Approvate
con Decreto del Direttore generale della Direzione Valutazioni Ambientali
del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2023
(QUI) gli
indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del decreto legislativo n.
152/2006, in materia di emissioni odorigene di impianti e attività.
Si
tratta di un atto importante che va a integrare e meglio definire alcuni
provvedimenti simili approvati da varie Regioni come Lombardia e Liguria. Ma le
linee guida definiscono meglio quanto previsto dallo stesso articolo 272-bis che
per la prima volta ha previsto la possibilità di predisporre misure prescrittive
specifiche per le emissioni odorigene come ho spiegato QUI, fermi
restando i poteri di ordinanza dei Sindaci per sospendere attività con
emissioni odorigene fastidiosi per i cittadini (QUI).
Le nuove linee guida sono importanti perché integrano le norme regionali o addirittura le superano per vari aspetti uno dei principali è quello di definire indirizzi per la caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene: gli odori sono in se inquinamento come ha ormai stabilito da tempo la giurisprudenza (QUI, QUI e QUI) e successivamente il testo unico ambientale (QUI) ma certamente dietro ai fenomeni odorigeni, anzi dentro, ci sono microinquinanti altrettanto se non di più pericolosi che spesso vengono sottovalutati dai monitoraggi ma anche dalle prescrizioni autorizzative alle emissioni di impianti inquinanti. N.B. siamo nella materia ambiente dove, ex articolo 117 Costituzione (QUI) le norme statali prevalgono su quelle regionali salvo che queste ultime siano migliorative nel tutelare l'ambiente e la salute pubblica dall'inquinamento.
Le linee guida definiscono anche le modalità con le quali all’interno delle procedure autorizzative, a seconda del livello di inquinamento potenziale prodotto dall’impianto e/o attività, devono essere stabilite prescrizioni per le emissioni odorigene. Le linee guida si applicano quindi a tutte le procedure di autorizzazione anche a quelle per categorie generali che assorbono le autorizzazioni dei singoli impianti appartenenti ad esse.
Altra novità è la necessità di tenere in considerazione
le emissioni odorigene rispetto alla pianificazione urbanistica vigente.
Infine
molto importante la procedura speciale prevista dalle linee guida per impianti
esistenti con criticità nelle emissioni odorigene che può comportare una
revisione completa delle autorizzazioni fino alla sospensione dell’attività: due
esempi in questo senso in Liguria QUI (depositi
petroliferi a Genova e QUI
(impianto rifiuti ad Arcola).
COSA DICE L’ARTICOLO 272-BIS PRESUPPOSTO LEGISLATIVO
DELLE NUOVE LINEE GUIDA
Secondo
l’articolo 272-bis del DLgs 152/2006 (QUI) la
normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per
la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene a
tutti gli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera.
Secondo il comma 2 articolo 272-bis: “2. Il Coordinamento [NOTA 1] previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (QUI), può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.”
CONTENUTO DEL DECRETO
Al
Decreto sono stati allegati:
Allegato
A.1 Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di
dispersione (QUI)
Allegato
A.2 Campionamento olfattometrico (QUI)
Allegato
A.3 Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo (QUI)
Allegato
A.4 Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene (QUI)
Allegato
A.5 metodologie senso-strumentali per analizzare il disagio olfattivo (QUI)
COMPOSIZIONE CHIMICA SOSTANZE ODORIGENE
Di
particolare interesse, visto che nei procedimenti di autorizzazione e controllo
il tema viene spesso sottovalutato, è il contenuto dell’allegato A.4 che
fornisce indirizzi per la caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene.
La
caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene risulta particolarmente
utile nei seguenti casi:
•
individuazione di molecole traccianti delle emissioni per l’identificazione
delle sorgenti responsabili di un inquinamento odorigeno mediante analisi delle
immissioni sul territorio;
•
indagine sulle proprietà tossicologiche di un’emissione odorigena contenente
anche sostanze irritanti, tossiche o nocive, al fine di stimare il rischio di
esposizione per il panel di annusatori o per la popolazione (sulla base della
concentrazione degli inquinanti in ricaduta ricavate mediante studio
modellistico di dispersione);
•
verifica delle previsioni di un modello di dispersione dell’odore, mediante
analisi delle ricadute sui ricettori di composti emessi dalle sorgenti, qualora
tali sostanze siano tecnicamente rilevabili, tenendo conto dell’eventuale
sovrapposizione delle ricadute causata dalla presenza di più insediamenti che
emettono le medesime sostanze ed eseguendo un’attenta valutazione del fondo
ambientale;
•
identificazione delle sostanze odorigene più importanti di un’emissione per
predisporre adeguati sistemi di abbattimento e per valutarne l’efficacia
INDIRIZZI OPERATIVI ATTUAZIONE ARTICOLO 272-BIS
Infine,
ci sono gli indirizzi operativi per applicare l’articolo 272-bis (QUI).
