Cosa si intende per vetustà o invecchiamento riferita a impianti classificati a rischio di incidente rilevante come quello di Panigaglia
Secondo la nota 3 al punto 3.3.4. allegato B al DLgs 105/2015: "L'invecchiamento
non è connesso all'età dell'apparecchiatura, bensì alle modifiche che la
stessa ha subito nel tempo, in termini di grado di deterioramento e/o di
danno subito. Tali fattori comportano una maggiore probabilità che si
verifichino guasti nel tempo di vita (di servizio) dell'apparecchiatura
stessa, ma non sono necessariamente associati ad esso. Nel caso di apparecchiature o
impianti l'invecchiamento può comportare un significativo deterioramento e/o
danno rispetto alle sue condizioni iniziali, che può comprometterne la
funzionalità, disponibilità, affidabilità e sicurezza". ["Plant ageing, Management of equipment containing
hazardous fluids or pressure", HSE Research Report RR509,
HSE Books, 2006 [Rapporto HSE Gestione delle
apparecchiature contenenti fluidi pericolosi o pressione]”. Per il
testo del Rapporo HSE vedi QUI.
In attuazione di quanto previsto dal sopra citato punto 3.3.4.
allegato B al DLgs 105/2015, il Gruppo di lavoro istituito
nell’ambito del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio
nazionale di cui all’art. 11 del decreto legislativo 26 Giugno 2015, n. 105,
ha predisposto un apposito documento atto a fornire uno strumento
pratico per le commissioni ispettive di cui all’art. 27 del DLgs 105/2015 che sono tenute a
verificare che il gestore degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
abbia predisposto i piani di monitoraggio e controllo dei rischi legati
all’invecchiamento,
La filosofia di fondo del documento, in attuazione dell’ultima
versione della Direttiva Seveso (III) è che per garantire un elevato livello di
sicurezza le procedure non possono restare come all’inizio della vita
dell’impianto da cui la necessità di introdurre nuove procedure come parte del
funzionamento quotidiano dello stabilimento (p.e. un maggior livello di
monitoraggio, sostituzione delle parti usurate, ecc.).
Le suddette linee guida contengono una definizione rilevante ai
fini del ragionamento che stiamo svolgendo in questo post ed è quella di “Quasi
incidente rilevante” (norma tecnica UNI 10617: 2012 ora vedi versione
2019), così definito: “qualunque evento straordinario che avrebbe potuto
trasformarsi in un incidente rilevante. La differenza tra un incidente
rilevante e un quasi incidente rilevante non risiede nelle cause o nelle
modalità di evoluzione dell'evento, ma solo nel diverso grado di sviluppo delle
conseguenze o nella casualità della presenza di cose o persone”.
La definizione di “quasi incidente” permette di valutare il
rischio incidentale in maniera preventiva e non ex post come spesso è accaduto
in questi anni come dimostrano i numerosi incidenti, ma è solo un esempio, ai
depositi petroliferi dell’area genovese.
La domanda è come sono ad oggi attuate queste linee guida anche in
relazione a situazioni come quella di quasi incidente rilevante, tra cui
sicuramente rientra la fiamma sprigionatasi la scorsa notte nel rigassificatore
di Panigaglia? Non è dato saperlo anzi non è dato sapere dalla documentazione
pubblicata ad oggi compresa
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEL PUBBLICO ANCHE SU INCIDENTI
MINORI
Intanto come risulta dalla scheda di seguito riprodotta (sezione G allegato
5 al DLgs 105/2015) sarebbe interessante capire come e quali informazioni siano
state fornite in relazione ai rischi incidentali derivabili da situazioni meteo
e di fulminazione anche alla luce del fatto che questi eventi sono ormai sempre
più frequenti e radicali.
Più in generale, sugli obblighi di informazione degli impianti Seveso come il rigassificatore di Panigaglia, l’articolo 23 del DLgs 105/2015 prevede che: “6. Il comune ove é localizzato lo stabilimento mette tempestivamente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 13, comma 5, eventualmente rese maggiormente comprensibili,…”
In realtà queste informazioni basate sull’obbligo di notifica (articolo
13 dlgs 105/2015) del gestore dell’impianto non sono pubblicate nel sito del
Comune di Portovenere dove ha sede l’impianto di Panigaglia ma rinviate al sito
della Prefettura di Spezia, vedi QUI.
Vediamo cosa dice questo documento soprattutto in relazione agli
incidenti come quello avvenuto l’altro ieri nell’area del rigassificatore di Panigaglia
rimasto a quanto sembra dalle dichiarazioni uscite solo sui mass media, dentro
l’area dell’impianto. Anche in questo caso come vedremo ci sono, oltre alle
procedure interne di sicurezza dell’impianto, anche degli obblighi di
informazione che riporto di seguito dal suddetto documento:
Definizione dei livelli di allerta:
1 - ATTENZIONE Stato conseguente ad un evento che, seppur privo di
qualsiasi ripercussione all’esterno per il suo livello di gravità, può o
potrebbe essere avvertito dalla popolazione, creando in essa una forma
incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare
una procedura informativa da parte dell’Amministrazione Comunale.
Accertato che l’evento si sia esaurito senza alcuna ripercussione
esterna, sarà quindi cura del Sindaco, sulla base di dati effettivi
sull’evento forniti dal Comando dei Vigili del Fuoco, nonché sulla base delle
direttive fornite dalla Prefettura, provvedere alle necessarie procedure
informative alla popolazione.
2 - PREALLARME Si instaura uno stato di “preallarme” quando
l’evento, pur sotto controllo, per la sua natura o per particolari condizioni
ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, possa far temere un
aggravamento o possa essere avvertito dalla maggior parte della popolazione
esposta, comportando la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza e
di informazione. Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che,
per la vistosità o fragorosità dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi,
rilasci o sversamenti di sostanze pericolose), vengono percepiti chiaramente
dalla popolazione, sebbene i parametri fisici che li caratterizzano non
raggiungano i livelli di soglia assunti come pericolosi per la popolazione e/o
l’ambiente. In questa fase, il Rappresentante della Società GNL Italia attiva
il sistema semaforico di emergenza installato sulla SP 530, informa la
Prefettura, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (affinché si tenga
pronto a intervenire in caso di evoluzione di un evento incidentale), la
Capitaneria di Porto, la Questura e il Sindaco del Comune di Porto Venere
(qualora l’evento possa aver creato allarmismo nella popolazione). Qualora la
situazione non richieda il successivo passaggio al livello allerta “3 -
ALLARME”, ma l’emergenza rientri senza la necessità di attivazione del PEE,
saranno attuate le procedure informative sopra descritte per la situazione del
livello di allerta “1 - ATTENZIONE”.
Da quanto sopra emergono due elementi da chiarire molto importanti:
1. il Sindaco ha prodotto le
informazioni al pubblico su quanto avvenuto e se non lo ha fatto perché?
2. GNL ha attivato il sistema
semaforico di emergenza sulla SP 530 e se non lo ha fatto perché?
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