venerdì 18 agosto 2023

Nuove Linee guida statali per disciplinare le emissioni odorigene

Approvate con Decreto del Direttore generale della Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2023 (QUI) gli indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di emissioni odorigene di impianti e attività.

Si tratta di un atto importante che va a integrare e meglio definire alcuni provvedimenti simili approvati da varie Regioni come Lombardia e Liguria. Ma le linee guida definiscono meglio quanto previsto dallo stesso articolo 272-bis che per la prima volta ha previsto la possibilità di predisporre misure prescrittive specifiche per le emissioni odorigene come ho spiegato QUI, fermi restando i poteri di ordinanza dei Sindaci per sospendere attività con emissioni odorigene fastidiosi per i cittadini (QUI).

Le nuove linee guida sono importanti perché integrano le norme regionali o addirittura le superano per vari aspetti uno dei principali è quello di definire indirizzi per la caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene: gli odori sono in se inquinamento come ha ormai stabilito da tempo la giurisprudenza (QUI, QUI e QUI) e successivamente il testo unico ambientale (QUI) ma certamente dietro ai fenomeni odorigeni, anzi dentro, ci sono microinquinanti altrettanto se non di più pericolosi che spesso vengono sottovalutati dai monitoraggi ma anche dalle prescrizioni autorizzative alle emissioni di impianti inquinanti. N.B. siamo nella materia ambiente dove, ex articolo 117 Costituzione (QUI) le norme statali prevalgono su quelle regionali salvo che queste ultime siano migliorative nel tutelare l'ambiente e la salute pubblica dall'inquinamento. 

Le linee guida definiscono anche le modalità con le quali all’interno delle procedure autorizzative, a seconda del livello di inquinamento potenziale prodotto dall’impianto e/o attività, devono essere stabilite prescrizioni per le emissioni odorigene. Le linee guida si applicano quindi a tutte le procedure di autorizzazione anche a quelle per categorie generali che assorbono le autorizzazioni dei singoli impianti appartenenti ad esse.  

Altra novità è la necessità di tenere in considerazione le emissioni odorigene rispetto alla pianificazione urbanistica vigente.

Infine molto importante la procedura speciale prevista dalle linee guida per impianti esistenti con criticità nelle emissioni odorigene che può comportare una revisione completa delle autorizzazioni fino alla sospensione dell’attività: due esempi in questo senso in Liguria QUI (depositi petroliferi a Genova e QUI (impianto rifiuti ad Arcola).

 

 

COSA DICE L’ARTICOLO 272-BIS PRESUPPOSTO LEGISLATIVO DELLE NUOVE LINEE GUIDA

Secondo l’articolo 272-bis del DLgs 152/2006 (QUI) la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene a tutti gli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera.

Secondo il comma 2 articolo 272-bis: “2. Il Coordinamento [NOTA 1] previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (QUI), può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.”

 

 

 

CONTENUTO DEL DECRETO

Al Decreto sono stati allegati:

Allegato A.1 Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione (QUI)

Allegato A.2 Campionamento olfattometrico (QUI)

Allegato A.3 Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo (QUI)

Allegato A.4 Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene (QUI)

Allegato A.5 metodologie senso-strumentali per analizzare il disagio olfattivo (QUI)

 

 

 

COMPOSIZIONE CHIMICA SOSTANZE ODORIGENE

Di particolare interesse, visto che nei procedimenti di autorizzazione e controllo il tema viene spesso sottovalutato, è il contenuto dell’allegato A.4 che fornisce indirizzi per la caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene.

La caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene risulta particolarmente utile nei seguenti casi:

individuazione di molecole traccianti delle emissioni per l’identificazione delle sorgenti responsabili di un inquinamento odorigeno mediante analisi delle immissioni sul territorio;

indagine sulle proprietà tossicologiche di un’emissione odorigena contenente anche sostanze irritanti, tossiche o nocive, al fine di stimare il rischio di esposizione per il panel di annusatori o per la popolazione (sulla base della concentrazione degli inquinanti in ricaduta ricavate mediante studio modellistico di dispersione);

verifica delle previsioni di un modello di dispersione dell’odore, mediante analisi delle ricadute sui ricettori di composti emessi dalle sorgenti, qualora tali sostanze siano tecnicamente rilevabili, tenendo conto dell’eventuale sovrapposizione delle ricadute causata dalla presenza di più insediamenti che emettono le medesime sostanze ed eseguendo un’attenta valutazione del fondo ambientale;

identificazione delle sostanze odorigene più importanti di un’emissione per predisporre adeguati sistemi di abbattimento e per valutarne l’efficacia

 


 

INDIRIZZI OPERATIVI ATTUAZIONE ARTICOLO 272-BIS

Infine, ci sono gli indirizzi operativi per applicare l’articolo 272-bis (QUI).

 

A quali procedimenti sono applicabili gli Indirizzi

Nelle premesse gli “Indirizzi” dichiarano che il documento può in tutti i casi costituire un riferimento utilizzabile negli ambiti di discrezionalità tecnico/amministrativa dei processi istruttori e decisionali che le autorità devono oggi realizzare in materia. Per gli stessi motivi, il documento non può in alcun modo interferire, considerata la propria natura, con l’applicazione delle normative regionali oggi vigenti in materia che assicurino, anche attraverso distinte modalità, un equiparabile livello di tutela in materia di emissioni odorigene.

Gli “Indirizzi” si applicano in via diretta agli stabilimenti oggetto della Parte Quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga) e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell’istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale - AIA (l’articolo 29-bis prevede che le condizioni dell’AIA sono definite avendo a riferimento i Bref e le BAT Conclusion di settore e l’articolo 29-sexies, comma 4ter, prevede che l’AIA può fissare valori di emissione più rigorosi di quelli associati alle BAT-AEL quando lo richiede la normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l’installazione)

La disciplina delle emissioni odorigene, prevista dall’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, rappresenta infatti un livello di tutela ambientale non derogabile in peius che deve essere assicurato dall’istruttoria AIA ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 4ter, di tale DLgs (i valori di emissione2 stabiliti dall’AIA devono permettere il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è localizzata l’installazione, vale a dire la normativa statale o regionale di settore).

Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni venga assorbita 3 nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e nei casi in cui l’autorizzazione alle emissioni (o l’AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti. Più in generale, possono rappresentare un riferimento utilizzabile in tutte le procedure di verifica e/o di autorizzazione ambientale che considerino le emissioni in atmosfera e la cui istruttoria sia legittimata a mutuare criteri e parametri di valutazione dalle normative di settore (come avviene per la procedura di screening, per la procedura di VIA, ecc.).

 

 

Efficacia giuridica degli Indirizzi

Intanto a premessa occorre ricordare che con il Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n.102 le emissioni odorigene sono entrate pienamente nelle definizioni del DLgs 152/2006 articolo 268:  “f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o  diffuse aventi effetti di natura odorigena;”.

In questo modo se fino a questa ultima norma, molto dipendeva dalle interpretazioni della giurisprudenza oppure dalla discrezionalità delle Regioni Province nell’applicare l’articolo 272-bis ora non ci sono più scuse!

Le emissioni odorigene sono inquinamento atmosferico per legge e vanno sempre disciplinate in qualsiasi autorizzazione su emissioni aereiformi e non farlo può comportare un comportamento omissivo da parte della Pubblica Amministrazione competente. Non solo ma una volta disciplinate dette emissioni se le prescrizioni sono violate le autorità competenti devono attivarsi per farle rispettare senza scuse come “la difficoltà di misurare gli odori o stabilire limiti agli odorigeni

Ovviamente gli Indirizzi rendono ancora più operativa la normativa nazionale sopra citata.

Gli Indirizzi infatti affermano a pagina 3 che sulla base di detta normativa (272-bis e 268 DLgs 152/2006) si possono individuare i seguenti principi:

- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, conseguentemente, l’AUA sono legittimate, in caso di impianti e attività aventi potenziale impatto odorigeno, a regolamentare le emissioni odorigene,

- le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le domande di AUA per gli stabilimenti in cui sono presenti impianti/attività aventi potenziale impatto odorigeno devono pertanto contenere una descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo.