A quali procedimenti sono applicabili gli Indirizzi
Nelle
premesse gli “Indirizzi” dichiarano che il documento può in tutti i casi
costituire un riferimento utilizzabile negli ambiti di discrezionalità
tecnico/amministrativa dei processi istruttori e decisionali che le autorità
devono oggi realizzare in materia. Per gli stessi motivi, il documento non può
in alcun modo interferire, considerata la propria natura, con l’applicazione
delle normative regionali oggi vigenti in materia che assicurino, anche
attraverso distinte modalità, un equiparabile livello di tutela in materia di
emissioni odorigene.
Gli
“Indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della Parte Quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA,
autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via
indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria
autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata
ambientale - AIA (l’articolo 29-bis prevede che le condizioni dell’AIA sono
definite avendo a riferimento i Bref e le BAT Conclusion di settore e
l’articolo 29-sexies, comma 4ter, prevede che l’AIA può fissare valori di
emissione più rigorosi di quelli associati alle BAT-AEL quando lo richiede la
normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l’installazione)
La
disciplina delle emissioni odorigene, prevista dall’articolo 272-bis del Dlgs
152/2006, rappresenta infatti un livello di tutela ambientale non derogabile in
peius che deve essere assicurato dall’istruttoria AIA ai sensi dell’articolo
29-sexies, comma 4ter, di tale DLgs (i valori di emissione2 stabiliti
dall’AIA devono permettere il rispetto della normativa vigente nel territorio
in cui è localizzata l’installazione, vale a dire la normativa statale o
regionale di settore).
Gli
“Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l’autorizzazione alle
emissioni venga assorbita 3 nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come
quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui
l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è
rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative
semplificate in materia di rifiuti. Più in generale, possono rappresentare un
riferimento utilizzabile in tutte le procedure di verifica e/o di
autorizzazione ambientale che considerino le emissioni in atmosfera e la cui
istruttoria sia legittimata a mutuare criteri e parametri di valutazione dalle
normative di settore (come avviene per la procedura di screening, per la
procedura di VIA, ecc.).
Efficacia giuridica degli Indirizzi
Intanto
a premessa occorre ricordare che con il Decreto Legislativo 30 luglio
2020, n.102 le emissioni odorigene sono entrate pienamente nelle
definizioni del DLgs 152/2006 articolo 268: “f-bis) emissioni
odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di
natura odorigena;”.
In
questo modo se fino a questa ultima norma, molto dipendeva dalle
interpretazioni della giurisprudenza oppure dalla discrezionalità delle
Regioni Province nell’applicare l’articolo 272-bis ora non ci sono più
scuse!
Le
emissioni odorigene sono inquinamento atmosferico per legge e vanno sempre
disciplinate in qualsiasi autorizzazione su emissioni aereiformi e non farlo
può comportare un comportamento omissivo da parte della Pubblica
Amministrazione competente. Non solo ma una volta disciplinate dette
emissioni se le prescrizioni sono violate le autorità competenti devono
attivarsi per farle rispettare senza scuse come “la difficoltà di misurare gli
odori o stabilire limiti agli odorigeni”
Ovviamente
gli Indirizzi rendono ancora più operativa la normativa nazionale sopra citata.
Gli Indirizzi infatti affermano a pagina 3 che sulla base di detta normativa (272-bis e 268 DLgs 152/2006) si possono individuare i seguenti principi:
-
l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, conseguentemente, l’AUA sono
legittimate, in caso di impianti e attività aventi potenziale impatto
odorigeno, a regolamentare le emissioni odorigene,
-
le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le domande di AUA
per gli stabilimenti in cui sono presenti impianti/attività aventi potenziale
impatto odorigeno devono pertanto contenere una descrizione e valutazione delle
emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo.
IMPIANTI E ATTIVITÀ AVENTI UN POTENZIALE IMPATTO
ODORIGENO
1. Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi
modificati
2. Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in
cui sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno
3. Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici
organici o inorganici di base
4. Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche
di stampa digitale
5. Lavorazione materie plastiche
6. Fonderie e produzione di anime per fonderia
7. Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o
reflui zootecnici o da rifiuti
8. Produzione di pitture e vernici
9. Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione
dell’articolo 275 del Dlgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore
a 10 t.
10. Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per
le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA
11. Allevamenti larve di mosca carnaria o simili
12. Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di
origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche,
estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione,
macinazione, ecc.)
13. Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce,
ecc.)
14. Linee di trattamento fanghi che operano nell’ambito di impianti
di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti
15. Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione
16. Tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate
dall’autorità regionale in relazione alla capacità di produrre emissioni
odorigene
17. Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati
18. Concerie Industrie petrolifere
19. Industrie farmaceutiche e cosmetiche
20. Industrie alimentari
21. Sansifici Impianti di produzione della carta
22. Impianti orafi
23. Mangimifici produzione di pet food
24. Impianti dell’industria geotermica
Altri impianti e attività non compresi nel suddetto elenco possono rientrare nella applicazione degli “Indirizzi” sulla base di valutazioni svolte caso per caso dalle autorità competenti, in alcune situazioni individuate nelle pagine che seguono.
QUALE ISTRUTTORIA AUTORIZZATIVA PER LE EMISSIONI
ODORIGENE
Gli
“Indirizzi” distinguono istruttorie estese o semplificate oppure una semplice
relazione di ricognizione del proponente
Criteri per scegliere tra la procedura estesa o semplificata
Per
le fasi dell’iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace
intervenire sulle emissioni odorigene l’adempimento del gestore potrebbe
modularsi, a scelta delle autorità regionali, con una procedura estesa o una
procedura semplificata di istruttoria. Tali fasi comprendono:
a)
le autorizzazioni degli stabilimenti nuovi contenenti impianti o attività
aventi un potenziale impatto odorigeno,
b)
i rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti (contenenti o meno
impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno) in caso di
modifiche peggiorative delle emissioni odorigene oppure in presenza di
pregresse segnalazioni.
Nel
caso in cui ricorrano le fasi di cui alle lettere a) e b) al fine di scegliere,
tra la procedura estesa e la procedura semplificata, quella più opportuna, le
autorità regionali possono, in generale e ferma restando la possibilità di
valutazioni più puntali, tenere conto dei seguenti elementi di valutazione:
-
il tipo di procedura autorizzativa richiesta in relazione alle emissioni in
atmosfera (per esempio, la circostanza che lo stabilimento sia soggetto anche a
procedure come lo screening e la VIA è fortemente indicativa dell’esigenza di applicare
la procedura estesa in sede di autorizzazione); per gli stessi motivi,
l’istruttoria dell’AIA (in cui i presenti “Indirizzi” trovano applicazione in
via indiretta) implica generalmente l’utilizzo dei criteri della procedura
estesa;
-
per gli stabilimenti nuovi, la disponibilità di esperienze consolidate, di dati
di bibliografia, ecc., che evidenzino le possibili problematiche di molestie
olfattive connesse all’esercizio;
-
per gli stabilimenti esistenti, la sussistenza di pregresse segnalazioni relative
a molestie olfattive per presenza di altri stabilimenti nell’area (cumulo
d’impatto);
-
il contesto territoriale urbanistico (presenza di altre attività odorigene) e
la localizzazione dello stabilimento (zona residenziale, industriale, ecc.);
-
la disponibilità di linee guida settoriali per il contenimento delle emissioni
odorigene e/o, per le installazioni soggette ad AIA, di disposizioni specifiche
nelle BAT Conclusion;
-
la sussistenza di pregresse valutazioni di tipo sito specifico o ulteriori
evidenze oggettive (o dati di letteratura tecnico-scientifica) riferite a casi
analoghi.