 

 


IMPIANTI E ATTIVITÀ AVENTI UN POTENZIALE IMPATTO ODORIGENO

1. Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati

2. Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno

3. Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base

4. Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche di stampa digitale

5. Lavorazione materie plastiche

6. Fonderie e produzione di anime per fonderia

7. Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti

8. Produzione di pitture e vernici

9. Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 275 del Dlgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t.

10. Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA

11. Allevamenti larve di mosca carnaria o simili

12. Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione, macinazione, ecc.)

13. Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce, ecc.)

14. Linee di trattamento fanghi che operano nell’ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti

15. Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione

16. Tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate dall’autorità regionale in relazione alla capacità di produrre emissioni odorigene

17. Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati

18. Concerie Industrie petrolifere

19. Industrie farmaceutiche e cosmetiche

20. Industrie alimentari

21. Sansifici Impianti di produzione della carta

22. Impianti orafi

23. Mangimifici produzione di pet food

24. Impianti dell’industria geotermica

Altri impianti e attività non compresi nel suddetto elenco possono rientrare nella applicazione degli “Indirizzi” sulla base di valutazioni svolte caso per caso dalle autorità competenti, in alcune situazioni individuate nelle pagine che seguono.


 

 

QUALE ISTRUTTORIA AUTORIZZATIVA PER LE EMISSIONI ODORIGENE

Gli “Indirizzi” distinguono istruttorie estese o semplificate oppure una semplice relazione di ricognizione del proponente

 

Criteri per scegliere tra la procedura estesa o semplificata

Per le fasi dell’iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile/efficace intervenire sulle emissioni odorigene l’adempimento del gestore potrebbe modularsi, a scelta delle autorità regionali, con una procedura estesa o una procedura semplificata di istruttoria. Tali fasi comprendono:

a) le autorizzazioni degli stabilimenti nuovi contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno,

b) i rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti (contenenti o meno impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno) in caso di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene oppure in presenza di pregresse segnalazioni.

Nel caso in cui ricorrano le fasi di cui alle lettere a) e b) al fine di scegliere, tra la procedura estesa e la procedura semplificata, quella più opportuna, le autorità regionali possono, in generale e ferma restando la possibilità di valutazioni più puntali, tenere conto dei seguenti elementi di valutazione:

- il tipo di procedura autorizzativa richiesta in relazione alle emissioni in atmosfera (per esempio, la circostanza che lo stabilimento sia soggetto anche a procedure come lo screening e la VIA è fortemente indicativa dell’esigenza di applicare la procedura estesa in sede di autorizzazione); per gli stessi motivi, l’istruttoria dell’AIA (in cui i presenti “Indirizzi” trovano applicazione in via indiretta) implica generalmente l’utilizzo dei criteri della procedura estesa;

- per gli stabilimenti nuovi, la disponibilità di esperienze consolidate, di dati di bibliografia, ecc., che evidenzino le possibili problematiche di molestie olfattive connesse all’esercizio;

- per gli stabilimenti esistenti, la sussistenza di pregresse segnalazioni relative a molestie olfattive per presenza di altri stabilimenti nell’area (cumulo d’impatto);

- il contesto territoriale urbanistico (presenza di altre attività odorigene) e la localizzazione dello stabilimento (zona residenziale, industriale, ecc.);

- la disponibilità di linee guida settoriali per il contenimento delle emissioni odorigene e/o, per le installazioni soggette ad AIA, di disposizioni specifiche nelle BAT Conclusion;

- la sussistenza di pregresse valutazioni di tipo sito specifico o ulteriori evidenze oggettive (o dati di letteratura tecnico-scientifica) riferite a casi analoghi.