Le due fasi estesa e semplificata sono descritte negli “Indirizzi”:
da
pagina 8 a pagina 12: procedura estesa
da
pagina 12 a pagina 13: procedura semplificata
Quando applicare la procedura con relazione di ricognizione
Per
altre fasi dell’iter autorizzativo (i rinnovi di autorizzazione degli
stabilimenti esistenti contenenti impianti o attività aventi un potenziale
impatto odorigeno, in assenza di modifiche peggiorative delle emissioni
odorigene e di pregresse segnalazioni [NOTA 2] l’adempimento del gestore potrebbe limitarsi alla presentazione, in sede di
domanda autorizzativa, di una relazione di ricognizione contenente, anche in
termini esclusivamente ricognitivi di quanto in essere, la schematica
descrizione e valutazione delle emissioni odorigene esistenti e degli eventuali
interventi realizzati al riguardo, fermo restando, come logico, il potere
dell’autorità competente di richiedere approfondimenti e verifiche per tutti
gli eventuali aspetti da chiarire. Tale procedura ha una funzione cautelativa e
può, pertanto, riferirsi ai soli rinnovi autorizzativi degli stabilimenti
esistenti in cui sono già presenti, al momento della domanda di rinnovo, impianti
o attività aventi potenziale impatto odorigeno, senza interessare i rinnovi
autorizzativi di stabilimenti esistenti in cui non sono presenti impianti o
attività aventi potenziale impatto odorigeno.
PROCEDURA PER CASI CRITICI
Una
speciale procedura può essere infine individuata in relazione agli stabilimenti
esistenti (sia quelli in cui sono presenti impianti o attività aventi un
potenziale impatto odorigeno, sia quelli in cui non sono presenti impianti o
attività aventi un potenziale impatto odorigeno) per i quali emergano,
nell’esercizio, situazioni di crisi (risultanti da segnalazioni, sopralluoghi,
ecc.)
PROCEDURA PER IMPIANTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI
PER CATEGORIE GENERALI O CHE NON HANNO BISOGNO DI AUTORIZZAZIONE
Le
modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 agli impianti
e alle attività a cui si estendono i regimi autorizzativi in deroga sono, come
logico, limitate dall’impossibilità di svolgere una specifica istruttoria
autorizzativa. In particolare:
a) in caso di impianti e attività soggetti alle autorizzazioni generali (articolo
272, commi 2 ss., del Dlgs 152/2006), si possono definire due ipotesi di
applicazione. In primo luogo, ai sensi dell’articolo 272, comma 3, l’autorità
competente può respingere l’adesione all’autorizzazione generale nel caso in
cui si possano individuare, alla luce del tipo di impianto/attività e del tipo
di zona e di ricettori, situazioni di rischio per la salute o esigenze di
particolare tutela ambientale della zona in relazione alle emissioni odorigene.
In secondo luogo, in una prospettiva futura, le autorità competenti potranno,
anche alla luce dell’esperienza che sarà maturata nelle autorizzazioni
ordinarie, avviare un processo di aggiornamento delle autorizzazioni generali
con l’introduzione delle prescrizioni specificamente riferite alle emissioni
odorigene.
b) in caso di impianti e attività esclusi dall’autorizzazione (articolo 272, comma
1, del Dlgs 152/2006), la possibilità di intervenire sulle emissioni odorigene
si attua attraverso iniziative di natura regolatoria come la disciplina
prevista dall’articolo 271, comma 3, (che permette di adottare prescrizioni,
anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio, per tutte le
emissioni, incluse come logico quelle odorigene, di tali impianti/attività) ed
attraverso i relativi controlli.
CONTROLLO EMISSIONI ODORIGENE E PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
Gli
“Indirizzi” infine sottolineano come un’importate modalità di applicazione
dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 è infine rappresentata, sotto un’altra
visuale, dalla necessità di una sinergia con la pianificazione
urbanistico/territoriale. Appare utile, in tale quadro, che le competenti
autorità territoriali possano assicurare, a livello locale, un efficace
coordinamento con le norme e procedure relative alle emissioni odorigene e
quelle relative alla pianificazione territoriale/urbanistica. È inoltre utile
che, in sede di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, le amministrazioni procedenti tengano conto della presenza di
sorgenti odorigene significative garantendo la coerenza delle previsioni dei
piani con le finalità degli “Indirizzi”.
[NOTA 1]
“1.
È istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i
rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e
provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano al
Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA e del Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) e di altre autorità competenti all'applicazione del
presente decreto, e, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti
dell'Istituto superiore di sanità, nonché, su indicazione della Regione o
provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e
provinciali per la protezione
dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni
periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di
informazioni.”
[NOTA 2] Si
considerano sia i rinnovi effettuati alla scadenza dell’autorizzazione, sia
quelli effettuati in occasione di modifiche non peggiorative delle emissioni odorigene
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