 

Le due fasi estesa e semplificata sono descritte negli “Indirizzi”:

da pagina 8 a pagina 12: procedura estesa

da pagina 12 a pagina 13: procedura semplificata



Quando applicare la procedura con relazione di ricognizione

Per altre fasi dell’iter autorizzativo (i rinnovi di autorizzazione degli stabilimenti esistenti contenenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, in assenza di modifiche peggiorative delle emissioni odorigene e di pregresse segnalazioni [NOTA 2] l’adempimento del gestore potrebbe limitarsi alla presentazione, in sede di domanda autorizzativa, di una relazione di ricognizione contenente, anche in termini esclusivamente ricognitivi di quanto in essere, la schematica descrizione e valutazione delle emissioni odorigene esistenti e degli eventuali interventi realizzati al riguardo, fermo restando, come logico, il potere dell’autorità competente di richiedere approfondimenti e verifiche per tutti gli eventuali aspetti da chiarire. Tale procedura ha una funzione cautelativa e può, pertanto, riferirsi ai soli rinnovi autorizzativi degli stabilimenti esistenti in cui sono già presenti, al momento della domanda di rinnovo, impianti o attività aventi potenziale impatto odorigeno, senza interessare i rinnovi autorizzativi di stabilimenti esistenti in cui non sono presenti impianti o attività aventi potenziale impatto odorigeno.

 


 

PROCEDURA PER CASI CRITICI

Una speciale procedura può essere infine individuata in relazione agli stabilimenti esistenti (sia quelli in cui sono presenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno, sia quelli in cui non sono presenti impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno) per i quali emergano, nell’esercizio, situazioni di crisi (risultanti da segnalazioni, sopralluoghi, ecc.)

 

 

 

PROCEDURA PER IMPIANTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI PER CATEGORIE GENERALI O CHE NON HANNO BISOGNO DI AUTORIZZAZIONE

Le modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 agli impianti e alle attività a cui si estendono i regimi autorizzativi in deroga sono, come logico, limitate dall’impossibilità di svolgere una specifica istruttoria autorizzativa. In particolare:

a) in caso di impianti e attività soggetti alle autorizzazioni generali (articolo 272, commi 2 ss., del Dlgs 152/2006), si possono definire due ipotesi di applicazione. In primo luogo, ai sensi dell’articolo 272, comma 3, l’autorità competente può respingere l’adesione all’autorizzazione generale nel caso in cui si possano individuare, alla luce del tipo di impianto/attività e del tipo di zona e di ricettori, situazioni di rischio per la salute o esigenze di particolare tutela ambientale della zona in relazione alle emissioni odorigene. In secondo luogo, in una prospettiva futura, le autorità competenti potranno, anche alla luce dell’esperienza che sarà maturata nelle autorizzazioni ordinarie, avviare un processo di aggiornamento delle autorizzazioni generali con l’introduzione delle prescrizioni specificamente riferite alle emissioni odorigene.

b) in caso di impianti e attività esclusi dall’autorizzazione (articolo 272, comma 1, del Dlgs 152/2006), la possibilità di intervenire sulle emissioni odorigene si attua attraverso iniziative di natura regolatoria come la disciplina prevista dall’articolo 271, comma 3, (che permette di adottare prescrizioni, anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio, per tutte le emissioni, incluse come logico quelle odorigene, di tali impianti/attività) ed attraverso i relativi controlli.

 


 

CONTROLLO EMISSIONI ODORIGENE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Gli “Indirizzi” infine sottolineano come un’importate modalità di applicazione dell’articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 è infine rappresentata, sotto un’altra visuale, dalla necessità di una sinergia con la pianificazione urbanistico/territoriale. Appare utile, in tale quadro, che le competenti autorità territoriali possano assicurare, a livello locale, un efficace coordinamento con le norme e procedure relative alle emissioni odorigene e quelle relative alla pianificazione territoriale/urbanistica. È inoltre utile che, in sede di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, le amministrazioni procedenti tengano conto della presenza di sorgenti odorigene significative garantendo la coerenza delle previsioni dei piani con le finalità degli “Indirizzi”.



[NOTA 1]1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altre autorità competenti all'applicazione del presente decreto, e, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità, nonché, su indicazione della Regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione   dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.”

[NOTA 2] Si considerano sia i rinnovi effettuati alla scadenza dell’autorizzazione, sia quelli effettuati in occasione di modifiche non peggiorative delle emissioni odorigene

 

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